Art. 17.
A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e' consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalita' di cui al successivo art. 18.
A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e' consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalita' di cui al successivo art. 18.