Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 332/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e c.f. CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati e difesi dalle avv.te Luciana Sgaravatto ( ) ed Eliana C.F._3
Tosi (c.f. ), con elezione del domicilio presso lo studio di quest'ultima in Lodi C.F._4
(LO), al corso Roma n. 60;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ex artt. 70 e
71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
personale alle seguenti condizioni, come integrate con note del 18.03.2025. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.:
“DOMANDA DI SEPARAZIONE
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la casa coniugale, individuata nell'abitazione sita in 26855, Lodi Vecchio (LO), Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 15/I (docc. 3-4), di proprietà di entrambi i coniugi al 50% sarà messa in vendita dal mese di febbraio 2025 per il tramite di una agenzia immobiliare scelta congiuntamente, salvo diversi accordi;
il ricavato di vendita sarà suddiviso al 50% tra le parti al netto di tutte le spese necessarie e connesse alla vendita dell'immobile ( a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di mediazione dell'agenzia immobiliare, spese tecniche, certificazioni etc).
Le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa così come eventuali spese e costi delle utenze saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% sino alla convivenza comune. La signora dal 1 marzo si trasferitr in una casa in affitto con canone di €. 300,00 mensili;
a Pt_1 seguito del trasferimento della coniuge le spese di gestione saranno sostenute in via esclusiva dal sig. sino alla vendita, salvo diverse valutazioni. In ogni caso il coniuge si obbliga a rilasciare CP_1
l'immobile in perfette condizioni e nei tempi stabiliti ai fini della vendita. Per_ C) la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, potrà stare con entrambi i genitori mettendosi d'accordo con loro personalmente;
in ogni caso la residenza della ragazza sarà presso l'abitazione della madre in Lodi Vecchio, Via Palmiro Togliatti n.9;
D) le questioni economiche saranno così regolamentate:
− i conti correnti, il valore dei titoli di investimento precisati al precedente punto 5) saranno suddivisi equamente tra gli stessi;
in particolare, il conto corrente comune N. C0100000905064 presso CC , i titoli BTP presso CC e i buoni fruttiferi presso Banco Poste saranno suddivisi al
50% tra le parti mentre, il fondo pensione presso Banco Poste di €. 26.900 intestato al sig. CP_1 non potrà essere svincolato per economicità, per cui quest'ultimo corrisponderà la differenza per valore di €. 13.450,00 (tredicimila quattrocentocinquanta) alla moglie contestualmente alla suddivisione dei capitali.
− i coniugi si impegnano a mantenere il conto corrente comune acceso presso la CC al fine di continuare a pagare le rate del finanziamento concernente la macchina intestata alla signora Per_
ed in uso a nonché il finanziamento intestato al sig. per la macchina Mini Pt_1 CP_1 intestata alla moglie ed in uso alla stessa nella misura del 50% ciascuno e sino alla naturale estinzione dei suddetti prestiti salvo diversi accordi. E) il IG. verserà mensilmente alla IG.ra entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo CP_1 Pt_1 di € 200,00 (€. 50,00 a settimana) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino alla sua indipendenza economica, qualora la ragazza permanga presso la casa materna per almeno 3-4 giorni a settimana, salvo diversi accordi tra le parti;
− le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di
Milano, come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
F) tutte le ulteriori spese riferibili alla figlia (manutenzione macchina, assicurazione, bollo, vacanze, abbigliamento, ricarica telefonica, benzina etc) saranno equamente suddivisi al 50% tra i genitori che si impegnano altresì a ricaricare la carta di credito intestata alla figlia con un importo di €.
100,00 mensili ciascuno e che la stessa utilizzerà per le sue esigenze personali.
In considerazione della frequentazione di uno stage della durata di mesi 6 da parte della figlia, con decorrenza dal 01/03/2025, il versamento della suddetta somma di €. 100,00 sarà sospeso sino al termine dello stage stesso, salvo diversi accordi tra i genitori;
G) l'autovettura Mini di proprietà ed in uso alla IG.ra rimarrà definitivamente assegnata Pt_1
a quest'ultima, che ne sosterrà ogni relativo onere, così come l'autovettura Classe A di proprietà ed in uso alla IG. rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultimo, che ne sosterrà ogni CP_1 relativo onere mentre le spese dell'autovettura Fiat 500 di proprietà della sigra ma in uso Pt_1
Per_ alla figlia saranno suddivise al 50% . Con l'estinzione del finanziamento il mezzo sarà trasferito Per_ alla figlia salvo diversi accordi tra i genitori.
I) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
L) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti avendo regolamentato ogni questione patrimoniale;
M) le spese legali saranno poste al 50% tra le parti.
N) i coniugi si obbligano a consegnare all'altro i documenti ai fini dell'ISEE qualora siano necessari;
DOMANDA DI DIVORZIO A) al maturare dei termini di legge, si chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario presso il Comune di Lodi Vecchio (LO), in data 10/06/1995, in regime di comunione dei beni (atto n. 8, parte 2, Serie A, anno 1995 –ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) confermare i provvedimenti richiesti in sede di separazione;
”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51
III c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato e integrato le condizioni concordate.
*.*.*
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge 898/1970. Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis.19
c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 332/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario nel Comune di Lodi Vecchio (LO) in data 10.06.1995, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune, atto n. 8, parte II, serie A, anno
1995;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 28.03.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello