TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9906 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1
FRENI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via cautelare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato;
Nel merito:
- Previa disapplicazione del provvedimento gravato e di ogni altro atto ad esso prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso, accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale / complementare ex art. 19 del D.lvo 286/1998.
- Con vittoria di spese di lite.”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2025 la sig.ra cittadino dell'Albania, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 26.3.2025, notificato il 14.4.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con la sorella regolarmente Parte_2 soggiornante in Italia, chiedendone la disapplicazione e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per non avere la Questura correttamente valutato la sussistenza di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ai sensi dell'art. 5 co. 6 TUI.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. La ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscerle il diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8
CEDU.
2.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “tanto meno appare emergere … alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98” – prende espressamente posizione sulla
(in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 30.9.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro),
2 trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto
3 in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 16.9.2025, la ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal luglio 2024; di essere venuta in Italia perché qui vivono la sorella, la mamma e dei nipoti;
di essere venuta in
Italia insieme alla figlia piccola, nata il [...], mentre il marito era già arrivato nel 2023; di essere sposata da 22 anni e di avere due figlie (la figlia maggiore, dell'età di 21 anni vive ancora in Albania), di abitare in un appartamento in affitto in corso Bramante 60, insieme alla figlia, al marito (che è spesso fuori per lavoro perché fa il camionista), alla madre, alla sorella e alle nipoti;
che la figlia minore sta frequentando la scuola dell'obbligo in Italia, essendo iscritta alla seconda media presso l'Istituto Matteotti;
d lavorare come addetta alle pulizie alle dipendenze dell'impresa dal luglio 2025; di avere in precedenza lavorato per CP_3
4 un'altra società, sempre come addetta alle pulizie;
di guadagnare circa 1.300 euro al mese;
che il marito, di professione camionista, guadagna circa 3.000 euro al mese.
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− certificato di matrimonio;
Pers
− certificato nascita della figlia Perso
− certificato nascita della figlia
− dichiarazione di ospitalità della sorella nei confronti della ricorrente, della Pt_2
Perso figlia del marito;
Perso
− certificato di iscrizione e frequenza della figlia alla scuola media “Matteotti-
Pellico” di;
CP_1
− contratto di distacco del marito della ricorrente;
− contratto di lavoro per “ECOLOGICA S.R.L.” e relativa proroga del contratto di lavoro;
− buste paga aggiornate ad agosto 2025.
La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando
5 anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], ha Parte_1 diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9906 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1
FRENI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via cautelare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato;
Nel merito:
- Previa disapplicazione del provvedimento gravato e di ogni altro atto ad esso prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso, accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale / complementare ex art. 19 del D.lvo 286/1998.
- Con vittoria di spese di lite.”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2025 la sig.ra cittadino dell'Albania, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 26.3.2025, notificato il 14.4.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con la sorella regolarmente Parte_2 soggiornante in Italia, chiedendone la disapplicazione e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per non avere la Questura correttamente valutato la sussistenza di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ai sensi dell'art. 5 co. 6 TUI.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. La ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscerle il diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8
CEDU.
2.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “tanto meno appare emergere … alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98” – prende espressamente posizione sulla
(in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 30.9.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro),
2 trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto
3 in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 16.9.2025, la ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal luglio 2024; di essere venuta in Italia perché qui vivono la sorella, la mamma e dei nipoti;
di essere venuta in
Italia insieme alla figlia piccola, nata il [...], mentre il marito era già arrivato nel 2023; di essere sposata da 22 anni e di avere due figlie (la figlia maggiore, dell'età di 21 anni vive ancora in Albania), di abitare in un appartamento in affitto in corso Bramante 60, insieme alla figlia, al marito (che è spesso fuori per lavoro perché fa il camionista), alla madre, alla sorella e alle nipoti;
che la figlia minore sta frequentando la scuola dell'obbligo in Italia, essendo iscritta alla seconda media presso l'Istituto Matteotti;
d lavorare come addetta alle pulizie alle dipendenze dell'impresa dal luglio 2025; di avere in precedenza lavorato per CP_3
4 un'altra società, sempre come addetta alle pulizie;
di guadagnare circa 1.300 euro al mese;
che il marito, di professione camionista, guadagna circa 3.000 euro al mese.
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− certificato di matrimonio;
Pers
− certificato nascita della figlia Perso
− certificato nascita della figlia
− dichiarazione di ospitalità della sorella nei confronti della ricorrente, della Pt_2
Perso figlia del marito;
Perso
− certificato di iscrizione e frequenza della figlia alla scuola media “Matteotti-
Pellico” di;
CP_1
− contratto di distacco del marito della ricorrente;
− contratto di lavoro per “ECOLOGICA S.R.L.” e relativa proroga del contratto di lavoro;
− buste paga aggiornate ad agosto 2025.
La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando
5 anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], ha Parte_1 diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6