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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2778/2025 R.G., riservato per la decisione in data 05.11.2025, alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note di trattazione scritta, vertente tra: e (C.F. - Partita Iva in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Stefano Vinti e dall'Avv. Luca Carbone e per l'effetto domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Emilia n. 88; appellante
Nonché (C.F. , in persona del Curatore Dott. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Roberto Perrino e per
[...]
l'effetto domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Duca del Mare n. 24; E nei confronti di: (C.F. e Partita IVA n. Controparte_4 P.IVA_4
, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Franco Tassoni e per P.IVA_5
l'effetto domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Monti Parioli n. 40; Nonché nei confronti di: in concordato Controparte_5 preventivo, (C.F. - Partita IVA - PEC P.IVA_6 P.IVA_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Email_1
Roma, Via Clauzetto n. 12, contumace in primo grado. appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
699/2025 resa dal Tribunale di Latina con la quale è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 724/2019 del 05.05.2019 e condannato l'impresa CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
[...] del n. 24/1994 della somma di € 3.640,47 oltre interessi legali Controparte_2 successivi all'atto di precetto notificato il 17/7/2007. Il Giudice, inoltre, ha condannato al pagamento, in parziale accoglimento della domanda di manleva Parte_1
1 svolta dall'opponente, in favore del n. degli interessi Controparte_2 Pt_2 legali sulla somma di € 12.000,00 dalla data 23 giugno 2015. L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza limitatamente alla parte in cui viene disposta la condanna a carico del sig. Pt_1
[...]
In via principale, nel merito, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Latina n.699/2025 pubblicata in data 10/04/2025, a definizione della causa R.G. n.3731/2019, oggi impugnata, nella parte del dispositivo in cui veniva disposta la condanna del sig. , disponendo quindi che lo stesso venga Parte_1 condannato al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 12.000,00 dalla data 23 giugno 2015 sino alla data del 29 marzo 2021 per un totale di € 205,78. In via subordinata, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Latina n.699/2025 pubblicata in data 10/04/2025, a definizione della causa R.G. n.3731/2019, oggi impugnata, nella parte del dispositivo in cui veniva disposta la condanna del sig. , disponendo quindi che lo stesso venga Parte_1 condannato al pagamento di € 225,33, di cui € 205,78 a titolo di interessi legali sulla somma di € 12.000,00 dalla data 23 giugno 2015 sino alla data del 29 marzo 2021 ed € 19,55 dalla data 30 marzo 2021 sino al 14/05/2025 (data di redazione del presente atto di appello) sulla somma residua di € 205,78. Con vittoria di spese e compensi di causa In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del primo grado RG 3731/2019, del Tribunale di Latina al presente giudizio”. All'udienza dell'08.10.2025 di prima comparizione e sostituita con modalità di trattazione cartolare, l'appellante pur regolarmente costituito non ha depositato note scritte, mentre l'appellato non si è costituito. Pertanto, a norma dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., è stato assegnato nuovo termine, sino al 29.10.2025, per il deposito di note scritte.
Alla scadenza di detto termine, ancora una volta, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte e, per tale motivo, la causa veniva riservata in decisione. Tanto premesso, con la presente sentenza deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. Al riguardo va osservato che l'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., introdotto dall'art. 3, decimo comma, lett. b), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Appello, dispone che, fissato dal giudice termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo». Ebbene, nella presente causa nessuna delle parti ha depositato note scritte né in vista dell'udienza del 21.02.2024, né nell'ulteriore termine assegnato con l'ordinanza depositata il 22.02.2024, ritualmente comunicata per via telematica alle parti costituite.
2 Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 127-ter, quarto comma, c.p.c. È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte di Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il seguente principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: «a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. Sent. n. 12537/2003; v. anche Cass. Ord. n. 11434/2007). Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale principio, dovendo precisarsi che nella fattispecie non è applicabile il nuovo disposto dell'art. 350, primo comma, c.p.c., che ha reintrodotto la figura del consigliere istruttore;
infatti, tale disciplina trova applicazione ai soli procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti (art. 310, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Latina n. 699/2025, pubblicata in data 10.04.2025, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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