TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe indicata– premesso di essere titolare di assegno sociale con decorrenza dal giugno 2015, nonché di essere beneficiaria, sin dalla separazione (2006), di assegno di mantenimento erogato da - ha chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la somma di € 3902,22,
CP_ richiesta dall' con proprio provvedimento del 22.05.2024. A tal fine sosteneva la sussistenza dell'indebito, ma contestava la ripetibilità dello stesso alla luce dell'orientamento di legittimità in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali (Cassazione n. 28771 del 2018).
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. In CP_1
particolare, sosteneva l'inapplicabilità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, attesa la mancata erogazione, in favore della stessa, della somma di € 3902,22 riconosciuta erroneamente come dovuta con provvedimento del marzo 2024 e successivamente trattenuta sul maggior credito con provvedimento del 22.05.2024.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel
1
testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dall' , nel caso di specie non si discute della ripetibilità di un CP_1 indebito assistenziale, atteso che quest'ultimo presuppone l'erogazione di somme richieste successivamente in restituzione dall' . CP_1
Invero, come documentalmente provato dall' , con provvedimento del 5 marzo 2024 l' CP_1 CP_1
comunicava che l'assegno sociale n.078-780004038561 Cat. AS intestato alla ricorrente era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Dal ricalcolo era derivato, fino al 31 marzo 2024, un credito in favore della Pt_1
CP_ di euro 8.680,17. Con provvedimento del 22 maggio 2024, l' riconosceva come non dovuta una parte di quelle somme oggetto del precedente provvedimento di marzo (€ 3.902,22, di cui €
2.669,94 per l'incremento non dovuto relativo al 2023 ed € 1.232,28 per l'incremento non dovuto da gennaio a giugno 2024). Pertanto, con il pagamento del 1° luglio 2024 (dunque in data successiva all'instaurazione del presente giudizio), dal credito complessivo di € 8.680,17 veniva sottratto l'importo di € 3.902,22, e versata la differenza pari ad € 4.777,95 (8.680,17-
3.902,22=4.777,95).
Da quanto esposto deriva dunque che, non essendo mai avvenuta l'erogazione della somma oggetto di causa, non può parlarsi di indebito assistenziale, con conseguente inapplicabilità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, la quale ha peraltro riconosciuto nel ricorso la non spettanza delle somme, contestando esclusivamente la ripetibilità delle stesse per l'unico motivo già evidenziato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 15 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe indicata– premesso di essere titolare di assegno sociale con decorrenza dal giugno 2015, nonché di essere beneficiaria, sin dalla separazione (2006), di assegno di mantenimento erogato da - ha chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la somma di € 3902,22,
CP_ richiesta dall' con proprio provvedimento del 22.05.2024. A tal fine sosteneva la sussistenza dell'indebito, ma contestava la ripetibilità dello stesso alla luce dell'orientamento di legittimità in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali (Cassazione n. 28771 del 2018).
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. In CP_1
particolare, sosteneva l'inapplicabilità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, attesa la mancata erogazione, in favore della stessa, della somma di € 3902,22 riconosciuta erroneamente come dovuta con provvedimento del marzo 2024 e successivamente trattenuta sul maggior credito con provvedimento del 22.05.2024.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel
1
testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dall' , nel caso di specie non si discute della ripetibilità di un CP_1 indebito assistenziale, atteso che quest'ultimo presuppone l'erogazione di somme richieste successivamente in restituzione dall' . CP_1
Invero, come documentalmente provato dall' , con provvedimento del 5 marzo 2024 l' CP_1 CP_1
comunicava che l'assegno sociale n.078-780004038561 Cat. AS intestato alla ricorrente era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Dal ricalcolo era derivato, fino al 31 marzo 2024, un credito in favore della Pt_1
CP_ di euro 8.680,17. Con provvedimento del 22 maggio 2024, l' riconosceva come non dovuta una parte di quelle somme oggetto del precedente provvedimento di marzo (€ 3.902,22, di cui €
2.669,94 per l'incremento non dovuto relativo al 2023 ed € 1.232,28 per l'incremento non dovuto da gennaio a giugno 2024). Pertanto, con il pagamento del 1° luglio 2024 (dunque in data successiva all'instaurazione del presente giudizio), dal credito complessivo di € 8.680,17 veniva sottratto l'importo di € 3.902,22, e versata la differenza pari ad € 4.777,95 (8.680,17-
3.902,22=4.777,95).
Da quanto esposto deriva dunque che, non essendo mai avvenuta l'erogazione della somma oggetto di causa, non può parlarsi di indebito assistenziale, con conseguente inapplicabilità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, la quale ha peraltro riconosciuto nel ricorso la non spettanza delle somme, contestando esclusivamente la ripetibilità delle stesse per l'unico motivo già evidenziato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 15 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3