Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 12.10.2020 al numero 7271/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1207/2020 (RG n. 3662/20), reso dal Tribunale di
Salerno in data 15.06.2020 e notificato il 29.07.2020;
TRA
(P.IVA ) IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentato e difeso dagli Avv. Maurizio Palmieri e Maria
Petraglia;
OPPONENTE
E
(C.F./P.I./R.I. ) IN PERSONA Controparte_1 P.IVA_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Vittorio Camilleri;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1207/2020 (R.G. n. 3662/20) del 15.06.2020 notificato a mezzo lettera raccomandata a/r in data 29.07.2020, veniva ingiunto dal Tribunale di Salerno a Parte_1
[... di pagare in favore della ricorrente (già Controparte_1 Parte_3
la somma di €20.347,27 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio
[...] liquidate in €145,50 per spese e €540,00 per onorari di difesa oltre spese generali in ragione del
15% sugli onorari, Cnap e Iva come per legge quale corrispettivo dovuto a fronte dell'avvenuta erogazione dell'energia elettrica giusta fattura n. 065640060021142A del 18.09.2018 con scadenza
1
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 05.10.2020 in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. Sig. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_4 ingiuntivo n. 1207/20 di cui chiedeva la nullità e la conseguente revoca con condanna dell'opposta al rimborso delle spese ed accessori per carenza di prova, previa sospensione del procedimento per pregiudizialità penale ai sensi dell'art 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale n. 2890/19/21 pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che vedeva il sig. legale rappresentante della imputato del Parte_4 Parte_1
reato di cui agli artt. 624 e 625 co. 2 c.p. per aver alterato il corretto funzionamento del contatore dell'energia di proprietà dell'Enel -parte offesa-al fine di trarre un ingiusto profitto mediante il posizionamento di un magnete permanente sull'apparecchio elettronico provocando un errore in negativo nella registrazione dei consumi pari al 67%.
Con comparsa depositata in data 05.07.2021 si costituiva (già Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. la quale impugnando e Parte_3
contestando integralmente le avverse deduzioni poiché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto instava per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto previo rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale iscritto al n.
2890/19/21 a carico dell'odierno opponente, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione.
Concessi i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il G.I. rinviava il giudizio all'udienza del
29.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ove, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza dell'11.11.2024 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2 Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2. Ciò posto, la proposta opposizione risulta infondata e come tale va rigettata.
In via preliminare, va superata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la necessaria sospensione del procedimento civile per pregiudizialità penale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. che prevede la sospensione necessaria del processo in ogni caso in cui la decisione della causa dipenda dalla definizione di un'altra controversia, sia essa civile, penale o amministrativa, da parte del medesimo giudice o di altro giudice. In particolare, quanto ai rapporti tra giudizio civile e penale la giurisprudenza è costante nell'affermare la completa autonomia dei due giudizi. Si parla, infatti, di pregiudiziale penale, ogni qualvolta nel corso di un processo civile emerga un fatto nel quale possano ravvisarsi gli estremi di un reato.
Com'è noto, in materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.p.p., il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma,
e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli art. 651, 652 e 654 c.p.p. (Cassazione civile sez. VI, 21/06/2012, n.10417; Cassazione civile sez. I,
16/12/2005, n.27787). La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c.,
654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Così Cassazione civile sez. VI,
01/06/2021, n.15248).
Per cui, la “dipendenza tecnica” cui fa riferimento la norma in esame rappresenta un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due questioni, di cui una costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra.
3 Pertanto, a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato, che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
Orbene, nel caso di specie, non sussistono i presupposti necessari affinché possa ravvisarsi un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tra i giudizi legittimante la sospensione obbligatoria del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, essendo invece configurabile una semplice comunanza di fatti tra due giudizi autonomi.
3. Chiarito quanto precede, in merito all'onere della prova occorre evidenziare che parte opponente ha invocato la violazione dell'art. 2697 c.c. relativamente all'inidoneità della fattura a Pt_3 costituire prova del credito nel giudizio di merito. Ed in effetti, com'è noto, la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, essa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto, per cui spetta al creditore- ricorrente l'onere di dover fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura e l'estratto conto precedentemente allegati. (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/04/2018 n.9542).
Sul punto giova, però, evidenziare che, nel presente giudizio di merito parte opponente anziché dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento del pagamento ovvero dall'eventuale fatto modificativo, si è limitata a dedurre l'inidoneità della fattura commerciale allegata al monitorio a costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo costituire un mero indizio.
Di contro, l'opposta in ottemperanza a quanto statuito, ha Controparte_1
opportunamente integrato la documentazione posta a sostegno del vantato credito allegando alla propria costituzione in giudizio, oltre alla fattura rimasta insoluta di €20.347,27 n.
065640060021142A (id. 2986354807) del 18/09/2018 relativa al periodo di fornitura aprile 2013- aprile 2018 sul contatore POD nr. IT001E817401864 allocato in pubblica via, il Verbale di verifica n. 530816189/2018 redatto dai dipendenti di nel corso dell'intervento tecnico del Controparte_2
27.04.2018 il cui contenuto è stato poi confermato dalla nota prot. ED-01-06-2018-F0001077 del
01.06.2018 trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. a ed, altresì, Controparte_1
indirizzata per conoscenza alla corredata dalla Tabella di Parte_1
ricostruzione dei consumi a seguito di verifica del misuratore, con cui veniva accertata la sussistenza di una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi indicati in fattura riferiti al
4 periodo 27.04.2013-26.04.2018 a causa della presenza di un magnete permanente sul contatore che alterava il dato di misura.
Nello specifico, dal Verbale di accertamento era emerso che “A seguito verifica sul CE matricola
00421287 NC817401864 ubicato in una nicchia in muratura all'esterno del ristorante chiusa con sportello a chiave e con letture odierne A1=42058, A2=46790, A3=59419 alla presenza del sig.
amministratore unico, si constata e si fa constatare che sul CE vi è posato un Parte_4
corpo estraneo (magnete permanente), tale situazione va ad alterare gli apparati elettronici interni causando un errore di registrazione negativo pari al 67% consentendo di prelevare energia e potenza senza che vengano registrati dal misuratore e nei fatturati”. Il sig. Parte_4 presente sul luogo aveva all'uopo dichiarato “Di nulla sapere di quanto fattomi constatare ma di voler risolvere al più presto tale situazione”. Tuttavia, la mancata conoscenza della manomissione dell'apparecchio elettronico di misurazione dell'energia elettrica dedotta dal legale rappresentante di non poteva esimere lo stesso dal pagamento della fattura emessa in sede Parte_1 monitoria relativa ai consumi rilevati fino al 26.04.2018 e cioè sino alla rimozione dell'apparecchio a seguito dell'intervento degli incaricati dal momento che nel periodo in cui ha avuto luogo il prelievo irregolare di energia elettrica risultava essere la formale intestataria Parte_1
del contratto di fornitura di energia elettrica per usi diversi da quelli abitativi nonché utilizzatrice della fornitura e fosse, pertanto, soggetta al rispetto delle Condizioni generali di fornitura del
Servizio Elettrico Nazionale riportate dall'opposta ove all'art. 15 si legge che “Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore”.
Relativamente alle attestazioni rese dai dipendenti di nel Verbale di verifica la Controparte_2
giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che il verbale di verifica redatto dai dipendenti dell' rappresenti un atto di un incaricato di pubblico servizio e faccia piena prova delle Pt_3
dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, purché gli accertamenti effettuati siano stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni (vedi ex plurimis Tribunale Bologna sez. II, 21/03/2022, n.713: “In particolare, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente
e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto
5 pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale”.
Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente dell' o di altra società di distribuzione e Pt_3
misurazione di energia elettrica facente parte degli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica rientri tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e attribuisca pubblica fede a quanto da essi accertato.
Va, infine, osservato che la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da
è stata ulteriormente corroborata, nell'ordinario giudizio di Controparte_1 cognizione, dall'allegazione della nota di E-Distribuzione S.p.A. prot. ED01-06-2018-F0001030 del
01.06.2018, recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)” indirizzata alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di
Salerno, all' territorialmente competente e alla società di fornitura odierna Controparte_3 opposta, in seno alla quale il Distributore ha, ancora una volta, individuato la società
[...]
Codice Fiscale P.IVA ” quale formale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
intestataria e utilizzatrice della fornitura al momento della verifica relativa al punto di prelievo contraddistinto con il n. POD IT001E81740186 sito in V Sapatell SS 18 SN 8407 Capaccio-
Paestum SA.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo depositato da già in Controparte_1 Parte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore e sulla conseguente opposizione da quest'ultima formulata, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, nell'ambito del giudizio n.
7271/2020 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1207/2020;
6 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta che si liquidano in €1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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