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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3589 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta ZAUPA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1 – Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SO CE (VI) il 14.02.1998, atto registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, serie A, dell'anno 1998, ordinando
1 all'Ufficiale dello Stato Civile di compiere le annotazioni di legge;
2 – darsi atto che nulla viene disposto in ordine all'affidamento e alla frequentazione del figlio maggiore , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
3 – confermarsi l'affidamento condiviso del figlio IN , con Persona_2
collocazione stabile e residenza dello stesso presso il padre, al quale la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, in Monte di LO, Via Luccende n. 1/bis rimane assegnata CP_ con gli arredi e i mobili e suppellettili in essa presenti, avendo la sig. già asportato i propri beni personali;
4 – quanto alle modalità di visita del genitore non collocatario, confermarsi le condizioni di separazione. Nello specifico disporre che il figlio IN
[...]
presso ciascun genitore per una settimana consecutiva a settimane Persona_3
alterne, con inizio della settimana alla domenica sera e termine la domenica sera successiva, quando rientrerà presso l'abitazione dell'altro genitore. Ciascun genitore si occuperà di andare a prendere il IN presso l'abitazione dell'altro genitore all'inizio del periodo di permanenza presso la sua abitazione. Durante la permanenza del IN, ciascun genitore si occuperà dei suoi bisogni e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
inoltre:
- per almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
- ogni altra festività o ricorrenza, ad anni alterni;
5 – darsi atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio IN per il tempo che trascorrerà con lui e dunque nulla è reciprocamente dovuto
a tale titolo in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
6 – darsi atto che le spese straordinarie relative al figlio , così come Per_2
disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a proprio carico al genitore che avrà anticipato la spesa, laddove documentate e se necessario
2 preventivamente concordate.
7 - Darsi atto che nulla viene previsto quale contributo al mantenimento del coniuge, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
CP_ 8 - darsi atto che i sigg. e hanno separatamente regolato ogni ulteriore CP_1
rapporto economico e patrimoniale trovante causa nel rapporto coniugale, dichiarano di essere soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione.
9 - Per quanto occorra, darsi atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio IN ”. Persona_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SO CE (VI) in data 1/05/1998.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 9/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio IN , alla prevalente collocazione dello Per_2
stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio IN;
Per_2
- le spese straordinarie relative al figlio IN , come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Monte di LO (VI), Via Luccende n. 1/bis, in favore di quale CP_1
genitore convivente con il figlio IN . Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio IN;
Per_2
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
[...] e da in SO CE (VI) l'1/05/1998 alle condizioni in CP_1 CP_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SO CE (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno
1998;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3589 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta ZAUPA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1 – Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SO CE (VI) il 14.02.1998, atto registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6, Parte II, serie A, dell'anno 1998, ordinando
1 all'Ufficiale dello Stato Civile di compiere le annotazioni di legge;
2 – darsi atto che nulla viene disposto in ordine all'affidamento e alla frequentazione del figlio maggiore , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
3 – confermarsi l'affidamento condiviso del figlio IN , con Persona_2
collocazione stabile e residenza dello stesso presso il padre, al quale la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, in Monte di LO, Via Luccende n. 1/bis rimane assegnata CP_ con gli arredi e i mobili e suppellettili in essa presenti, avendo la sig. già asportato i propri beni personali;
4 – quanto alle modalità di visita del genitore non collocatario, confermarsi le condizioni di separazione. Nello specifico disporre che il figlio IN
[...]
presso ciascun genitore per una settimana consecutiva a settimane Persona_3
alterne, con inizio della settimana alla domenica sera e termine la domenica sera successiva, quando rientrerà presso l'abitazione dell'altro genitore. Ciascun genitore si occuperà di andare a prendere il IN presso l'abitazione dell'altro genitore all'inizio del periodo di permanenza presso la sua abitazione. Durante la permanenza del IN, ciascun genitore si occuperà dei suoi bisogni e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
inoltre:
- per almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
- ogni altra festività o ricorrenza, ad anni alterni;
5 – darsi atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio IN per il tempo che trascorrerà con lui e dunque nulla è reciprocamente dovuto
a tale titolo in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
6 – darsi atto che le spese straordinarie relative al figlio , così come Per_2
disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a proprio carico al genitore che avrà anticipato la spesa, laddove documentate e se necessario
2 preventivamente concordate.
7 - Darsi atto che nulla viene previsto quale contributo al mantenimento del coniuge, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
CP_ 8 - darsi atto che i sigg. e hanno separatamente regolato ogni ulteriore CP_1
rapporto economico e patrimoniale trovante causa nel rapporto coniugale, dichiarano di essere soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione.
9 - Per quanto occorra, darsi atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio IN ”. Persona_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SO CE (VI) in data 1/05/1998.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 9/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio IN , alla prevalente collocazione dello Per_2
stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio IN;
Per_2
- le spese straordinarie relative al figlio IN , come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Monte di LO (VI), Via Luccende n. 1/bis, in favore di quale CP_1
genitore convivente con il figlio IN . Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio IN;
Per_2
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
[...] e da in SO CE (VI) l'1/05/1998 alle condizioni in CP_1 CP_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SO CE (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno
1998;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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