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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2526/2020 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Gennaro Castiglione Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 Giuseppe Jossa RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.5.2020, l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 1.4.17 al 31.5.18 (data del licenziamento orale) con mansioni di banconista di cui al livello 5 del CCNL di categoria, con formale inquadramento solo a decorrere dal 1.12.17, e di aver osservato l'orario dedotto in ricorso (dal martedì al sabato dalle 7,30 alle 18,00 e la domenica, a settimane alterne, dalle 7,30 alle 14,00), agiva nei confronti della società convenuta chiedendo condannarsi la stessa al pagamento della somma complessiva di €. 24.219,62, oltre al versamento dei contributi omessi. Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo che il ricorrente veniva assunto in data 6.10.16 e che a decorrere dal 9.3.17 non si presentava più a lavoro senza alcun preavviso. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso. Disposto dal precedente giudicante il differimento d'udienza nonchè l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario attesa la domanda di regolarizzazione contributiva, l' si costituiva come da memoria in atti. CP_3 Escussi i testi ammessi dal precedente giudicante, la scrivente subentrava poi nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25 e, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare giova evidenziare che oggetto dell'odierno giudizio è unicamente il rapporto di lavoro asseritamente instauratosi tra le parti dal 1.4.17 al 31.5.18, sicchè il rapporto pregresso dal 6.10.16 al marzo 2017, pur documentato dalla convenuta (v. buste paga e lettera di assunzione) e sul quale soltanto ha spiegato le proprie difese, esula dal campo di indagine dell'odierno giudicante e rende inaccoglibile, oltre che inammissibile, la spiegata domanda riconvenzionale che va, pertanto, respinta, posto che la stessa ha ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso relativamente al rapporto di lavoro che va dal 6.10.16 al marzo 2017 non contemplato nella domanda attorea. Così circoscritto il campo di indagine, in ordine al dedotto rapporto di lavoro dal 1.4.17 (con regolarizzazione a decorrere dal 1.12.17) al 31.5.18 si osserva quanto segue. Invero, dall'istruttoria svolta non è emersa prova puntuale circa la natura del rapporto e l'effettiva sussistenza del medesimo in ordine al periodo di non formale inquadramento, ovvero dal 1.4.17 al 1.12.17. I testi addotti da parte istante (rispettivamente genero e figlia del ricorrente) sono apparsi del tutto inattendibili oltre ad aver reso dichiarazioni generiche in merito alla effettiva natura del rapporto lavorativo ed in ogni caso, trattandosi di meri accompagnatori occasionali, nulla di puntuale hanno saputo o potuto riferire, e per scienza diretta, su orari specificamente e quotidianamente osservati (comprese le pause) dal ricorrente, vincolatività o meno degli stessi, eventuale soggezione del ricorrente al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore, obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi, tempi e modalità di pagamento delle retribuzioni, ovvero tutti quelli che costante giurisprudenza di legittimità ha enucleato quali indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro. Di contro, il teste addotto da parte resistente (unico escusso, essendo la parte decaduta dalla escussione degli altri in lista non essendo comparsa all'udienza del 12.3.25 e non avendo documentato le rituali intimazioni), ex collega del ricorrente, ha dapprima confermato il rapporto di lavoro pregresso dall'ottobre 2016 al marzo 2017 non oggetto di giudizio e poi ha dichiarato che solo a novembre 2017 chiese al datore di lavoro di essere riassunto e ciò avvenne a dicembre 2017. Ha dichiarato poi che il rapporto si protrasse sino ad aprile 2018 circa. Pertanto, deve rigettarsi, per difetto di prova, la domanda afferente all'accertamento della sussistenza e natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto dal 1.4.17 al 1.12.17, data quest'ultima di effettiva regolarizzazione (cfr. buste paga in prod. ric.) Quanto al periodo contrattualizzato, parte istante non contesta il livello di inquadramento formalmente riconosciuto ma deduce di aver osservato orario di gran lunga superiore a quello stabilito in contratto (40 ore settimanali).
Orbene, in ordine all'orario osservato, parte istante deduce in ricorso di aver lavorato dal martedì al sabato dalle 7,30 alle 18,00 e la domenica, a settimane alterne, dalle 7,30 alle 14,00 Tanto premesso, dall'istruttoria svolta non è emersa prova puntuale in ordine al lavoro straordinario come dedotto in ricorso. Si osserva al riguardo che granitica giurisprudenza impone oneri probatori sul punto estremamente rigorosi a carico del ricorrente. Segnatamente, il teste genero del ricorrente, ha riferito: “Ricordo che mio suocero Tes_1 ha lavorato alle dipendenze della quale banconista dall'aprile 2017 per circa un CP_1 annetto.
ADR: Ricordo che durante il rapporto di lavoro che si è tenuto nella sede di ha Parte_2 utilizzato in maniera esclusiva strumenti forniti dalla società
ADR: Non posso precisare se mio suocero eseguiva delle direttive o aveva un margine di iniziativa all'interno di questo negozio.
ADR: Ricordo che mio suocero lavorava tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 7:30 alle 18:00 e a domeniche alterne fino alle 14:00.”. La teste figlia del ricorrente, ha dichiarato: “Mio padre ha lavorato alle Testimone_2 dipendenze della nel periodo Aprile/Maggio 2017 fino ad Aprile/Maggio Controparte_1 dell'anno successivo.
ADR: Mio padre lavora nell'ambito gastronomico, si occupava della preparazione dei prodotti alimentari e serviva al banco.
ADR: Il lavoro si svolgeva nei giorni che andavano dal martedì al sabato e lavorava a domeniche alterne. Preciso che il lunedì era il giorno di chiusura dell'esercizio la . CP_1
ADR: L'orario di lavoro era dalle 7.30 alle 18.00. La domenica l'orario era ridotto in quanto si chiudeva poco dopo le 14.00.
ADR: Sono a conoscenza dei fatti in quanto sia io che altri componenti della famiglia, beneficiando della sua macchina, lo accompagnavamo di mattina e lo andavamo a prendere alla fine dell'orario lavorativo. In alcune circostanze, soprattutto di domenica, mi è capitato di accompagnarlo e di andare a prelevarlo alla fine del turno e poiché mi anticipavo mi recavo presso l'esercizio anche alle 13.00.”. Il teste , addotto dalla resistente, ha infine riferito che il ricorrente, nel periodo da Testimone_3 dicembre 2017 ad aprile 2018 ha lavorato 40 ore settimanali. Orbene, i testi addotti da parte istante, rispettivamente genero e figlia del ricorrente, sono apparsi sostanzialmente inattendibili laddove dichiarano che il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la resistente solo dall'aprile 2017, laddove è documentato dalla stessa resistente che il ricorrente abbia lavorato già dal 6.10.16 e sino al marzo 2017. Circostanza, quest'ultima, del tutto omessa dai due testi. Il teste poi, nulla di puntuale sa riferire in ordine al contenuto effettivo delle Tes_1 prestazioni rese e l'orario osservato se non de relato actoris contraddicendo, peraltro, una circostanza dedotta in ricorso laddove riferisce che il ricorrente lavorava tutti i giorni, eccetto la domenica. Di contro, in ricorso si deduce che il ricorrente lavorava dal martedì al sabato (dunque escluso il lunedì) e a domeniche alterne osservava turno sino alle 14,00. Analogamente la teste , figlia del ricorrente, ha riferito gli orari di inizio e fine giornata Parte_1 lavorativa in quanto capitava di accompagnarlo a lavoro. Ebbene la teste non solo non riferisce con che frequenza ciò capitasse, ma ad ogni modo nulla ha potuto riferire sul godimento di eventuali pause pranzo, circostanza quest'ultima dedotta dalla resistente. Ne consegue che l'occasionalità degli accompagnamenti, la genericità delle deposizioni in ordine agli orari sistematicamente osservati dall'istante e per lo più riferiti de relato actoris, la sostanziale inattendibilità- prima evidenziata- dei testi addotti da parte istante e la contraddittorietà emersa tra quanto riferito dai testi e quanto dedotto in ricorso (tenuto conto degli stringenti oneri probatori gravanti al riguardo sull'attore), inducono a ritenere non provata la circostanza dedotta della osservanza giornaliera di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito. Dunque, non v'è prova specifica circa l'orario puntualmente e costantemente osservato dall'istante, sicchè dovrà ritenersi provata l'osservanza dell'orario così come stabilito in contratto e risultante dalle buste paga versate in atti. Egualmente dicasi per le ferie, festività e permessi non goduti (nulla di puntuale hanno saputo riferire al riguardo i testi escussi). Ne consegue che nulla competerà a tal titolo. Quanto alla retribuzione mensile percepita, parte istante deduce genericamente in ricorso di aver percepito circa €. 350,00 netti a settimana, ovvero importi a ben vedere conformi a quelli indicati al lordo in busta paga e parametrati all'articolazione oraria stabilita in contratto (cfr. buste paga). Le differenze, invero, quantificate nei conteggi allegati al ricorso a titolo di retribuzione mensile ordinaria fondano sul presupposto errato della differenza lordo/ netto. Di contro, il netto che parte istante ha dedotto in ricorso di aver percepito settimanalmente è conforme al lordo rivendicato ed indicato, quale parametro, nella busta paga in atti, e perciò corrispondente alle tabelle retributive di cui al CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo.
Dedotto, altresì, in ricorso il mancato pagamento di 13° e 14° mensilità e del tfr, parte resistente, su cui incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, non ne ha documentato l'erogazione.
Pertanto, tenuto conto del solo periodo dal 1.12.17 al 31.5.18 (la data di cessazione del rapporto al 31.5.18 dedotta in ricorso deve ritenersi pacifica atteso che nulla ha eccepito sul punto la resistente- essendosi difesa in ordine al pregresso rapporto esulante dal campo di indagine dell'odierno giudizio), la società resistente va condannata al pagamento di complessivi €. 2130,31, di cui €. 655,48 a titolo di tfr e complessivi € 1474,83 a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. In difetto di prova del periodo non contrattualizzato e del plus orario dedotto, va respinta la richiesta di condanna della convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tenendo conto della bassa complessità della lite), seguono la soccombenza, previa compensazione per 3/4 in ragione del parziale accoglimento. Spese CP_ compensate nei confronti dell' tenuto conto della limitata attività difensiva dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 2130,31, di cui €. 655,48 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta nel resto;
- respinge, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente;
- condanna la società resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per 3 /4, liquida nel residuo in €. 673,75, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con CP_ attribuzione. Spese compensate nei confronti dell'
Si comunichi. Così deciso in Nola, il 27.11.2025 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2526/2020 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Gennaro Castiglione Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 Giuseppe Jossa RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.5.2020, l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 1.4.17 al 31.5.18 (data del licenziamento orale) con mansioni di banconista di cui al livello 5 del CCNL di categoria, con formale inquadramento solo a decorrere dal 1.12.17, e di aver osservato l'orario dedotto in ricorso (dal martedì al sabato dalle 7,30 alle 18,00 e la domenica, a settimane alterne, dalle 7,30 alle 14,00), agiva nei confronti della società convenuta chiedendo condannarsi la stessa al pagamento della somma complessiva di €. 24.219,62, oltre al versamento dei contributi omessi. Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo che il ricorrente veniva assunto in data 6.10.16 e che a decorrere dal 9.3.17 non si presentava più a lavoro senza alcun preavviso. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso. Disposto dal precedente giudicante il differimento d'udienza nonchè l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario attesa la domanda di regolarizzazione contributiva, l' si costituiva come da memoria in atti. CP_3 Escussi i testi ammessi dal precedente giudicante, la scrivente subentrava poi nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25 e, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare giova evidenziare che oggetto dell'odierno giudizio è unicamente il rapporto di lavoro asseritamente instauratosi tra le parti dal 1.4.17 al 31.5.18, sicchè il rapporto pregresso dal 6.10.16 al marzo 2017, pur documentato dalla convenuta (v. buste paga e lettera di assunzione) e sul quale soltanto ha spiegato le proprie difese, esula dal campo di indagine dell'odierno giudicante e rende inaccoglibile, oltre che inammissibile, la spiegata domanda riconvenzionale che va, pertanto, respinta, posto che la stessa ha ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso relativamente al rapporto di lavoro che va dal 6.10.16 al marzo 2017 non contemplato nella domanda attorea. Così circoscritto il campo di indagine, in ordine al dedotto rapporto di lavoro dal 1.4.17 (con regolarizzazione a decorrere dal 1.12.17) al 31.5.18 si osserva quanto segue. Invero, dall'istruttoria svolta non è emersa prova puntuale circa la natura del rapporto e l'effettiva sussistenza del medesimo in ordine al periodo di non formale inquadramento, ovvero dal 1.4.17 al 1.12.17. I testi addotti da parte istante (rispettivamente genero e figlia del ricorrente) sono apparsi del tutto inattendibili oltre ad aver reso dichiarazioni generiche in merito alla effettiva natura del rapporto lavorativo ed in ogni caso, trattandosi di meri accompagnatori occasionali, nulla di puntuale hanno saputo o potuto riferire, e per scienza diretta, su orari specificamente e quotidianamente osservati (comprese le pause) dal ricorrente, vincolatività o meno degli stessi, eventuale soggezione del ricorrente al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore, obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi, tempi e modalità di pagamento delle retribuzioni, ovvero tutti quelli che costante giurisprudenza di legittimità ha enucleato quali indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro. Di contro, il teste addotto da parte resistente (unico escusso, essendo la parte decaduta dalla escussione degli altri in lista non essendo comparsa all'udienza del 12.3.25 e non avendo documentato le rituali intimazioni), ex collega del ricorrente, ha dapprima confermato il rapporto di lavoro pregresso dall'ottobre 2016 al marzo 2017 non oggetto di giudizio e poi ha dichiarato che solo a novembre 2017 chiese al datore di lavoro di essere riassunto e ciò avvenne a dicembre 2017. Ha dichiarato poi che il rapporto si protrasse sino ad aprile 2018 circa. Pertanto, deve rigettarsi, per difetto di prova, la domanda afferente all'accertamento della sussistenza e natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto dal 1.4.17 al 1.12.17, data quest'ultima di effettiva regolarizzazione (cfr. buste paga in prod. ric.) Quanto al periodo contrattualizzato, parte istante non contesta il livello di inquadramento formalmente riconosciuto ma deduce di aver osservato orario di gran lunga superiore a quello stabilito in contratto (40 ore settimanali).
Orbene, in ordine all'orario osservato, parte istante deduce in ricorso di aver lavorato dal martedì al sabato dalle 7,30 alle 18,00 e la domenica, a settimane alterne, dalle 7,30 alle 14,00 Tanto premesso, dall'istruttoria svolta non è emersa prova puntuale in ordine al lavoro straordinario come dedotto in ricorso. Si osserva al riguardo che granitica giurisprudenza impone oneri probatori sul punto estremamente rigorosi a carico del ricorrente. Segnatamente, il teste genero del ricorrente, ha riferito: “Ricordo che mio suocero Tes_1 ha lavorato alle dipendenze della quale banconista dall'aprile 2017 per circa un CP_1 annetto.
ADR: Ricordo che durante il rapporto di lavoro che si è tenuto nella sede di ha Parte_2 utilizzato in maniera esclusiva strumenti forniti dalla società
ADR: Non posso precisare se mio suocero eseguiva delle direttive o aveva un margine di iniziativa all'interno di questo negozio.
ADR: Ricordo che mio suocero lavorava tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 7:30 alle 18:00 e a domeniche alterne fino alle 14:00.”. La teste figlia del ricorrente, ha dichiarato: “Mio padre ha lavorato alle Testimone_2 dipendenze della nel periodo Aprile/Maggio 2017 fino ad Aprile/Maggio Controparte_1 dell'anno successivo.
ADR: Mio padre lavora nell'ambito gastronomico, si occupava della preparazione dei prodotti alimentari e serviva al banco.
ADR: Il lavoro si svolgeva nei giorni che andavano dal martedì al sabato e lavorava a domeniche alterne. Preciso che il lunedì era il giorno di chiusura dell'esercizio la . CP_1
ADR: L'orario di lavoro era dalle 7.30 alle 18.00. La domenica l'orario era ridotto in quanto si chiudeva poco dopo le 14.00.
ADR: Sono a conoscenza dei fatti in quanto sia io che altri componenti della famiglia, beneficiando della sua macchina, lo accompagnavamo di mattina e lo andavamo a prendere alla fine dell'orario lavorativo. In alcune circostanze, soprattutto di domenica, mi è capitato di accompagnarlo e di andare a prelevarlo alla fine del turno e poiché mi anticipavo mi recavo presso l'esercizio anche alle 13.00.”. Il teste , addotto dalla resistente, ha infine riferito che il ricorrente, nel periodo da Testimone_3 dicembre 2017 ad aprile 2018 ha lavorato 40 ore settimanali. Orbene, i testi addotti da parte istante, rispettivamente genero e figlia del ricorrente, sono apparsi sostanzialmente inattendibili laddove dichiarano che il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la resistente solo dall'aprile 2017, laddove è documentato dalla stessa resistente che il ricorrente abbia lavorato già dal 6.10.16 e sino al marzo 2017. Circostanza, quest'ultima, del tutto omessa dai due testi. Il teste poi, nulla di puntuale sa riferire in ordine al contenuto effettivo delle Tes_1 prestazioni rese e l'orario osservato se non de relato actoris contraddicendo, peraltro, una circostanza dedotta in ricorso laddove riferisce che il ricorrente lavorava tutti i giorni, eccetto la domenica. Di contro, in ricorso si deduce che il ricorrente lavorava dal martedì al sabato (dunque escluso il lunedì) e a domeniche alterne osservava turno sino alle 14,00. Analogamente la teste , figlia del ricorrente, ha riferito gli orari di inizio e fine giornata Parte_1 lavorativa in quanto capitava di accompagnarlo a lavoro. Ebbene la teste non solo non riferisce con che frequenza ciò capitasse, ma ad ogni modo nulla ha potuto riferire sul godimento di eventuali pause pranzo, circostanza quest'ultima dedotta dalla resistente. Ne consegue che l'occasionalità degli accompagnamenti, la genericità delle deposizioni in ordine agli orari sistematicamente osservati dall'istante e per lo più riferiti de relato actoris, la sostanziale inattendibilità- prima evidenziata- dei testi addotti da parte istante e la contraddittorietà emersa tra quanto riferito dai testi e quanto dedotto in ricorso (tenuto conto degli stringenti oneri probatori gravanti al riguardo sull'attore), inducono a ritenere non provata la circostanza dedotta della osservanza giornaliera di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito. Dunque, non v'è prova specifica circa l'orario puntualmente e costantemente osservato dall'istante, sicchè dovrà ritenersi provata l'osservanza dell'orario così come stabilito in contratto e risultante dalle buste paga versate in atti. Egualmente dicasi per le ferie, festività e permessi non goduti (nulla di puntuale hanno saputo riferire al riguardo i testi escussi). Ne consegue che nulla competerà a tal titolo. Quanto alla retribuzione mensile percepita, parte istante deduce genericamente in ricorso di aver percepito circa €. 350,00 netti a settimana, ovvero importi a ben vedere conformi a quelli indicati al lordo in busta paga e parametrati all'articolazione oraria stabilita in contratto (cfr. buste paga). Le differenze, invero, quantificate nei conteggi allegati al ricorso a titolo di retribuzione mensile ordinaria fondano sul presupposto errato della differenza lordo/ netto. Di contro, il netto che parte istante ha dedotto in ricorso di aver percepito settimanalmente è conforme al lordo rivendicato ed indicato, quale parametro, nella busta paga in atti, e perciò corrispondente alle tabelle retributive di cui al CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo.
Dedotto, altresì, in ricorso il mancato pagamento di 13° e 14° mensilità e del tfr, parte resistente, su cui incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, non ne ha documentato l'erogazione.
Pertanto, tenuto conto del solo periodo dal 1.12.17 al 31.5.18 (la data di cessazione del rapporto al 31.5.18 dedotta in ricorso deve ritenersi pacifica atteso che nulla ha eccepito sul punto la resistente- essendosi difesa in ordine al pregresso rapporto esulante dal campo di indagine dell'odierno giudizio), la società resistente va condannata al pagamento di complessivi €. 2130,31, di cui €. 655,48 a titolo di tfr e complessivi € 1474,83 a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. In difetto di prova del periodo non contrattualizzato e del plus orario dedotto, va respinta la richiesta di condanna della convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tenendo conto della bassa complessità della lite), seguono la soccombenza, previa compensazione per 3/4 in ragione del parziale accoglimento. Spese CP_ compensate nei confronti dell' tenuto conto della limitata attività difensiva dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 2130,31, di cui €. 655,48 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta nel resto;
- respinge, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente;
- condanna la società resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per 3 /4, liquida nel residuo in €. 673,75, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con CP_ attribuzione. Spese compensate nei confronti dell'
Si comunichi. Così deciso in Nola, il 27.11.2025 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma