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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5593/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Giulia De Parte_1 C.F._1
Angelis
RICORRENTE
E
( , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in data 08.05.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 16.12.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 8 settembre 2017, in Sant' Angelo Romano (RM), trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2017, n. 8, parte 1, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che tra i coniugi era cessata la comunione materiale
1 e spirituale, tanto che il marito, da tempo, aveva abbandonato la casa coniugale, che il sig.
percepiva un reddito mensile di circa € 1.600,00, mentre ella, casalinga, era costretta CP_1
a ricorrere all'aiuto della figlia;
che i coniugi, nel mese di febbraio 2022, avevano depositato, presso l'intestato Tribunale, ricorso congiunto per la separazione, iscritto al numero di RG
913/2022, ma il resistente non era comparso all'udienza fissata, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio;
di versare in grave difficoltà economica ed in precarie condizioni di salute per una grave forma di depressione, ha adito il Tribunale di
Tivoli, al fine di ottenere la separazione dal coniuge, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 450,00 a decorrere dal mese di febbraio 2022, nonchè la condanna al pagamento delle spese legali.
Fissata la comparizione delle parti innanzi al Presidente e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 17 novembre 2023 è comparsa solo la ricorrente, che ha insistito nella domanda. Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 18.11.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto che il resistente corrispondesse alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT e rimesso, quindi, le parti innanzi al giudice istruttore.
Il resistente non si è costituito neppure innanzi al giudice istruttore sicché, verificata la regolarità del contraddittorio, con ordinanza del 07.05.2024, è stata dichiarata la sua contumacia. La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta e, all'udienza del
10.04.2024, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile in data 8 settembre 2017, Parte_1 Controparte_1 in Sant' Angelo Romano (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune, anno 2017, n. 8, Parte 1. Le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione del resistente, non comparso all'udienza fissata, denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In tal senso depone anche il
2 giudizio di separazione consensuale precedentemente introdotto dalle parti e dichiarato improcedibile per mancata comparsa del resistente all'udienza fissata (cfr. doc. 2, 3 e 4 ricorso introduttivo).
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha domandato il contributo al mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. a carico del coniuge . Controparte_1
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 156 c.c., al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Pacifico è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo
156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza (Cass. Civ. 28/12/2021 n. 41797 e, tra le più recenti, cfr. Cass. civ.
5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Occorre accertare, quindi, in primo luogo, la complessiva posizione economico reddituale della ricorrente e valutare se la stessa consenta il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, accertamento che ha carattere preliminare rispetto alla disparità dei redditi dei coniugi.
Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ha rappresentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 03.10.2023), di essere priva di
3 occupazione, di non aver mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio, di non avere beni mobili e/o immobili intestati;
la stessa, inoltre, risulta affetta da disturbi depressivi, come documentato in atti (cfr. certificato medico depositato il 14.03.2023); il resistente, di contro, risulta impiegato presso l'associazione UNHCR, luogo presso cui ha ricevuto la notifica del ricorso, e percepisce, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la somma mensile di euro 1.600,00. Orbene, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del contributo e per la quantificazione dello stesso nella misura richiesta di euro 450,00, come stabilito con ordinanza presidenziale, tenuto conto dello stato di disoccupazione della ricorrente, delle certificate condizioni di salute della stessa, della circostanza secondo cui il tenore di vita matrimoniale va parametrato al reddito del resistente, il quale prestava attività lavorativa in via esclusiva durante il matrimonio, del riconoscimento del contributo al mantenimento in favore della ricorrente nel giudizio di separazione consensuale introdotto prima del presente giudizio e dichiarato improcedibile per mancata comparizione del resistente, nonché infine dell'assenza di elementi di segno contrario portati all'attenzione del decidente dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 247/2022, secondo il valore indeterminabile della causa, parametri minimi, con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 del citato D.M. per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in data 8 settembre 2017, in Sant' Angelo Romano (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2017, n. 8, Parte 1;
- dispone che corrisponda in favore di , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 450,00, annualmente rivalutabile in base agli indici I.S.T.A.T., a titolo di contributo al mantenimento in suo favore, con decorrenza dalla data della domanda;
4 - condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 2.666,30 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 6 dicembre 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
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