Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio COZZELLA, Presidente;
Dott. Ugo IANNINI, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 480/2025, del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su domanda congiunta e con richiesta di sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte ex 473 bis.51
c.p.c.”, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
Pausania, Via Episcopio nr. 3;
pagina 1 di 6
Pausania, Via Episcopio nr. 3;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 3.10.2009, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bolotana al n. 11, parte II, Serie A – anno 2009; • ordinare al Comune di Bolotana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni I) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e coabita con la madre;
vivrà con la stessa nel domicilio di Tempio Pausania, Via Episcopio, n. 3, nell'immobile già destinato a domicilio della famiglia ed identificato al NCEU del Comune di Tempio P. al Foglio 216, particella 1780, subalterno 41, categoria A/2, classe 2, rendita € 516.46, di proprietà esclusiva di II) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, nel periodo Parte_2
scolastico, per un giorno alla settimana e un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera. III) i genitori concordano, oltre a quanto indicativamente convenuto sopra, o alternativamente, che il padre potrà tenere con sé il minore anche ogni qualvolta sarà per lui possibile, previo accordo con il coniuge affidatario e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio;
IV) le parti convengono che l'appartamento in cui vivevano come domicilio coniugale sito in
Tempio Pausania, Via Episcopio, n. 3, di esclusiva proprietà del , rimanga nella Parte_2
disponibilità del genitore affidatario , che continuerà ad abitarvi con il figlio minore fino Parte_1
a che questi non diventi economicamente autonomo, come per legge. In ogni caso, il signor Parte_2 si obbliga a lasciare la disponibilità dell'appartamento de quo alla IG fino al compimento del Pt_1
pagina 2 di 6 trentesimo anno di età del figlio , anche qualora questi raggiunga prima l'indipendenza Per_1
economica. Successivamente a tale data, qualora debba richiedere la disponibilità Parte_2 dell'abitazione alla Filia e tra le parti rimanga uno squilibrio reddituale a favore del questi a far Pt_2
data dal momento in cui rientrerà nella disponibilità dell'appartamento, si impegnerà a contribuire al pagamento di un canone di locazione per la somma massima di euro 300,00. V) la si Parte_1 farà carico di tutte le spese connesse all'uso dell'abitazione (condominiali ordinarie, manutenzione ordinaria, utenze ecc.); VI) sempre fatto salvo un diverso accordo, durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane consecutive, ed alternate ogni anno, con ciascun genitore;
per quanto riguarda le festività, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno con l'uno o con l'altro genitore e, sempre ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. VII) Le parti convengono che il padre versi alla madre, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, conformemente a quanto già accade sulla base dei precedenti accordi di separazione, tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al primo trimestre 2026. Le parti concordano sul fatto che la somma predetta, che è stata determinata sulla base dell'attuale reddito della GN
, dovrà essere maggiorata e/o integrata in ipotesi di riduzione di reddito o di perdita integrale dello Pt_1
stesso da parte della IG . VIII) Le spese straordinarie che verranno sostenute per il figlio, quali Pt_1
quelle sportive, scolastiche (compresi libri, tasse ed eventuali rette scolastiche, attrezzatura varia per la scuola), mediche, ludiche e ricreative durante i giorni di chiusura delle scuole, verranno sostenute in parti uguali tra i coniugi, previo accordo, salvo urgenze. I ricorrenti si atterranno alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico pagina 3 di 6 di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. IX) i ricorrenti sono inoltre d'accordo che l'Assegno unico universale riconosciuto dall' in egual misura ad entrambi i genitori venga totalmente versato alla Sig.ra e CP_1 Parte_1
che, in caso di cancellazione, mancato rinnovo o scadenza del suddetto assegno, il Sig. si Parte_2
impegna a versare alla Filia la somma corrispondente a quella erogata dall' . CP_1
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio concordatario il 3 ottobre 2009 in Bolotana, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 11, p. II serie A, anno 2009 e che, dalla loro unione, il 24 gennaio 2014 nasceva un figlio, ; Per_1
- che, con decreto del 29 giugno 2023, il Tribunale di Tempio Pausania omologava la separazione consensuale dei ricorrenti e che, da quella data, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, con conseguente e definitiva compromissione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 18 giugno 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 20 giugno 2025.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
pagina 4 di 6 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Le condizioni raggiunte dagli stessi, come indicate nel ricorso introduttivo, e riportate in premessa, possono essere recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando conformi al superiore interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le spese di lite devono essere compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bolotana (NU), il 3 ottobre 2009, tra:
nato a [...] il [...]; Parte_2
e nata a [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al nr. 11, Parte II, Serie A, Anno
pagina 5 di 6 2009;
CONFERMA le condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in premessa;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 20 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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