TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7
TAR
Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti

    Il Collegio ritiene che la valutazione dell'Amministrazione sia ragionevole, considerando la condanna per omicidio colposo, il deferimento per violazione edilizia e il recente deferimento del figlio per porto d'armi. L'Amministrazione ha considerato un complesso di circostanze pregresse e recenti.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    L'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente che abbia dato conto della valutazione delle stesse. Dall'atto impugnato si evince che le osservazioni del ricorrente sono state ritenute non perspicue.

  • Rigettato
    Indebita rivalutazione di fatti datati o già valutati

    L'Amministrazione non è vincolata al giudizio espresso in occasione della precedente concessione del titolo di polizia. La valutazione dell'affidabilità può essere effettuata anche sulla base di elementi fattuali risalenti, purché idonei a pervenire a una valutazione contestualizzata all'attualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 7
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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