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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
R.G. 987/2023
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 987 dell'anno 2023 del Ruolo degli
Affari Contenziosi, vertente tra assistita e difesa dall'avv. ARCIFA GABRIELLA giusta Parte_1
procura allegata all'atto di citazione in appello (PEC:
Email_1
appellante e
, assistita e difesa dall'avv. PICCIONE DUILIO Controparte_1
giusta procura allegata all'originale della comparsa di costituzione e risposta di primo grado (PEC: Email_2
appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante, come da note di precisazione depositate il 6 marzo 2025; per parte appellata, come da note di precisazione depositate il 4 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio verte sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7/2023, con cui il Giudice di Pace di Pantelleria, definendo il giudizio R. G. 11/2022, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso ad istanza dell'appellata Controparte_1
Ha esposto l'appellante che il provvedimento monitorio, concesso dal primo giudice per l'importo di € 2.285,06 a titolo di corrispettivo di un lavoro di appalto eseguito da è stato opposto sul rilievo del Controparte_1
mancato conferimento alla controparte dell'incarico di eseguire le opere, realizzate invece da altra impresa;
che l'opposta aveva sì presentato preventivi ma che gli stessi erano stati non accettati in quanto ritenuti non idonei per irregolarità amministrative e fiscali.
Ha poi aggiunto che il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo erroneamente raggiunta la prova dell'esecuzione del lavoro.
Ha contestato anche l'operato del primo giudice non avendo questi valutato correttamente il compendio probatorio acquisito in primo grado, non avendo tenuto conto della mancata prestazione, da parte dell'appaltatore, delle garanzie discendenti da DURC, della dichiarazione antimafia, dell'attestazione camerale, delle attestazioni INAIL e Cassa Edile.
Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata per aver confermato il decreto ingiuntivo opposto nonostante non vi fosse prova dell'esecuzione dell'opera indicata in fattura, documento di formazione unilaterale, contestato in primo grado, né soccorrendo le dichiarazioni testimoniali, discordanti ed inidonee a fornire certezza sull'effettiva esecuzione da parte dell'opposta.
Ha pertanto concluso chiedendo di “revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.
10/2021 emesso dal GdP di Pantelleria in data 04.10.2021 per inesistenza del rapporto contrattuale e degli stessi lavori asseritamente eseguiti e posti alla base di fattura oggetto di intimazione di pagamento;
- in via subordinata, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso dal GdP di Pantelleria in data 04.10.2021 per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'esecuzione degli stessi a regola d'arte, oltre che sul
pag. 2/12 quantum dei lavori eseguiti e dunque inesistenza di prova sulla congruità del costo indicato in fattura.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e risarcimento di danni morali ed economici subiti dalla che la S.V. Parte_1
vorrà valutare secondo equità, oltre IVA e CPA.”.
1.1. Si è costituita con comparsa l'appellata Controparte_1
resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha in particolare dedotto l'infondatezza dei motivi d'appello, affermando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto, sulla scorta delle prove testimoniali, dimostrata l'esecuzione dei lavori, pur in mancanza di un contratto in forma scritta, in quanto non necessaria. In relazione al quantum, ha affermato che il primo giudice aveva correttamente deciso confermando l'opposta ingiunzione, in quanto l'importo richiesto corrispondeva al preventivo accettato dal legale rappresentante della società committente.
Ha concluso chiedendo:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 7/2023 resa dal Giudice di Pace di Pantelleria, in persona del dott. B. Di Gerlando, a definizione del procedimento n. 11/2022 RG;
- in subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere conto dell'importo indicato dal CTU, aumentarlo del 30%, considerato che a Pantelleria i costi sono superiori rispetto alla media regionale;
- vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza dell'8.2.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel corso del grado di gravame è stata altresì disposta ed espletata CTU.
pag. 3/12 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'udienza del 5 maggio 2025, preceduta dal deposito nei termini assegnati degli scritti conclusionali.
2. L'appello proposto è parzialmente fondato. censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata ritenuta Parte_1
provata l'esecuzione dei lavori ad opera di parte appellata.
Si duole, in particolare, della valutazione del primo giudice in ordine all'assolvimento dell'onere della prova, gravante su controparte e che sostiene non essere stato assolto, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali raccolte sul punto, l'inattendibilità del teste e la mancata Tes_1
considerazione delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_2
Aggiunge che nel corso del primo grado di giudizio essa stessa ha disconosciuto il preventivo prodotto dall'opposta, peraltro privo di data e firma, comunque affermando di non averlo mai ricevuto e di aver richiesto l'esecuzione delle opere non a scartata per irregolarità amministrative e fiscali, Controparte_1
ma ad alla diversa impresa neppure la fattura, contestata ancor CP_2
prima dell'instaurazione del contenzioso, è ritenuta probante, in quanto di formazione unilaterale.
Secondo la prospettazione dell'appellante neppure le foto fornirebbero prova idonea, in quanto ritraenti un dammuso, non necessariamente quello oggetto delle lavorazioni per cui è causa.
2.1. Ciò posto, deve evidenziarsi che secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cass.
2303/2017).
Tanto chiarito, il Giudice di Pace correttamente ha ritenuto sussistente il contratto di appalto che, pur non concluso in forma scritta, risulta provato tra le pag. 4/12 parti in considerazione dell'esecuzione da parte di del Parte_2
lavoro di stabilizzazione di un (preesistente) muro in pietra.
L'accertamento di detta ultima circostanza è stata accertata in primo grado anche sul rilievo che il personale della aveva libero accesso Controparte_1
“all'immobile con le attrezzature ed il personale di cantiere”.
Inoltre, la prova dell'avvenuta esecuzione è stata dal primo giudice ricavata dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni e i quali – come Tes_1 Tes_3
puntualmente rilevato a supporto della decisione impugnata - hanno dichiarato di aver partecipato alla realizzazione dell'opera, precisando di aver lavorato sotto la supervisione del direttore dei lavori ed indicando anche il periodo
(gennaio-febbraio 2021).
Della attendibilità di detti testi, il Giudice di pace non ha riscontrato motivo di dubitare. Né, sotto tale ultimo profilo, l'appellante ha fornito elementi idonei a sovvertire il giudizio, essendosi la parte limitata ad evidenziare alcune imprecisioni che non inficiano il fatto storico dell'avvenuta esecuzione dell'opera. Né del resto i lavori effettuati successivamente dall'impresa CP_2
escludono che l'opera sia stata in precedenza eseguita dalla parte opposta su incarico della Parte_1
Occorre a tal riguardo richiamare il principio secondo cui “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (Cass. 11511/2014); ed inoltre, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio di attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti adatti a sorreggere la motivazione, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limiti se non quello di indicare le ragioni del proprio pag. 5/12 convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Cass. 9275/2018; 16056/2016; 17097/2010).
Giova peraltro evidenziare che nella memoria 320 c.p.c. depositata dalla parte appellante, opponente in primo grado nelle pagine 2 e 3, se, da un lato, contesta l'avvenuta esecuzione dell'opera per la quale è stata azionato il monitorio, dall'altro, in via subordinata, in caso di raggiunta prova dell'esecuzione dei lavori, eccepisce l'irregolare esecuzione degli stessi.
E, infatti, sostiene a fondamento di tale eccezione di aver dato incarico successivamente alla ditta rispetto a cui ha prodotto il relativo ordine di CP_2
servizio (Doc. 2 atto di appello) e fattura di pagamento.
Parte appellante ha anche prodotto corrispondenza intercorsa con l'ing. Tes_1
(all. 2 atto di appello) e della contestazione circa la regolare esecuzione dell'opera ha dato conto nella memoria 320 c.p.c.
2.2. Orbene, in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) la Suprema Corte ha sostenuto che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del
12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 pag. 6/12 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n.
3472 del 13/02/2008). Siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n.
7763 del 22/03/2024).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che
l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne pag. 7/12 ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023;
Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del
13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n.
19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).
Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante. Da queste argomentazioni deriva che solo allorché il committente si limiti ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) - nel caso quest'ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto - l'assuntore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
E tanto in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per
l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente
l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).
Quindi, qualora il committente contesti fondatamente l'adempimento, per non avere l'artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell'opera, la domanda di pag. 8/12 condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che
l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante
l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale.
In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso
(che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica (Cassazione civile sez. II - 23/01/2025, n. 1701).
Orbene, applicando il superiore principio di diritto al caso di specie deve rilevarsi che il Giudice di Pace ha errato non avendo esaminato e deciso conformemente al riparto dell'onere probatorio la domanda proposta in primo grado.
E, invero, per l'accoglimento della pretesa di pagamento, così come trasfusa nel decreto ingiuntivo opposto, non era sufficiente il fatto che fosse stata provata in giudizio l'esecuzione dell'opera indicata dall'opposta ma sarebbe occorsa, in relazione all'eccezione sollevata in via subordinata dall'opponente e reiterata in appello, che vi fosse la prova anche dell'esatto adempimento in relazione alla denunciata irregolare esecuzione dell'opera stessa.
Sotto tale profilo, nonostante l'opponente avesse provato in primo grado di essersi rivolta ad altra ditta per rimediare all'irregolare esecuzione dell'opera da parte della società opposta, quest'ultima non ha fornito elementi di prova adeguati circa la corretta esecuzione della stessa.
pag. 9/12 Ciò incide sulla stessa debenza del pagamento preteso dall'opposta non avendo la stessa dimostrato l'esatto adempimento di quanto commissionatole.
Né la regolare esecuzione dell'opera può ricavarsi attraverso la consulenza tecnica espletata d'ufficio essendosi la stessa basata su documentazione integralmente contestata dalla parte attrice in primo grado. Il preventivo prodotto è stato disconosciuto né risulta sottoscritto per accettazione da parte dell'opponente.
Del pari, anche le foto prodotte sono state contestate e, pur confermate dai testimoni escussi, non appaiono idonee da sole a consentire una verifica circa la regolare esecuzione dell'appalto orale assunto dall'odierna appellata.
La fattura è documento di formazione unilaterale. Non è stata prodotta documentazione attestante i costi sostenuti per materiali, personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
L'insufficienza della documentazione prodotta è stata pure confermata dal CTU nominato in varie parti della sua relazione tecnica per come segnalato nelle sue conclusioni dalla parte appellante.
Il consulente tecnico d'ufficio sulla scorta della documentazione prodotta dalla società opposta non era nelle condizioni di individuare neppure il manufatto realizzato, avendo trovato lo stato dei luoghi completamente modificato.
Il CTU ha evidenziato a tal riguardo che mancava l'effettivo sviluppo in lunghezza dell'opera, non desumibile dalle foto prodotte in giudizio (cfr. relazione tecnica a firma dell'ing. ), e ha dovuto procedere con Persona_1
una ricostruzione di tipo presuntivo dell'opera eseguita.
Ne discende che la valutazione effettuata dal CTU si è rivelata meramente esplorativa e volta a supplire un onere della prova circa l'esatta quantificazione del compenso dovuto che incombeva esclusivamente sull'appaltatore che aveva agito in monitorio per il pagamento del corrispettivo.
pag. 10/12 Nessuna indicazione è ricavabile dalla relazione tecnica espletata in ordine alla regolare esecuzione dell'appalto, aspetto questo preliminare rispetto alla stessa esatta quantificazione del compenso.
Ne discende che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
2.3. Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento dei danni morali ed economici subiti dalla per dichiarazioni e documentazione Parte_1
Contr falsa dichiarata e prodotta dalla di entrambi i gradi di giudizio. Trattasi di domanda non proposta in primo grado e dunque nuova. Né tale domanda può intendersi rinunciata alla luce delle conclusioni formulate, difettando una espressa rinuncia.
3. Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del gravame, vengono compensate al 25% e sono liquidate come in dispositivo.
3.1. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, rimangono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, nei rapporti esterni al CTU,
e poste a carico dell'appellata soccombente nei loro rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Pantelleria n. 7/2023, ogni contraria istanza, eccezione, difesa rigettata o assorbita, così provvede:
- In accoglimento parziale dell'appello proposto, accoglie l'opposizione avanzata in primo grado dall'appellante e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di Pace di Pantelleria con il n.
10/2021;
- compensa tra le parti le spese di lite al 25%;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite per la rimanente quota in favore dell'appellante che liquida in euro 948,75 per compensi ed euro 36,75 per CU per il primo grado e in € 1.275,00 per pag. 11/12 compensi ed euro 110,25 per CU per il presente grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro, nei rapporti esterni al CTU, e a carico dell'appellata nei loro rapporti interni
Così deciso in Marsala il 30 giugno 2025.
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
R.G. 987/2023
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 987 dell'anno 2023 del Ruolo degli
Affari Contenziosi, vertente tra assistita e difesa dall'avv. ARCIFA GABRIELLA giusta Parte_1
procura allegata all'atto di citazione in appello (PEC:
Email_1
appellante e
, assistita e difesa dall'avv. PICCIONE DUILIO Controparte_1
giusta procura allegata all'originale della comparsa di costituzione e risposta di primo grado (PEC: Email_2
appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante, come da note di precisazione depositate il 6 marzo 2025; per parte appellata, come da note di precisazione depositate il 4 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio verte sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7/2023, con cui il Giudice di Pace di Pantelleria, definendo il giudizio R. G. 11/2022, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso ad istanza dell'appellata Controparte_1
Ha esposto l'appellante che il provvedimento monitorio, concesso dal primo giudice per l'importo di € 2.285,06 a titolo di corrispettivo di un lavoro di appalto eseguito da è stato opposto sul rilievo del Controparte_1
mancato conferimento alla controparte dell'incarico di eseguire le opere, realizzate invece da altra impresa;
che l'opposta aveva sì presentato preventivi ma che gli stessi erano stati non accettati in quanto ritenuti non idonei per irregolarità amministrative e fiscali.
Ha poi aggiunto che il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo erroneamente raggiunta la prova dell'esecuzione del lavoro.
Ha contestato anche l'operato del primo giudice non avendo questi valutato correttamente il compendio probatorio acquisito in primo grado, non avendo tenuto conto della mancata prestazione, da parte dell'appaltatore, delle garanzie discendenti da DURC, della dichiarazione antimafia, dell'attestazione camerale, delle attestazioni INAIL e Cassa Edile.
Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata per aver confermato il decreto ingiuntivo opposto nonostante non vi fosse prova dell'esecuzione dell'opera indicata in fattura, documento di formazione unilaterale, contestato in primo grado, né soccorrendo le dichiarazioni testimoniali, discordanti ed inidonee a fornire certezza sull'effettiva esecuzione da parte dell'opposta.
Ha pertanto concluso chiedendo di “revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.
10/2021 emesso dal GdP di Pantelleria in data 04.10.2021 per inesistenza del rapporto contrattuale e degli stessi lavori asseritamente eseguiti e posti alla base di fattura oggetto di intimazione di pagamento;
- in via subordinata, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 10/2021 emesso dal GdP di Pantelleria in data 04.10.2021 per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'esecuzione degli stessi a regola d'arte, oltre che sul
pag. 2/12 quantum dei lavori eseguiti e dunque inesistenza di prova sulla congruità del costo indicato in fattura.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e risarcimento di danni morali ed economici subiti dalla che la S.V. Parte_1
vorrà valutare secondo equità, oltre IVA e CPA.”.
1.1. Si è costituita con comparsa l'appellata Controparte_1
resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha in particolare dedotto l'infondatezza dei motivi d'appello, affermando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto, sulla scorta delle prove testimoniali, dimostrata l'esecuzione dei lavori, pur in mancanza di un contratto in forma scritta, in quanto non necessaria. In relazione al quantum, ha affermato che il primo giudice aveva correttamente deciso confermando l'opposta ingiunzione, in quanto l'importo richiesto corrispondeva al preventivo accettato dal legale rappresentante della società committente.
Ha concluso chiedendo:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 7/2023 resa dal Giudice di Pace di Pantelleria, in persona del dott. B. Di Gerlando, a definizione del procedimento n. 11/2022 RG;
- in subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere conto dell'importo indicato dal CTU, aumentarlo del 30%, considerato che a Pantelleria i costi sono superiori rispetto alla media regionale;
- vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza dell'8.2.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel corso del grado di gravame è stata altresì disposta ed espletata CTU.
pag. 3/12 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'udienza del 5 maggio 2025, preceduta dal deposito nei termini assegnati degli scritti conclusionali.
2. L'appello proposto è parzialmente fondato. censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata ritenuta Parte_1
provata l'esecuzione dei lavori ad opera di parte appellata.
Si duole, in particolare, della valutazione del primo giudice in ordine all'assolvimento dell'onere della prova, gravante su controparte e che sostiene non essere stato assolto, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali raccolte sul punto, l'inattendibilità del teste e la mancata Tes_1
considerazione delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_2
Aggiunge che nel corso del primo grado di giudizio essa stessa ha disconosciuto il preventivo prodotto dall'opposta, peraltro privo di data e firma, comunque affermando di non averlo mai ricevuto e di aver richiesto l'esecuzione delle opere non a scartata per irregolarità amministrative e fiscali, Controparte_1
ma ad alla diversa impresa neppure la fattura, contestata ancor CP_2
prima dell'instaurazione del contenzioso, è ritenuta probante, in quanto di formazione unilaterale.
Secondo la prospettazione dell'appellante neppure le foto fornirebbero prova idonea, in quanto ritraenti un dammuso, non necessariamente quello oggetto delle lavorazioni per cui è causa.
2.1. Ciò posto, deve evidenziarsi che secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cass.
2303/2017).
Tanto chiarito, il Giudice di Pace correttamente ha ritenuto sussistente il contratto di appalto che, pur non concluso in forma scritta, risulta provato tra le pag. 4/12 parti in considerazione dell'esecuzione da parte di del Parte_2
lavoro di stabilizzazione di un (preesistente) muro in pietra.
L'accertamento di detta ultima circostanza è stata accertata in primo grado anche sul rilievo che il personale della aveva libero accesso Controparte_1
“all'immobile con le attrezzature ed il personale di cantiere”.
Inoltre, la prova dell'avvenuta esecuzione è stata dal primo giudice ricavata dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni e i quali – come Tes_1 Tes_3
puntualmente rilevato a supporto della decisione impugnata - hanno dichiarato di aver partecipato alla realizzazione dell'opera, precisando di aver lavorato sotto la supervisione del direttore dei lavori ed indicando anche il periodo
(gennaio-febbraio 2021).
Della attendibilità di detti testi, il Giudice di pace non ha riscontrato motivo di dubitare. Né, sotto tale ultimo profilo, l'appellante ha fornito elementi idonei a sovvertire il giudizio, essendosi la parte limitata ad evidenziare alcune imprecisioni che non inficiano il fatto storico dell'avvenuta esecuzione dell'opera. Né del resto i lavori effettuati successivamente dall'impresa CP_2
escludono che l'opera sia stata in precedenza eseguita dalla parte opposta su incarico della Parte_1
Occorre a tal riguardo richiamare il principio secondo cui “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (Cass. 11511/2014); ed inoltre, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio di attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta tra i vari elementi probatori, di quelli ritenuti adatti a sorreggere la motivazione, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limiti se non quello di indicare le ragioni del proprio pag. 5/12 convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Cass. 9275/2018; 16056/2016; 17097/2010).
Giova peraltro evidenziare che nella memoria 320 c.p.c. depositata dalla parte appellante, opponente in primo grado nelle pagine 2 e 3, se, da un lato, contesta l'avvenuta esecuzione dell'opera per la quale è stata azionato il monitorio, dall'altro, in via subordinata, in caso di raggiunta prova dell'esecuzione dei lavori, eccepisce l'irregolare esecuzione degli stessi.
E, infatti, sostiene a fondamento di tale eccezione di aver dato incarico successivamente alla ditta rispetto a cui ha prodotto il relativo ordine di CP_2
servizio (Doc. 2 atto di appello) e fattura di pagamento.
Parte appellante ha anche prodotto corrispondenza intercorsa con l'ing. Tes_1
(all. 2 atto di appello) e della contestazione circa la regolare esecuzione dell'opera ha dato conto nella memoria 320 c.p.c.
2.2. Orbene, in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) la Suprema Corte ha sostenuto che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del
12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 pag. 6/12 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n.
3472 del 13/02/2008). Siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n.
7763 del 22/03/2024).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che
l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne pag. 7/12 ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023;
Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del
13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n.
19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).
Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante. Da queste argomentazioni deriva che solo allorché il committente si limiti ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) - nel caso quest'ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto - l'assuntore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
E tanto in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per
l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente
l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).
Quindi, qualora il committente contesti fondatamente l'adempimento, per non avere l'artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell'opera, la domanda di pag. 8/12 condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che
l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l'art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante
l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale.
In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso
(che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica (Cassazione civile sez. II - 23/01/2025, n. 1701).
Orbene, applicando il superiore principio di diritto al caso di specie deve rilevarsi che il Giudice di Pace ha errato non avendo esaminato e deciso conformemente al riparto dell'onere probatorio la domanda proposta in primo grado.
E, invero, per l'accoglimento della pretesa di pagamento, così come trasfusa nel decreto ingiuntivo opposto, non era sufficiente il fatto che fosse stata provata in giudizio l'esecuzione dell'opera indicata dall'opposta ma sarebbe occorsa, in relazione all'eccezione sollevata in via subordinata dall'opponente e reiterata in appello, che vi fosse la prova anche dell'esatto adempimento in relazione alla denunciata irregolare esecuzione dell'opera stessa.
Sotto tale profilo, nonostante l'opponente avesse provato in primo grado di essersi rivolta ad altra ditta per rimediare all'irregolare esecuzione dell'opera da parte della società opposta, quest'ultima non ha fornito elementi di prova adeguati circa la corretta esecuzione della stessa.
pag. 9/12 Ciò incide sulla stessa debenza del pagamento preteso dall'opposta non avendo la stessa dimostrato l'esatto adempimento di quanto commissionatole.
Né la regolare esecuzione dell'opera può ricavarsi attraverso la consulenza tecnica espletata d'ufficio essendosi la stessa basata su documentazione integralmente contestata dalla parte attrice in primo grado. Il preventivo prodotto è stato disconosciuto né risulta sottoscritto per accettazione da parte dell'opponente.
Del pari, anche le foto prodotte sono state contestate e, pur confermate dai testimoni escussi, non appaiono idonee da sole a consentire una verifica circa la regolare esecuzione dell'appalto orale assunto dall'odierna appellata.
La fattura è documento di formazione unilaterale. Non è stata prodotta documentazione attestante i costi sostenuti per materiali, personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
L'insufficienza della documentazione prodotta è stata pure confermata dal CTU nominato in varie parti della sua relazione tecnica per come segnalato nelle sue conclusioni dalla parte appellante.
Il consulente tecnico d'ufficio sulla scorta della documentazione prodotta dalla società opposta non era nelle condizioni di individuare neppure il manufatto realizzato, avendo trovato lo stato dei luoghi completamente modificato.
Il CTU ha evidenziato a tal riguardo che mancava l'effettivo sviluppo in lunghezza dell'opera, non desumibile dalle foto prodotte in giudizio (cfr. relazione tecnica a firma dell'ing. ), e ha dovuto procedere con Persona_1
una ricostruzione di tipo presuntivo dell'opera eseguita.
Ne discende che la valutazione effettuata dal CTU si è rivelata meramente esplorativa e volta a supplire un onere della prova circa l'esatta quantificazione del compenso dovuto che incombeva esclusivamente sull'appaltatore che aveva agito in monitorio per il pagamento del corrispettivo.
pag. 10/12 Nessuna indicazione è ricavabile dalla relazione tecnica espletata in ordine alla regolare esecuzione dell'appalto, aspetto questo preliminare rispetto alla stessa esatta quantificazione del compenso.
Ne discende che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
2.3. Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento dei danni morali ed economici subiti dalla per dichiarazioni e documentazione Parte_1
Contr falsa dichiarata e prodotta dalla di entrambi i gradi di giudizio. Trattasi di domanda non proposta in primo grado e dunque nuova. Né tale domanda può intendersi rinunciata alla luce delle conclusioni formulate, difettando una espressa rinuncia.
3. Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del gravame, vengono compensate al 25% e sono liquidate come in dispositivo.
3.1. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, rimangono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, nei rapporti esterni al CTU,
e poste a carico dell'appellata soccombente nei loro rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Pantelleria n. 7/2023, ogni contraria istanza, eccezione, difesa rigettata o assorbita, così provvede:
- In accoglimento parziale dell'appello proposto, accoglie l'opposizione avanzata in primo grado dall'appellante e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di Pace di Pantelleria con il n.
10/2021;
- compensa tra le parti le spese di lite al 25%;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite per la rimanente quota in favore dell'appellante che liquida in euro 948,75 per compensi ed euro 36,75 per CU per il primo grado e in € 1.275,00 per pag. 11/12 compensi ed euro 110,25 per CU per il presente grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro, nei rapporti esterni al CTU, e a carico dell'appellata nei loro rapporti interni
Così deciso in Marsala il 30 giugno 2025.
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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