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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2956/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Susanna Terni Giudice Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.03.2025 da 1) nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Parte_1 Cod.Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv.Alfonso GIORDANI del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] il [...], cittadino: italiano Parte_2 Cod.Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv.Alfonso GIORDANI del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Paullo (MI) il 27.04.1996, (Atto n.6, Parte 2, Serie A, anno 1996) in separazione legale dei beni,
con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], cittadina: italiana Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina: italiana Persona_2
, nata a [...] il [...], cittadina: italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art.473 bis 51 C.P.C. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) la casa di abitazione coniugale sita in Paullo, Via E.De LA 5 rimane assegnata ai sensi Per_ dell'art.337 sexies al Sig. che ivi abiterà con le figlie nata il [...], Parte_2 Per_2 nata il [...] ed nata il [...], maggiorenni, non autosufficienti economicamente;
Pt_3
Per_ 2) quale contributo al mantenimento delle figlie , ed la Sig.ra si Per_2 Pt_3 Parte_1 obbliga a versare al Sig. entro il giorno otto di ogni mese, assegno mensile Parte_2 dell'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlia) oltre automatico adeguamento ISTAT. L'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente dal Sig. Parte_2
3) i genitori provvederanno – in ragione del 50% ciascuno – a sostenere le spese straordinarie per le figlie: a tale fine dichiarano di conoscere e di volere dare applicazione al protocollo del Tribunale di
Milano;
4) le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III C.P.C. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 C.P.C
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.151, primo comma, C.C. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le figlie sono maggiorenni. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) il 27.04.1996; 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 2.4.2025
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Susanna Terni Giudice Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.03.2025 da 1) nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Parte_1 Cod.Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv.Alfonso GIORDANI del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] il [...], cittadino: italiano Parte_2 Cod.Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv.Alfonso GIORDANI del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Paullo (MI) il 27.04.1996, (Atto n.6, Parte 2, Serie A, anno 1996) in separazione legale dei beni,
con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], cittadina: italiana Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina: italiana Persona_2
, nata a [...] il [...], cittadina: italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art.473 bis 51 C.P.C. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) la casa di abitazione coniugale sita in Paullo, Via E.De LA 5 rimane assegnata ai sensi Per_ dell'art.337 sexies al Sig. che ivi abiterà con le figlie nata il [...], Parte_2 Per_2 nata il [...] ed nata il [...], maggiorenni, non autosufficienti economicamente;
Pt_3
Per_ 2) quale contributo al mantenimento delle figlie , ed la Sig.ra si Per_2 Pt_3 Parte_1 obbliga a versare al Sig. entro il giorno otto di ogni mese, assegno mensile Parte_2 dell'importo di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlia) oltre automatico adeguamento ISTAT. L'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente dal Sig. Parte_2
3) i genitori provvederanno – in ragione del 50% ciascuno – a sostenere le spese straordinarie per le figlie: a tale fine dichiarano di conoscere e di volere dare applicazione al protocollo del Tribunale di
Milano;
4) le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
5) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III C.P.C. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 C.P.C
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.151, primo comma, C.C. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le figlie sono maggiorenni. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) il 27.04.1996; 1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 2.4.2025
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai