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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1960/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to C. De Riso, con cui elettivamente domicilia in Angri, Parte_1
alla Via Murelle 109, giusta procura depositata in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18/4/2025, ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione al provvedimento emesso in data 30/9/2024, con cui le veniva richiesta CP_1
la restituzione della somma di € 9.541,95 per la prestazione INVCIV n. 044-720107558755
di cui godeva relativa al periodo 1/1/2022 – 31/7/2024, a seguito della “rideterminazione
della maggiorazione sociale, nonché di rideterminazione della maggiorazione prevista
dall'art. 38 L. 448/2000”. Esposti i motivi di diritto a sostegno della pretesa azionata, ha concluso come da pagina 8 del ricorso.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto. L'indebito per cui è causa è conseguenza della dichiarazione dei redditi del 2021 della ricorrente, fatta all'Agenzia delle Entrate (vedi documento dell'ente previdenziale con cui è
stata formulata la richiesta). Le deduzioni dell' nella memoria difensiva riguardano, CP_1
invece, una domanda di ricostituzione della ricorrente del 6/11/2024, quindi successiva alla richiesta di ripetizione per cui è causa, che invece è notificata il 29/10/2024.
E' da precisare che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/10, nella quale si è
affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore,
dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire
quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo
che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo
carico".
In realtà, la ricorrente ha assolto a tale onere.
Non è stato allegato e provato che la abbia subito la sospensione della provvidenza Pt_1
fino alla notifica del provvedimento opposto.
Tanto premesso, va detto che, per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens (Cass.,
nn. 13223/20, 26036/19, 28771/18).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, la Suprema Corte
(Cass. n. 570/2022) ha affermato che "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei
presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere".
Già in precedenza, la Suprema Corte (n. 13223/2020) aveva affermato che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però comunicati all' . CP_1
Nel caso di specie, si tratta di redditi da fabbricati dichiarati nel modello 730, quindi da non comunicare direttamente all'ente previdenziale, in virtù di quanto sostenuto dalla Suprema
Corte.
Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell , in ragione degli CP_1
obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009
e 122/2010.
Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano stati regolarmente comunicati alla p.a. e, dunque, erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe CP_1
tributaria.
Inoltre, il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa non è stato talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti dei benefici e ciò
determina l'insussistenza del dolo del ricorrente.
Per le ragioni esposte, la domanda merita accoglimento e va dichiarato che la ricorrente non è tenuta alla restituzione in favore dell della somma di € 9.541,95, stante la CP_1
irripetibilità dell'indebito per cui è causa.
In ogni caso, deve affermarsi che l ha fatto valere il suo potere sanzionatorio in CP_1
modo tardivo, al di là dei termini stabiliti dalla legge, che contiene temporalmente il potere di sospendere le prestazioni entro l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata proprio per evitare eventuali ripetizioni a distanza di tempo,
quando ormai il pensionato non ha più la disponibilità delle somme erogate Tale omissione,
per poter essere sanzionata con la sospensione della prestazione e la successiva revoca,
dev'essere contestata e fatta valere dall'ente erogatore nei termini fissati dalla legge;
altrimenti prevale il legittimo affidamento del pensionato in stato di bisogno.
Nulla va disposto in ordine alle richieste attoree relative all'azione di recupero, in assenza di dimostrazione dell'inizio della stessa da parte dell'ente previdenziale
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della non univocità nella giurisprudenza di merito in ordine all'indirizzo adottato in questa sentenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che non deve restituire Parte_1
all' resistente l'importo di € 9.541,95 per la prestazione INVCIV n. 044- CP_2
720107558755, richiesto nel provvedimento dell'ente emesso in data 30/9/2024;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to C. De Riso, con cui elettivamente domicilia in Angri, Parte_1
alla Via Murelle 109, giusta procura depositata in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18/4/2025, ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione al provvedimento emesso in data 30/9/2024, con cui le veniva richiesta CP_1
la restituzione della somma di € 9.541,95 per la prestazione INVCIV n. 044-720107558755
di cui godeva relativa al periodo 1/1/2022 – 31/7/2024, a seguito della “rideterminazione
della maggiorazione sociale, nonché di rideterminazione della maggiorazione prevista
dall'art. 38 L. 448/2000”. Esposti i motivi di diritto a sostegno della pretesa azionata, ha concluso come da pagina 8 del ricorso.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto. L'indebito per cui è causa è conseguenza della dichiarazione dei redditi del 2021 della ricorrente, fatta all'Agenzia delle Entrate (vedi documento dell'ente previdenziale con cui è
stata formulata la richiesta). Le deduzioni dell' nella memoria difensiva riguardano, CP_1
invece, una domanda di ricostituzione della ricorrente del 6/11/2024, quindi successiva alla richiesta di ripetizione per cui è causa, che invece è notificata il 29/10/2024.
E' da precisare che, sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/10, nella quale si è
affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore,
dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire
quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo
che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo
carico".
In realtà, la ricorrente ha assolto a tale onere.
Non è stato allegato e provato che la abbia subito la sospensione della provvidenza Pt_1
fino alla notifica del provvedimento opposto.
Tanto premesso, va detto che, per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens (Cass.,
nn. 13223/20, 26036/19, 28771/18).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, la Suprema Corte
(Cass. n. 570/2022) ha affermato che "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei
presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere".
Già in precedenza, la Suprema Corte (n. 13223/2020) aveva affermato che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però comunicati all' . CP_1
Nel caso di specie, si tratta di redditi da fabbricati dichiarati nel modello 730, quindi da non comunicare direttamente all'ente previdenziale, in virtù di quanto sostenuto dalla Suprema
Corte.
Dal riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell , in ragione degli CP_1
obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009
e 122/2010.
Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano stati regolarmente comunicati alla p.a. e, dunque, erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe CP_1
tributaria.
Inoltre, il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa non è stato talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti dei benefici e ciò
determina l'insussistenza del dolo del ricorrente.
Per le ragioni esposte, la domanda merita accoglimento e va dichiarato che la ricorrente non è tenuta alla restituzione in favore dell della somma di € 9.541,95, stante la CP_1
irripetibilità dell'indebito per cui è causa.
In ogni caso, deve affermarsi che l ha fatto valere il suo potere sanzionatorio in CP_1
modo tardivo, al di là dei termini stabiliti dalla legge, che contiene temporalmente il potere di sospendere le prestazioni entro l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata proprio per evitare eventuali ripetizioni a distanza di tempo,
quando ormai il pensionato non ha più la disponibilità delle somme erogate Tale omissione,
per poter essere sanzionata con la sospensione della prestazione e la successiva revoca,
dev'essere contestata e fatta valere dall'ente erogatore nei termini fissati dalla legge;
altrimenti prevale il legittimo affidamento del pensionato in stato di bisogno.
Nulla va disposto in ordine alle richieste attoree relative all'azione di recupero, in assenza di dimostrazione dell'inizio della stessa da parte dell'ente previdenziale
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della non univocità nella giurisprudenza di merito in ordine all'indirizzo adottato in questa sentenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che non deve restituire Parte_1
all' resistente l'importo di € 9.541,95 per la prestazione INVCIV n. 044- CP_2
720107558755, richiesto nel provvedimento dell'ente emesso in data 30/9/2024;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo