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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8209/2024 RG fissata all'udienza del 17/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PETRACCA ANGELO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. FAZZINI IVAN
-INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. TAFURO MAURIZIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha opposto l'intimazione 059 2024 90013215 55/000 (di importo totale di
€ 120.406,08) in relazione alla cartella per crediti INAIL n. 05920220033438947000 per € 3.571,22.
Eccepisce:
1) Nullità dell'atto di intimazione impugnato - Assoluto difetto di legittimazione passiva in testa
a ad essere destinatario di qualsiasi pretesa, così come avanzata nell'atto Parte_1 di intimazione, di cui si discorre, perché lo stesso atto fondato su titoli indirizzati a soggetto giuridico inesistente.
1 2) Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 e dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 per mancata indicazione dell'Autorità Giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché omessa indicazione dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione. Violazione del D.L. 98/2011 (contributo unificato) e art. 17-bis del D. Lgs. n 546/92 (reclamo e mediazione).
3) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 e 4, L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000.
4) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e del compenso di riscossione richiesto. Illegittimità della intimazione di pagamento per palese violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 ( << chiarezza e motivazione degli atti>>); art. 6 della Legge 212/2000 (<< conoscenza degli atti, da parte dell'amministrazione finanziaria, a favore del contribuente>>) e dell'art. 10 della medesima legge (<<tutela dell e della buona fede>>. Mancanza di motivazione.
5) Prescrizione e decadenza
Si sono costituiti e INAIL ribadendo la correttezza del proprio operato. CP_2
***
Va premesso che il presente giudizio si riferisce alla sola minor somma per debiti
INAIL e non alle altre somme appartenenti ad altro plesso giurisdizionale.
Ciò premesso, rispetto alle censure dedotte va fatto presente che il punto 1 appare rubricato in maniera non pienamente conferente. L'intimazione di pagamento e la cartella sottostante sono state indirizzate alla società e parimenti ad essa risultano intestati gli atti impositivi. Deve partimenti rilevarsi che vizi dell'intimazione per nullità degli atti sottostanti avrebbero dovuto farsi valere nei 20 gg dalla comunicazione
Ciò premesso è provato che l'intimazione sia stata effettuata e ricevuta dalla società il
31.5.2024.
L'opposizione è dell'8.7.24 e quindi tardiva rispetto a tutti i vizi formali che ex art. 29 dlgs
46/1999 devono farsi valere nel termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
In ogni caso, nessun vizio di motivazione risulta dagli atti che indicano il creditore
2 procedente e il credito di riferimento.
Premesso che a pg. 1 dell'intimazione viene affermato che l'impugnabilità dell'atto discende dalla natura del credito, in ogni caso la mancata indicazione dell'autorità cui proporre ricorso non comporta alcun vizio dell'atto in quanto non si tratta di elemento previsto a pena di nullità da alcuna disciplina legale (Cass. 19675/2021).
Tra l'altro, va fatto presente che la parte di censura relativa al d.l. 98/2011 (contributo unificato) e all'art 17-bis del D. Lgs. n 546/92 si appalesa infondata.
Infatti, la questione del contributo unificato non risulta rilevante nel caso di specie.
La normativa ex art. 17 bis dlgs 546/1992 risultano relative a disciplina estranea al presente ambito giurisdizionale.
Inoltre, proprio nel ricorso si ha evidenza della infondatezza del motivo.
Parte ricorrente afferma:
L'illegittimità dell'atto impugnato si evidenzia ictu oculi in quanto non dice per quale specie di crediti il
Concessionario ha agito (l'ente titolare del credito per il quale Controparte_3 sta agendo, oltre alla specie del ruolo) per consentire alla ricorrente di scegliere il Giudice Ordinario o quello Tributario in ragione della Competenza Giurisdizionale, di quantificare esattamente l'imposta
e capire se, in caso d'impugnazione, sia da esperire con la procedura di reclamo e mediazione oppure no nonché quantificare il contributo unificato dovuto.
Tuttavia, che il ricorrente fosse perfettamente consapevole della distinzione tra giurisdizione ordinaria e tributaria in base alla natura del credito appare palese da quanto affermato in ricorso.
Inoltre, la stessa intimazione indica perfettamente quali crediti siano riconducibili a ciascun atto sottostante l'intimazione.
Ed ancora, sulle modalità di calcolo, le stesse sono vizio che avrebbe dovuto farsi valere nei
20 gg dall'intimazione in quanto mero vizio formale.
In ogni caso Su 22281/2022 hanno affermato che:
La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo
3 dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa
l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare
l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Il principio, espresso in sede tributaria, trova pienamente applicazione anche al giudizio in tema di contributi, con l'ulteriore precisazione che, essendo il giudizio ordinario assimilabile a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, giammai la fondatezza della eccezione potrebbe comportare l'estinzione del debito per interessi e sanzioni. Unica conseguenza potenzialmente derivante, data la necessità del giudice di scrutinare il merito, è che titolo esecutivo per le somme riconosciute come dovute diventi la sentenza e non più l'avviso/cartella. In ultimo, nessuna prescrizione e decadenza è decorsa i contributi sono relativi al 2021/2022 e quindi non prescritti nel 2024. Inoltre, la violazione ex art. 25 dlgs 46/1999 è carente di interesse se formulata in giudizio di cognizione/accertamento (quale è il presente).
In tal senso, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 5/4/2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15/1/1996, n. 264;
Cass. 18/4/2002, n. 5635) a rilevare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo, in quanto effettuate durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente e non essendo stato neppure dedotto che la cartella di pagamento sia stata azionata in via esecutiva.
Per quanto riguarda la notifica della cartella mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di commercio, il ricorrente ha eccepito:
Non si riesce, pertanto a comprendere perchè controparte abbia proceduto alla notifica dell'atto presso la
Camera di Commercio, ex art. 26 comma 2° DPR 602/73, preoccupandosi, poi, di notificare con racc.ta ar l'invio della comunicazione previsto dalla norma. Quanto sostenuta all' Controparte_4
[...] non corrisponde a verità, in quanto risulta indiscutibilmente dalla notifica dello stesso
[...] atto, oggi impugnato, che la pec della società opponente è perfettamente funzionante.
In primo luogo, va fatto presente che la procedura ex at. 26 c. 2 è stata correttamente eseguita. Infatti, lo stesso ricorrente nulla dice sullo stesso procedimento salvo che esso non era in sé inutilizzabile perché la pec era funzionante. Non contesta né l'avvenuta pubblicazione sul sito CCIA né l'invio della raccomandata informativa (che è raccomandata semplice e non a/r come si evince dal testo della norma che non specifica la necessità della ricevuta di ritorno). Inoltre, il 2.9.24 ha prodotto sia documentazione CCIA sia la CP_2 indicazione di spedizione massiva di . Tale produzione prova la correttezza CP_5 dell'iter svolto (e si ribadisce non c'è contestazione sull'effettività degli adempimenti ma solo sull'inutilizzabilità della procedura).
Su questo ultimo punto, il file .eml prodotto dall'ente smentisce tale assunto e la ricevuta di consegna riporta che l'indirizzo pec era invalido.
Essendo invalido l'indirizzo non era necessario un secondo tentativo di invio pec, richiesto solo in caso di posta satura (art. 60 dpr 600/73 richiamato dall'art. 26 cit. Tutti testi sono nella formulazione ratione temporis vigente rispetto alla notifica della cartella. Il citato art. 60 per quanto di interesse recitava: Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.).
Risulta, come detto, eseguita la procedura correttamente.
Inoltre, va fatto presente che l'intimazione 059 2024 90013215 55/000 è stata effettuata a mani proprie e non via pec, come si evince dalla produzione di E ciò sembra CP_2 smentire l'impostazione di parte ricorrente secondo cui la pec sarebbe stata utilizzata anche per la presente intimazione.
5 Tra l'altro, parte ricorrente non ha proposto alcuna opposizione recuperatoria rispetto al merito del credito e la prescrizione – come detto – non è maturata. Inoltre, deve farsi presente come anche eventuali vizi derivati dell'intimazione (per invalida notifica dell'atto presupposto) avrebbero dovuto farsi valere nei 20 gg successivi la notifica della intimazione qui impugnata (cosa non avvenuta).
Il ricorso è quindi infondato.
Le spese seguono la soccombenza. Non si liquidano in favore di INAIL iva, cpa e oneri riflessi (Cass. nn 6346/2023 e 6265/2025)
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8209/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1000 per ciascun resistente oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa solo in favore di in favore della cui CP_2 difesa si distraggono le spese di competenza.
Lecce, 19/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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