Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8686 /2017
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 27/01/2025 ; tenuto conto che con decreto del 11.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero 8686/2017 R.G., avente ad oggetto:altri contratti ed obbligazioni, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefania Parte_1
Gagliardi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in SMCV, alla via Italia, Cooperativa Giglio II;
attore
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Santuario n. 23 (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Cursio (C.F. C.F._1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Filangieri n. 21, C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo;
Per il convenuto: rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. L'attrice, con l'atto di citazione, ha chiesto il risarcimento del danno per la cattiva esecuzione dei lavori progettati dal direttore dei lavori, parte convenuta.
Quest'ultimo, con la comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito la tardività della denuncia dei pretesi vizi e ha chiesto la chiamata in causa del terzo , la quale, Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 29/10/2018.
3. Si premette che il progettista è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi danneggiati alla stregua dell'appaltatore, così come chiarito dall'interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nella sussistenza di un concorso di più soggetti nella condotta produttiva di danni a nulla ostando la diversità del titolo a cui tale responsabilità si ricollega. La medesima logica solidaristica segue l'interpretazione dell'art.1294 c.c. in quanto vi è una unificazione delle posizioni contrattuali a fronte delle condotte poste in essere (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 20704).
3.1. Occorrono a questo punto delle precisazioni.
In primo luogo, bisogna distinguere previamente se si controverte in termini di opera completa o incompleta;
la circostanza del completamento o meno delle opere commissionate non è di poco momento, poiché laddove il debitore lamenti il mancato completamento dell'opera commissionata, non può proprio farsi questione di garanzia per vizi.
Infatti, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, in caso di opera incompleta, va esclusa
l'applicabilità delle norme dettate per i vizi (vedi ex plurimis Cass. 1984, n. 4120; Tribunale di Avellino,
Sentenza n. 418/2018 del 05-03-2018), dovendosi applicare le regole ordinarie in materia di adempimento. L'art. 1668 cod. civ. - il quale prevede le azioni esercitabili dal committente contro l'appaltatore che abbia violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica - è applicabile soltanto se l'opera risulti interamente compiuta, mentre, quando l'appaltatore non abbia integralmente eseguito l'opera o, pur avendola completata, si rifiuti di consegnarla, sono operanti esclusivamente le norme generali in materia di inadempimento contrattuale.
In tali ipotesi, peraltro, le deduzioni dei vizi siccome riferibili ad opera incompleta, va dal giudice riqualificata come semplice eccezione di inesatto adempimento (cfr. in tal senso Cass. 2002, n. 9517).
Laddove, invece, l'opera sia completa si applica la disciplina speciale dei vizi e la garanzia per i vizi può essere fatta valere dal debitore non solo in via d'azione ma anche in via di eccezione, al solo fine di paralizzare la richiesta di pagamento dell'appaltatore, come sopra esposto;
con la rilevante differenza che però in entrambi i casi è necessario comunque che i vizi siano denunciati tempestivamente (entro 60 giorni dalla scoperta in caso di appalto, otto giorni in caso di contratto d'opera) e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (un anno in caso di contratto d'opera, vedi anche Cass. 80/3505 ed anche Cass.
87/9641, chiara nell'argomentare, in materia di appalto, che la mancata denunzia entro i 60 giorni dalla scoperta e, comunque entro i due anni dalla consegna, preclude la possibilità di far valere i vizi "tanto in via
d'azione, per effetto della prescrizione contemplata dalla prima parte .." dell'art. 1667, comma 3 c.c. "quanto in via d'eccezione, per effetto della decadenza di cui alla seconda parte della norma stessa).
Ancora più chiara risulta la sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 8103 del 06/04/2006 secondo cui la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. civ.
4. Tanto premesso, alla luce della stessa prospettazione attorea, nel caso in esame non si applica, dunque, la disciplina dei vizi, non si applicano le relative decadenze e le azioni collegate a tale disciplina speciale, ma si devono applicare le regole ordinarie, anche probatorie, in materia di adempimento.
Va, dunque, riqualificata la domanda proposta come domanda di danno da inadempimento
(inadempimento integrato dai vizi e dall'omesso completamento;
cfr. TRIBUNALE DI AVELLINO,
Sentenza n. 418/2018 del 05-03-2018).
Invero, in citazione emerge la allegazione del mancato completamento delle opere, oltre ad una elencazione dei vizi (tutte problematiche riferibili alla realizzazione delle strutture murarie).
Ciò detto, parte attrice ha allegato che il progetto venne redatto nell'anno 2002 e che i lavori ebbero inizio nell'anno 2013 e che mai furono portati a termine;
che la sopraelevazione doveva eseguirsi con la realizzazione di muratura perimetrale portante in tufo giallo di conveniente spessore, mentre il solaio di copertura doveva eseguirsi in cemento armato;
che i lavori erano stati altresì realizzati in maniera difforme rispetto al progetto;
ha dedotto di essersi avveduta delle difformità in seguito al rilascio della nuova concessione edilizia, ovvero nel mese di dicembre 2015; l'attrice ha successivamente affidato incarico ad altro professionista, nella persona dell'ing. Mondragone il quale ha progettato Controparte_3 un intervento di ristrutturazione per diversa distribuzione interna all'intero immobile.
Quanto dedotto ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice,
[...]
, ingegnere incaricato dalla proprietaria per il completamento del fabbricato, CP_3 Parte_1 escusso all'udienza del 9.10.20023, il quale ha dichiarato di aver “appurato tali circostanze nel 2014, quando fui contattato dalla sig. Ho avuto modo di apprendere tali circostanze direttamente e previa lettura Parte_1 della documentazione che mi fu messa a disposizione. Ho visionato i documenti in quanto mi sono occupato della pratica per ottenere il permesso di costruire nel 2014 (pratica ultimata nel 2015)… ADR: ho provveduto io stesso ad informare la sig.ra delle difformità quando feci il sopralluogo;
inoltre, la informai che c'era da sanare Parte_1 la superficie e il volume in più che era stato realizzato in difformità alla concessione edilizia che era stata ottenuta.
Preciso che era tutto sanabile. Informai io stesso l'attrice anche del diverso materiale utilizzato. ADR: la sig.ra
[...] non poteva rendersi conto della difformità da me riscontrata in quanto era necessario un tecnico per Pt_1 accorgersene”.. La questione principale attiene alla sostituzione dei materiali: ovvero, chiarisco che invece del tufo gallo, furono installati mattoni forati che invece di solito di usano per tompagnare un fabbricato;
ovvero , preciso che quello che f installato era un materiale non portante, salvo ipotesi di mattoni poroton con % di foratura inferiore al 45% che tuttavia non è quello che è stato utilizzato nel caso in esame. Non so dire da chi fu installato il materiale diverso in quanto non ero presente. Posso dire che tale variazione non può farsi liberamente e che il direttore dei lavori responsabile del cantiere è il responsabile di tali modifiche dal punto di vista professionale.
In ordine ai lavori rimasti incompleti, io stesso feci il progetto per una diversa distribuzione interna e richiesi una sanatoria per un ampliamento di volume non autorizzato”.
Le dette dichiarazioni sono altresì confermate dalle riproduzioni fotografiche in atti da cui emerge chiaramente l'incompletezza dell'opera.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione vanno pertanto rigettate.
5. La causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza al fine di nominare un ctu che provveda all'accertamento dei necessari aspetti tecnici.
Attesa la natura non definitiva la presente sentenza la liquidazione delle spese di lite avrà luogo all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda :
• dichiara la contumacia della;
Controparte_2
• rigetta le eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate da parte convenuta;
• rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
• rimette la statuizione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 27.1.2025.
Il giudice dott.ssa Renata Russo