Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 411
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La notifica del ricorso è avvenuta in data successiva alla scadenza del termine di sessanta giorni, avendo il Comune avuto conoscenza dell'atto solo in data successiva alla scadenza del termine. La notifica a soggetto diverso dal destinatario non ha prodotto alcun effetto interruttivo del termine decadenziale.

  • Rigettato
    Insussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU

    L'esenzione IMU per abitazione principale presuppone la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. La ricorrente non ha dimostrato la residenza anagrafica nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, avendo acquisito la residenza solo in data successiva. La mera dimora abituale non è sufficiente per beneficiare dell'esenzione, essendo necessaria anche la residenza formale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 411
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 411
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo