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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16356/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trevignano Romano - Piazza Vittorio Emanuele Iii N. 1 00069 Trevignano Romano RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13297/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 2144, prot. n. 5449 del 29 marzo 2024, notificato dal Comune di Trevignano Romano in data 5 luglio 2024, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 1.682,00, oltre sanzioni ed interessi, per IMU anno d'imposta 2020, relativamente all'immobile sito in Trevignano Romano, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto di avere acquistato l'immobile nel febbraio 2020, di avervi stabilito immediatamente la dimora abituale, sostenendo che la mancata tempestiva iscrizione anagrafica, dovuta all'emergenza pandemica, non avrebbe inciso sul diritto all'esenzione IMU.
Ha prodotto contratti e bollette delle utenze domestiche, dichiarazioni testimoniali e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.
Il Comune di Trevignano Romano si è costituito in giudizio, depositando atto di costituzione e controdeduzioni in data 12 giugno 2025, nonché memorie difensive in data 2 dicembre 2025, eccependo in via preliminare la tardività e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'assenza del requisito della residenza anagrafica nell'anno d'imposta 2020.
Assume, infatti, che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.trevignano@legalmail. it, riferibile al Comune di Trevignano (TV), e non all'indirizzo PEC istituzionale del Comune di Trevignano
Romano, e che il primo Comune gli ha trasmesso l'atto in data 7.10.2024.
Nel merito, ha prodotto certificato storico di residenza, dal quale è risultato che la ricorrente ha acquisito la residenza nel Comune di Trevignano Romano solo a decorrere dal 9 ottobre 2020.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 28 novembre 2025 e memoria di replica in data 8 dicembre 2025, insistendo sulla sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e sulla sufficienza della sola dimora abituale ai fini dell'esenzione IMU.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente ha notificato il ricorso a un indirizzo PEC estraneo all'Ente resistente, riferibile a diverso Comune, mentre il Comune di Trevignano Romano ha avuto conoscenza dell'atto solo in data 7 ottobre 2024, come dedotto dalla stessa parte ricorrente e come riscontrabile dagli atti.
Ora, se il fatto che il Comune resistente sì è effettivamente costituito in giudizio può costituire una sanatoria dell'evidente grave errore nella notifica del ricorso ad altro soggetto, lo stesso non si può dire per la tardività del ricorso.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso doveva essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che è spirato il 4 ottobre 2024.
La notificazione effettuata a soggetto diverso dal destinatario non ha prodotto alcun effetto interruttivo del termine decadenziale, ed è indiscutibile che il ricorso sia pervenuto tardivamente alla resistente solo in data
7.10.2024. Ciò premesso, il ricorso è risultato comunque palesemente infondato nel merito.
Dalla documentazione prodotta dal Comune è risultato che la ricorrente non ha avuto residenza anagrafica presso l'immobile di Indirizzo_1 per quasi l'intero anno 2020, avendo trasferito la residenza solo a decorrere dal 9 ottobre 2020, come attestato dal certificato storico di residenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della L. n. 160/2019, l'esenzione IMU per abitazione principale presuppone la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 non ha eliminato il requisito della residenza anagrafica, ma ha esclusivamente chiarito che esso deve riferirsi al singolo possessore e non al nucleo familiare, in caso di residenze diverse tra i coniugi o i conviventi di fatto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato, a tutto concedere, la presenza del requisito della dimora abituale, ma non ha dimostrato la residenza anagrafica nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, con conseguente legittimità della pretesa impositiva comunale.
Sul punto, la Cassazione ha chiaramente precisato che in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all'esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative;
ragion per cui la circostanza che la contribuente abitasse di fatto nell'immobile che aveva destinato a propria abitazione principale non è sufficiente per poter usufruire dell'esenzione cd. prima casa, per beneficiare della quale occorre, invece, la residenza formale nell'immobile in questione (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 9955/2025).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del Comune di Trevignano Romano Dott. Difensore_3 antistatario. Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO Alessandro Clemente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16356/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trevignano Romano - Piazza Vittorio Emanuele Iii N. 1 00069 Trevignano Romano RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13297/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 2144, prot. n. 5449 del 29 marzo 2024, notificato dal Comune di Trevignano Romano in data 5 luglio 2024, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 1.682,00, oltre sanzioni ed interessi, per IMU anno d'imposta 2020, relativamente all'immobile sito in Trevignano Romano, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto di avere acquistato l'immobile nel febbraio 2020, di avervi stabilito immediatamente la dimora abituale, sostenendo che la mancata tempestiva iscrizione anagrafica, dovuta all'emergenza pandemica, non avrebbe inciso sul diritto all'esenzione IMU.
Ha prodotto contratti e bollette delle utenze domestiche, dichiarazioni testimoniali e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.
Il Comune di Trevignano Romano si è costituito in giudizio, depositando atto di costituzione e controdeduzioni in data 12 giugno 2025, nonché memorie difensive in data 2 dicembre 2025, eccependo in via preliminare la tardività e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'assenza del requisito della residenza anagrafica nell'anno d'imposta 2020.
Assume, infatti, che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.trevignano@legalmail. it, riferibile al Comune di Trevignano (TV), e non all'indirizzo PEC istituzionale del Comune di Trevignano
Romano, e che il primo Comune gli ha trasmesso l'atto in data 7.10.2024.
Nel merito, ha prodotto certificato storico di residenza, dal quale è risultato che la ricorrente ha acquisito la residenza nel Comune di Trevignano Romano solo a decorrere dal 9 ottobre 2020.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 28 novembre 2025 e memoria di replica in data 8 dicembre 2025, insistendo sulla sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e sulla sufficienza della sola dimora abituale ai fini dell'esenzione IMU.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente ha notificato il ricorso a un indirizzo PEC estraneo all'Ente resistente, riferibile a diverso Comune, mentre il Comune di Trevignano Romano ha avuto conoscenza dell'atto solo in data 7 ottobre 2024, come dedotto dalla stessa parte ricorrente e come riscontrabile dagli atti.
Ora, se il fatto che il Comune resistente sì è effettivamente costituito in giudizio può costituire una sanatoria dell'evidente grave errore nella notifica del ricorso ad altro soggetto, lo stesso non si può dire per la tardività del ricorso.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso doveva essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che è spirato il 4 ottobre 2024.
La notificazione effettuata a soggetto diverso dal destinatario non ha prodotto alcun effetto interruttivo del termine decadenziale, ed è indiscutibile che il ricorso sia pervenuto tardivamente alla resistente solo in data
7.10.2024. Ciò premesso, il ricorso è risultato comunque palesemente infondato nel merito.
Dalla documentazione prodotta dal Comune è risultato che la ricorrente non ha avuto residenza anagrafica presso l'immobile di Indirizzo_1 per quasi l'intero anno 2020, avendo trasferito la residenza solo a decorrere dal 9 ottobre 2020, come attestato dal certificato storico di residenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della L. n. 160/2019, l'esenzione IMU per abitazione principale presuppone la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 non ha eliminato il requisito della residenza anagrafica, ma ha esclusivamente chiarito che esso deve riferirsi al singolo possessore e non al nucleo familiare, in caso di residenze diverse tra i coniugi o i conviventi di fatto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato, a tutto concedere, la presenza del requisito della dimora abituale, ma non ha dimostrato la residenza anagrafica nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, con conseguente legittimità della pretesa impositiva comunale.
Sul punto, la Cassazione ha chiaramente precisato che in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all'esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative;
ragion per cui la circostanza che la contribuente abitasse di fatto nell'immobile che aveva destinato a propria abitazione principale non è sufficiente per poter usufruire dell'esenzione cd. prima casa, per beneficiare della quale occorre, invece, la residenza formale nell'immobile in questione (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 9955/2025).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del Comune di Trevignano Romano Dott. Difensore_3 antistatario. Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO Alessandro Clemente