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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.sa Arianna De Martino Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.52/2023 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Lorenzo Lo Cicero)
Contro
Controparte_1
Appellata
(Avv.Lorena Ciuffoli)
è proprietario di un appartamento facente parte del “Condominio Via Parte_1 della Pallotta 15A- 15A1” a Perugia. A far tempo dal Gennaio 2016 il condomino Parte_1
ha proceduto al distacco del proprio impianto di riscaldamento da quello condominiale ( a suo dire previe prescritte comunicazioni all'Amministratore) ma le relative spese condominiali di consumo sono state egualmente addebitate. Sulla scorta di quanto sopra il Parte_1
impugnava la delibera di approvazione del rendiconto 2015/2016, il verbale dell'assemblea del
21/09/2017 di approvazione del rendiconto 2016-2017 chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'annullamento di quanto in merito deliberato. L'attore evidenziava nelle proprie difese che le delibere di approvazione dei rendiconti erano illegittime per irregolarità della stessa convocazione in violazione delle norme del regolamento condominiale. Spiegava ulteriore contestazione afferente i deliberati di approvazione dei rendiconti in quanto nulli perché redatti in contrasto con i criteri sulla ripartizione delle spese previsti dalla legge e nel regolamento.
Esponeva ancora il che il perdurare delle violazioni nei rendiconti lo aveva Parte_1
determinato alle successive impugnative dei deliberati e quindi ad ulteriori procedimenti ( n.
1888/2019 R.G., n. 6202/2019 R.G. n. 5234/2020). Le domande venivano contestate nella ricostruzione fattuale dalla difesa del e comunque, con delibera dell'Assemblea CP_1
15/03/2021, la stessa ha proceduto alla revoca di tutte le delibere di approvazione dei rendiconti a decorrere dal 2015, comprese le delibere impugnate nel presente giudizio adottate il
08/09/2016 (rendiconto 2015-2016) e il 21/09/2017 (rendiconto 2016-2017). Sulla scorta dell'istruttoria espletata e l'acquisizione della documentazione versata agli atti il Giudice di Pace di Perugia su conclusioni come in atti precisate ha dichiarato cessata la materia del contendere stante la revoca delle deliberazioni contestate, ritenendo sussistere la soccombenza virtuale dell'attore per infondatezza dei motivi di impugnazione dei deliberati condominiali, lo ha, quindi, condannato alle spese del procedimento comprese quelle di mediazione e dei procedimenti cautelari esperiti in corso di giudizio.
Interpone il presente appello il spiegando quattro motivi di gravame che Parte_1
in realtà inericono la sola contestazione di addebito delle spese di lite del primo grado come ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In particolare parte appellante contesta al Primo Giudice le seguenti valutazioni che hanno condotto alla distribuzione delle spese.
2 A-L'aver erroneamente attribuito al un distacco non autorizzato dall'impianto di Parte_1
riscaldamento centralizzato.
B-L'aver erroneamente ritenuto che l'impugnativa mirante alla dichiarazione di nullità o annullamento dei deliberati delle assemblee non avrebbe potuto trovare accoglimento, dal momento che con le delibere non erano stati modificati i criteri di riparto vigenti, né il aveva utilizzato tabelle di mero fatto perché mai approvate dall'assemblea, ma si CP_1
era limitato ad approvare le ripartizioni sulla base dei criteri generali cristallizzati nelle tabelle millesimali vigenti.
C-L'aver omesso di valutare, sempre ai fini della declarata soccombenza virtuale, che le delibere erano illegittime dal momento che le convocazioni delle assemblee di approvazione dei rendiconti erano avvenute senza il rispetto della norma contenuta nell'art. 10 del regolamento, secondo la quale tra la convocazione con la trasmissione dei rendiconti e l'assemblea deve intercorrere il termine minimo di dieci giorni. Termine questo non rispettato per la convocazione delle due assemblee in contestazione.
D-L'aver errato il Giudice di Pace quando nella liquidazione delle spese del giudizio che avrebbe dovuto correttamente porre a carico del ha liquidato pure le spese del CP_1
procedimento di urgenza per il distacco dell'antenna TV, che, stante il rigetto del procedimento cautelare, in considerazione comunque delle violazione commesse dal andavano CP_1
compensate.
Si domanda di confermare la pronuncia di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta revoca da parte del delle delibere impugnate;
di dichiarare CP_1 legittimamente esercitato il distacco dell'appartamento del condomino Parte_1 dall'impianto termico centralizzato e la condanna del Condominio alle spese di lite per soccombenza virtuale. Vinte le spese del grado. Resiste all'appello il Parte_2
che ne rileva l'infondatezza in fatto e diritto, domanda la conferma del primo
[...]
giudizio e le spese di lite del grado.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
3 Il Primo Giudice ha correttamente valutato l'indebito distacco del condomino dall'impianto centralizzato;
lo stesso dichiara di essersi sganciato alla fine dell'anno 2015 e di aver fatto pervenire all'Amministratore la prescritta relazione tecnica che lo abilitava alla facoltà. La circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio. La deposizione della teste (moglie del
) è stata correttamente valutata dal Primo Giudice, infatti la stessa riferisce di aver Parte_1 visto il marito far ingresso nello stabile ove è ubicato l'ufficio dell'Amministratore con un plico contenente la relazione tecnica sull'impianto termico e di averlo visto uscire senza, non offre alcuna prova certa della materiale consegna in quanto non presente alla dazione e del contenuto effettivo della busta, peraltro il non si sarebbe fatto rilasciare alcuna ricevuta;
Parte_1
circostanza improbabile stanti i rapporti di conflittualità col Condominio come risultanti dalle molteplici controversie in atto tra le parti. Inoltre si è dato giusto rilevo al fatto che, ai sensi del
D.L. 63/2013, lo scarico della caldaia autonoma debba necessariamente essere realizzato in modo da allacciarsi a una canna fumaria che scarichi i prodotti della combustione oltre il colmo del tetto, essendo vietata l'espulsione dei fumi a parete (salvo casi specifici) e comunque soggetto alla preventiva autorizzazione dell'assemblea del Condominio quanto all'utilizzo di parti comuni. Pertanto, ove la controversia fosse giunta alla decisione di merito, emergono fondati elementi di arbitrarietà del distacco in questione per il periodo antecedente l'acquisizione da parte dell'Amministrazione condominiale della relazione tecnica afferente l'impianto da disallacciare.
Quanto ai criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, stante la rilevata carenza di prova dell'avvenuta consegna della relazione peritale riferita al distacco se non a far data dal
21/9/2017 si rileva che, essendo le delibere impugnate relative all'approvazione del consuntivo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016 e preventivo dal 01/06/2016 al 31/05/2017 nonché dal consuntivo dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017, dette delibere non potevano tenere conto dell'avvenuto distacco dell'impianto di riscaldamento perché al 31 maggio 2017 non era stato ancora correttamente formalizzato.
Merita la censura della Corte la statuizione afferente l'illegittimità delle delibere contestate in punto di violazione dell'articolo 10 del regolamento condominiale che impone il rispetto del termine minimo di dieci giorni antecedenti l'assemblea per la trasmissione dei rendiconti
(L'Amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea…) Risulta dagli atti che per la convocazione dell'assemblea del 20-21/09/2017 la trasmissione dei rendiconti è avvenuta senza
4 il rispetto dei termini prescritti, dal momento che tra la data di convocazione e trasmissione dei rendiconti (15/09/2017 data di invio della convocazione al ) e la data dell'assemblea Parte_1
in prima convocazione (20/09/2017) erano decorsi solo 5 giorni a fronte dei dieci prescritti dal regolamento. Ma anche con la convocazione per l'assemblea del 07-08/09/2016 ricevuta il
01/09/2016 non era stato rispettato il termine previsto dal regolamento. Il Primo Giudice non appare aver correttamente valutato ai fini della ripartizione delle spese di lite che il CP_1
con delibera dell'assemblea 15/03/2021, ha proceduto alla revoca di tutte le delibere di approvazione dei rendiconti a decorrere dal 2015, comprese le delibere contestate nel presente giudizio adottate il 08/09/2016 (rendiconto 2015-2016) e il 21/09/2017 (rendiconto 2016-2017)
e ciò a riprova della consapevolezza delle inesattezze contenute in tali atti. Appare pertanto una ingiusta ripartizione delle spese di lite anche in considerazione degli esiti del giudizi cautelari.
Ciò posto la pronuncia gravata merita riforma in punto di attribuzione delle spese di lite le quali vengono valutate in relazione alla soccombenza virtuale consequenziale alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e quindi, in virtù del possibile parziale accoglimento della domanda attorea e degli esiti dei giudizi cautelari possono essere integralmente compensate tra le parti. Quelle del presente giudizio in virtù del parziale accoglimento del gravane vengono poste per 1/2 a carico del compensando integralmente tra le parti CP_1
il restante 1/2.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande Cass.11547/2013).
Le spese dei lite, vengono liquidate applicati i parametri medi di legge ridotte per assenza di questioni in fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Riforma parzialmente la pronuncia gravata.
Conferma la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio.
5 Condanna il Condominio Via della Pallotta a rifondere a 1/2 le spese di Parte_1
lite che si liquidano in tal misura per competenze professionali in €.2.040,50 oltre rimborso forfettario, Iva e CA come per legge nonché €.174,00 per esborsi.
Compensa integralmente tra le parti il restante 1/2.
Così deciso in Perugia il 18/2/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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