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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3257 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Ceroni e Matteo Mugnaini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Firenze, piazza Acciaiuoli n. 19, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Fava, Emilio Aschedemini e Loredana Di Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ascoli Piceno, viale Mutilati e Invalidi del Lavoro n. 43/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: transazione – risoluzione per inadempimento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c..
E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, pronunziare la risoluzione parziale dell'atto di transazione stipulato in data 18/03/2022 fra le Parte_2
e limitatamente all'obbligo di cui al punto n. 5, per esclusivo
[...] CP_2 CP_3 inadempimento della e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del CP_1
Pag. 1 di 11 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Società attrice il complessivo importo di € 72.240,00 settantaduemiladucentoquaranta/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1 Aprile 2022 al dì del soddisfo, o quella maggiore o minore somma che apparirà di
Giustizia.
Voglia, in via istruttoria, ammettere tutte le richieste di prova come capitolate nelle memorie ex art.
183, VI comma, c.p.c. depositate nel corso del procedimento.
Si richiedono i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con osservanza”;
- PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito - disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione - così disporre.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
-respingere l'avversario atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte suesposte, e, per l'effetto, assolvere da ogni domanda in esso contenuta e condannare CP_1 all'adempimento di quanto previsto al punto 5) della transazione;
Parte_1
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Parte_1 somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, condannare la Parte_1
stessa al pagamento in favore di del risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e CP_1 subendi quantificati nell'importo di euro 26.288,28 e/o nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa;
-accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione di quanto erroneamente CP_1
corrisposto ad ai sensi del punto 2) della transazione e, per l'effetto, condannare Parte_1 alla restituzione in favore di dell'importo pari ad euro 28.163,16 e/o a Parte_1 CP_1 quell'altra somma, maggiore e/o minore che dovesse essere quantificata in corso di causa.
IN OGNI CASO:
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1
come previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag. 2 di 11 -si chiede di essere ammessi - senza inversione dell'onere della prova - alla prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa e indicate dal punto 1 al punto 60 della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate e precedute dalle parole “vero che”, eliminate eventuali considerazioni, valutazioni e/o giudizi, nonché sulla seguente circostanza di fatto:
61) Vero che la merce oggetto dell'ordine di è rimasta totalmente invenduta? Parte_1
Si indica a teste, salvo altri, il Sig. , domiciliato per l'incombente presso l'odierna Testimone_1
convenuta.
Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli formulati dalla controparte con lo stesso teste sopra indicato.
-Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati ex adverso in quanto irrilevanti, per i motivi esposti negli scritti della presente difesa, ai fini della definizione del presente giudizio.
-Si chiede di disporsi CTU volta ad accertare l'importo erroneamente corrisposto da ad CP_1
ai sensi del punto 2) della transazione”. Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito, per brevità, , società che effettua ingenti acquisti di capi di
[...] Parte_1
abbigliamento e accessori di marchi pregiati da rivenditori italiani per esportarli sul mercato cinese, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale domandando la risoluzione della CP_1
transazione conclusa e la condanna della convenuta al pagamento di euro 72.240,00 e premettendo, in sintesi: (i) di aver acquistato dalla convenuta, in data 19 luglio 2021, n. 1614 paia di sneakers a marchio ND EN e n. 500 borse a marchio NT LA e di aver versato dapprima, nell'agosto 2021, acconti pari rispettivamente ad euro 72.240,00 e 84.877,10 (e così complessivi euro
157.217,10) e poi, a saldo nel dicembre 2021, ulteriori complessivi euro 273.990,60, di cui euro
358.967,70 per le calzature, nelle more ridotte a n. 1301 paia, oltre ad aver corrisposto oneri doganali pari a circa il 25% del totale;
(ii) di aver ricevuto, nell'immediatezza della commercializzazione, contestazioni sull'autenticità delle calzature dai clienti cinesi, di aver ottenuto dal referente italiano della convenuta, ad asserita riprova dell'autenticità, fatture oscurate o cancellate in taluni dati e di aver riscontrato, all'esito di verifica eseguita da Controparte_4
(gruppo di proprietà statale della Repubblica Popolare Cinese di ispezione e certificazione
[...]
di conformità), la non conformità di un campione di n. 10 modelli rispetto all'originale e, quanto a un ulteriore modello, l'inesistenza di un prodotto originale analogo nel catalogo ND EN originale;
(iii) di aver concluso in data 18 marzo 2022, nella pendenza di un procedimento di sequestro conservativo innanzi a questo Tribunale, un accordo di transazione a carattere non novativo, in cui
Pag. 3 di 11 era previsto che, in relazione alle borse NT LA, avrebbe restituito l'importo di euro CP_1
72.240 (art. 2), a ciò provvedendo mediante fornitura di merci scelte da di pari valore, in Parte_1
parte come da ordine del valore di euro 26.288,00 già eseguito e allegato sub A alla transazione, e per la restante parte (pari ad euro 45.951,72) a valere quale acconto su futuri ordinativi (art. 5); (iv) che, tuttavia, per tutta la merce la convenuta pretendeva di applicare prezzi diversi da quelli proposti nell'ordine di e non corrispondenti a quelli di mercato, così consegnando ad un Parte_1 Parte_1
quantitativo di beni inferiore a quanto preventivato e posto alla base del consenso da essa posto alla base dell'accordo transattivo;
(v) di aver quindi instaurato ulteriori trattative sul punto, rimaste infruttuose per la ritenuta accettazione dei prezzi della merce ordinata e per la richiesta di presunti controcrediti eccepiti in compensazione dalla controparte;
(vi) che in nessuna clausola della transazione né nell'ordinativo allegato risulta l'accettazione, da parte dell'attrice, del listino prezzi artatamente e successivamente imposto unilateralmente dalla convenuta.
In punto di diritto, ha lamentato la malafede della controparte che, a fronte di un cospicuo importo oggetto di transazione (circa euro 467.000, di cui circa 395.000 da corrispondere a mezzo bonifico e i restanti circa 72.000 in merce) e del riferito sicuro carattere illecito della vicenda, dapprima ha violato gli impegni assunti con l'ordine del 18 marzo 2022, poi ha imposto prezzi superiori a quelli ivi previsti e, infine, ha inteso far valere presunti danni e controcrediti inesistenti.
Ha, quindi, chiesto la risoluzione parziale della transazione, limitatamente all'obbligo assunto al punto 5), per esclusivo inadempimento di , condannandola alla corresponsione in denaro CP_1 dell'importo di euro 72.240,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 1 aprile 2022.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in via telematica il 15 novembre 2022, ha contestato in fatto e diritto l'avversa domanda, deducendo di aver CP_1
esattamente adempiuto a quanto previsto dalla transazione e lamentando la pretestuosità del giudizio,
e avanzato domanda riconvenzionale.
In sintesi e per quanto d'interesse, ha evidenziato: (i) di aver trasmesso alla controparte, nella mattina del 18 marzo 2022 e in particolare prima della sottoscrizione della transazione, una mail contenente i criteri in base ai quali avrebbe potuto effettuare l'ordine di merce oggetto del punto 5) Parte_1
della transazione e, in allegato, la lista dei prodotti – e dei relativi prezzi – da cui avrebbe Parte_1
potuto attingere;
(ii) che la controparte, in risposta a tale mail e senza muovere alcuna contestazione sui prezzi, trasmetteva l'elenco dei prodotti selezionati, chiedendo conferma, tramite il proprio legale, della correttezza dell'ordine in modo da poterlo allegare alla transazione;
(iii) di aver accettato, per mero spirito conciliativo e pur avendo sollecitato la controparte a effettuare nell'immediatezza un ordine pari al complessivo importo di euro 72.240,00, che l'ordine in questione fosse di valore pari a circa 26.000,00, computando il residuo in acconto su futuri ordinativi;
(iv) che aveva Parte_1
Pag. 4 di 11 mosso la prima contestazione sui prezzi praticati – e accettati – soltanto dopo aver ricevuto, in data
21 marzo 2022, il bonifico di euro 394.395,79 previsto al punto 3) della transazione e la nota proforma relativa all'ordine da far sottoscrivere e allegare alla transazione;
(v) che, pur a fronte dell'identità tra i prezzi indicati sulla lista inviata a mezzo mail e sulla nota proforma (oltre che praticati da ai CP_1
propri altri clienti), la contestazione della controparte attiene al c.d. , cioè, nella prassi Pt_3
commerciale seguita anche da nei confronti dei suoi clienti, il margine che si aggiunge ai Parte_1
costi di acquisto del prodotto per determinarne il prezzo di vendita, solitamente espresso in percentuale sulla vendita;
(vi) che, pur all'esito di ulteriori scambi di corrispondenza, la merce non è mai stata ritirata da (vii) di aver, inoltre, versato ad un importo superiore al Parte_1 Parte_1
dovuto per euro 28.163,16, pari alla differenza tra il prezzo delle scarpe originariamente pagato da a (euro 287.464,41) e il loro costo effettivo (euro 259.301,25), “differenza che non Parte_1 CP_1 era stata spiegata in sede di transazione”, la quale comunque “non prevedeva che la somma pagata da dovesse intendersi comprensiva di altri ulteriori costi sostenuti da al di fuori di CP_1 Parte_1 quelli espressamente previsti nella transazione”.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto sia l'inadempimento della controparte al punto 5) della transazione, sia la violazione, da parte dell'odierna attrice, del canone di buona fede e correttezza in fase di trattative e in fase esecutiva del contratto, per aver taciuto le contestazioni sui prezzi della merce – in ogni caso conformi a quelli del listino sulla base del quale l'attrice ha formulato l'ordine allegato alla transazione e in essa menzionato – e per aver costretto la convenuta a riservare la merce non potendo rivenderla a terzi.
Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna di ai sensi dell'art. 96, Parte_1
commi primo e terzo, c.p.c., e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del Parte_1
danno per euro 26.288,28 – pari al valore della merce non ritirata e ormai invendibile perché fuori stagione – e alla restituzione dell'importo di euro 28.163,16 – pari a quanto erroneamente inserito nei conteggi preliminari alla transazione da Parte_1
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, respinte le istanze di prova orale delle parti e di ctu richiesta da parte convenuta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Sia le domande di parte attrice che quelle riconvenzionali della convenuta devono essere respinte per le considerazioni che seguono, che rendono superflua la rimessione della causa in istruttoria richiesta dalle parti.
5. In linea generale, la transazione è il contratto, da provarsi per iscritto, con cui le parti, facendosi reciproche concessioni del più vario tenore, compongono una lite preesistente o ne
Pag. 5 di 11 prevengono una futura in materia di diritti disponibili, con facoltà di creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello in contesa.
Essa può avere portata generale, quando implica la definizione di ogni contestazione su tutti i pregressi rapporti tra le parti, investendone ogni contrapposta pretesa, oppure speciale, quando attiene a uno specifico affare;
può avere efficacia conservativa, qualora le parti si limitino a regolare il preesistente rapporto mediante le reciproche concessioni, ovvero novativa, il che si ha quando invece viene a crearsi un nuovo rapporto tra le parti, regolato dalle condizioni negoziali della transazione.
In ogni caso, ai fini della validità della transazione non occorre la sussistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni su cui si forma l'accordo delle parti (su tale aspetto v. Cass.,
17 agosto 1990, n. 8330).
Per quanto d'interesse in questa sede, la transazione è passibile di risoluzione per inadempimento, laddove non novativa (e salva in tal caso pattuizione contraria), ai sensi dell'art. 1976 c.c.; operano, in tal caso, i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c..
Vige allora il generale principio in forza del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del fatto rappresentato dall'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'estinzione in altra forma di legge dell'obbligazione; eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; in termini, di recente, Cass., 18/02/2020 n.
3996).
Pacifica essendo nel caso di specie la natura non novativa della transazione, alla luce del contegno processuale delle parti e del conforme disposto dell'art. 7 della transazione, con conseguente astratta ammissibilità della risoluzione per inadempimento, vale osservare che, in sintesi, la censura dell'attrice si appunta sul fatto che, nel dare esecuzione alla transazione, la convenuta avrebbe
Pag. 6 di 11 praticato un ricarico o “mark up” superiore a quello concordato, oltre che comunque difforme e superiore rispetto a quello abitualmente praticato (v. in tal senso citazione e anche prima memoria istruttoria, pag. 3-4).
Tanto chiarito, tuttavia, l'assunto va respinto, non avendo l'attrice – di ciò onerata – dimostrato che il titolo contrattuale rechi pattuizione conforme a quella dichiarata in giudizio e cioè non avendo dimostrato che si sia raggiunto un accordo sul “mark up” ritenuto dall'odierna attrice.
Premessa l'irrilevanza del ricarico praticato verso altri clienti – inconferente rispetto allo specifico rapporto negoziale tra le parti – si osserva al riguardo che, con mail del 18 marzo 2022, ore 9.28, la convenuta ha trasmesso all'attrice una lista di beni tra cui selezionare i prodotti con cui soddisfare il credito di euro 72.240, oggetto dei punti 2.g) e 5) della transazione (doc. 6 convenuta); in tale mail, la convenuta ha specificato che “per chiarezza, vengono sviluppati i seguenti criteri”, CP_1
indicando di seguito, per ciascuna tipologia di beni, il ricarico sul costo che avrebbe inteso praticare
(es. “Moncler abbigliamento C+45”).
Dopo che ha individuato i prodotti, la corrispondenza tra i difensori delle parti si attesta Parte_1 nel senso che il procuratore dell'attrice, con mail del 18 marzo 2022, ore 11.29, ha inoltrato l'ordine di non vi è specifica contestazione circa le condizioni economiche dell'accordo, Parte_1 limitandosi genericamente a chiedere di far “conoscere la disponibilità di ” in modo da poter CP_1
allegare l'ordine alla transazione (v. doc. 9 convenuta).
Neppure il successivo scambio di corrispondenza tra i difensori in pari data attiene specificamente al ricarico, discutendosi unicamente della possibilità di riconoscere ad un credito pari alla Parte_1 differenza tra il valore dell'ordinativo e il complessivo importo di euro 72.240 (v. doc. 10,11,12).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che si sia formato accordo tra le parti sul prezzo indicato da , da CP_1
intendersi come costo del prodotto e ricarico/mark up indicato nella mail del 18 marzo 2022, ore 9.28.
A ciò va aggiunto il seguente duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, i documenti prodotti in corso di giudizio da non sono determinanti a Parte_1
dimostrare la formazione di un accordo a diverse condizioni: in particolare, la corrispondenza whatsapp e mail e i documenti che con essa sarebbero stati trasmessi (v. doc. 40-41-42-43-44 allegati alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attrice) – documenti che dimostrerebbero la volontà di di transigere a condizioni a sé più favorevoli – sono tutti antecedenti alla data del 18 marzo Parte_1
2022 (in particolare lo screenshot whatsapp doc. 43 reca la data del 15 marzo 2022, mentre la mail doc. 44 reca la data del 17 marzo 2022), sicché essi devono intendersi superati, nel divenire delle trattative, dalla corrispondenza e-mail sopra illustrata, tutta risalente alla data del 18 marzo 2022.
In secondo luogo e per quanto ora d'interesse, al punto 5) della transazione si legge che Parte_1
“allo stato ha già predisposto un ordine che si allega alla presente (sub lett.a) per il valore di €
Pag. 7 di 11 26.288,28”. Pertanto, nella transazione vi è la chiara indicazione del valore complessivo attribuito alle merci;
oltre a tale dato, era certamente a conoscenza del costo (“C”) di ciascun Parte_1
prodotto ordinato, in quanto incontestatamente indicato nelle liste di prodotti trasmesse con la menzionata mail del 18 marzo 2022 (v. mail doc. 6 e liste doc. 7 convenuta, queste ultime indicative anche del “cost price”). Di conseguenza, è stata pienamente in condizioni – prima di Parte_1
sottoscrivere la transazione – di verificare il valore della merce ordinata e, per quanto qui rileva, di verificare quale fosse il mark up praticato da , eventualmente chiedendone la modifica. Risulta, CP_1
invece, che la sottoscrizione della transazione è avvenuta senza doglianze di al riguardo. Parte_1
In altri termini e conclusivamente, diversamente da quanto prospettato in giudizio da parte attrice, non vi è stata una condotta inadempiente della convenuta nella fase esecutiva del contratto, che ha avuto esatta esecuzione da parte della convenuta nei termini in cui l'accordo risulta raggiunto dalle parti.
6. Tutto ciò esposto sulla domanda attorea, va respinta anche la domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta, di accertamento della responsabilità precontrattuale in capo all'attrice e conseguente condanna al risarcimento dei danni, per le considerazioni che si vengono ad esporre.
Ai sensi dell'art. 1337 cc, le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede e la violazione di tale canone dà luogo a responsabilità precontrattuale;
invero, la buona fede, quale espressione del principio di solidarietà nella materia contrattuale, impone a ciascuna parte delle trattative di comportarsi lealmente, anche nel senso di attivarsi per salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un ragionevole sacrificio dell'interesse proprio. In concreto, il principio in questione si esplica nelle più disparate forme, potendo implicare doveri di informazione, di chiarezza, di segreto, di compimento di specifici atti.
Superando il precedente orientamento (v. es. Cass., 5 febbraio 2007, n. 2479) – che limitava la responsabilità precontrattuale alle ipotesi di mancata conclusione del contratto (tipicamente, rottura ingiustificata delle trattative) o di conclusione di un contratto invalido, laddove uno dei contraenti non abbia comunicato all'altro la causa di invalidità conosciuta o conoscibile (art. 1338 c.c.) – ad oggi l'opinione prevalente si attesta nel senso di ammettere la responsabilità precontrattuale anche in ipotesi di contratto valido, qualora vi sia stata violazione del menzionato obbligo di buona fede in fase di trattative, sicché il contratto, che pure è stato validamente concluso, in assenza di tale violazione sarebbe stato stipulato a condizioni diverse.
E ciò in quanto la regola di comportamento secondo buona fede oggettiva posta dall'art. 1337 c.c. ha portata generale e contenuto atipico e non predeterminabile, imponendo il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione
Pag. 8 di 11 del contratto;
condotta, questa, che la disposizione menzionata impone a prescindere dalla conclusione o meno del contratto, rendendo operante in ogni caso la responsabilità da violazione di tale regola di comportamento.
Sul punto e per quanto concerne il profilo delle conseguenze risarcitorie, infine, la S.C. è orientata nel senso che, “qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Sez. 2, n. 4715 del 14 febbraio 2022; Sez. 1, n.
5762 del 23 marzo 2016; Sez. 2, n. 5965 del 16 aprile 2012)” (v. Cass., 6 febbraio 2023, n. 3503).
Venendo al caso di specie, la convenuta ha esercitato in via riconvenzionale, in primo luogo, la domanda restitutoria dell'importo di euro 28.163,16, sul presupposto che tale somma sia stata
“erroneamente inserita da nei conteggi” (così comparsa, pag. 23). Parte_1
Ora, va osservato che la clausola n. 2) della transazione contiene l'analitica indicazione delle voci di cui si compone l'importo complessivamente dovuto da ad con la precisazione che CP_1 Parte_1
tali voci corrispondono a quanto “meglio descritto nella lettera Avv. Ceroni del 10/03/22 e comunque noto alle parti”.
A fronte di una simile clausola accettata dalle parti e nella limitata prospettiva della valutazione di correttezza della condotta precontrattuale di che in questa sede interessa, va ritenuto che Parte_1
gli obblighi informativi siano stati ritualmente adempiuti.
Dall'esame dell'estratto della mail riservata del 10 marzo 2022 (doc. 50 attrice), emerge, infatti, come la voce di euro 312.995,61 “per restituire l'importo corrisposto da ad in CNY”, CP_5 Parte_1
poi inserita nella transazione (art.
2.a), sia stata oggetto di rappresentazione in fase di trattative;
qualora lo avesse ritenuto necessario in quella fase, pertanto, l'attrice in riconvenzionale ben CP_1
avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti o documenti giustificativi del pagamento eseguito da in favore della terza (estranea al giudizio) E allora appare tardiva la “ricognizione Parte_1 CP_5 contabile” che afferma di aver eseguito successivamente alla conclusione dell'accordo (v. mail CP_1
del 28 aprile 2022, doc. 24 convenuta) e che semmai avrebbero dovuto essere espletate da CP_1
prima di sottoscrivere il contratto.
Va del pari respinta la domanda risarcitoria riconvenzionale della convenuta per valore pari alla merce non ritirata da parte attrice (euro 26.288,28), sul presupposto che la stessa sia ormai deprezzata e invendibile in quanto fuori stagione.
Pag. 9 di 11 È incontestato che la merce ordinata da contestualmente alla sottoscrizione della Parte_1
transazione sia rimasta in giacenza presso . CP_1
Tuttavia, quest'ultima non ha dimostrato i presupposti per l'accoglimento della domanda. Ciò che difetta, nella vicenda in esame, è la prova:
1) della radicale impossibilità di vendere a terzi, se del caso anche a minor prezzo, la merce.
Va evidenziato al riguardo che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto c.d. fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (così Cass., 22 marzo
2021, n. 8018).
Nel caso di specie, l'attrice in riconvenzionale avrebbe potuto fornire la prova della detta impossibilità di vendere a terzi la merce mediante dimostrazione di fatti positivi di segno contrario, quali il rifiuto da parte di terzi acquirenti trattandosi di merce superata da capi di abbigliamento e accessori più recenti.
2) dell'esclusiva riferibilità della causazione del danno alla convenuta in riconvenzionale Parte_1 anche ai fini di escludere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c. (sulla rilevabilità d'ufficio del concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, v. ad es.
Cass., 21 ottobre 2024, n. 27258).
È noto che il debitore, come nella specie , ha a disposizione rimedi ordinamentali per costituire CP_1
in mora il creditore, ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c., ovvero per diffidare ad adempiere la controparte
(v. art. 1454 c.c.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge piuttosto come fosse volontà di ritirare i beni al prezzo di euro 26.288,28, lo stesso valore di cui oggi viene chiesto da Parte_1
il risarcimento (v. mail Avv. Ceroni sub doc. 22 e 23 convenuta); richiesta, questa, che CP_1 CP_1
ha ritenuto di non accogliere.
Ne segue il rigetto della domanda riconvenzionale.
8. La reciproca soccombenza conduce sia alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., sia al rigetto della domanda ex art.
Pag. 10 di 11 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, poiché l'accoglimento di tale domanda presuppone l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti è promossa, ipotesi insussistente nella specie (cfr. in termini
Cass., 9 febbraio 2022, n. 4212).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3257/2022
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta le domande promosse da;
Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali promosse da CP_1
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ancona il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3257 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Ceroni e Matteo Mugnaini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Firenze, piazza Acciaiuoli n. 19, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Fava, Emilio Aschedemini e Loredana Di Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ascoli Piceno, viale Mutilati e Invalidi del Lavoro n. 43/A, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: transazione – risoluzione per inadempimento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c..
E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, pronunziare la risoluzione parziale dell'atto di transazione stipulato in data 18/03/2022 fra le Parte_2
e limitatamente all'obbligo di cui al punto n. 5, per esclusivo
[...] CP_2 CP_3 inadempimento della e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del CP_1
Pag. 1 di 11 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Società attrice il complessivo importo di € 72.240,00 settantaduemiladucentoquaranta/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1 Aprile 2022 al dì del soddisfo, o quella maggiore o minore somma che apparirà di
Giustizia.
Voglia, in via istruttoria, ammettere tutte le richieste di prova come capitolate nelle memorie ex art.
183, VI comma, c.p.c. depositate nel corso del procedimento.
Si richiedono i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con osservanza”;
- PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito - disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione - così disporre.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
-respingere l'avversario atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte suesposte, e, per l'effetto, assolvere da ogni domanda in esso contenuta e condannare CP_1 all'adempimento di quanto previsto al punto 5) della transazione;
Parte_1
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Parte_1 somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, condannare la Parte_1
stessa al pagamento in favore di del risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e CP_1 subendi quantificati nell'importo di euro 26.288,28 e/o nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa;
-accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione di quanto erroneamente CP_1
corrisposto ad ai sensi del punto 2) della transazione e, per l'effetto, condannare Parte_1 alla restituzione in favore di dell'importo pari ad euro 28.163,16 e/o a Parte_1 CP_1 quell'altra somma, maggiore e/o minore che dovesse essere quantificata in corso di causa.
IN OGNI CASO:
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1
come previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag. 2 di 11 -si chiede di essere ammessi - senza inversione dell'onere della prova - alla prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa e indicate dal punto 1 al punto 60 della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate e precedute dalle parole “vero che”, eliminate eventuali considerazioni, valutazioni e/o giudizi, nonché sulla seguente circostanza di fatto:
61) Vero che la merce oggetto dell'ordine di è rimasta totalmente invenduta? Parte_1
Si indica a teste, salvo altri, il Sig. , domiciliato per l'incombente presso l'odierna Testimone_1
convenuta.
Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli formulati dalla controparte con lo stesso teste sopra indicato.
-Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati ex adverso in quanto irrilevanti, per i motivi esposti negli scritti della presente difesa, ai fini della definizione del presente giudizio.
-Si chiede di disporsi CTU volta ad accertare l'importo erroneamente corrisposto da ad CP_1
ai sensi del punto 2) della transazione”. Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito, per brevità, , società che effettua ingenti acquisti di capi di
[...] Parte_1
abbigliamento e accessori di marchi pregiati da rivenditori italiani per esportarli sul mercato cinese, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale domandando la risoluzione della CP_1
transazione conclusa e la condanna della convenuta al pagamento di euro 72.240,00 e premettendo, in sintesi: (i) di aver acquistato dalla convenuta, in data 19 luglio 2021, n. 1614 paia di sneakers a marchio ND EN e n. 500 borse a marchio NT LA e di aver versato dapprima, nell'agosto 2021, acconti pari rispettivamente ad euro 72.240,00 e 84.877,10 (e così complessivi euro
157.217,10) e poi, a saldo nel dicembre 2021, ulteriori complessivi euro 273.990,60, di cui euro
358.967,70 per le calzature, nelle more ridotte a n. 1301 paia, oltre ad aver corrisposto oneri doganali pari a circa il 25% del totale;
(ii) di aver ricevuto, nell'immediatezza della commercializzazione, contestazioni sull'autenticità delle calzature dai clienti cinesi, di aver ottenuto dal referente italiano della convenuta, ad asserita riprova dell'autenticità, fatture oscurate o cancellate in taluni dati e di aver riscontrato, all'esito di verifica eseguita da Controparte_4
(gruppo di proprietà statale della Repubblica Popolare Cinese di ispezione e certificazione
[...]
di conformità), la non conformità di un campione di n. 10 modelli rispetto all'originale e, quanto a un ulteriore modello, l'inesistenza di un prodotto originale analogo nel catalogo ND EN originale;
(iii) di aver concluso in data 18 marzo 2022, nella pendenza di un procedimento di sequestro conservativo innanzi a questo Tribunale, un accordo di transazione a carattere non novativo, in cui
Pag. 3 di 11 era previsto che, in relazione alle borse NT LA, avrebbe restituito l'importo di euro CP_1
72.240 (art. 2), a ciò provvedendo mediante fornitura di merci scelte da di pari valore, in Parte_1
parte come da ordine del valore di euro 26.288,00 già eseguito e allegato sub A alla transazione, e per la restante parte (pari ad euro 45.951,72) a valere quale acconto su futuri ordinativi (art. 5); (iv) che, tuttavia, per tutta la merce la convenuta pretendeva di applicare prezzi diversi da quelli proposti nell'ordine di e non corrispondenti a quelli di mercato, così consegnando ad un Parte_1 Parte_1
quantitativo di beni inferiore a quanto preventivato e posto alla base del consenso da essa posto alla base dell'accordo transattivo;
(v) di aver quindi instaurato ulteriori trattative sul punto, rimaste infruttuose per la ritenuta accettazione dei prezzi della merce ordinata e per la richiesta di presunti controcrediti eccepiti in compensazione dalla controparte;
(vi) che in nessuna clausola della transazione né nell'ordinativo allegato risulta l'accettazione, da parte dell'attrice, del listino prezzi artatamente e successivamente imposto unilateralmente dalla convenuta.
In punto di diritto, ha lamentato la malafede della controparte che, a fronte di un cospicuo importo oggetto di transazione (circa euro 467.000, di cui circa 395.000 da corrispondere a mezzo bonifico e i restanti circa 72.000 in merce) e del riferito sicuro carattere illecito della vicenda, dapprima ha violato gli impegni assunti con l'ordine del 18 marzo 2022, poi ha imposto prezzi superiori a quelli ivi previsti e, infine, ha inteso far valere presunti danni e controcrediti inesistenti.
Ha, quindi, chiesto la risoluzione parziale della transazione, limitatamente all'obbligo assunto al punto 5), per esclusivo inadempimento di , condannandola alla corresponsione in denaro CP_1 dell'importo di euro 72.240,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 1 aprile 2022.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in via telematica il 15 novembre 2022, ha contestato in fatto e diritto l'avversa domanda, deducendo di aver CP_1
esattamente adempiuto a quanto previsto dalla transazione e lamentando la pretestuosità del giudizio,
e avanzato domanda riconvenzionale.
In sintesi e per quanto d'interesse, ha evidenziato: (i) di aver trasmesso alla controparte, nella mattina del 18 marzo 2022 e in particolare prima della sottoscrizione della transazione, una mail contenente i criteri in base ai quali avrebbe potuto effettuare l'ordine di merce oggetto del punto 5) Parte_1
della transazione e, in allegato, la lista dei prodotti – e dei relativi prezzi – da cui avrebbe Parte_1
potuto attingere;
(ii) che la controparte, in risposta a tale mail e senza muovere alcuna contestazione sui prezzi, trasmetteva l'elenco dei prodotti selezionati, chiedendo conferma, tramite il proprio legale, della correttezza dell'ordine in modo da poterlo allegare alla transazione;
(iii) di aver accettato, per mero spirito conciliativo e pur avendo sollecitato la controparte a effettuare nell'immediatezza un ordine pari al complessivo importo di euro 72.240,00, che l'ordine in questione fosse di valore pari a circa 26.000,00, computando il residuo in acconto su futuri ordinativi;
(iv) che aveva Parte_1
Pag. 4 di 11 mosso la prima contestazione sui prezzi praticati – e accettati – soltanto dopo aver ricevuto, in data
21 marzo 2022, il bonifico di euro 394.395,79 previsto al punto 3) della transazione e la nota proforma relativa all'ordine da far sottoscrivere e allegare alla transazione;
(v) che, pur a fronte dell'identità tra i prezzi indicati sulla lista inviata a mezzo mail e sulla nota proforma (oltre che praticati da ai CP_1
propri altri clienti), la contestazione della controparte attiene al c.d. , cioè, nella prassi Pt_3
commerciale seguita anche da nei confronti dei suoi clienti, il margine che si aggiunge ai Parte_1
costi di acquisto del prodotto per determinarne il prezzo di vendita, solitamente espresso in percentuale sulla vendita;
(vi) che, pur all'esito di ulteriori scambi di corrispondenza, la merce non è mai stata ritirata da (vii) di aver, inoltre, versato ad un importo superiore al Parte_1 Parte_1
dovuto per euro 28.163,16, pari alla differenza tra il prezzo delle scarpe originariamente pagato da a (euro 287.464,41) e il loro costo effettivo (euro 259.301,25), “differenza che non Parte_1 CP_1 era stata spiegata in sede di transazione”, la quale comunque “non prevedeva che la somma pagata da dovesse intendersi comprensiva di altri ulteriori costi sostenuti da al di fuori di CP_1 Parte_1 quelli espressamente previsti nella transazione”.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto sia l'inadempimento della controparte al punto 5) della transazione, sia la violazione, da parte dell'odierna attrice, del canone di buona fede e correttezza in fase di trattative e in fase esecutiva del contratto, per aver taciuto le contestazioni sui prezzi della merce – in ogni caso conformi a quelli del listino sulla base del quale l'attrice ha formulato l'ordine allegato alla transazione e in essa menzionato – e per aver costretto la convenuta a riservare la merce non potendo rivenderla a terzi.
Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna di ai sensi dell'art. 96, Parte_1
commi primo e terzo, c.p.c., e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del Parte_1
danno per euro 26.288,28 – pari al valore della merce non ritirata e ormai invendibile perché fuori stagione – e alla restituzione dell'importo di euro 28.163,16 – pari a quanto erroneamente inserito nei conteggi preliminari alla transazione da Parte_1
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, respinte le istanze di prova orale delle parti e di ctu richiesta da parte convenuta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Sia le domande di parte attrice che quelle riconvenzionali della convenuta devono essere respinte per le considerazioni che seguono, che rendono superflua la rimessione della causa in istruttoria richiesta dalle parti.
5. In linea generale, la transazione è il contratto, da provarsi per iscritto, con cui le parti, facendosi reciproche concessioni del più vario tenore, compongono una lite preesistente o ne
Pag. 5 di 11 prevengono una futura in materia di diritti disponibili, con facoltà di creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello in contesa.
Essa può avere portata generale, quando implica la definizione di ogni contestazione su tutti i pregressi rapporti tra le parti, investendone ogni contrapposta pretesa, oppure speciale, quando attiene a uno specifico affare;
può avere efficacia conservativa, qualora le parti si limitino a regolare il preesistente rapporto mediante le reciproche concessioni, ovvero novativa, il che si ha quando invece viene a crearsi un nuovo rapporto tra le parti, regolato dalle condizioni negoziali della transazione.
In ogni caso, ai fini della validità della transazione non occorre la sussistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni su cui si forma l'accordo delle parti (su tale aspetto v. Cass.,
17 agosto 1990, n. 8330).
Per quanto d'interesse in questa sede, la transazione è passibile di risoluzione per inadempimento, laddove non novativa (e salva in tal caso pattuizione contraria), ai sensi dell'art. 1976 c.c.; operano, in tal caso, i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c..
Vige allora il generale principio in forza del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del fatto rappresentato dall'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'estinzione in altra forma di legge dell'obbligazione; eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; in termini, di recente, Cass., 18/02/2020 n.
3996).
Pacifica essendo nel caso di specie la natura non novativa della transazione, alla luce del contegno processuale delle parti e del conforme disposto dell'art. 7 della transazione, con conseguente astratta ammissibilità della risoluzione per inadempimento, vale osservare che, in sintesi, la censura dell'attrice si appunta sul fatto che, nel dare esecuzione alla transazione, la convenuta avrebbe
Pag. 6 di 11 praticato un ricarico o “mark up” superiore a quello concordato, oltre che comunque difforme e superiore rispetto a quello abitualmente praticato (v. in tal senso citazione e anche prima memoria istruttoria, pag. 3-4).
Tanto chiarito, tuttavia, l'assunto va respinto, non avendo l'attrice – di ciò onerata – dimostrato che il titolo contrattuale rechi pattuizione conforme a quella dichiarata in giudizio e cioè non avendo dimostrato che si sia raggiunto un accordo sul “mark up” ritenuto dall'odierna attrice.
Premessa l'irrilevanza del ricarico praticato verso altri clienti – inconferente rispetto allo specifico rapporto negoziale tra le parti – si osserva al riguardo che, con mail del 18 marzo 2022, ore 9.28, la convenuta ha trasmesso all'attrice una lista di beni tra cui selezionare i prodotti con cui soddisfare il credito di euro 72.240, oggetto dei punti 2.g) e 5) della transazione (doc. 6 convenuta); in tale mail, la convenuta ha specificato che “per chiarezza, vengono sviluppati i seguenti criteri”, CP_1
indicando di seguito, per ciascuna tipologia di beni, il ricarico sul costo che avrebbe inteso praticare
(es. “Moncler abbigliamento C+45”).
Dopo che ha individuato i prodotti, la corrispondenza tra i difensori delle parti si attesta Parte_1 nel senso che il procuratore dell'attrice, con mail del 18 marzo 2022, ore 11.29, ha inoltrato l'ordine di non vi è specifica contestazione circa le condizioni economiche dell'accordo, Parte_1 limitandosi genericamente a chiedere di far “conoscere la disponibilità di ” in modo da poter CP_1
allegare l'ordine alla transazione (v. doc. 9 convenuta).
Neppure il successivo scambio di corrispondenza tra i difensori in pari data attiene specificamente al ricarico, discutendosi unicamente della possibilità di riconoscere ad un credito pari alla Parte_1 differenza tra il valore dell'ordinativo e il complessivo importo di euro 72.240 (v. doc. 10,11,12).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che si sia formato accordo tra le parti sul prezzo indicato da , da CP_1
intendersi come costo del prodotto e ricarico/mark up indicato nella mail del 18 marzo 2022, ore 9.28.
A ciò va aggiunto il seguente duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, i documenti prodotti in corso di giudizio da non sono determinanti a Parte_1
dimostrare la formazione di un accordo a diverse condizioni: in particolare, la corrispondenza whatsapp e mail e i documenti che con essa sarebbero stati trasmessi (v. doc. 40-41-42-43-44 allegati alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attrice) – documenti che dimostrerebbero la volontà di di transigere a condizioni a sé più favorevoli – sono tutti antecedenti alla data del 18 marzo Parte_1
2022 (in particolare lo screenshot whatsapp doc. 43 reca la data del 15 marzo 2022, mentre la mail doc. 44 reca la data del 17 marzo 2022), sicché essi devono intendersi superati, nel divenire delle trattative, dalla corrispondenza e-mail sopra illustrata, tutta risalente alla data del 18 marzo 2022.
In secondo luogo e per quanto ora d'interesse, al punto 5) della transazione si legge che Parte_1
“allo stato ha già predisposto un ordine che si allega alla presente (sub lett.a) per il valore di €
Pag. 7 di 11 26.288,28”. Pertanto, nella transazione vi è la chiara indicazione del valore complessivo attribuito alle merci;
oltre a tale dato, era certamente a conoscenza del costo (“C”) di ciascun Parte_1
prodotto ordinato, in quanto incontestatamente indicato nelle liste di prodotti trasmesse con la menzionata mail del 18 marzo 2022 (v. mail doc. 6 e liste doc. 7 convenuta, queste ultime indicative anche del “cost price”). Di conseguenza, è stata pienamente in condizioni – prima di Parte_1
sottoscrivere la transazione – di verificare il valore della merce ordinata e, per quanto qui rileva, di verificare quale fosse il mark up praticato da , eventualmente chiedendone la modifica. Risulta, CP_1
invece, che la sottoscrizione della transazione è avvenuta senza doglianze di al riguardo. Parte_1
In altri termini e conclusivamente, diversamente da quanto prospettato in giudizio da parte attrice, non vi è stata una condotta inadempiente della convenuta nella fase esecutiva del contratto, che ha avuto esatta esecuzione da parte della convenuta nei termini in cui l'accordo risulta raggiunto dalle parti.
6. Tutto ciò esposto sulla domanda attorea, va respinta anche la domanda riconvenzionale, avanzata dalla convenuta, di accertamento della responsabilità precontrattuale in capo all'attrice e conseguente condanna al risarcimento dei danni, per le considerazioni che si vengono ad esporre.
Ai sensi dell'art. 1337 cc, le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede e la violazione di tale canone dà luogo a responsabilità precontrattuale;
invero, la buona fede, quale espressione del principio di solidarietà nella materia contrattuale, impone a ciascuna parte delle trattative di comportarsi lealmente, anche nel senso di attivarsi per salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un ragionevole sacrificio dell'interesse proprio. In concreto, il principio in questione si esplica nelle più disparate forme, potendo implicare doveri di informazione, di chiarezza, di segreto, di compimento di specifici atti.
Superando il precedente orientamento (v. es. Cass., 5 febbraio 2007, n. 2479) – che limitava la responsabilità precontrattuale alle ipotesi di mancata conclusione del contratto (tipicamente, rottura ingiustificata delle trattative) o di conclusione di un contratto invalido, laddove uno dei contraenti non abbia comunicato all'altro la causa di invalidità conosciuta o conoscibile (art. 1338 c.c.) – ad oggi l'opinione prevalente si attesta nel senso di ammettere la responsabilità precontrattuale anche in ipotesi di contratto valido, qualora vi sia stata violazione del menzionato obbligo di buona fede in fase di trattative, sicché il contratto, che pure è stato validamente concluso, in assenza di tale violazione sarebbe stato stipulato a condizioni diverse.
E ciò in quanto la regola di comportamento secondo buona fede oggettiva posta dall'art. 1337 c.c. ha portata generale e contenuto atipico e non predeterminabile, imponendo il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione
Pag. 8 di 11 del contratto;
condotta, questa, che la disposizione menzionata impone a prescindere dalla conclusione o meno del contratto, rendendo operante in ogni caso la responsabilità da violazione di tale regola di comportamento.
Sul punto e per quanto concerne il profilo delle conseguenze risarcitorie, infine, la S.C. è orientata nel senso che, “qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Sez. 2, n. 4715 del 14 febbraio 2022; Sez. 1, n.
5762 del 23 marzo 2016; Sez. 2, n. 5965 del 16 aprile 2012)” (v. Cass., 6 febbraio 2023, n. 3503).
Venendo al caso di specie, la convenuta ha esercitato in via riconvenzionale, in primo luogo, la domanda restitutoria dell'importo di euro 28.163,16, sul presupposto che tale somma sia stata
“erroneamente inserita da nei conteggi” (così comparsa, pag. 23). Parte_1
Ora, va osservato che la clausola n. 2) della transazione contiene l'analitica indicazione delle voci di cui si compone l'importo complessivamente dovuto da ad con la precisazione che CP_1 Parte_1
tali voci corrispondono a quanto “meglio descritto nella lettera Avv. Ceroni del 10/03/22 e comunque noto alle parti”.
A fronte di una simile clausola accettata dalle parti e nella limitata prospettiva della valutazione di correttezza della condotta precontrattuale di che in questa sede interessa, va ritenuto che Parte_1
gli obblighi informativi siano stati ritualmente adempiuti.
Dall'esame dell'estratto della mail riservata del 10 marzo 2022 (doc. 50 attrice), emerge, infatti, come la voce di euro 312.995,61 “per restituire l'importo corrisposto da ad in CNY”, CP_5 Parte_1
poi inserita nella transazione (art.
2.a), sia stata oggetto di rappresentazione in fase di trattative;
qualora lo avesse ritenuto necessario in quella fase, pertanto, l'attrice in riconvenzionale ben CP_1
avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti o documenti giustificativi del pagamento eseguito da in favore della terza (estranea al giudizio) E allora appare tardiva la “ricognizione Parte_1 CP_5 contabile” che afferma di aver eseguito successivamente alla conclusione dell'accordo (v. mail CP_1
del 28 aprile 2022, doc. 24 convenuta) e che semmai avrebbero dovuto essere espletate da CP_1
prima di sottoscrivere il contratto.
Va del pari respinta la domanda risarcitoria riconvenzionale della convenuta per valore pari alla merce non ritirata da parte attrice (euro 26.288,28), sul presupposto che la stessa sia ormai deprezzata e invendibile in quanto fuori stagione.
Pag. 9 di 11 È incontestato che la merce ordinata da contestualmente alla sottoscrizione della Parte_1
transazione sia rimasta in giacenza presso . CP_1
Tuttavia, quest'ultima non ha dimostrato i presupposti per l'accoglimento della domanda. Ciò che difetta, nella vicenda in esame, è la prova:
1) della radicale impossibilità di vendere a terzi, se del caso anche a minor prezzo, la merce.
Va evidenziato al riguardo che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto c.d. fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (così Cass., 22 marzo
2021, n. 8018).
Nel caso di specie, l'attrice in riconvenzionale avrebbe potuto fornire la prova della detta impossibilità di vendere a terzi la merce mediante dimostrazione di fatti positivi di segno contrario, quali il rifiuto da parte di terzi acquirenti trattandosi di merce superata da capi di abbigliamento e accessori più recenti.
2) dell'esclusiva riferibilità della causazione del danno alla convenuta in riconvenzionale Parte_1 anche ai fini di escludere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c. (sulla rilevabilità d'ufficio del concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, v. ad es.
Cass., 21 ottobre 2024, n. 27258).
È noto che il debitore, come nella specie , ha a disposizione rimedi ordinamentali per costituire CP_1
in mora il creditore, ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c., ovvero per diffidare ad adempiere la controparte
(v. art. 1454 c.c.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge piuttosto come fosse volontà di ritirare i beni al prezzo di euro 26.288,28, lo stesso valore di cui oggi viene chiesto da Parte_1
il risarcimento (v. mail Avv. Ceroni sub doc. 22 e 23 convenuta); richiesta, questa, che CP_1 CP_1
ha ritenuto di non accogliere.
Ne segue il rigetto della domanda riconvenzionale.
8. La reciproca soccombenza conduce sia alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., sia al rigetto della domanda ex art.
Pag. 10 di 11 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, poiché l'accoglimento di tale domanda presuppone l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti è promossa, ipotesi insussistente nella specie (cfr. in termini
Cass., 9 febbraio 2022, n. 4212).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3257/2022
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta le domande promosse da;
Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali promosse da CP_1
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ancona il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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