Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 229
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per numero di protocollo errato

    La Corte ha rilevato che agli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 erano stati attribuiti due numeri di protocollo distinti, smentendo l'affermazione della ricorrente.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica

    La notifica, seppur con omissioni, non è inesistente ma nulla o annullabile se l'omissione ha pregiudicato la difesa. Nel caso di specie, la società ha potuto impugnare l'atto nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. L'atto contestato soddisfa tale requisito.

  • Rigettato
    Violazione D.M. n. 28 del 1998 per immobili collabenti

    Le condizioni di abbandono e presenza di vegetazione, pur indicando uno stato di degrado, non configurano l'inagibilità ai sensi della normativa, essendo superabili con interventi di manutenzione ordinaria.

  • Rigettato
    Violazione art. 8 D.Lgs. 504/1992 per immobili inagibili o non utilizzati

    La riduzione d'imposta è prevista per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Le condizioni riscontrate configurano stato di abbandono, non inagibilità sanabile solo con manutenzione ordinaria.

  • Rigettato
    Violazione art. 1 e 3 D.Lgs. 504/1992 per procedura espropriativa e sequestro

    Il presupposto impositivo dell'IMU è la titolarità del diritto reale, non la disponibilità del bene. Misure come il sequestro non comportano la perdita della titolarità.

  • Rigettato
    Violazione regolamento comunale e difformità valori base di calcolo

    Il complesso immobiliare è regolarmente iscritto in Catasto, pertanto non si applica il criterio contabile di cui all'art. 5 D.Lgs. n.504/1992.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su richieste istruttorie

    La CTU esplorativa è inammissibile se non vi è almeno un elemento di prova fornito dalla parte. Non si può esonerare la parte dall'onere della prova.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio

    Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo IMU nei confronti del Comune, la contestazione sulla rendita non dà luogo a litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate, trattandosi di un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 229
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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