Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Filice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto del Questore prot. -OMISSIS- del 02.08.2021 Div. P.A.S. Cat. 6-F-R/2021 notificato all'interessato in data 18.08.2021 con il quale è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia, sul quale è stato proposto ricorso gerarchico nei termini presso la Prefettura di Cosenza sul quale si è formato il silenzio, nonché di tutti gli atti conseguenziali, presupposti e connessi ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. EL RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Agisce il ricorrente, dedito all’attività venatoria sin dal 1992, per l’annullamento del decreto del Questore di Cosenza prot. -OMISSIS- del 02.08.2021, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.
2. – A fondamento del diniego di rinnovo la Questura ha indicato plurime ragioni, segnatamente i seguenti motivi: 1) in data 20.02.1992 nei confronti del richiedente veniva emessa sentenza da parte della Corte d’Appello di -OMISSIS-, irrevocabile il 09.11.1992 a conferma della sentenza emessa in data 17.03.1989 del Tribunale di -OMISSIS-, dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione in data -OMISSIS- con condanna alla pena della reclusione per mesi sei e sospensione della patente di guida per mesi 6 poiché ritenuto responsabile di omicidio colposo; 2) in data 24.04.2011 lo stesso è stato deferito all’A.G. poiché ritenuto responsabile delle violazione delle norme in materia edilizia di cui agli artt. 44 comma 1 lett. B), 93-94 e 95 del DPR 380/2001; 3) in data 10.02.2007 altro congiunto convivente del richiedente è stato deferito alla competente autorità Giudiziaria da parte della Guardia di Finanza di -OMISSIS- poiché ritenuto responsabile di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa; 4) è emerso che uno stretto congiunto - ancorché non convivente, è stato deferito per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. In relazione a tale deferimento in data 17.12.2019 nei confronti del consanguineo ancorché non convivente del richiedente è stato emesso decreto penale di condanna alla pena dell’ammenda pari ad euro 500,00. A seguito di opposizione avverso il citato decreto il Giudice ha disposto, con udienza fissata per il prossimo 28.01.2022, il giudizio immediato.
3. – Avverso il suindicato decreto questorile è insorto il ricorrente, che ne ha dedotto l’illegittimità sotto diversi profili, in sintesi, in primis sul rilievo che la P.A. avrebbe pretermesso ogni valutazione delle controdeduzioni trasmesse in seguito al preavviso di rigetto e, poi, a fronte delle prospettate carenze motivazionali e istruttorie, come pure del lamentato vizio di eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
3.1. – Le vicende ritenute ostative da pare della Questura – osserva il ricorrente – per un verso sono antecedenti al rinnovo del 2014, con la conseguenza che manca la “ necessaria verifica concreta dello stato attuale della personalità dell’interessato e la condotta di vita nel recente passato ”; per altro verso i fatti imputatigli non sarebbero in alcun modo connessi all’uso delle armi, sicché non risulterebbe conforme al criterio di ragionevolezza inferirvi, in assenza di ulteriori elementi, la sua inaffidabilità quanto all’uso delle armi.
4. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio svolgendo ampie controdeduzioni a confutazione delle censure articolate in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto per infondatezza.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare ampiamente motivando, inter alia, sulla ritenuta insussistenza del requisito del fumus boni iuris; il Consiglio di Stato (Sez. III) ha respinto l’appello cautelare con ordinanza n. 2109/2022.
6. – Malgrado lo sforzo defensionale profuso, il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7. – Conviene prendere le mosse dal granitico e condiviso orientamento della giurisprudenza a mente del quale i provvedimenti adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno natura discrezionale, preventiva e cautelare e che la valutazione presupposta si sostanzia in un giudizio prognostico ex ante sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi; giudizio che è stato ritenuto più stringente di un giudizio di pericolosità, potendo il divieto in questione legittimamente fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma che risultino genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 24/06/2024, n. 821).
7.1. – Tali valutazioni presuppongono un’analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari e degli interessi dei privati, non costituendo il porto d'armi oggetto di un diritto assoluto, rappresentando, di contro, un’eccezione al normale divieto di detenere le armi stesse; sicché può essere rilasciato soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, così da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/07/2024, n.6565).
L’ampia discrezionalità che – fisiologicamente – connota tale tipo di giudizio esclude che il sindacato del giudice possa eccedere la soglia della verifica di ragionevolezza.
8. – Venendo alla fattispecie in esame, ripercorrendo in senso adesivo quanto già rilevato in sede di summaria cognitio , il giudizio di inaffidabilità non appare arbitrario né irragionevole, posto che, nello specifico, gli elementi apprezzati dall’Amministrazione, in una visione complessiva, appaiono supportare sul piano logico le contestate valutazioni, considerato che la condanna per omicidio colposo connesso a sinistro stradale, quantunque intervenuta nell’anno 1992, contribuisce a saggiare il grado di perizia, prudenza e diligenza generale del ricorrente e il precedente relativo alla contestata violazione edilizia, malgrado non attenga direttamente all’uso delle armi, sembra poter contribuire a formulare un giudizio complessivo attinente la propensione dell’interessato al rispetto delle leggi.
8.1. – Il più recente pregiudizio costituito dal deferimento per porto d’armi o oggetti atti ad offendere del figlio, ancorché non convivente ma con il quale non sembrano negate relazioni di frequentazione, come peraltro appare desumersi dalle circostanze narrate dal ricorrente, appare poter non inverosimilmente corroborare un giudizio complessivo, sebbene concernente il contesto familiare, però riferito all’attualità, rispetto al quale non sembra costituire idonea esimente la deduzione del ricorrente, non persuasiva, per cui detti oggetti apparterrebbero al figlio premorto e che essi volontariamente non sono stati rimossi dall’automobile in cui si trovavano quale omaggio alla sua memoria.
8.2. – Le contestazioni relative al precedente del 10.2.2007, riguardante altro congiunto del convivente, quand’anche fondate, non valgono, in una logica di globalità, ad avviso del Collegio, a smentire o travolgere la portata segnaletica degli elementi fattuali oggetto di valutazione da parte del Questore.
L’atto impugnato si sottrae, in definitiva, alle dedotte censure di inadeguatezza e inconsistenza della motivazione e tanto tenuto anche conto dei limiti dell’anzidetta ‘conformazione’ del sindacato esercitabile dal g.a. in subiecta materia , essendo noto che non è compito del giudice sostituirsi all’autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia ‘ictu oculi’ errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
9. – Ciò posto, va anche disattesa la doglianza con la quale il ricorrente contesta la violazione del contraddittorio procedimentale assumendo che la Questura avrebbe ignorato le osservazioni prodotte in riscontro al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/90.
9.1. – Va precisato, al riguardo, che in sede di provvedimento finale l’Amministrazione non è tenuta ad un’analitica confutazione delle deduzioni dell’interessato essendo sufficiente che abbia dato conto della valutazione delle stesse (in termini, T.A.R. Torino, sez. II, 14.10.2021, n. 915) e che da un’analisi del provvedimento impugnato si evincono adeguatamente le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto non perspicue le osservazioni prodotte dal ricorrente nella memoria partecipativa.
10. – Nemmeno può darsi favorevole seguito, infine, alla censura che si appunta sulla indebita rivalutazione di fatti estremamente datati o comunque già valutati nei precedenti rinnovi (“[…] non si può di certo rivalutare fatti e circostante estremamente datate o comunque già valutate nei precedenti rinnovi, come pare che abbia fatto invece la Questura nel caso che ci impegna ”: ricorso, pag. 6).
10.1. – In disparte l’orientamento secondo cui “ l'Amministrazione non è vincolata al giudizio espresso in occasione della precedente concessione del titolo di polizia, considerato che il porto d'armi è una eccezione al divieto di portarle e l'art. 42 del TULPS indica una durata del titolo limitata ad un anno ” (si v., ad es., T.A.R. Cagliari, sez. I, 21/09/2022, n. 619), il Collegio condivide, sulla questione, quanto già opinato in sede interinale, nella quale è stato posto in risalto che “[I] provvedimenti negativi relativi al rilascio del porto d'armi, sono sufficientemente motivati mediante il riferimento, anche meramente indiziario, a fatti idonei a far dubitare della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale ” (ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 19.2.2019, n. 338) e che, conseguenzialmente, la valutazione dell’affidabilità dell’odierno ricorrente possa ben essere effettuata anche sulla base di elementi fattuali risalenti purché idonei a pervenire ad una valutazione contestualizzata all’attualità, come del resto avvenuto nella specie, secondo quanto già rilevato in sede cautelare, ove si è osservato che “ l’amministrazione sembra aver considerato un complesso di circostanze desumibili tanto da elementi fattuali pregressi quanto da situazioni più recenti (o comunque successivi all’ultimo rinnovo) ”.
11. – Di qui la reiezione del ricorso, siccome infondato.
12. – I profili di marcata peculiarità della controversia inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RE, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.