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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 17483/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 17483/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv.ti CHERUBINI SIMONA e Parte_1 C.F._1
FORESTI ELENA)
e c.f. (avv. LAZZARONI Parte_2 C.F._2
ELISABETTA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 01/09/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «il Collegio voglia provvedere a rivedere le condizioni di cui all'ordinanza n.
1 cronol. 573/2017 del 17.05.2017 (R.G. N. 4278/2014) del Tribunale di Brescia, disponendo secondo l'accordo raggiunto dalle parti, che di seguito si riporta:
1. le parti convengono che, a far data dal mese di luglio 2025, nulla sarà più dovuto dal signor alla IG , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario e straordinario dei figli e Persona_1 Persona_2
2. Il signor si impegna ed obbliga a versare gli arretrati ISTAT Parte_1 dell'assegno di mantenimento già previsto in favore dei due figli, pari alla somma complessiva di euro 2.575,44, tramite rate mensili dell'importo di euro 250,00 ciascuna,
a decorrere dal mese di luglio 2025, pagamento da effettuarsi entro il giorno 13 di ciascun mese.
3. Con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto e con gli adempimenti di cui sopra, le parti dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di cui al provvedimento n. cronol. 573/2017 del 17 maggio 2017 (R.G. N. 4278/2014).
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/09/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 17483/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv.ti CHERUBINI SIMONA e Parte_1 C.F._1
FORESTI ELENA)
e c.f. (avv. LAZZARONI Parte_2 C.F._2
ELISABETTA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 01/09/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «il Collegio voglia provvedere a rivedere le condizioni di cui all'ordinanza n.
1 cronol. 573/2017 del 17.05.2017 (R.G. N. 4278/2014) del Tribunale di Brescia, disponendo secondo l'accordo raggiunto dalle parti, che di seguito si riporta:
1. le parti convengono che, a far data dal mese di luglio 2025, nulla sarà più dovuto dal signor alla IG , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario e straordinario dei figli e Persona_1 Persona_2
2. Il signor si impegna ed obbliga a versare gli arretrati ISTAT Parte_1 dell'assegno di mantenimento già previsto in favore dei due figli, pari alla somma complessiva di euro 2.575,44, tramite rate mensili dell'importo di euro 250,00 ciascuna,
a decorrere dal mese di luglio 2025, pagamento da effettuarsi entro il giorno 13 di ciascun mese.
3. Con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto e con gli adempimenti di cui sopra, le parti dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di cui al provvedimento n. cronol. 573/2017 del 17 maggio 2017 (R.G. N. 4278/2014).
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/09/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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