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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2267/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis ss c.c. –
473 bis 12 e seguenti c.p.c. promosso da: nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Boriani del
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, Viale Aldini n. 23, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo;
con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n°68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo mail: e/o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata: Email_2
RICORRENTE nei confronti di nato il 24/08/1974 a Kebemer in Senegal ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'affidamento esclusivo rafforzato della minore a favore della ricorrente quale Per_1
madre naturale ed unico genitore presente.
pagina 1 di 4 Il PM, intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1
PE ha domandato l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia nata a [...] il 3 maggio
2008 dalla relazione sentimentale fra le parti, in ragione della totale assenza del padre dalla vita della minore, resosi del tutto irreperibile da quasi dieci anni.
La ricorrente ha dedotto di essersi fatta integralmente carico dell'accudimento, della crescita e del
PE mantenimento di provvedendo in prima persona e in modo esclusivo ad ogni sua esigenza sia materiale che morale. non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non CP_1
è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente nonché la minore presente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, confermate peraltro PE dalla stessa minore quasi diciassettenne che era presente all'udienza di comparizione delle parti del 26 marzo 2025, è che ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando CP_1
scientemente e volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita della minore, che non vede e non frequenta da circa dieci anni, ed ha gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione,
PE all'istruzione e ad ogni necessità di
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
pagina 2 di 4 L'irreperibilità del resistente (confermata anche dal certificato di residenza che attesta la sua cancellazione da APR sin dal 2017; cfr. doc. 2) determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa alla minore.
L'affidamento condiviso si sta quindi rivelando concretamente pregiudizievole per la minore.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della minore, la mancanza di qualsivoglia contributo al suo mantenimento, nonché la sua irreperibilità, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma
“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora infatti il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto
PE irresponsabile e disinteressato verso la figlia giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione
IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
PE Quanto alla regolamentazione degli incontri col padre, l'età di prossima al compimento dei diciassette anni, fa sì che possa essere rimessa ai desiderata della stessa, minore quasi adulta, ogni decisione circa la ripresa dei suoi rapporti con la figura paterna.
pagina 3 di 4 Nulla ha domandato la ricorrente a titolo di contributo paterno della minore, al cui mantenimento ella ha sempre provveduto in modo diretto, autonomo ed esclusivo.
Quanto, infine, alle spese di giudizio (che parte ricorrente non ha espressamente domandato;
tuttavia si rammenta il principio espresso dalla S.C. secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa”; Cass. ordinanza 19 ottobre 2022, n.
30729), tenuto conto dell'esito del procedimento, seguiranno il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre Per_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
2) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 26 marzo
2025
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2267/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis ss c.c. –
473 bis 12 e seguenti c.p.c. promosso da: nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Boriani del
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, Viale Aldini n. 23, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo;
con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n°68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo mail: e/o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata: Email_2
RICORRENTE nei confronti di nato il 24/08/1974 a Kebemer in Senegal ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, chiedendo al Tribunale di dichiarare l'affidamento esclusivo rafforzato della minore a favore della ricorrente quale Per_1
madre naturale ed unico genitore presente.
pagina 1 di 4 Il PM, intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1
PE ha domandato l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia nata a [...] il 3 maggio
2008 dalla relazione sentimentale fra le parti, in ragione della totale assenza del padre dalla vita della minore, resosi del tutto irreperibile da quasi dieci anni.
La ricorrente ha dedotto di essersi fatta integralmente carico dell'accudimento, della crescita e del
PE mantenimento di provvedendo in prima persona e in modo esclusivo ad ogni sua esigenza sia materiale che morale. non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non CP_1
è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente nonché la minore presente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, confermate peraltro PE dalla stessa minore quasi diciassettenne che era presente all'udienza di comparizione delle parti del 26 marzo 2025, è che ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando CP_1
scientemente e volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita della minore, che non vede e non frequenta da circa dieci anni, ed ha gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione,
PE all'istruzione e ad ogni necessità di
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
pagina 2 di 4 L'irreperibilità del resistente (confermata anche dal certificato di residenza che attesta la sua cancellazione da APR sin dal 2017; cfr. doc. 2) determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa alla minore.
L'affidamento condiviso si sta quindi rivelando concretamente pregiudizievole per la minore.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della minore, la mancanza di qualsivoglia contributo al suo mantenimento, nonché la sua irreperibilità, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma
“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora infatti il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto
PE irresponsabile e disinteressato verso la figlia giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione
IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
PE Quanto alla regolamentazione degli incontri col padre, l'età di prossima al compimento dei diciassette anni, fa sì che possa essere rimessa ai desiderata della stessa, minore quasi adulta, ogni decisione circa la ripresa dei suoi rapporti con la figura paterna.
pagina 3 di 4 Nulla ha domandato la ricorrente a titolo di contributo paterno della minore, al cui mantenimento ella ha sempre provveduto in modo diretto, autonomo ed esclusivo.
Quanto, infine, alle spese di giudizio (che parte ricorrente non ha espressamente domandato;
tuttavia si rammenta il principio espresso dalla S.C. secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa”; Cass. ordinanza 19 ottobre 2022, n.
30729), tenuto conto dell'esito del procedimento, seguiranno il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre Per_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
2) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 26 marzo
2025
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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