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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa RG n. 40299/2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giusi Pezzella e Parte_1 ome in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
l'Avv. Simonetta Zannini Quirini come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di aver depositato dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non sono state riconosciute le condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'erogazione dei benefici invocati, ha convenuto in giudizio l' affinché fosse accertata e CP_1 dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per le provvidenze richieste. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso, come previsto dall'art.445 bis comma 6.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Nella fattispecie in esame il consulente tecnico nominato nella fase dell'ATP, con ampie ed esaustive motivazioni, ha ritenuto che non sussistano i requisiti di carattere sanitario richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, precisando, in particolare: “in merito al caso in esame, non essendo in discussione l'autonomia della perizianda nella deambulazione, la quale avviene autonomamente, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti medico-legali che determinano un giudizio di incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita”. Ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro-cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco. Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita. Alla luce di quanto dianzi riportato, sulla base della documentazione sanitaria e degli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali si può ritenere che sin dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente possa considerarsi soggetto in condizioni Parte_1 di persistente difficoltà a svolgere i comp ni proprie della sua età, non sussistendo i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento. Nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (si veda l'elaborato peritale depositato in atti
2 da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato le stesse chiedendo una nuova consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'erroneità della ctu lamentando che non siano state tenute in debito le patologie da cui è affetta, negando il riconoscimento delle prestazioni richieste pur in presenza di una diagnosi gravissima;
tuttavia, non denuncia specifici errori o incongruenze della CTU, producendo consulenza di parte che, tuttavia, esprime unicamente una diversa valutazione rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio senza evidenziare i motivi di carattere medico legale per cui quest'ultima dovrebbe essere disattesa. Si osserva, in particolare, che la valutazione del CTU, il quale non ha confermato l'esito della certificazione medica prodotta, fondando la stessa sulla base di un riscontro obiettivo che ha dato esiti del tutto differenti, risulta priva di censure, in quanto tra i compiti demandati al consulente vi è proprio quello di valutare la certificazione medica consegnata dalla parte senza dovervi necessariamente prestare una supina acquiescenza. Nell'elaborato peritale, il consulente ha esaminato la documentazione medica prodotta, valutando ciascuna delle patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente, dando atto delle motivazioni per cui ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari oggetto del quesito;
non risulta, inoltre, che in ordine alle risultanze della CTU la parte ricorrente abbia formulato rilievi critici. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione ovvero per ulteriori chiarimenti (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Le contestazioni di parte ricorrente dal punto di vista medico legale non sono tali da richiedere una nuova consulenza tecnica, in presenza di una valutazione medico legale già espletata che secondo il Tribunale si presenta completa,
3 esaustiva e priva di contraddizioni;
le contestazioni si risolvono infatti nella mera prospettazione di argomenti contrapposti a quelli svolte dal consulente tecnico d'ufficio. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, pertanto, non può essere riconosciuto alla parte ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese della consulenza tecnica, liquidate come da decreto del giudice designato per l'ATP, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara le spese irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 dal giudice designato per l'ATP.
Si comunichi.
Roma, 27/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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