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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7494/2024 promossa da:
, c.f. , difensore di se stesso;
Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Nei confronti di
, nato ad [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. CP_1
; C.F._2 parte resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.10.2024, l'avv. ha chiesto la Parte_1 liquidazione del compenso maturato per l'attività professionale svolta in favore di CP_1 nell'ambito del procedimento civile R.G. 2491/2017 istaurato innanzi al Tribunale di Salerno e avente ad oggetto il preteso risarcimento danni ex art. 2051 sofferti da in conseguenza del sinistro CP_1 occorsogli in data 30.11.2014.
L'istante, premesso che il valore della domanda giudiziale proposta era stato individuato in € 48.839,50 in ragione della quantificazione economica del risarcimento elaborata dal C.T.P., ha precisato l'attività difensiva svolta aveva riguardato lo studio della controversia e l'introduzione della stessa e che era cessata con la revoca del mandato professionale intervenuta in data 7.9.2020.
Il ricorrente, precisato di aver anticipato anche le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio (€ 518,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per la correlata marca da bollo) e di aver richiesto il pagamento del dovuto con missive a/r del 9.11.2020 e 4.3.2022, ha concluso per la condanna del resistente al pagamento, in proprio favore, delle spese vive anticipate, pari ad € 545,00, e delle spettanze professionali maturate, con condanna al rimborso delle spese di lite. pagina 1 di 3 Fissata l'udienza di comparizione con decreto del 24.10.2024 e notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, all'udienza del 19.2.2025, non costituitosi , la causa è CP_1 stata trattenuta per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che nonostante la regolare notifica CP_1 dell'atto introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, inoltrata via posta e ricevuta da familiare convivente in data 12.11.2024, seguita anche dall'inoltro dell'apposito avviso, non si è costituito in giudizio.
La domanda di liquidazione del compenso e di pagamento della somma è fondata nei termini che seguono.
Il ricorrente ha provato il conferimento dell'incarico, ricavabile dalla disponibilità degli atti giudiziari relativi al contenzioso, nonché dall'invito alla negoziazione assistita propedeutica al giudizio sottoscritto dalla parte e dalla stessa revoca del mandato conferito in relazione al giudizio R.G. 2491/2017 del Tribunale di
Salerno.
L'attività professionale espletata dal procuratore con riferimento all'introduzione del giudizio e alla disamina degli atti del processo è stata documentata mediante produzione dell'atto introduttivo, della copia della nota di iscrizione a ruolo, degli atti di costituzione delle parti convenute e chiamate in causa e dei provvedimenti del G.U..
Il compenso per l'attività professionale espletata dalla parte ricorrente, in assenza di espressa pattuizione per iscritto tra cliente ed avvocato, va liquidato facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, vigenti al momento della revoca del mandato (7.9.2020).
In particolare, il compenso va liquidato considerato il valore della causa come quantificato in citazione sulla base del risarcimento richiesto (scaglione compreso tra € 26.001,00 e 52.000,00) e applicando valori prossimi ai medi, tenuto conto, da un lato, della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto e, dall'altro, delle attività propedeutiche all'istaurazione della lite e dei vari atti giudiziali esaminati all'esito della istaurazione della stessa, come segue:
Fase di studio della controversia € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.147,00
Rimborso spese forfettarie € 415,05
Compenso da liquidare € 3.182,05
Al compenso come liquidato vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% e l'IVA, se dovuta, come per legge.
Vanno, altresì, riconosciute le spese vive per l'iscrizione della causa a ruolo come richieste e documentate dal ricorrente pari a € 545,00 (€ 518,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per la relativa marca da bollo).
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando valori prossimi ai minimi per la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, con esclusione della fase di trattazione non svolta vista anche la mancata costituzione del resistente (Fase di studio della controversia € 225,00;
Fase introduttiva del giudizio € 225,00, Fase decisionale: € 450,00).
P.Q.M.
Il Tribunale nella intestata composizione collegiale, ogni diversa istanza rigettata, disattesa e/o assorbita:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di liquidazione del compenso professionale spettante all'avv. nei confronti di con riferimento al Parte_1 CP_1 giudizio R.G. 2491/2017 istaurato innanzi al Tribunale di Salerno;
3. Liquida il compenso maturato dall'avv. in € 3.182,05, oltre oneri Parte_1 previdenziali e IVA (se dovuta), come per legge;
4. Condanna al pagamento della predetta somma, nonché delle spese vive CP_1 anticipate pari a € 545,00, oltre interessi legali a far data dalla richiesta di pagamento del 9.11.2020 fino al soddisfo;
5. Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 900,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
Lì, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7494/2024 promossa da:
, c.f. , difensore di se stesso;
Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Nei confronti di
, nato ad [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. CP_1
; C.F._2 parte resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.10.2024, l'avv. ha chiesto la Parte_1 liquidazione del compenso maturato per l'attività professionale svolta in favore di CP_1 nell'ambito del procedimento civile R.G. 2491/2017 istaurato innanzi al Tribunale di Salerno e avente ad oggetto il preteso risarcimento danni ex art. 2051 sofferti da in conseguenza del sinistro CP_1 occorsogli in data 30.11.2014.
L'istante, premesso che il valore della domanda giudiziale proposta era stato individuato in € 48.839,50 in ragione della quantificazione economica del risarcimento elaborata dal C.T.P., ha precisato l'attività difensiva svolta aveva riguardato lo studio della controversia e l'introduzione della stessa e che era cessata con la revoca del mandato professionale intervenuta in data 7.9.2020.
Il ricorrente, precisato di aver anticipato anche le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio (€ 518,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per la correlata marca da bollo) e di aver richiesto il pagamento del dovuto con missive a/r del 9.11.2020 e 4.3.2022, ha concluso per la condanna del resistente al pagamento, in proprio favore, delle spese vive anticipate, pari ad € 545,00, e delle spettanze professionali maturate, con condanna al rimborso delle spese di lite. pagina 1 di 3 Fissata l'udienza di comparizione con decreto del 24.10.2024 e notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, all'udienza del 19.2.2025, non costituitosi , la causa è CP_1 stata trattenuta per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che nonostante la regolare notifica CP_1 dell'atto introduttivo e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, inoltrata via posta e ricevuta da familiare convivente in data 12.11.2024, seguita anche dall'inoltro dell'apposito avviso, non si è costituito in giudizio.
La domanda di liquidazione del compenso e di pagamento della somma è fondata nei termini che seguono.
Il ricorrente ha provato il conferimento dell'incarico, ricavabile dalla disponibilità degli atti giudiziari relativi al contenzioso, nonché dall'invito alla negoziazione assistita propedeutica al giudizio sottoscritto dalla parte e dalla stessa revoca del mandato conferito in relazione al giudizio R.G. 2491/2017 del Tribunale di
Salerno.
L'attività professionale espletata dal procuratore con riferimento all'introduzione del giudizio e alla disamina degli atti del processo è stata documentata mediante produzione dell'atto introduttivo, della copia della nota di iscrizione a ruolo, degli atti di costituzione delle parti convenute e chiamate in causa e dei provvedimenti del G.U..
Il compenso per l'attività professionale espletata dalla parte ricorrente, in assenza di espressa pattuizione per iscritto tra cliente ed avvocato, va liquidato facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, vigenti al momento della revoca del mandato (7.9.2020).
In particolare, il compenso va liquidato considerato il valore della causa come quantificato in citazione sulla base del risarcimento richiesto (scaglione compreso tra € 26.001,00 e 52.000,00) e applicando valori prossimi ai medi, tenuto conto, da un lato, della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto e, dall'altro, delle attività propedeutiche all'istaurazione della lite e dei vari atti giudiziali esaminati all'esito della istaurazione della stessa, come segue:
Fase di studio della controversia € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.147,00
Rimborso spese forfettarie € 415,05
Compenso da liquidare € 3.182,05
Al compenso come liquidato vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% e l'IVA, se dovuta, come per legge.
Vanno, altresì, riconosciute le spese vive per l'iscrizione della causa a ruolo come richieste e documentate dal ricorrente pari a € 545,00 (€ 518,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per la relativa marca da bollo).
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando valori prossimi ai minimi per la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, con esclusione della fase di trattazione non svolta vista anche la mancata costituzione del resistente (Fase di studio della controversia € 225,00;
Fase introduttiva del giudizio € 225,00, Fase decisionale: € 450,00).
P.Q.M.
Il Tribunale nella intestata composizione collegiale, ogni diversa istanza rigettata, disattesa e/o assorbita:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di liquidazione del compenso professionale spettante all'avv. nei confronti di con riferimento al Parte_1 CP_1 giudizio R.G. 2491/2017 istaurato innanzi al Tribunale di Salerno;
3. Liquida il compenso maturato dall'avv. in € 3.182,05, oltre oneri Parte_1 previdenziali e IVA (se dovuta), come per legge;
4. Condanna al pagamento della predetta somma, nonché delle spese vive CP_1 anticipate pari a € 545,00, oltre interessi legali a far data dalla richiesta di pagamento del 9.11.2020 fino al soddisfo;
5. Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 900,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
Lì, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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