Ordinanza collegiale 29 luglio 2019
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00156/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2019, proposto dal Comune di Monacilioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
del Comune di Macchia Valfortore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione della Regione IS n. 15 del 23 marzo 2019, avente ad oggetto “ Patto per lo sviluppo del IS. Delibera CIPE 26/2016. Area tematica “Ambiente”, tema prioritario 2.5 cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali, linea d’intervento “Ripristino sicurezza del territorio”, azione “consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati. Approvazione in piattaforma Rendis, dell’elenco di interventi da finanziare. Determina dell’allora direttore del IV dipartimento n. 89 del 17 aprile 2018. Annullamento in autotutela. Definizione modalità di attribuzione punteggi su piattaforma Rendis-web ” e relativi allegati, che ha annullato in autotutela la determinazione della Regione IS n. 89 del 17 aprile 2018;
- della determinazione della Regione IS n. 16 del 23 marzo 2019, avente ad oggetto “ Piano operativo ambiente – Delibera CIPE n. 95/2017 – Patto per lo sviluppo Regione IS – Sintesi risorse assegnate – Previsioni di spesa assentite alla regione IS – Attribuzioni definitive – Percorsi avviati. Presa d’atto ed approvazione in piattaforma Rendis, dell’elenco di interventi da finanziare (A e B) ” e relativi allegati;
- della determinazione della Regione IS n. 17 del 23 marzo 2019, avente ad oggetto “ Patto per lo sviluppo del IS. Delibera Cipe 26/2016. Area tematica 2. “Ambiente”, linea d’intervento 2.2 “Ripristino sicurezza del territorio”, azione 2.2.4 “Consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati”. Riapprovazione in piattaforma Rendis, dell’elenco di interventi da finanziare ” e relativi allegati;
- di ogni ulteriore atto, preordinato, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie della Regione IS;
Visto l’atto depositato in giudizio il 6 aprile 2023, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo, il Comune di Monacilioni ha impugnato gli atti sulla cui base la Regione IS: i) ha annullato in autotutela la delibera recante l’elenco degli interventi per la mitigazione dei rischi da frana e crollo ammessi a finanziamento nell’ambito del Patto per lo sviluppo del IS, fra i quali era incluso anche il suo intervento; ii) ha riadottato il predetto elenco, escludendovi però l’intervento proposto da tale Comune;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) nullità ex art. 21- septies della l.n. 241/1990 del provvedimento di “ modifica dei criteri di attribuzione dei punteggi ”, per difetto assoluto di attribuzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 11 del d.l. n. 91/2014, così come conv. in l. n. 116/2014; violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 28 maggio 2015; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 21- novies della l.n. 241/1990; 3) violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 28 maggio 2015; eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento della causa tipica;
- la Regione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone con articolata memoria l’infondatezza;
- il Comune ha, poi, rinunciato alla domanda cautelare proposta insieme al ricorso;
- con ordinanza n. 274/2019 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni utilmente collocati negli elenchi allegati ai provvedimenti impugnati, anche per il tramite della notifica a mezzo di posta elettronica certificata;
- in vista dell’udienza pubblica, l’Ente ricorrente ha da ultimo: i) depositato in giudizio la determinazione regionale n. 68 del 22 luglio 2022, con cui la Regione IS aveva infine finanziato l’intervento richiesto dal Comune di Monacilioni; ii) rappresentato, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- all’udienza di discussione del 10 maggio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che:
- al Tribunale, sulla scorta degli elementi esposti, non resta che prendere atto della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso;
- infatti, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito della vicenda in controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO