CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1581/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ZINGALE PINO, Presidente
AR DA, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2926/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022AG0033228 CATASTO-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 876/2025 depositato il 26/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.06.2024 a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento
e trasmesso il 13.06.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, il Contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 512/2024, pronunciata il 16.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 5^ di Agrigento, e depositata il 12.03.2024, che aveva rigettato il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento catastale n. AG 0064281/2022 notificato al contribuente
1'8.08.2022 con il quale l'Ufficio ha rettificato il classamento dell'immobile ubicato in Cattolica Eraclea
Indirizzo 1, piano terra, primo e secondo, Dati_Catastali_1, subalterno 3, graffato con il
Dati_Catastali_2, subalterno 3 Dati_Catastali_3, subalterno 5, dalla categoria catastale A2 classe
1, consistenza 15, superficie catastale 325 metri quadrati, alla categoria catastale D2, con aumento del valore della rendita catastale da Euro 774,69 ad Euro 2.170,00.
In data 20.04.2021 il Contribuente presentava una pratica DOCFA, acquisita agli atti con protocollo n.
AG0025167 del 20/04/2021, con la quale proponeva il classamento dell'unità in categoria A/2 - abitazione di tipo civile di classe prima (la minima), con consistenza di 15 vani catastali (data la notevole superficie catastale lorda ex D.P.R. 138/98 pari a 325 mq) ed una rendita catastale conseguente di euro 774,69.
L'Ufficio, procedeva alla rettifica della categoria catastale proposta dal contribuente, attribuendo la categoria catastale D/2 - Alberghi e Pensioni e rettificando la rendita ad euro 2.170,00.
Con il ricorso introduttivo il Contribuente eccepiva :
L'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento per carente e/o insufficiente motivazione, in violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. n. 42 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 24 Costituzione, poiché l'atto sarebbe fondato su presunte metodologie comparative, però senza indicazione delle unità immobiliari assunte in comparazione e delle loro caratteristiche, del tipo di comparazione e degli elementi e dei criteri di classamento utilizzati e le unità di riferimento presenti nella banca dati, richiamandosi genericamente alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale;
L'irragionevole e/o erronea e/o illogica assimilazione della comunità alloggio per minori, disabili e anziani alla categoria speciale D2 che sarebbe riservata ad alberghi e pensioni, determinazione priva, secondo la ricorrente, di qualsivoglia appiglio legislativo SUL tema;
L'infondatezza e/o inattendibilità del classamento eseguito, per insussistenza degli elementi che sorreggono la rettifica eseguita.
I primi Giudici rigettavano il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento catastale eseguito.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente contesta la sentenza di primo grado eccependo:
1) Il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento catastale formulato dalla sig.ra Ric._1 con il primo motivo di ricorso (pag. 3, 3° cpv., della sentenza impugnata).
II. La nullità dell'avviso di accertamento catastale opposto per carente e/o insufficiente motivazione, poiché fondato su presunte metodologie comparative, richiamandosi genericamente alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale.
III. L'illegittimità della rideterminazione di classamento e di rendita operata dall'Agenzia delle Entrate Territorio di Agrigento con l'avviso di accertamento catastale impugnato in primo grado (pag. 2, 5°-8° cpv., e pag. 3, 1°-2° cpv. della sentenza impugnata).
IV. Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento ha omesso l'esame e la valutazione delle prove documentali prodotte dalla sig.ra AS e presenti nel fascicolo di primo grado, ed in particolar modo la perizia giurata di stima e l'avviso di pagamento Tari emesso dal Comune di Cattolica Eraclea nei confronti della comunità alloggio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 40735/2021 ha affermato che “.. costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui, in tema, di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in Legge 24 marzo 1993 n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura "DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5A, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5A, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass.,
Sez. 6A, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6A, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5A, 13 agosto
2020, n. 17016; n. 3104/2021).
Nel caso di specie non sono stati mantenuti i medesimi elementi catastali dichiarati, per cui vi è stata una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente,
Nell'avviso di accertamento l'Ufficio ha dato atto del motivi che lo hanno indotto a rettificare quanto proposto dal Contribuente. Ed in particolare, l'erroneità della categoria A2 dichiarata, essendo i detti locali adibiti ad attività di residenza per anziani (denominata Denominazione)1 Infatti la categoria D2 include un'ampia varietà di strutture dedicate all'ospitalità e al benessere nel settore alberghiero. Inoltre fanno parte di questa categoria anche le case di riposo, nonché strutture di alloggio temporaneo pensate per anziani e persone con disabilità.
Pertanto ha ben operato l'Ufficio assegnando tale categoria e l'avviso di accertamento contiene le ragioni della difformità del classamento rispetto a quello proposto, motivando le ragioni dello scostamento.
Deve, pertanto, essere rigettato l'appello del contribuente, confermata la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento catastale originariamente impugnato.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in
€ 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Presidente Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ZINGALE PINO, Presidente
AR DA, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2926/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022AG0033228 CATASTO-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 876/2025 depositato il 26/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.06.2024 a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento
e trasmesso il 13.06.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, il Contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 512/2024, pronunciata il 16.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 5^ di Agrigento, e depositata il 12.03.2024, che aveva rigettato il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento catastale n. AG 0064281/2022 notificato al contribuente
1'8.08.2022 con il quale l'Ufficio ha rettificato il classamento dell'immobile ubicato in Cattolica Eraclea
Indirizzo 1, piano terra, primo e secondo, Dati_Catastali_1, subalterno 3, graffato con il
Dati_Catastali_2, subalterno 3 Dati_Catastali_3, subalterno 5, dalla categoria catastale A2 classe
1, consistenza 15, superficie catastale 325 metri quadrati, alla categoria catastale D2, con aumento del valore della rendita catastale da Euro 774,69 ad Euro 2.170,00.
In data 20.04.2021 il Contribuente presentava una pratica DOCFA, acquisita agli atti con protocollo n.
AG0025167 del 20/04/2021, con la quale proponeva il classamento dell'unità in categoria A/2 - abitazione di tipo civile di classe prima (la minima), con consistenza di 15 vani catastali (data la notevole superficie catastale lorda ex D.P.R. 138/98 pari a 325 mq) ed una rendita catastale conseguente di euro 774,69.
L'Ufficio, procedeva alla rettifica della categoria catastale proposta dal contribuente, attribuendo la categoria catastale D/2 - Alberghi e Pensioni e rettificando la rendita ad euro 2.170,00.
Con il ricorso introduttivo il Contribuente eccepiva :
L'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento per carente e/o insufficiente motivazione, in violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. n. 42 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 24 Costituzione, poiché l'atto sarebbe fondato su presunte metodologie comparative, però senza indicazione delle unità immobiliari assunte in comparazione e delle loro caratteristiche, del tipo di comparazione e degli elementi e dei criteri di classamento utilizzati e le unità di riferimento presenti nella banca dati, richiamandosi genericamente alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale;
L'irragionevole e/o erronea e/o illogica assimilazione della comunità alloggio per minori, disabili e anziani alla categoria speciale D2 che sarebbe riservata ad alberghi e pensioni, determinazione priva, secondo la ricorrente, di qualsivoglia appiglio legislativo SUL tema;
L'infondatezza e/o inattendibilità del classamento eseguito, per insussistenza degli elementi che sorreggono la rettifica eseguita.
I primi Giudici rigettavano il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento catastale eseguito.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente contesta la sentenza di primo grado eccependo:
1) Il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento catastale formulato dalla sig.ra Ric._1 con il primo motivo di ricorso (pag. 3, 3° cpv., della sentenza impugnata).
II. La nullità dell'avviso di accertamento catastale opposto per carente e/o insufficiente motivazione, poiché fondato su presunte metodologie comparative, richiamandosi genericamente alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale.
III. L'illegittimità della rideterminazione di classamento e di rendita operata dall'Agenzia delle Entrate Territorio di Agrigento con l'avviso di accertamento catastale impugnato in primo grado (pag. 2, 5°-8° cpv., e pag. 3, 1°-2° cpv. della sentenza impugnata).
IV. Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento ha omesso l'esame e la valutazione delle prove documentali prodotte dalla sig.ra AS e presenti nel fascicolo di primo grado, ed in particolar modo la perizia giurata di stima e l'avviso di pagamento Tari emesso dal Comune di Cattolica Eraclea nei confronti della comunità alloggio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 40735/2021 ha affermato che “.. costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui, in tema, di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in Legge 24 marzo 1993 n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura "DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5A, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5A, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass.,
Sez. 6A, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6A, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5A, 13 agosto
2020, n. 17016; n. 3104/2021).
Nel caso di specie non sono stati mantenuti i medesimi elementi catastali dichiarati, per cui vi è stata una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente,
Nell'avviso di accertamento l'Ufficio ha dato atto del motivi che lo hanno indotto a rettificare quanto proposto dal Contribuente. Ed in particolare, l'erroneità della categoria A2 dichiarata, essendo i detti locali adibiti ad attività di residenza per anziani (denominata Denominazione)1 Infatti la categoria D2 include un'ampia varietà di strutture dedicate all'ospitalità e al benessere nel settore alberghiero. Inoltre fanno parte di questa categoria anche le case di riposo, nonché strutture di alloggio temporaneo pensate per anziani e persone con disabilità.
Pertanto ha ben operato l'Ufficio assegnando tale categoria e l'avviso di accertamento contiene le ragioni della difformità del classamento rispetto a quello proposto, motivando le ragioni dello scostamento.
Deve, pertanto, essere rigettato l'appello del contribuente, confermata la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento catastale originariamente impugnato.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in
€ 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Presidente Pino Zingale