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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di primo grado, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2274/2024;
TRA
(c.f. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Via Fontana Vecchia n. 32/C. presso lo studio dell'avvocato
EL OT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente-
CONTRO
, in persona del suo titolare Controparte_1
, con sede in Via San Giuseppe, n. 95 – Reggio Calabria (c.f. Controparte_1 [...]
– P.IVA rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 P.IVA_2
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Stefania Cogliandro ed Elisa Alecci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Calabria, alla Via Argine dx
Annunziata, n. 13;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 300/2024.
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.11.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 300/2024 emesso il 20.6.2024, il Tribunale di Reggio
Calabria ha ingiunto al di pagare, in favore della Parte_1 [...]
, la somma di € 20.960,00, oltre spese del procedimento ed Controparte_1
interessi.
Avverso l'anzidetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione il Parte_1
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Catanzaro.
A sostegno della superiore eccezione ha esposto che la pretesa creditoria della società opposta si fonda sui seguenti titoli: i) offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del 30 marzo 2016; ii) contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice del
27.12.2016; iii) contratto di manutenzione ordinaria del 12.12.2019.
Ha, quindi, eccepito che tutti i predetti contratti devono ritenersi nulli ed improduttivi di effetti nei confronti del opponente in quanto sottoscritti da Parte_1 Parte_2
ex amministratore di senza alcuna approvazione assembleare - e quindi in Parte_1 assenza di volontà dei condomini e, dunque, del medesimo - con conseguente Parte_1
invalidità delle relative clausole vessatorie ivi apposte che individuano quale foro competente, in caso di eventuali controversie, quello di Reggio Calabria.
Ha concluso che, venendo meno l'efficacia di tali clausole, il Tribunale di Reggio
Calabria è da ritenersi incompetente alla emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo competente, invece, il foro di Catanzaro e ciò sia in forza dell'art. 19 che dell'art. 20 c.p.c. trattandosi di Condominio sito in Catanzaro (Via Fontana Vecchia n, 43) ed essendo sempre
Catanzaro il luogo in cui sono sorte e dove devono essere eseguite le obbligazioni dedotte.
Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che i contratti azionati sono stati sottoscritti da un amministratore di condominio senza previa delibera assembleare e, sono, quindi inopponibili all'odierno Condominio sicché il ricorso monitorio andava proposto nei confronti dell'ex amministratore in proprio non potendo il rapporto obbligatorio in questione essere riferibile all'odierno opponente.
In via subordinata, ossia solo qualora ritenuti validi ed efficaci i titoli su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto di esse autorizzato a chiamare in causa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c. - nella qualità di ex Amministratore Parte_2 del Condominio opponente ( dal 2015 a gennaio 2021), per rispondere, avendo contravvenuto agli articoli 1130 e 1135 c.c., di tutti i danni subiti e subendi dal Condominio e dai condomini per colpa del suo negligente operato e della sua mala gestio.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) Accertare
e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria in ragione della competenza del Tribunale Civile di Catanzaro, attesa la nullità dei contratti e l'invalidità e
l'inefficacia di questi nei confronti della e per tutti i motivi indicati in diritto CP_1
ai punti n° 1 e n° 2 del presente atto e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
b) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, sempre per i motivi già espressi, del;
c) Dichiarare ed Parte_1 accertate, almeno per quanto concerne la posizione del , la nullità, Parte_1
l'annullabilità, l'inefficacia dei contratti e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) Autorizzare la chiamata in causa del terzo, per i motivi di cui in narrativa, e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. [(c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
- Interno: 005] nonché differire la prima udienza del 20 Gennaio 2025 allo scopo di consentire all'odierna parte di evocare nel presente giudizio il Sig. ai sensi Parte_2 degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. . e) Ordinare
l'esperimento della procedura di mediazione, ex art 5-bis del D. Lgs n. 28/10 e s.m.i., trattandosi di una controversia in materia condominiale. Nel merito: a) Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito certo liquido ed esigibile vantato dalla
[...]
nei confronti del nonché l'infondatezza Controparte_1 Parte_1
e comunque la carenza di prova del credito vantato da parte del , Parte_1
attesa la mancata approvazione assembleare dei predetti contratti e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) Sempre nel merito, e soltanto nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare e dichiarare il grado di responsabilità da attribuire alla causata dalla propria negligenza;
CP_1
c) Sempre nel merito, nel caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, disporre
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. [(c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
- Interno: 005] nonché differire la prima udienza del 20 Gennaio 2025 allo scopo di consentire all'odierna parte di evocare nel presente giudizio il Sig. ai sensi Parte_2 degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.. ed accertare
e dichiarare l'errore professionale commesso dal Sig. in qualità di ex Parte_2
Amministratore p.t., per aver esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'ulteriore esborso di cui al Decreto Ingiuntivo ovvero di quello accertato in corso di causa nonché a tutti i danni, che saranno accertati in corso di causa, che ove non dovessero essere accertati nel loro preciso ammontare ex art. 1223 cc, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volerli liquidare, ex art. 1226 cc, con valutazione equitativa,
a favore del Condominio. d) In via riconvenzionale di tipo trasversale (rivolta al terzo), accertare l'indebito provocato nei confronti del a causa dei Parte_1 prelievi eseguiti dal Sig. per un importo pari ad euro 16.000,00 (sedicimila Parte_2
/ 00 euro) e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della predetta somma o di quella che sarà accertata in corso di causa oltre, al risarcimento di tutti i danni che saranno accertati in corso di causa, che ove non dovessero essere quantificati nel loro preciso ammontare ex art. 1223 cc, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volerli liquidare, ex art. 1226 cc, con valutazione equitativa, a favore del . e) Condannare, controparte, al pagamento Parte_1
delle spese, competenze ed onorari di giudizio, gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa richiesta ai sensi di legge. f) Emettere ogni altro provvedimento che riterrà di giustizia”.
Con comparsa del 7.11.2024, ha resistito la contestando l'infondatezza CP_1
in fatto e diritto dell'opposizione sostenendo che, anche a voler ritenere fondato il lamentato difetto di rappresentanza dell'amministratore, i contratti resterebbero comunque validi nella loro interezza (comprese le clausole sulla competenza) nei confronti dei terzi che, come la hanno ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello CP_1
stesso.
Ha aggiunto che l'operato dell'ex amministratore deve ritenersi ratificato dal per facta concludentia dal momento che dopo l'installazione dell'impianto da Parte_1 parte della ditta l'attuale amministratore, , ha richiesto e CP_1 Controparte_2
ottenuto dal l'attribuzione all'impianto del numero di matricola e il Controparte_3 rilascio della relativa licenza di esercizio “per l'ascensore marca e tenuto, CP_1 altresì, conto che nessun condomino, pur avendone facoltà, ha mai adito l'autorità giudiziaria per chiedere la sospensione dei lavori appaltati, asseritamente svolti in difetto di delibera assembleare. Ha concluso chiedendo rigetto dell'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto 171 bis c.p.c. il Giudice –rilevato l'omesso esperimento della procedura di mediazione ed invitate le parti ad ulteriormente dedurre sull'eccezione di incompetenza per territorio anche in ragione della possibilità di applicazione della disciplina del consumatore
(Cass. civ, sez. III, 23.5.2024, n. 14410) - ha fissato l'udienza di comparizione riservando all'esito ogni determinazione sulla richiesta di chiamata di terzo formulata dal Parte_1
opponente trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Cass. civ. sez. I, 29.10.2015, n.22113),
Depositate le memorie 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza di comparizione, il
Giudice, rilevata la rituale instaurazione della procedura di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere l'attività istruttoria richiesta, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 3.11.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni precisate dai difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
In via preliminare e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Come già anticipato, parte opponente lamenta che i tre contratti azionati in sede monitoria devono ritenersi invalidi in quanto sottoscritti dall' ex amministratore in difetto di previa delibera assembleare e che, pertanto, parimenti invalide devono considerarsi le clausole ivi contenute che, in caso di controversie, attribuiscono la competenza al Tribunale di Reggio Calabria.
Il decreto ingiuntivo opposto sarebbe, pertanto, nullo in quanto emesso da un Giudice incompetente dovendosi, di contro, la competenza radicare, in ragione dell'invalidità delle predette clausole, in favore del Tribunale di Catanzaro e ciò in forza sia in forza del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., trattandosi di un Condominio sito in
Catanzaro, che del forum obligationis di art. 20 c.p.c., venendo in rilievo obbligazioni sorte e da eseguirsi a Catanzaro.
Aggiunge, poi, che ad analoghe conclusioni si arriverebbe anche qualora, ritenuto valido l'operato dell'amministratore, si facesse applicazione della disciplina consumeristica atteso il carattere vessatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, lett. u) del Codice del
Consumo, di tutte e tre le clausole derogatorie del foro del Condominio del consumatore
(Catanzaro) inserite nei contratti azionati.
Al riguardo, evidenzia:
i) quanto al contratto di manutenzione conservativa (contratto per il servizio di manutenzione semplice per Ascensori e Montacarichi) del 12.12.2019, che è lo stesso art. 13 rubricato “Foro competente” - clausola, peraltro, accettata specificatamente a pagina n. 8 ai sensi dell'art. 1341 e 1421 c.c., - a stabilire espressamente che “Per ogni controversia è assolutamente competente il Foro del Cliente” con la conseguenza che deve ritenersi competente il Tribunale di Catanzaro essendo il Condominio - Cliente sito in Catanzaro (Via
Fontana Vecchia n. 43);
ii) relativamente all'offerta n° 480 del 27/12/2016, contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice, che la clausola (art. 8) con cui viene attribuita la competenza esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria - vessatoria giacché derogatoria del foro del Condominio consumatore - non solo risulta riportata nella sezione di cui all'approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. in via cumulativa unitamente alle altre condizioni generali di contratto generando una mera confusione tra le clausole vessatorie e non, ma, altresì, risulta priva della specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341
e 1342 c.c.;
iii)che nell'offerta di acquisto di n.1 piattaforma elevatrice del 30.3.2016 la pattuizione
(art.8) relativa al foro competente (Reggio Calabria), anzitutto, è riportata tra le condizioni generali di fornitura pur trattandosi di clausola vessatoria, in secondo luogo, è anch'essa inserita nella sezione di cui all'approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c. in via cumulativa e, infine, nonostante sia specificatamente sottoscritta, non è stata oggetto di una trattativa individuale.
2.1. L'eccezione merita accoglimento.
Occorre ribadire che la pretesa creditoria si fonda sui seguenti titoli negoziali:
i) offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del 30 marzo 2016;
ii) contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice del 27.12.2016;
iii) contratto di manutenzione ordinaria del 12.12.2019.
L'eccezione è ictu oculi fondata in ordine al contratto di manutenzione ordinaria giacché analizzando il regolamento contrattuale allegato al ricorso monitorio (doc. n. 3) emerge incontrovertibilmente, per come correttamente rilevato da parte opponente, che in forza dell'art. 13 (pag. 7) la competenza a decidere sulle controversie è attribuita in via assoluta al foro del “Cliente” - ovvero, nella specie, il - con la irreversibile Parte_1
conseguenza che il ricorso monitorio doveva essere senz'altro incardinato dinnanzi al
Tribunale di Catanzaro essendo ivi sito il opponente. Parte_1
Relativamente ai restanti contratti deve rammentarsi che costituisce ius receptum il principio in forza del quale “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Cass. civ., sez. III, ord. 14410 del 23.5.2024; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. 6-2, n. 10679 del 22/5/2015; Cass. civ., sez. 3, n. 10086 del
24/7/2001).
Nella vicenda in esame, l'offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del
30.12.2016 e all'offerta n° 480 del 27/12/2016, contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice, sono state concluse da nella qualità di Parte_2 amministratore del . Parte_1
Tuttavia, quest'ultimo lamenta che l'amministratore ha agito in assenza di delibera assembleare e quindi al di fuori dei poteri conferitogli dal Condominio venendo, pertanto, in rilievo l'istituto del mandato senza rappresentanza.
Ebbene, premesso che ai fini della determinazione della competenza occorre avere riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda attorea a prescindere dalla loro fondatezza, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate (Cass. civ., Sez. III, 1.12.2000, n. 15367), il difetto di rappresentanza eccepito dal Condominio non impedisce l'operatività della disciplina consumeristica.
Difatti, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del codice del Consumo, viene definito consumatore
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Nella vicenda in esame, la circostanza che l'ex amministratore abbia agito senza rappresentanza non lo fa diventare un operatore professionale avendo, in ogni caso, il Merante concluso un contratto, correttamente o meno, nell'interesse e in rappresentanza di un
Condominio e, pertanto, per scopi del tutto estranei all'attività professionale svolta.
Ne consegue che egli riveste senz'altro la qualifica consumatore secondo la definizione sopra richiamata.
Dalla superiore premessa discende che per i contratti in esame troverà applicazione non solo la disciplina di cui all'art. 1341 c.c., in quanto contratti predisposti unilateralmente dal professionista, ma anche la normativa prevista dal Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie.
Ne consegue che ai fini della validità delle clausole derogative della competenza non
è sufficiente la doppia sottoscrizione (art. 1341, II comma, c.c.) giacché, trattandosi di clausole vessatorie (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 lett. u) del Codice del Consumo),
è necessario che il professionista dimostri che siano state oggetto di apposita trattativa individuale (art. 34, comma 5, Codice del Consumo).
Richiamati i superiori principi, si osserva che nell'offerta n° 480 del 27/12/2016 (all.
n. 2 ricorso monitorio) la clausola che attribuisce la competenza in via esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria (art. 8) viene richiamata nella sezione di cui all'approvazione ex art. 1341
e 1342 c.c., tuttavia, essa risulta carente della doppia sottoscrizione e, pertanto, deve ritenersi priva di effetto.
Da ciò discende che per tale contratto, stante l'inoperatività della predetta clausola derogativa, deve ritenersi competente il Tribunale di Catanzaro quale foro del consumatore.
Quanto, invece, all'offerta l'offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del
30.12.2016 (all. n. 1 ricorso monitorio), deve evidenziarsi che all'art. 8 le parti hanno così pattuito “Per ogni controversia che potrà nascere dal presente contratto di fornitura per
l'esecuzione delle Condizioni e del rapporto contrattuale da esse regolato sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria”.
Per tale clausola l'obbligo della specifica approvazione per iscritto deve ritenersi rispettato giacché è presente la doppia sottoscrizione senza che al riguardo assuma alcun rilievo che la stessa sia richiamata nella sezione delle clausole di cui all'art. 1341c.c. in via cumulativa per come lamentato da parte opponente.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “In caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla “durata dell'accordo”) (Cfr.,
Cass. civ, sez. III, ord. n. 4126 del 14.2.2024; in senso conforme ex multis, Cass. civ.,
29.2.2008, n. 5733; Cass. civ., 11.6.2012, n. 9492; Cass. civ., sez. 6- 3, 9.7.2018; n. 17939
Cass. civ., sez. 6-3, 2.4.2015, n. 6747).
Orbene, nel contratto in esame la censurata clausola risulta evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto essendo richiamata non solo numericamente ma anche mediante l'indicazione della rubrica “gerarchia delle fonti, legge applicabile, foro competente” , così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente debole adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
Il rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 1341 c.c. non è tuttavia sufficiente ai fini della validità della clausola in questione.
Invero, come già osservato, trattasi di pattuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 lett. u) del Codice del Consumo, si presume vessatoria fino a prova contraria in quanto stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa (Reggio
Calabria) da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Catanzaro).
Come noto, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34 (Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 8268 del 28.4.2020).
Nella vicenda in esame, a fronte della specifica contestazione sollevata dal parte opposta non ha offerto alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Parte_1 contestata clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale avendo articolando apposita prova testimoniale o, in caso di autorizzazione alla chiamata del terzo, di interrogatorio formale dell'amministratore Parte_2
Tali richieste istruttorie sono tuttavia inammissibili dovendosi rammentare che l'eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione, con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite e già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c. a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze (ad esempio quelle relativa all'ubicazione della sede di una persona giuridica) agevolmente rilevabili o documentabili (Cass. civ. sez. 3, ord. n. 22524 del 20/10/2006) e dovendosi ulteriormente ribadire che ai fini della determinazione della competenza occorre avere riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda attorea a prescindere dalla loro fondatezza senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate con l'unico limite costituito da una eventuale prospettazione artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o “prima facie” infondata, circostanze, quest'ultime, non ricorrenti nel caso di specie.
Per tutte le superiori ragioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di
Catanzaro.
L'accoglimento della superiore eccezione assorbe ogni altra questione e giustifica l'omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
Per completezza espositiva si precisa che il presente procedimento deve essere definito con sentenza non potendo essere emessa ordinanza trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr., sul punto, Cass, civ. Sez. VI - II, n. 15579 del 10/06/2019 “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009).” 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 52.000,00
(D.M. 55/2014 e succ. mod.) in ragione della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e della concreta attività difensiva svolta con esclusione della fase istruttoria in difetto di aggravi istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 300/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 20.6.2024;
2. assegna alle parti termine di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio davanti all'organo competente;
3. condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 518,00 per spese documentate ed € 3.089,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c., in favore dell'avv. EL OT dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Reggio Calabria, 7 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di primo grado, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2274/2024;
TRA
(c.f. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Via Fontana Vecchia n. 32/C. presso lo studio dell'avvocato
EL OT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente-
CONTRO
, in persona del suo titolare Controparte_1
, con sede in Via San Giuseppe, n. 95 – Reggio Calabria (c.f. Controparte_1 [...]
– P.IVA rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 P.IVA_2
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Stefania Cogliandro ed Elisa Alecci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Calabria, alla Via Argine dx
Annunziata, n. 13;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 300/2024.
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.11.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 300/2024 emesso il 20.6.2024, il Tribunale di Reggio
Calabria ha ingiunto al di pagare, in favore della Parte_1 [...]
, la somma di € 20.960,00, oltre spese del procedimento ed Controparte_1
interessi.
Avverso l'anzidetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione il Parte_1
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Catanzaro.
A sostegno della superiore eccezione ha esposto che la pretesa creditoria della società opposta si fonda sui seguenti titoli: i) offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del 30 marzo 2016; ii) contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice del
27.12.2016; iii) contratto di manutenzione ordinaria del 12.12.2019.
Ha, quindi, eccepito che tutti i predetti contratti devono ritenersi nulli ed improduttivi di effetti nei confronti del opponente in quanto sottoscritti da Parte_1 Parte_2
ex amministratore di senza alcuna approvazione assembleare - e quindi in Parte_1 assenza di volontà dei condomini e, dunque, del medesimo - con conseguente Parte_1
invalidità delle relative clausole vessatorie ivi apposte che individuano quale foro competente, in caso di eventuali controversie, quello di Reggio Calabria.
Ha concluso che, venendo meno l'efficacia di tali clausole, il Tribunale di Reggio
Calabria è da ritenersi incompetente alla emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo competente, invece, il foro di Catanzaro e ciò sia in forza dell'art. 19 che dell'art. 20 c.p.c. trattandosi di Condominio sito in Catanzaro (Via Fontana Vecchia n, 43) ed essendo sempre
Catanzaro il luogo in cui sono sorte e dove devono essere eseguite le obbligazioni dedotte.
Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che i contratti azionati sono stati sottoscritti da un amministratore di condominio senza previa delibera assembleare e, sono, quindi inopponibili all'odierno Condominio sicché il ricorso monitorio andava proposto nei confronti dell'ex amministratore in proprio non potendo il rapporto obbligatorio in questione essere riferibile all'odierno opponente.
In via subordinata, ossia solo qualora ritenuti validi ed efficaci i titoli su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto di esse autorizzato a chiamare in causa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c. - nella qualità di ex Amministratore Parte_2 del Condominio opponente ( dal 2015 a gennaio 2021), per rispondere, avendo contravvenuto agli articoli 1130 e 1135 c.c., di tutti i danni subiti e subendi dal Condominio e dai condomini per colpa del suo negligente operato e della sua mala gestio.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) Accertare
e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria in ragione della competenza del Tribunale Civile di Catanzaro, attesa la nullità dei contratti e l'invalidità e
l'inefficacia di questi nei confronti della e per tutti i motivi indicati in diritto CP_1
ai punti n° 1 e n° 2 del presente atto e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
b) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, sempre per i motivi già espressi, del;
c) Dichiarare ed Parte_1 accertate, almeno per quanto concerne la posizione del , la nullità, Parte_1
l'annullabilità, l'inefficacia dei contratti e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) Autorizzare la chiamata in causa del terzo, per i motivi di cui in narrativa, e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. [(c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
- Interno: 005] nonché differire la prima udienza del 20 Gennaio 2025 allo scopo di consentire all'odierna parte di evocare nel presente giudizio il Sig. ai sensi Parte_2 degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. . e) Ordinare
l'esperimento della procedura di mediazione, ex art 5-bis del D. Lgs n. 28/10 e s.m.i., trattandosi di una controversia in materia condominiale. Nel merito: a) Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito certo liquido ed esigibile vantato dalla
[...]
nei confronti del nonché l'infondatezza Controparte_1 Parte_1
e comunque la carenza di prova del credito vantato da parte del , Parte_1
attesa la mancata approvazione assembleare dei predetti contratti e, per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) Sempre nel merito, e soltanto nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare e dichiarare il grado di responsabilità da attribuire alla causata dalla propria negligenza;
CP_1
c) Sempre nel merito, nel caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, disporre
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. [(c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
- Interno: 005] nonché differire la prima udienza del 20 Gennaio 2025 allo scopo di consentire all'odierna parte di evocare nel presente giudizio il Sig. ai sensi Parte_2 degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.. ed accertare
e dichiarare l'errore professionale commesso dal Sig. in qualità di ex Parte_2
Amministratore p.t., per aver esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'ulteriore esborso di cui al Decreto Ingiuntivo ovvero di quello accertato in corso di causa nonché a tutti i danni, che saranno accertati in corso di causa, che ove non dovessero essere accertati nel loro preciso ammontare ex art. 1223 cc, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volerli liquidare, ex art. 1226 cc, con valutazione equitativa,
a favore del Condominio. d) In via riconvenzionale di tipo trasversale (rivolta al terzo), accertare l'indebito provocato nei confronti del a causa dei Parte_1 prelievi eseguiti dal Sig. per un importo pari ad euro 16.000,00 (sedicimila Parte_2
/ 00 euro) e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della predetta somma o di quella che sarà accertata in corso di causa oltre, al risarcimento di tutti i danni che saranno accertati in corso di causa, che ove non dovessero essere quantificati nel loro preciso ammontare ex art. 1223 cc, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volerli liquidare, ex art. 1226 cc, con valutazione equitativa, a favore del . e) Condannare, controparte, al pagamento Parte_1
delle spese, competenze ed onorari di giudizio, gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa richiesta ai sensi di legge. f) Emettere ogni altro provvedimento che riterrà di giustizia”.
Con comparsa del 7.11.2024, ha resistito la contestando l'infondatezza CP_1
in fatto e diritto dell'opposizione sostenendo che, anche a voler ritenere fondato il lamentato difetto di rappresentanza dell'amministratore, i contratti resterebbero comunque validi nella loro interezza (comprese le clausole sulla competenza) nei confronti dei terzi che, come la hanno ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello CP_1
stesso.
Ha aggiunto che l'operato dell'ex amministratore deve ritenersi ratificato dal per facta concludentia dal momento che dopo l'installazione dell'impianto da Parte_1 parte della ditta l'attuale amministratore, , ha richiesto e CP_1 Controparte_2
ottenuto dal l'attribuzione all'impianto del numero di matricola e il Controparte_3 rilascio della relativa licenza di esercizio “per l'ascensore marca e tenuto, CP_1 altresì, conto che nessun condomino, pur avendone facoltà, ha mai adito l'autorità giudiziaria per chiedere la sospensione dei lavori appaltati, asseritamente svolti in difetto di delibera assembleare. Ha concluso chiedendo rigetto dell'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto 171 bis c.p.c. il Giudice –rilevato l'omesso esperimento della procedura di mediazione ed invitate le parti ad ulteriormente dedurre sull'eccezione di incompetenza per territorio anche in ragione della possibilità di applicazione della disciplina del consumatore
(Cass. civ, sez. III, 23.5.2024, n. 14410) - ha fissato l'udienza di comparizione riservando all'esito ogni determinazione sulla richiesta di chiamata di terzo formulata dal Parte_1
opponente trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Cass. civ. sez. I, 29.10.2015, n.22113),
Depositate le memorie 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza di comparizione, il
Giudice, rilevata la rituale instaurazione della procedura di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere l'attività istruttoria richiesta, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 3.11.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni precisate dai difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
In via preliminare e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Come già anticipato, parte opponente lamenta che i tre contratti azionati in sede monitoria devono ritenersi invalidi in quanto sottoscritti dall' ex amministratore in difetto di previa delibera assembleare e che, pertanto, parimenti invalide devono considerarsi le clausole ivi contenute che, in caso di controversie, attribuiscono la competenza al Tribunale di Reggio Calabria.
Il decreto ingiuntivo opposto sarebbe, pertanto, nullo in quanto emesso da un Giudice incompetente dovendosi, di contro, la competenza radicare, in ragione dell'invalidità delle predette clausole, in favore del Tribunale di Catanzaro e ciò in forza sia in forza del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., trattandosi di un Condominio sito in
Catanzaro, che del forum obligationis di art. 20 c.p.c., venendo in rilievo obbligazioni sorte e da eseguirsi a Catanzaro.
Aggiunge, poi, che ad analoghe conclusioni si arriverebbe anche qualora, ritenuto valido l'operato dell'amministratore, si facesse applicazione della disciplina consumeristica atteso il carattere vessatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, lett. u) del Codice del
Consumo, di tutte e tre le clausole derogatorie del foro del Condominio del consumatore
(Catanzaro) inserite nei contratti azionati.
Al riguardo, evidenzia:
i) quanto al contratto di manutenzione conservativa (contratto per il servizio di manutenzione semplice per Ascensori e Montacarichi) del 12.12.2019, che è lo stesso art. 13 rubricato “Foro competente” - clausola, peraltro, accettata specificatamente a pagina n. 8 ai sensi dell'art. 1341 e 1421 c.c., - a stabilire espressamente che “Per ogni controversia è assolutamente competente il Foro del Cliente” con la conseguenza che deve ritenersi competente il Tribunale di Catanzaro essendo il Condominio - Cliente sito in Catanzaro (Via
Fontana Vecchia n. 43);
ii) relativamente all'offerta n° 480 del 27/12/2016, contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice, che la clausola (art. 8) con cui viene attribuita la competenza esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria - vessatoria giacché derogatoria del foro del Condominio consumatore - non solo risulta riportata nella sezione di cui all'approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. in via cumulativa unitamente alle altre condizioni generali di contratto generando una mera confusione tra le clausole vessatorie e non, ma, altresì, risulta priva della specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341
e 1342 c.c.;
iii)che nell'offerta di acquisto di n.1 piattaforma elevatrice del 30.3.2016 la pattuizione
(art.8) relativa al foro competente (Reggio Calabria), anzitutto, è riportata tra le condizioni generali di fornitura pur trattandosi di clausola vessatoria, in secondo luogo, è anch'essa inserita nella sezione di cui all'approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c. in via cumulativa e, infine, nonostante sia specificatamente sottoscritta, non è stata oggetto di una trattativa individuale.
2.1. L'eccezione merita accoglimento.
Occorre ribadire che la pretesa creditoria si fonda sui seguenti titoli negoziali:
i) offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del 30 marzo 2016;
ii) contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice del 27.12.2016;
iii) contratto di manutenzione ordinaria del 12.12.2019.
L'eccezione è ictu oculi fondata in ordine al contratto di manutenzione ordinaria giacché analizzando il regolamento contrattuale allegato al ricorso monitorio (doc. n. 3) emerge incontrovertibilmente, per come correttamente rilevato da parte opponente, che in forza dell'art. 13 (pag. 7) la competenza a decidere sulle controversie è attribuita in via assoluta al foro del “Cliente” - ovvero, nella specie, il - con la irreversibile Parte_1
conseguenza che il ricorso monitorio doveva essere senz'altro incardinato dinnanzi al
Tribunale di Catanzaro essendo ivi sito il opponente. Parte_1
Relativamente ai restanti contratti deve rammentarsi che costituisce ius receptum il principio in forza del quale “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Cass. civ., sez. III, ord. 14410 del 23.5.2024; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. 6-2, n. 10679 del 22/5/2015; Cass. civ., sez. 3, n. 10086 del
24/7/2001).
Nella vicenda in esame, l'offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del
30.12.2016 e all'offerta n° 480 del 27/12/2016, contratto di acquisto di n. 1 castelletto per piattaforma elevatrice, sono state concluse da nella qualità di Parte_2 amministratore del . Parte_1
Tuttavia, quest'ultimo lamenta che l'amministratore ha agito in assenza di delibera assembleare e quindi al di fuori dei poteri conferitogli dal Condominio venendo, pertanto, in rilievo l'istituto del mandato senza rappresentanza.
Ebbene, premesso che ai fini della determinazione della competenza occorre avere riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda attorea a prescindere dalla loro fondatezza, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate (Cass. civ., Sez. III, 1.12.2000, n. 15367), il difetto di rappresentanza eccepito dal Condominio non impedisce l'operatività della disciplina consumeristica.
Difatti, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del codice del Consumo, viene definito consumatore
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Nella vicenda in esame, la circostanza che l'ex amministratore abbia agito senza rappresentanza non lo fa diventare un operatore professionale avendo, in ogni caso, il Merante concluso un contratto, correttamente o meno, nell'interesse e in rappresentanza di un
Condominio e, pertanto, per scopi del tutto estranei all'attività professionale svolta.
Ne consegue che egli riveste senz'altro la qualifica consumatore secondo la definizione sopra richiamata.
Dalla superiore premessa discende che per i contratti in esame troverà applicazione non solo la disciplina di cui all'art. 1341 c.c., in quanto contratti predisposti unilateralmente dal professionista, ma anche la normativa prevista dal Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie.
Ne consegue che ai fini della validità delle clausole derogative della competenza non
è sufficiente la doppia sottoscrizione (art. 1341, II comma, c.c.) giacché, trattandosi di clausole vessatorie (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 lett. u) del Codice del Consumo),
è necessario che il professionista dimostri che siano state oggetto di apposita trattativa individuale (art. 34, comma 5, Codice del Consumo).
Richiamati i superiori principi, si osserva che nell'offerta n° 480 del 27/12/2016 (all.
n. 2 ricorso monitorio) la clausola che attribuisce la competenza in via esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria (art. 8) viene richiamata nella sezione di cui all'approvazione ex art. 1341
e 1342 c.c., tuttavia, essa risulta carente della doppia sottoscrizione e, pertanto, deve ritenersi priva di effetto.
Da ciò discende che per tale contratto, stante l'inoperatività della predetta clausola derogativa, deve ritenersi competente il Tribunale di Catanzaro quale foro del consumatore.
Quanto, invece, all'offerta l'offerta di acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice del
30.12.2016 (all. n. 1 ricorso monitorio), deve evidenziarsi che all'art. 8 le parti hanno così pattuito “Per ogni controversia che potrà nascere dal presente contratto di fornitura per
l'esecuzione delle Condizioni e del rapporto contrattuale da esse regolato sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria”.
Per tale clausola l'obbligo della specifica approvazione per iscritto deve ritenersi rispettato giacché è presente la doppia sottoscrizione senza che al riguardo assuma alcun rilievo che la stessa sia richiamata nella sezione delle clausole di cui all'art. 1341c.c. in via cumulativa per come lamentato da parte opponente.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “In caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla “durata dell'accordo”) (Cfr.,
Cass. civ, sez. III, ord. n. 4126 del 14.2.2024; in senso conforme ex multis, Cass. civ.,
29.2.2008, n. 5733; Cass. civ., 11.6.2012, n. 9492; Cass. civ., sez. 6- 3, 9.7.2018; n. 17939
Cass. civ., sez. 6-3, 2.4.2015, n. 6747).
Orbene, nel contratto in esame la censurata clausola risulta evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto essendo richiamata non solo numericamente ma anche mediante l'indicazione della rubrica “gerarchia delle fonti, legge applicabile, foro competente” , così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente debole adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
Il rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 1341 c.c. non è tuttavia sufficiente ai fini della validità della clausola in questione.
Invero, come già osservato, trattasi di pattuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 lett. u) del Codice del Consumo, si presume vessatoria fino a prova contraria in quanto stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa (Reggio
Calabria) da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Catanzaro).
Come noto, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34 (Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 8268 del 28.4.2020).
Nella vicenda in esame, a fronte della specifica contestazione sollevata dal parte opposta non ha offerto alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Parte_1 contestata clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale avendo articolando apposita prova testimoniale o, in caso di autorizzazione alla chiamata del terzo, di interrogatorio formale dell'amministratore Parte_2
Tali richieste istruttorie sono tuttavia inammissibili dovendosi rammentare che l'eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione, con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite e già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c. a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze (ad esempio quelle relativa all'ubicazione della sede di una persona giuridica) agevolmente rilevabili o documentabili (Cass. civ. sez. 3, ord. n. 22524 del 20/10/2006) e dovendosi ulteriormente ribadire che ai fini della determinazione della competenza occorre avere riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda attorea a prescindere dalla loro fondatezza senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate con l'unico limite costituito da una eventuale prospettazione artificiosa (cioè finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge) o “prima facie” infondata, circostanze, quest'ultime, non ricorrenti nel caso di specie.
Per tutte le superiori ragioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato dovendosi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di
Catanzaro.
L'accoglimento della superiore eccezione assorbe ogni altra questione e giustifica l'omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
Per completezza espositiva si precisa che il presente procedimento deve essere definito con sentenza non potendo essere emessa ordinanza trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr., sul punto, Cass, civ. Sez. VI - II, n. 15579 del 10/06/2019 “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009).” 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 52.000,00
(D.M. 55/2014 e succ. mod.) in ragione della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e della concreta attività difensiva svolta con esclusione della fase istruttoria in difetto di aggravi istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 300/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 20.6.2024;
2. assegna alle parti termine di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio davanti all'organo competente;
3. condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 518,00 per spese documentate ed € 3.089,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c., in favore dell'avv. EL OT dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Reggio Calabria, 7 novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)