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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1092/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GAROFALO FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
e dall'avv. FORESTA GIOVANNI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione della CP_1 prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente alla malattia professionale (dolore lombare irradiato agli arti inferiori) denunciata con domanda del
12.2.2021, che l' resistente aveva rigettato in sede amministrativa. CP_2
Instaurato il contradditorio, l' ha resistito all'avversa domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
Istruita la causa oralmente e documentalmente, disposta consulenza medico legale, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
* *
La disposta consulenza tecnica ha accertato che il ricorrente è affetto da “Bulging L4-L5 e protrusione discale L5-S1”.
Trattandosi di malattia multifattoriale non tabellata, non potendo essere assimilata ad una ernia discale, di cui alla voce M51.2 del DM del 10.10.2023 di aggiornamento delle tabelle
1 delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, grava integralmente sul ricorrente l'onere probatorio in ordine all'eziologia professionale della stessa.
Ebbene, le prove testimoniali assunte ( cfr. verbale di udienza del 14.3.2024) hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di operatore idraulico forestale e, in particolare, la movimentazione manuale di carichi pesanti, in misura idonea e sufficiente ad esporlo allo specifico rischio professionale, peraltro confermato dal
Consulente Tecnico d'ufficio.
Ciononostante, l'espletata consulenza medico–legale ha determinato l'entità del danno biologico- derivante da tale patologia- nella misura del 5%, ossia inferiore alla soglia minima di indennizzabilità (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata il 23.6.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il CTU ha compiutamente esaminato tutta la documentazione medica in atti ( in particolare TC colonna lombosacarale -non RX- del 24.06.20 che attesta spondilosi e
Bulging L4-L5 con protrusione discale L5-S1 e sostanziale conservazione dell'ampiezza del canale spinale;
certificato medico dell'UOSD ASP Crotone del 23.06.22 che attesta discopatia tratto L4-L5 e ernia discale L5-S1 -tuttavia quest'ultima priva di riscontro diagnostico- e referto EMG del 23.05.23 che referta “verosimile sofferenza radicolare L5-S1 a destra”.
Si conviene, pertanto, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico circa l' assenza di una diagnosi di “ernia discale”, essendo presente unicamente un “Bulging L4-L5 e protrusione discale L5-S1”; inoltre, inconferente risulta il richiamo alla voce tabellare 193 del
DM di aggiornamento del 12.07.2000, come chiarito dal CTU in risposta alle note controdeduttive avanzate dal procuratore di parte istante.
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise;
Deve darsi atto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui «nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di successivi aggravamenti, vertendosi in materia di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ» (Cass. 17782/09).
2 Il principio è stato ribadito da Cass. 17971/10, secondo cui «la domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata e indennizzabile) sono inammissibili, risolvendosi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi
(salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo» nonché da Cass. 14961/15 che ha affermato: «In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l'interesse dell ad impugnare e rimuovere la sentenza di CP_1 primo grado, emessa "contra legem", contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l' , e ciò CP_2
a prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa» (nello stesso senso, più recentemente, Cass.
16149/18).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato.
Dovendo procedere, ai fini della liquidazione delle spese, ad una valutazione complessiva dell'esito, si ritiene di disporre la compensazione integrale, avuto riguardo alla particolarità della lite che ha richiesto un accertamento medico-legale che ha comunque riscontrato un'invalidità.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
- pone a carico dell' le spese di consulenza medico-legale liquidate con separato CP_1 decreto.
3 Crotone, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
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