Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2023, proposto da
Garden House Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
il Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di San Vincenzo n. 162 del 27 ottobre 2022 avente ad oggetto la “rimessione in pristino dello stato dei luoghi, presso il complesso denominato “Castel del Mare”, posto in San Vincenzo, Via A. Volta.”;
- di ogni altro atto, presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. All’esito di due distinti sopralluoghi, la P.M. del Comune di San Vincenzo accertava l’esecuzione di opere volte alla modifica di destinazione d’uso, da garage pertinenziale a locale ad uso abitativo, realizzata su un immobile in proprietà della società ricorrente.
All’esito delle interlocuzioni procedimentali di rito, il Comune di San Vincenzo adottava l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, recante la seguente motivazione: “ Dato atto che dagli accertamenti effettuati e risultanti nella relazione sopra citata nell’alloggio individuato catastalmente al foglio 1 particella 1538 sub 617 - 640 sono state eseguite le seguenti opere: - nel locale garage, è presente un condizionatore, oltre ad una diversa rotazione della scala di collegamento tra il locale garage e l’appartamento; Considerata la presenza congiunta dei seguenti elementi rilevati : condizionatore, impianti, finiture di pregio, armadio, porte vetrate con accessorio persiana, accesso carrabile al garage con presenza di arredi da giardino tavolo e sedie, unitamente significativi, propri del diverso uso abitativo cui l’opera è destinata e non coerenti con l’originaria destinazione della medesima a garage; … ”.
In considerazione della ritenuta rilevanza urbanistica del predetto mutamento di destinazione d’uso, il Comune ingiungeva alla ricorrente la demolizione delle opere abusive e il ripristino della destinazione d’uso del locale garage.
2. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 10BIS L. 241/90; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. ”.
Con il primo mezzo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per l’omessa motivazione sulle osservazioni partecipative presentate.
- “ 2) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 99 L.R.T. N. 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23TER DPR N. 380/2001; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 137 E 198 LRT 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 13 DPGR 39R/2018; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 122/89; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 34 e 34bis D.P.R. 380/2001; - VIOLAZIONE ARTT. 7 e SEGG. e n. 241/1990 E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTE, INDETERMINATEZZA, CONTRADDITTORIETÀ. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha contestato il mutamento di destinazione d’uso del locale garage in locale abitabile.
Sul punto, la ricorrente richiama un precedente della Sezione (Tar SC sentenza n. 970/2022), in cui si è precisato che il mero arredo di un locale garage, senza esecuzione di seppur minimali opere, non costituisce elemento sufficiente a far ritenere sussistente una modificazione della destinazione d’uso.
Inoltre, assume la ricorrente che trattasi di elementi amovibili, che non precludono l’utilizzazione del locale come garage, come si desumerebbe dalle stesse foto allegate al verbale di accertamento del 30 ottobre 2021.
- “ 3) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 201 E 202 LRT N. 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. ”.
Con l’ultimo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato, ritenendo sproporzionata la sanzione ripristinatoria, atteso che la natura delle opere, in quanto rientranti nell’alveo dell’edilizia libera, avrebbero tutt’al più dovuto comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di San Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia complessivamente infondato, in quanto poggiante su una rappresentazione dello stato dei luoghi non rispondente alla realtà dei fatti.
Invero, deve rilevarsi che il Comune di San Vincenzo ha eseguito un sopralluogo in data 26 settembre 2023, al fine di riscontrare l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso in scrutinio, i cui esiti sono stati depositati agli atti del giudizio.
In particolare, dal compendio fotografico allegato al predetto verbale risulta ictu oculi la trasformazione del garage in unità abitativa.
Infatti, dalle fotografie in atti risultano presenti nel “ garage ” i seguenti elementi architettonici: un condizionatore d’aria; una scala interna di collegamento in muratura; una porta finestra con accesso al giardino pertinenziale; un bagno; uno scaldabagno con una lavatrice; un impianto elettrico rifinito; opere di pavimentazione incompatibili con la destinazione a garage.
Insomma, dal predetto compendio fotografico emerge con evidenza la trasformazione del garage in unità abitativa e ciò è sufficiente a rigettare i motivi di ricorso, che assumono a loro presupposto l’erronea rappresentazione dei fatti costituita dall’esistenza di un locale garage con la presenza di meri elementi di arredo.
6.1 La predetta modificazione di destinazione d’uso è peraltro urbanisticamente rilevante, così come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato, perché è altrettanto evidente che trattasi di modificazione tra destinazioni d’uso non omogenee comportanti ex se un maggior carico urbanistico.
6.2 Alla luce dei predetti rilievi, risulta destituito di fondamento anche il motivo concernente l’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Infatti, in disparte la verifica della sufficienza della motivazione sintetica di rigetto delle osservazioni partecipative comunque recata dal provvedimento impugnato, è evidente che lo stato dei luoghi riscontrato dal Comune non consente di ritenere che il vaglio più approfondito delle memorie difensive endoprocedimentali avrebbe condotto ad un esito diverso del procedimento.
6.3 In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Garden House Spa al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San Vincenzo, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO