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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5450 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Laura Saramondi
e
e per essa la procuratrice rappresentata CP_1 Controparte_2 da Controparte_3 convenuta opposta, con l'avv. Alberigo Panini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale all'udienza del 18 settembre 2025 e perciò, per parte opponente, come da foglio depositato telematicamente il 17 settembre 2025 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 799/2022, R.G. n. 1445/2022, emesso in data 1 marzo 2022 – il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto ai sigg.ri Carlo, e (in qualità di Pt_2 Parte_1
pagina 1 di 5 CP_ fidejussori della fallita CIB 59 s.r.l.) - di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente CP_1
(di seguito, per semplicità: ) la somma di € 298.997,18, oltre interessi, accessori e spese. CP_1
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione contestando sotto vari profili Parte_1 la pretesa azionata in via monitoria da , chiedendo che il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di CP_1 concessione della provvisoria esecutività, revocasse il decreto, previa declaratoria di nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. per violazione della normativa anti-trust, e conseguente decadenza dalla garanzia per il mancato rispetto del termine dei sei mesi per l'azione nei confronti della debitrice principale, e comunque previa liberazione dalla garanzia per violazione del disposto dell'art. 1956 c.c.; con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle CP_1 pretese e delle domande ex adverso formulate, e chiedendo che il Tribunale rigettasse l'opposizione, con conseguente integrale conferma dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza riservata del 21 ottobre 2022 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 18 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La asserita decadenza dalla garanzia, per mancata proposizione dell'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, previa declaratoria di nullità totale o parziale della fidejussione rilasciata dall'opponente per violazione della normativa anti-trust.
Parte opponente ha dedotto la nullità totale della fideiussione in quanto stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nell'anno 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a L. n.
287/1990; in subordine ha espressamente richiesto, in via subordinata, l'accertamento della nullità parziale del contratto di fidejussione, con espunzione delle clausole riproduttive delle clausole ritenute oggetto del patto anti-concorrenziale e quindi sanzionate dal noto provvedimento della Banca d'Italia.
Orbene, tale prospettazione appare manifestamente destituita di fondamento;
ed invero il principio di diritto invocato da parte opponente ed enunciato dalla ben nota giurisprudenza di legittimità riguarda specificamente soltanto i contratti di fidejussione riproduttivi del modello ABI sanzionato di nullità dal provvedimento di NK (“i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della pagina 2 di 5 legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata” – cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 41994/2021); orbene, mentre il provvedimento richiamato dalle Sezioni Unite, vale a dire il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale NK ha ritenuto contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a L. n. 287/1990 alcune specifiche clausole di un modello contrattuale tipo, faceva riferimento ad un modello uniforme di fidejussione predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 e inviato a NK il 7 marzo 2003 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 287/1990 (cfr. doc. 5 di parte attrice, prodotto con memoria istruttoria n. 2), la fidejussione sottoscritta (tra gli altri) dall'odierno opponente è stata stipulata il 29 luglio 1997 – e perciò non può certamente dirsi riproduttiva dell'accordo anti-concorrenziale dell'ottobre 2002; né parte opponente ha fornito la prova – o financo la mera allegazione – dell'esistenza di un analogo precedente accordo interbancario anti-concorrenziale che prevedesse un modulo contenente le tre clausole poi sanzionate di nullità.
Con la conseguenza che, essendo la norma di cui all'art. 1957 c.c. pacificamente derogabile, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e priva di carattere vessatorio (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, ord. n. 3989 del 17 febbraio 2025; cfr. anche Sez. VI, ord. n. 28943 del 4 dicembre 2017), dal mancato esercizio di azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non è conseguita la decadenza della garanzia prestata dal
Pt_1
3. La liberazione del fidejussore per il disposto dell'art. 1956 c.c.
L'opponente invoca la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso ulteriore credito alla società CIB 59 s.r.l. senza la preventiva autorizzazione dei fideiussori, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva il giudicante come non sussistono le condizioni per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.; ed invero tale istituto postula che la banca abbia concesso nuovo credito alla debitrice principale, senza specifica autorizzazione dei fidejussori, pur dopo avere avuto notizia del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
10870 del 23 maggio 2005); ciò che non è avvenuto nel caso che ci occupa, non avendo l'attore opponente fornito la prova, ma neppure la specifica allegazione, che BNL abbia concesso ulteriore credito a CIB 59 s.r.l. dopo l'erogazione delle linee di credito avvenute contestualmente alla assunzione della garanzia da parte del Pt_1 pagina 3 di 5 Osserva peraltro il giudicante come, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 Cod. Civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 7444 del 23 marzo 2017 e successive conformi); che, in altri termini, “la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20713 del 17 luglio 2023) – conoscenza che può certamente presumersi, dal momento che era stato dapprima amministratore unico, Parte_1 presidente del C.d.A. consigliere delegato e poi liquidatore per tutta la durata dei rapporti contrattuali in questione (cfr. visura storica della società CIB 59 s.r.l. sub doc. 8 di parte convenuta opposta).
In questa qualità, egli era - o avrebbe dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza, buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni.
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fidejussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito.
Ciò da cui consegue il rigetto dell'eccezione.
4. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente andrà quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, in complessivi €
22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1 pagina 4 di 5 data 1 marzo 2022 al n. 799/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 22.457,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5450 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Laura Saramondi
e
e per essa la procuratrice rappresentata CP_1 Controparte_2 da Controparte_3 convenuta opposta, con l'avv. Alberigo Panini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale all'udienza del 18 settembre 2025 e perciò, per parte opponente, come da foglio depositato telematicamente il 17 settembre 2025 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 799/2022, R.G. n. 1445/2022, emesso in data 1 marzo 2022 – il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto ai sigg.ri Carlo, e (in qualità di Pt_2 Parte_1
pagina 1 di 5 CP_ fidejussori della fallita CIB 59 s.r.l.) - di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente CP_1
(di seguito, per semplicità: ) la somma di € 298.997,18, oltre interessi, accessori e spese. CP_1
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione contestando sotto vari profili Parte_1 la pretesa azionata in via monitoria da , chiedendo che il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di CP_1 concessione della provvisoria esecutività, revocasse il decreto, previa declaratoria di nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. per violazione della normativa anti-trust, e conseguente decadenza dalla garanzia per il mancato rispetto del termine dei sei mesi per l'azione nei confronti della debitrice principale, e comunque previa liberazione dalla garanzia per violazione del disposto dell'art. 1956 c.c.; con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle CP_1 pretese e delle domande ex adverso formulate, e chiedendo che il Tribunale rigettasse l'opposizione, con conseguente integrale conferma dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza riservata del 21 ottobre 2022 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 18 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La asserita decadenza dalla garanzia, per mancata proposizione dell'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, previa declaratoria di nullità totale o parziale della fidejussione rilasciata dall'opponente per violazione della normativa anti-trust.
Parte opponente ha dedotto la nullità totale della fideiussione in quanto stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nell'anno 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a L. n.
287/1990; in subordine ha espressamente richiesto, in via subordinata, l'accertamento della nullità parziale del contratto di fidejussione, con espunzione delle clausole riproduttive delle clausole ritenute oggetto del patto anti-concorrenziale e quindi sanzionate dal noto provvedimento della Banca d'Italia.
Orbene, tale prospettazione appare manifestamente destituita di fondamento;
ed invero il principio di diritto invocato da parte opponente ed enunciato dalla ben nota giurisprudenza di legittimità riguarda specificamente soltanto i contratti di fidejussione riproduttivi del modello ABI sanzionato di nullità dal provvedimento di NK (“i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della pagina 2 di 5 legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata” – cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 41994/2021); orbene, mentre il provvedimento richiamato dalle Sezioni Unite, vale a dire il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale NK ha ritenuto contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a L. n. 287/1990 alcune specifiche clausole di un modello contrattuale tipo, faceva riferimento ad un modello uniforme di fidejussione predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 e inviato a NK il 7 marzo 2003 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 287/1990 (cfr. doc. 5 di parte attrice, prodotto con memoria istruttoria n. 2), la fidejussione sottoscritta (tra gli altri) dall'odierno opponente è stata stipulata il 29 luglio 1997 – e perciò non può certamente dirsi riproduttiva dell'accordo anti-concorrenziale dell'ottobre 2002; né parte opponente ha fornito la prova – o financo la mera allegazione – dell'esistenza di un analogo precedente accordo interbancario anti-concorrenziale che prevedesse un modulo contenente le tre clausole poi sanzionate di nullità.
Con la conseguenza che, essendo la norma di cui all'art. 1957 c.c. pacificamente derogabile, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e priva di carattere vessatorio (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, ord. n. 3989 del 17 febbraio 2025; cfr. anche Sez. VI, ord. n. 28943 del 4 dicembre 2017), dal mancato esercizio di azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non è conseguita la decadenza della garanzia prestata dal
Pt_1
3. La liberazione del fidejussore per il disposto dell'art. 1956 c.c.
L'opponente invoca la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso ulteriore credito alla società CIB 59 s.r.l. senza la preventiva autorizzazione dei fideiussori, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva il giudicante come non sussistono le condizioni per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.; ed invero tale istituto postula che la banca abbia concesso nuovo credito alla debitrice principale, senza specifica autorizzazione dei fidejussori, pur dopo avere avuto notizia del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
10870 del 23 maggio 2005); ciò che non è avvenuto nel caso che ci occupa, non avendo l'attore opponente fornito la prova, ma neppure la specifica allegazione, che BNL abbia concesso ulteriore credito a CIB 59 s.r.l. dopo l'erogazione delle linee di credito avvenute contestualmente alla assunzione della garanzia da parte del Pt_1 pagina 3 di 5 Osserva peraltro il giudicante come, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 Cod. Civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 7444 del 23 marzo 2017 e successive conformi); che, in altri termini, “la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20713 del 17 luglio 2023) – conoscenza che può certamente presumersi, dal momento che era stato dapprima amministratore unico, Parte_1 presidente del C.d.A. consigliere delegato e poi liquidatore per tutta la durata dei rapporti contrattuali in questione (cfr. visura storica della società CIB 59 s.r.l. sub doc. 8 di parte convenuta opposta).
In questa qualità, egli era - o avrebbe dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza, buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni.
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fidejussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito.
Ciò da cui consegue il rigetto dell'eccezione.
4. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende il rigetto della opposizione, e la integrale conferma dell'opposto decreto, restando assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente andrà quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, in complessivi €
22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1 pagina 4 di 5 data 1 marzo 2022 al n. 799/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 22.457,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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