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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 781
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 781/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicolina Bellardita, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rocco Cannizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.06.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. , con il quale aveva Controparte_1
1 contratto matrimonio concordatario in data 13.09.2016 a Militello Val di Catania, e dalla cui unione è nato un figlio, ancora minorenne. Per_1
La ricorrente rassegnava che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dalla incompatibilità di carattere e dalle continue incomprensioni con il coniuge.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio con collocazione presso di sé ed assegnazione alla stessa della casa Per_1 coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nonché della stessa ricorrente- in ragione della precaria condizione Per_1 economica – nella misura di complessivi € 450,00 mensili (di cui € 300,00 per il figlio minore ed € 150,00 per la moglie).
La ricorrente, inoltre, domandava disporsi il sequestro conservativo delle somme dovute dall'Inps al sig.
a titolo di assegni familiari relative all'anno 2021, oltre all'impegno del convenuto di CP_1 corrisponderle quelli di successiva erogazione, nonché la restituzione alla stessa della somma di €
1.096,22 quale importo corrispondente alla metà del saldo esistente in un conto corrente cointestato ai coniugi.
Con comparsa del 12.10.2022 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava tutto quanto CP_1 dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ed in particolare le illazioni in ordine alle presunte condotte contrarie ai doveri coniugali, rilevando di aver subito passivamente la separazione poiché, al contrario di quanto riferito da controparte, la convivenza tra i coniugi si era interrotta per esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale manifestava disaffezione nei confronti del marito e improvvisamente impediva allo stesso di fare rientro nella casa coniugale.
Il convenuto, pertanto, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione dello stesso presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, associandosi alle modalità di visita del padre indicate dalla ricorrente, ma richiedendo altresì il pernottamento del figlio presso di sé a settimane alterne durante il fine settimana.
Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma complessiva di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie poiché giovane ed abile al lavoro (anzi già lavoratrice
“in nero” a detta dello stesso).
All'udienza presidenziale del 11.11.2022 le parti insistevano nei propri scritti difensivi. La ricorrente dichiarava, altresì, di lavorare, in maniera saltuaria ed in nero, presso un'impresa di pulizie. All'esito, il
Presidente del Tribunale affidava il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, e confermava il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso ed accettate dal resistente, escludendo però, in quella fase, il pernottamento del figlio;
dal punto di vista economico, disponeva a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie, in ragione dello svolgimento di attività lavorativa, seppur saltuaria, da parte della stessa e del godimento della casa coniugale.
2 Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 22.01.2025, la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di mantenimento per sé, espressamente formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.06.2023.
Allo stesso modo, con successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la ricorrente rinunciava, altresì, alla istanza ex art. 671 c.p.c., con la quale aveva domandato il sequestro conservativo delle somme corrisposte dall'Inps al sig. a titolo di assegni per il nucleo familiare, per la moglie e il figlio CP_1 minore a carico, maturate nell'anno 2021, ed alla ulteriore domanda ex art. 671 c.p.c. volta ad ottenere il sequestro conservativo della somma di € 1.096,22 pari alla metà del saldo presente al 31.12.2021 nel conto corrente postale cointestato ai coniugi.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono solo al regime di affidamento e collocamento del figlio ed all'assegno di mantenimento in favore dello stesso.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio Per_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore si ritiene di poter Per_1 confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 11.11.2022 e, pertanto,
3 l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con il mantenimento della sua attuale collocazione presso la madre.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
, in quanto genitore collocatario del minore.
[...]
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario, ritenuto che il convenuto ha accettato le modalità indicate dalla ricorrente, si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha pertanto disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore “il martedì ed il giovedì, dall'uscita dall'asilo o dalla scuola e fino alle ore 21:00, oltre ad un pomeriggio a settimana da concordare di volta in volta in base alle esigenze preminenti del minore
e di entrambi i genitori. Anche in tale ultimo caso, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso la madre entro le ore 21:00; a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 alle 21,00 e la domenica intera giornata, con possibilità di pernottamento presso il padre quando l'età del minore lo consentirà; nel periodo estivo, per due settimane, anche non continuative, che saranno concordate dai genitori in base alle ferie ed impegni di lavoro e comunque quando l'età del minore consentirà il pernottamento del bambino per tutta la durata della vacanza estiva;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il Natale e Capodanno, così come le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché ad anni alterni anche le giornate del 25 aprile e 1 maggio;
quanto al compleanno del minore, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo, preferibilmente, insieme con il figlio. In mancanza di accordo, il figlio trascorrerà separatamente il giorno del compleanno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni. Ciascun genitore sarà disponibile a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze”.
Si ritiene, inoltre, di poter oggi accogliere la domanda del convenuto e poter disporre che il figlio di 7 anni, possa liberamente pernottare presso il padre nei fine settimana in cui vedrà il proprio Per_1 genitore e comunque nei periodi di lunga permanenza presso lo stesso.
Ciò posto, sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze del figlio e della volontà dello stesso.
§
Sul mantenimento del figlio
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento del figlio - nei cui confronti il Per_1
Presidente del Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie -, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico dello stesso alla luce delle considerazioni che seguono.
Nel caso di specie, la ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento del figlio non inferiore a € 300,00, oltre al 50% dell'importo dell'assegno unico e universale erogato mensilmente dall'INPS per il figlio, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio. Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del minore in misura non superiore a € 250,00 mensili, in ragione della propria capacità economica. Lo stesso, nel proprio atto introduttivo, aveva riferito che, sin dal momento in cui era stato
4 costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale, aveva versato la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio.
In sede di udienza presidenziale la ricorrente confermava la superiore circostanza, riferendo che, unitamente all'importo del mantenimento, il resistente le versava anche il 50% dell'assegno unico dallo stesso percepito in favore del figlio. Di tal chè, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 11.11.2022, disponeva un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio pari a € 300,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ordinanza che, sul punto, non è nemmeno stata reclamata dal convenuto.
Come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Orbene, dall'analisi di quanto in atti, emerge in verità una disparità economica tra le parti ed uno sbilanciamento in favore del marito. Ed invero, per quanto riguarda la condizione economica della ricorrente, la stessa, all'udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa, seppur saltuaria, alle dipendenze di un'impresa di pulizie e, da quanto si evince dalla documentazione reddituale versata nella fase introduttiva del giudizio (CUD 2022), ha percepito redditi da lavoro pari ad € 4.136,00 annui;
allo stato percepisce l'assegno di inclusione, il cui importo mensile ricavabile dall'ultima mensilità in atti (febbraio 2025) è pari a € 322,63.
Il convenuto, dal canto suo, ha dichiarato di essere un bracciante agricolo con contratto stagionale, con un reddito pari a circa € 1.000,00 mensili, e di percepire un'indennità di disoccupazione agricola durante i periodi di fermo lavorativo. L'unica documentazione versata in atti dallo stesso risale alla fase introduttiva del giudizio, ove depositava certificazione unica relativa all'anno 2021 con indicatore dei redditi da lavoro pari ad € 12.545,37, con ciò potendosi pertanto presumere la permanenza delle stesse condizioni ivi attestate.
Inoltre, ai fini della valutazione della domanda in oggetto non può nemmeno trascurarsi che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, e che tale situazione
è stata confermata dal presente provvedimento.
Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 11.11.2022, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti del figlio nella misura di € 300,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita del figlio, peraltro sempre crescenti attesa l'età anagrafica del minore, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie necessitate per il figlio purché previamente concordate e documentate. Per_1
5 In mancanza di diverso accordo tra le parti, l'assegno unico in favore del figlio minore viene ripartito in parti uguali ad entrambi i coniugi esercenti la responsabilità genitoriale.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della natura della materia trattata e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma Parte_1 Per_1 di € 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 781/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicolina Bellardita, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rocco Cannizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.06.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. , con il quale aveva Controparte_1
1 contratto matrimonio concordatario in data 13.09.2016 a Militello Val di Catania, e dalla cui unione è nato un figlio, ancora minorenne. Per_1
La ricorrente rassegnava che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dalla incompatibilità di carattere e dalle continue incomprensioni con il coniuge.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio con collocazione presso di sé ed assegnazione alla stessa della casa Per_1 coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nonché della stessa ricorrente- in ragione della precaria condizione Per_1 economica – nella misura di complessivi € 450,00 mensili (di cui € 300,00 per il figlio minore ed € 150,00 per la moglie).
La ricorrente, inoltre, domandava disporsi il sequestro conservativo delle somme dovute dall'Inps al sig.
a titolo di assegni familiari relative all'anno 2021, oltre all'impegno del convenuto di CP_1 corrisponderle quelli di successiva erogazione, nonché la restituzione alla stessa della somma di €
1.096,22 quale importo corrispondente alla metà del saldo esistente in un conto corrente cointestato ai coniugi.
Con comparsa del 12.10.2022 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava tutto quanto CP_1 dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ed in particolare le illazioni in ordine alle presunte condotte contrarie ai doveri coniugali, rilevando di aver subito passivamente la separazione poiché, al contrario di quanto riferito da controparte, la convivenza tra i coniugi si era interrotta per esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale manifestava disaffezione nei confronti del marito e improvvisamente impediva allo stesso di fare rientro nella casa coniugale.
Il convenuto, pertanto, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione dello stesso presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, associandosi alle modalità di visita del padre indicate dalla ricorrente, ma richiedendo altresì il pernottamento del figlio presso di sé a settimane alterne durante il fine settimana.
Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma complessiva di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie poiché giovane ed abile al lavoro (anzi già lavoratrice
“in nero” a detta dello stesso).
All'udienza presidenziale del 11.11.2022 le parti insistevano nei propri scritti difensivi. La ricorrente dichiarava, altresì, di lavorare, in maniera saltuaria ed in nero, presso un'impresa di pulizie. All'esito, il
Presidente del Tribunale affidava il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, e confermava il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso ed accettate dal resistente, escludendo però, in quella fase, il pernottamento del figlio;
dal punto di vista economico, disponeva a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie, in ragione dello svolgimento di attività lavorativa, seppur saltuaria, da parte della stessa e del godimento della casa coniugale.
2 Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 22.01.2025, la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di mantenimento per sé, espressamente formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.06.2023.
Allo stesso modo, con successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la ricorrente rinunciava, altresì, alla istanza ex art. 671 c.p.c., con la quale aveva domandato il sequestro conservativo delle somme corrisposte dall'Inps al sig. a titolo di assegni per il nucleo familiare, per la moglie e il figlio CP_1 minore a carico, maturate nell'anno 2021, ed alla ulteriore domanda ex art. 671 c.p.c. volta ad ottenere il sequestro conservativo della somma di € 1.096,22 pari alla metà del saldo presente al 31.12.2021 nel conto corrente postale cointestato ai coniugi.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono solo al regime di affidamento e collocamento del figlio ed all'assegno di mantenimento in favore dello stesso.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio Per_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore si ritiene di poter Per_1 confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del 11.11.2022 e, pertanto,
3 l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con il mantenimento della sua attuale collocazione presso la madre.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
, in quanto genitore collocatario del minore.
[...]
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario, ritenuto che il convenuto ha accettato le modalità indicate dalla ricorrente, si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha pertanto disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore “il martedì ed il giovedì, dall'uscita dall'asilo o dalla scuola e fino alle ore 21:00, oltre ad un pomeriggio a settimana da concordare di volta in volta in base alle esigenze preminenti del minore
e di entrambi i genitori. Anche in tale ultimo caso, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso la madre entro le ore 21:00; a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 alle 21,00 e la domenica intera giornata, con possibilità di pernottamento presso il padre quando l'età del minore lo consentirà; nel periodo estivo, per due settimane, anche non continuative, che saranno concordate dai genitori in base alle ferie ed impegni di lavoro e comunque quando l'età del minore consentirà il pernottamento del bambino per tutta la durata della vacanza estiva;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il Natale e Capodanno, così come le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché ad anni alterni anche le giornate del 25 aprile e 1 maggio;
quanto al compleanno del minore, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo, preferibilmente, insieme con il figlio. In mancanza di accordo, il figlio trascorrerà separatamente il giorno del compleanno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni. Ciascun genitore sarà disponibile a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze”.
Si ritiene, inoltre, di poter oggi accogliere la domanda del convenuto e poter disporre che il figlio di 7 anni, possa liberamente pernottare presso il padre nei fine settimana in cui vedrà il proprio Per_1 genitore e comunque nei periodi di lunga permanenza presso lo stesso.
Ciò posto, sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze del figlio e della volontà dello stesso.
§
Sul mantenimento del figlio
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento del figlio - nei cui confronti il Per_1
Presidente del Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie -, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico dello stesso alla luce delle considerazioni che seguono.
Nel caso di specie, la ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento del figlio non inferiore a € 300,00, oltre al 50% dell'importo dell'assegno unico e universale erogato mensilmente dall'INPS per il figlio, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio. Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del minore in misura non superiore a € 250,00 mensili, in ragione della propria capacità economica. Lo stesso, nel proprio atto introduttivo, aveva riferito che, sin dal momento in cui era stato
4 costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale, aveva versato la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio.
In sede di udienza presidenziale la ricorrente confermava la superiore circostanza, riferendo che, unitamente all'importo del mantenimento, il resistente le versava anche il 50% dell'assegno unico dallo stesso percepito in favore del figlio. Di tal chè, il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 11.11.2022, disponeva un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio pari a € 300,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ordinanza che, sul punto, non è nemmeno stata reclamata dal convenuto.
Come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Orbene, dall'analisi di quanto in atti, emerge in verità una disparità economica tra le parti ed uno sbilanciamento in favore del marito. Ed invero, per quanto riguarda la condizione economica della ricorrente, la stessa, all'udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa, seppur saltuaria, alle dipendenze di un'impresa di pulizie e, da quanto si evince dalla documentazione reddituale versata nella fase introduttiva del giudizio (CUD 2022), ha percepito redditi da lavoro pari ad € 4.136,00 annui;
allo stato percepisce l'assegno di inclusione, il cui importo mensile ricavabile dall'ultima mensilità in atti (febbraio 2025) è pari a € 322,63.
Il convenuto, dal canto suo, ha dichiarato di essere un bracciante agricolo con contratto stagionale, con un reddito pari a circa € 1.000,00 mensili, e di percepire un'indennità di disoccupazione agricola durante i periodi di fermo lavorativo. L'unica documentazione versata in atti dallo stesso risale alla fase introduttiva del giudizio, ove depositava certificazione unica relativa all'anno 2021 con indicatore dei redditi da lavoro pari ad € 12.545,37, con ciò potendosi pertanto presumere la permanenza delle stesse condizioni ivi attestate.
Inoltre, ai fini della valutazione della domanda in oggetto non può nemmeno trascurarsi che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, e che tale situazione
è stata confermata dal presente provvedimento.
Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 11.11.2022, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti del figlio nella misura di € 300,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita del figlio, peraltro sempre crescenti attesa l'età anagrafica del minore, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie necessitate per il figlio purché previamente concordate e documentate. Per_1
5 In mancanza di diverso accordo tra le parti, l'assegno unico in favore del figlio minore viene ripartito in parti uguali ad entrambi i coniugi esercenti la responsabilità genitoriale.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della natura della materia trattata e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma Parte_1 Per_1 di € 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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