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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa da: ede in Alba in persona del legale rappresentante, difesa e rappresentata da Parte_1
avv G.Scanavino per procura in atti e presso il medesimo elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in P.IVA_1
Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
AN BA (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'Avv. CodiceFiscale_1
RC AT ), del Foro di Torino, ambedue per procura C.F._2
generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell' CP_1
CONVENUTO ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, pagina 1 di 8 contrariis reiectis, previ i necessari incombenti istruttori e le declaratorie tutte del caso e di legge,
NEL MERITO: accogliere il presente ricorso, per i motivi tutti di cui in narrativa (cfr. anche pagg.
2-21 del presente atto), e per l'effetto annullare e/o revocare il “verbale di accertamento obbligazione contributiva n. CN00000/2020-246-02 del 04.08.2020” - mandando assolta Parte_2
dalle contestazioni e/o rivendicazioni economiche ivi avanzate dall' - in particolare CP_1
con riferimento ai punti seguenti: in via principale:
- quanto alla posizione del sig. previo riconoscimento della legittimità del Parte_3
rapporto di lavoro dipendente instaurato tra e lo stesso sig. , revocare Parte_2 Pt_3
l'“annullamento delle retribuzioni imponibili denunciate all' [da parte di nel CP_1 Parte_2
complessivo periodo gennaio 2019 - gennaio 2020” ed il relativo “disconoscimento totale delle giornate denunciate”; di conseguenza, ordinare all' di ricostituire la piena copertura contributiva CP_1
del sig. per lo stesso periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020 (ciò stante il già Pt_3
avvenuto versamento da parte della società ricorrente, per tale lavoratore, di contributi previdenziali in misura non inferiore ad € 9.016,00);
- quanto alla posizione della sig.ra previo riconoscimento della legittimità Parte_4
del contratto di appalto di servizi intercorso tra e , annullare Parte_2 Controparte_2
e/o revocare gli addebiti operati dall' nei confronti di con riferimento CP_1 Parte_2
alla stessa sig.ra , sia a titolo di “contributi” che di “sanzioni” e “interessi di mora”; Pt_4
sempre in via subordinata, in ogni caso:
- quanto alla posizione della sig.ra dare atto dell'intervento della 'efficacia Parte_4
liberatoria' dei pagamenti contributivi già operati da per tale dipendente nel Controparte_2
periodo da febbraio 2018 a gennaio 2020; di conseguenza, riconoscere che nulla è comunque dovuto da all' per contributi, sanzioni ed interessi di mora Parte_2 CP_1
relativi alla posizione lavorativa della medesima sig.ra ; Pt_4
in ogni caso:
pagina 2 di 8 con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta in via principale e nel merito, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando per l'effetto il ricorso proposto dalla in persona del suo legale Rappresentante pro-tempore, Parte_2
assolvendo così l' dalle domande tutte ex adversis proposte, nonché -per l'effetto E IN CP_1
VIA RICONVENZIONALE- dichiarando tenuta e condannando parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive di cui in atti e così come quantificate nei menzionati provvedimenti dell' oltre le sanzioni, gli interessi e CP_1
le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
- in via subordinata, ancora nel merito, rideterminare la pretesa contributiva nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e così -SEMPRE IN VIA
RICONVENZIONALE- dichiarare tenuta e condannare la in persona del Parte_2
suo legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme dovute per contributi previdenziali e sanzioni accertande in corso di causa, maturate e maturande fino al saldo.
Salvis juribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso di ( in riassunzione della causa proposta nanti il Tribunale di Parte_2
Asti dichiaratosi incompetente per territorio) con cui è stata esercitata azione di accertamento negativo nei confronti di avente ad oggetto il verbale di accertamento CP_1
per obbligazione contributiva di N. CN00000/2020-246-02 del 4.8.2020 , chiedendo - CP_1
in via principale - la revoca dell'annullamento della contribuzione relativa alla posizione del sig. e l'annullamento degli addebiti operati nei confronti della società in relazione alla Pt_3
posizione della sig.ra ; Pt_4
Vista la costituzione di che ha chiesto il rigetto delle conclusioni svolte da CP_1 Parte_2
e, in via principale riconvenzionale, la condanna della società al pagamento dei
[...]
contributi oggetto dei contestati provvedimenti, oltre sanzioni, interessi e somme aggiuntive;
pagina 3 di 8 Letto il “verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. CN00000/2020-246-02 del
04.08.2020”, notificato in data 07.08.2020 a , con cui ha Pt_2 CP_1
-disposto l'“annullamento del rapporto di lavoro subordinato del sig. per mancanza dei Parte_3
presupposti di subordinazione resi nei confronti di società / soggetto giuridico del quale la moglie convivente
è socio unico nonché amministratore unico” con conseguente disconoscimento delle Controparte_3
giornate denunciate per il periodo gennaio 19/gennaio 20 totale 333 gg e annullamento dei contributi per circa € 9.016,00
-disposto la “quantificazione e addebito dei contributi … relativamente a ”, Parte_4
considerata “lavoratore subordinato alle dipendente del soggetto utilizzatore finale per i Parte_2
periodi e gli orari di lavoro prestati … nell'ambito della rilevata somministrazione illecita” avendo CP_1
ritenuto il contratto di appalto di servizi stipulato il 22.1.2018 tra e Pt_2 [...]
, “privo dei connotati giuridici indispensabili dell'appalto genuino, configurandosi invece quale CP_2
somministrazione illecita di manodopera” con conseguente illecita utilizzazione della prestazione lavorativa della sig.ra dipendente della ditta individuale , Parte_4 Controparte_2
per un totale di nr. 240 giornate (“110 giornate nel 2019, 120 nel 2020 e 10 a gennaio 2020”, cfr. doc. 3, pag. 5), addebitando a in relazione alla posizione della sig.ra Parte_2 Pt_4
l'importo di complessivi € 5.601,66 (di cui, € 3.927,28 per “contributi”, € 1.662,47 per
“sanzioni”, € 6,00 per “interessi di mora”);
Rilevato che, trattandosi di azione di accertamento negativo, è ad essere gravata CP_1
dell'onere della prova del vantato diritto di credito;
ed invero è principio processuale affermato dall'art 2697 c.c. quello secondo cui l'onere di provare gli elementi costitutivi di un diritto incombe su chi pretenda di vantare quel diritto, indipendentemente dal soggetto che instauri il giudizio e dal ruolo processuale che l'asserito titolare ricopre;
in caso di azione di accertamento negativo dell'altrui preteso diritto, l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto stesso ricade quindi sul convenuto. Tale regola non subisce eccezioni quando, come nel caso, l'azione di accertamento negativo ha per oggetto il diritto contributivo di risultante da un verbale di accertamento ispettivo ( cfr Cass Civile sentenza n. 12108 CP_1
del 2010 : “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché pagina 4 di 8 sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” ; in senso sostanzialmente conforme:
Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2008, n. 19762 e tra le pronunce di merito Corte di Appello di Ancona 11.3.2009 n. 97: “Nelle ipotesi di azione di accertamento negativo del datore di lavoro avverso un verbale di accertamento dell' (al pari delle opposizioni alle iscrizioni a ruolo) l'onere della prova a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa dell grava sul medesimo (e non sul datore di lavoro)” e
Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, sentenza del 20/11/2012, ).
Rilevato quindi che il verbale di accertamento non è in quanto tale prova a favore della pretesa di né può costituire valida prova l'insieme delle dichiarazioni di terzi, CP_1
eventualmente raccolte dagli agenti ispettori nel corso dell'accertamento: invero il verbale fa fede fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e dei fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non ha alcun valore probatorio per le altre circostanze riferite ed ivi annotate;
tale materiale, raccolto dal verbalizzante, è argomento di prova e dovrà essere liberamente apprezzato dal giudice in uno con le risultanze del processo ( Cassazione civile n.9251/2010), ma non può essere di per sé “accertamento di un fatto”, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (fra le tante v. Cass. n. 6847/87; n. 3148/85; n. 392/92; n. 3973/98; n. 5041/00, Corte d'Appello di
Bologna, 12/01/2006. Cassazione civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14235; Cass. Civ. Sez.
Lav., 22 agosto 2003 n. 12357); ed ancora Cass Civile sez L 23.6.2008 n. 17049: “Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Il verbale dell'ispettore, fino a querela di falso, fa, infatti, piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza;
invece, vanno liberamente apprezzate pagina 5 di 8 dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi – quali i lavoratori - o che sono frutto di sue deduzioni” ; pertanto l'Ente
Pubblico non può assolvere all'onere probatorio a suo carico semplicemente limitandosi a produrre i verbali ispettivi e, con essi, i verbali delle sommarie informazioni acquisite nel corso dell'accertamento amministrativo;
in altri termini, le dichiarazioni rese al di fuori del processo non possono prevalere sulla richiesta di espletamento della prova testimoniale e, soprattutto, non possono costituire gli unici fondamenti per il giudizio di fatto se ad essi non si accompagna l'assunzione di prove propriamente dette, che confermino il loro contenuto ( cfr citata sentenza n.12108/2010: “Sulla base delle osservazioni che precedono in punto di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, deve pervenirsi alla conclusione che, nel caso di specie, l'acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo doveva reputarsi totalmente inidonea a comprovare il credito vantato dall' Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali
(al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n.
12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava
(Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987)”
Considerato pertanto nel caso che, quanto alla posizione di , dal verbale non si Parte_3
traggono elementi concreti di prova dell'assunto per il quale non era effettivamente Pt_3
lavoratore subordinato nel periodo attenzionato;
invero non fornisce alcun elemento CP_1
di fatto riconducibile – a contrario- alla definizione di cui all'art 2094 cc tale da poter ritenere che non sia stato lavoratore subordinato: le riferite dichiarazioni raccolte in Pt_3
sede ispettiva per le quali organizzava e dirigeva la parte tecnico-produttiva non Pt_3
pagina 6 di 8 risultano prodotte e comunque non dimostrano in quanto tali che non vi fosse rapporto di lavoro subordinato, e possono ritenersi coerenti con le mansioni di operaio saldatore e carpentiere, quindi qualificato,; il rapporto di coniugio tra e la legale rappresentante Pt_3
della sig di per sé è irrilevante;
sul punto ha richiamato la circolare Parte_2 CP_3 CP_1
179/89 sulla rilevanza dei rapporti familiari endosocietari e sulla necessità, in simili CP_1
casi, di indagare il concreto assetto della società al fine di accertare se sussista o meno rapporto di lavoro subordinato;
orbene, non potendosi l'ufficio esimersi dal rilevare che le circolari interne – appunto quali norme interne- sono sotto- ordinate alle altre fonti normative, quali ad esempio il codice civile che all'art 2094 come detto fornisce il paradigma del rapporto di lavoro subordinato, anche a voler ritenere che l'indagine del concreto assetto societario sia in simili casi dovuta, va confermato e ribadito che nulla di rilevante emerge dal verbale e dagli accertamenti sottesi, ed anzi la valutazione espressa contrasta con quanto detto dal dipendente che, assunto come apprendista , ha detto di aver Pt_5
avuto come tutor. Pt_3
Considerato, quanto alla posizione della , le cui prestazioni risultano fatturate per Pt_4
10 gg al mese per il periodo attenzionato, che assume che si sia trattato di CP_1
somministrazione di lavoro illecita in quanto l'obbligazione era di “dare” forza lavoro e non di prestare un servizio, senza però indicare concreti e precisi elementi alla stregua dei quali è stata fatta siffatta valutazione, tali non essendo né il fatto che la fosse l'unica Pt_4
addetta ai servizi di segreteria e amministrativi presso né che quest'ultima le mise Pt_2
a disposizione la strumentazione, ed in relazione alla quale, astrattamente ( non essendo appunto precisato in cosa tale strumentazione consistesse: una calcolatrice, penne, un p.c.
?) non può che desumersi che trattandosi di prestazione di lavoro intellettuale, la strumentazione è mero supporto della prestazione e non ne costituisce l'essenza; né il fatto che la fosse di ridotte dimensioni. Controparte_2
Ritenuto pertanto che la domanda deve essere accolta e che va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite ai sensi del DM 147/22, ritenendo la causa di valore indeterminabile, come da iscrizione a ruolo, a complessità bassa, per 4 fasi nei valori minimi. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il “verbale di accertamento obbligazione contributiva n.
CN00000/2020-246-02 del 04.08.2020” con riferimento alle obbligazioni tutte poste a carico di in relazione ai signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4638,00 oltre rimborsi di CP_1
legge, compreso del CU ove pagato, Iva e Cpa
Cuneo, 12.11.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa da: ede in Alba in persona del legale rappresentante, difesa e rappresentata da Parte_1
avv G.Scanavino per procura in atti e presso il medesimo elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in P.IVA_1
Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
AN BA (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'Avv. CodiceFiscale_1
RC AT ), del Foro di Torino, ambedue per procura C.F._2
generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell' CP_1
CONVENUTO ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, pagina 1 di 8 contrariis reiectis, previ i necessari incombenti istruttori e le declaratorie tutte del caso e di legge,
NEL MERITO: accogliere il presente ricorso, per i motivi tutti di cui in narrativa (cfr. anche pagg.
2-21 del presente atto), e per l'effetto annullare e/o revocare il “verbale di accertamento obbligazione contributiva n. CN00000/2020-246-02 del 04.08.2020” - mandando assolta Parte_2
dalle contestazioni e/o rivendicazioni economiche ivi avanzate dall' - in particolare CP_1
con riferimento ai punti seguenti: in via principale:
- quanto alla posizione del sig. previo riconoscimento della legittimità del Parte_3
rapporto di lavoro dipendente instaurato tra e lo stesso sig. , revocare Parte_2 Pt_3
l'“annullamento delle retribuzioni imponibili denunciate all' [da parte di nel CP_1 Parte_2
complessivo periodo gennaio 2019 - gennaio 2020” ed il relativo “disconoscimento totale delle giornate denunciate”; di conseguenza, ordinare all' di ricostituire la piena copertura contributiva CP_1
del sig. per lo stesso periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020 (ciò stante il già Pt_3
avvenuto versamento da parte della società ricorrente, per tale lavoratore, di contributi previdenziali in misura non inferiore ad € 9.016,00);
- quanto alla posizione della sig.ra previo riconoscimento della legittimità Parte_4
del contratto di appalto di servizi intercorso tra e , annullare Parte_2 Controparte_2
e/o revocare gli addebiti operati dall' nei confronti di con riferimento CP_1 Parte_2
alla stessa sig.ra , sia a titolo di “contributi” che di “sanzioni” e “interessi di mora”; Pt_4
sempre in via subordinata, in ogni caso:
- quanto alla posizione della sig.ra dare atto dell'intervento della 'efficacia Parte_4
liberatoria' dei pagamenti contributivi già operati da per tale dipendente nel Controparte_2
periodo da febbraio 2018 a gennaio 2020; di conseguenza, riconoscere che nulla è comunque dovuto da all' per contributi, sanzioni ed interessi di mora Parte_2 CP_1
relativi alla posizione lavorativa della medesima sig.ra ; Pt_4
in ogni caso:
pagina 2 di 8 con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta in via principale e nel merito, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando per l'effetto il ricorso proposto dalla in persona del suo legale Rappresentante pro-tempore, Parte_2
assolvendo così l' dalle domande tutte ex adversis proposte, nonché -per l'effetto E IN CP_1
VIA RICONVENZIONALE- dichiarando tenuta e condannando parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive di cui in atti e così come quantificate nei menzionati provvedimenti dell' oltre le sanzioni, gli interessi e CP_1
le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
- in via subordinata, ancora nel merito, rideterminare la pretesa contributiva nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e così -SEMPRE IN VIA
RICONVENZIONALE- dichiarare tenuta e condannare la in persona del Parte_2
suo legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme dovute per contributi previdenziali e sanzioni accertande in corso di causa, maturate e maturande fino al saldo.
Salvis juribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso di ( in riassunzione della causa proposta nanti il Tribunale di Parte_2
Asti dichiaratosi incompetente per territorio) con cui è stata esercitata azione di accertamento negativo nei confronti di avente ad oggetto il verbale di accertamento CP_1
per obbligazione contributiva di N. CN00000/2020-246-02 del 4.8.2020 , chiedendo - CP_1
in via principale - la revoca dell'annullamento della contribuzione relativa alla posizione del sig. e l'annullamento degli addebiti operati nei confronti della società in relazione alla Pt_3
posizione della sig.ra ; Pt_4
Vista la costituzione di che ha chiesto il rigetto delle conclusioni svolte da CP_1 Parte_2
e, in via principale riconvenzionale, la condanna della società al pagamento dei
[...]
contributi oggetto dei contestati provvedimenti, oltre sanzioni, interessi e somme aggiuntive;
pagina 3 di 8 Letto il “verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. CN00000/2020-246-02 del
04.08.2020”, notificato in data 07.08.2020 a , con cui ha Pt_2 CP_1
-disposto l'“annullamento del rapporto di lavoro subordinato del sig. per mancanza dei Parte_3
presupposti di subordinazione resi nei confronti di società / soggetto giuridico del quale la moglie convivente
è socio unico nonché amministratore unico” con conseguente disconoscimento delle Controparte_3
giornate denunciate per il periodo gennaio 19/gennaio 20 totale 333 gg e annullamento dei contributi per circa € 9.016,00
-disposto la “quantificazione e addebito dei contributi … relativamente a ”, Parte_4
considerata “lavoratore subordinato alle dipendente del soggetto utilizzatore finale per i Parte_2
periodi e gli orari di lavoro prestati … nell'ambito della rilevata somministrazione illecita” avendo CP_1
ritenuto il contratto di appalto di servizi stipulato il 22.1.2018 tra e Pt_2 [...]
, “privo dei connotati giuridici indispensabili dell'appalto genuino, configurandosi invece quale CP_2
somministrazione illecita di manodopera” con conseguente illecita utilizzazione della prestazione lavorativa della sig.ra dipendente della ditta individuale , Parte_4 Controparte_2
per un totale di nr. 240 giornate (“110 giornate nel 2019, 120 nel 2020 e 10 a gennaio 2020”, cfr. doc. 3, pag. 5), addebitando a in relazione alla posizione della sig.ra Parte_2 Pt_4
l'importo di complessivi € 5.601,66 (di cui, € 3.927,28 per “contributi”, € 1.662,47 per
“sanzioni”, € 6,00 per “interessi di mora”);
Rilevato che, trattandosi di azione di accertamento negativo, è ad essere gravata CP_1
dell'onere della prova del vantato diritto di credito;
ed invero è principio processuale affermato dall'art 2697 c.c. quello secondo cui l'onere di provare gli elementi costitutivi di un diritto incombe su chi pretenda di vantare quel diritto, indipendentemente dal soggetto che instauri il giudizio e dal ruolo processuale che l'asserito titolare ricopre;
in caso di azione di accertamento negativo dell'altrui preteso diritto, l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto stesso ricade quindi sul convenuto. Tale regola non subisce eccezioni quando, come nel caso, l'azione di accertamento negativo ha per oggetto il diritto contributivo di risultante da un verbale di accertamento ispettivo ( cfr Cass Civile sentenza n. 12108 CP_1
del 2010 : “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché pagina 4 di 8 sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” ; in senso sostanzialmente conforme:
Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2008, n. 19762 e tra le pronunce di merito Corte di Appello di Ancona 11.3.2009 n. 97: “Nelle ipotesi di azione di accertamento negativo del datore di lavoro avverso un verbale di accertamento dell' (al pari delle opposizioni alle iscrizioni a ruolo) l'onere della prova a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa dell grava sul medesimo (e non sul datore di lavoro)” e
Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, sentenza del 20/11/2012, ).
Rilevato quindi che il verbale di accertamento non è in quanto tale prova a favore della pretesa di né può costituire valida prova l'insieme delle dichiarazioni di terzi, CP_1
eventualmente raccolte dagli agenti ispettori nel corso dell'accertamento: invero il verbale fa fede fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e dei fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non ha alcun valore probatorio per le altre circostanze riferite ed ivi annotate;
tale materiale, raccolto dal verbalizzante, è argomento di prova e dovrà essere liberamente apprezzato dal giudice in uno con le risultanze del processo ( Cassazione civile n.9251/2010), ma non può essere di per sé “accertamento di un fatto”, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (fra le tante v. Cass. n. 6847/87; n. 3148/85; n. 392/92; n. 3973/98; n. 5041/00, Corte d'Appello di
Bologna, 12/01/2006. Cassazione civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14235; Cass. Civ. Sez.
Lav., 22 agosto 2003 n. 12357); ed ancora Cass Civile sez L 23.6.2008 n. 17049: “Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Il verbale dell'ispettore, fino a querela di falso, fa, infatti, piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza;
invece, vanno liberamente apprezzate pagina 5 di 8 dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi – quali i lavoratori - o che sono frutto di sue deduzioni” ; pertanto l'Ente
Pubblico non può assolvere all'onere probatorio a suo carico semplicemente limitandosi a produrre i verbali ispettivi e, con essi, i verbali delle sommarie informazioni acquisite nel corso dell'accertamento amministrativo;
in altri termini, le dichiarazioni rese al di fuori del processo non possono prevalere sulla richiesta di espletamento della prova testimoniale e, soprattutto, non possono costituire gli unici fondamenti per il giudizio di fatto se ad essi non si accompagna l'assunzione di prove propriamente dette, che confermino il loro contenuto ( cfr citata sentenza n.12108/2010: “Sulla base delle osservazioni che precedono in punto di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, deve pervenirsi alla conclusione che, nel caso di specie, l'acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo doveva reputarsi totalmente inidonea a comprovare il credito vantato dall' Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali
(al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n.
12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava
(Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987)”
Considerato pertanto nel caso che, quanto alla posizione di , dal verbale non si Parte_3
traggono elementi concreti di prova dell'assunto per il quale non era effettivamente Pt_3
lavoratore subordinato nel periodo attenzionato;
invero non fornisce alcun elemento CP_1
di fatto riconducibile – a contrario- alla definizione di cui all'art 2094 cc tale da poter ritenere che non sia stato lavoratore subordinato: le riferite dichiarazioni raccolte in Pt_3
sede ispettiva per le quali organizzava e dirigeva la parte tecnico-produttiva non Pt_3
pagina 6 di 8 risultano prodotte e comunque non dimostrano in quanto tali che non vi fosse rapporto di lavoro subordinato, e possono ritenersi coerenti con le mansioni di operaio saldatore e carpentiere, quindi qualificato,; il rapporto di coniugio tra e la legale rappresentante Pt_3
della sig di per sé è irrilevante;
sul punto ha richiamato la circolare Parte_2 CP_3 CP_1
179/89 sulla rilevanza dei rapporti familiari endosocietari e sulla necessità, in simili CP_1
casi, di indagare il concreto assetto della società al fine di accertare se sussista o meno rapporto di lavoro subordinato;
orbene, non potendosi l'ufficio esimersi dal rilevare che le circolari interne – appunto quali norme interne- sono sotto- ordinate alle altre fonti normative, quali ad esempio il codice civile che all'art 2094 come detto fornisce il paradigma del rapporto di lavoro subordinato, anche a voler ritenere che l'indagine del concreto assetto societario sia in simili casi dovuta, va confermato e ribadito che nulla di rilevante emerge dal verbale e dagli accertamenti sottesi, ed anzi la valutazione espressa contrasta con quanto detto dal dipendente che, assunto come apprendista , ha detto di aver Pt_5
avuto come tutor. Pt_3
Considerato, quanto alla posizione della , le cui prestazioni risultano fatturate per Pt_4
10 gg al mese per il periodo attenzionato, che assume che si sia trattato di CP_1
somministrazione di lavoro illecita in quanto l'obbligazione era di “dare” forza lavoro e non di prestare un servizio, senza però indicare concreti e precisi elementi alla stregua dei quali è stata fatta siffatta valutazione, tali non essendo né il fatto che la fosse l'unica Pt_4
addetta ai servizi di segreteria e amministrativi presso né che quest'ultima le mise Pt_2
a disposizione la strumentazione, ed in relazione alla quale, astrattamente ( non essendo appunto precisato in cosa tale strumentazione consistesse: una calcolatrice, penne, un p.c.
?) non può che desumersi che trattandosi di prestazione di lavoro intellettuale, la strumentazione è mero supporto della prestazione e non ne costituisce l'essenza; né il fatto che la fosse di ridotte dimensioni. Controparte_2
Ritenuto pertanto che la domanda deve essere accolta e che va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite ai sensi del DM 147/22, ritenendo la causa di valore indeterminabile, come da iscrizione a ruolo, a complessità bassa, per 4 fasi nei valori minimi. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il “verbale di accertamento obbligazione contributiva n.
CN00000/2020-246-02 del 04.08.2020” con riferimento alle obbligazioni tutte poste a carico di in relazione ai signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4638,00 oltre rimborsi di CP_1
legge, compreso del CU ove pagato, Iva e Cpa
Cuneo, 12.11.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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