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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2449/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2449/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.03.2025;
Vista la propria ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. con la quale è stata - tra l'altro - disposta la sospensione del processo sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di cassazione;
Visto il decreto del 25.09.2024 con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale con la suddetta ordinanza;
Rilevato che, come risultante dal fascicolo telematico, il suddetto decreto è stato comunicato alle parti in data 05.11.2024, conformemente a quanto disposto dal
Tribunale con decreto di pari data;
Rilevato che l'istanza di riassunzione è stata depositata telematicamente in data
12.02.2025;
Ritenuto che la suddetta istanza debba reputarsi tardiva;
Rilevato, al riguardo, che l'art. 363-bis c.p.c., nel disporre la sospensione necessaria del processo a seguito del rinvio pregiudiziale, non ha regolato le modalità di riassunzione del processo a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte di cassazione;
Ritenuto che, trattandosi di un'ordinaria - ancorché nuova - ipotesi di sospensione necessaria, la disciplina relativa alla riassunzione del processo debba rinvenirsi in quella generale dettata dall'art. 297 c.p.c., che, a tal fine, indica il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione;
Pag. 1 di 2 Ritenuto, peraltro, che il suddetto termine debba decorrere dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale dell'avvenuta restituzione degli atti, in specie conseguita per effetto di un'apposita comunicazione di cancelleria del 05.11.2024;
Ritenuto, pertanto, che l'istanza di riassunzione del processo andava depositata - al più tardi - entro il 05.02.2025, ovverosia entro la scadenza del suddetto termine trimestrale, da computarsi secondo il calendario comune (v. art. 155, co. 2, c.p.c.);
Ritenuto che, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa di parte opponente, non possa disporsi la rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c., non potendosi ritenere
“incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” la parte che, come nel caso in esame, una volta raggiunta da rituale comunicazione di cancelleria contenente il provvedimento determinativo della cessazione della causa di sospensione, non ne abbia preso integrale visione;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'estinzione del processo, con la conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, co. 1, c.p.c.;
Ritenuto, infine, che, a norma dell'art. 310, co. 4, c.p.c., le spese del processo estinto debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
Visti gli artt. 297 e 307 c.p.c., dichiara estinto il processo.
Visto l'art. 653, co. 1, c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Visto l'art. 310, co. 4, c.p.c., lascia le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi.
Siracusa, 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2449/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.03.2025;
Vista la propria ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. con la quale è stata - tra l'altro - disposta la sospensione del processo sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di cassazione;
Visto il decreto del 25.09.2024 con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale con la suddetta ordinanza;
Rilevato che, come risultante dal fascicolo telematico, il suddetto decreto è stato comunicato alle parti in data 05.11.2024, conformemente a quanto disposto dal
Tribunale con decreto di pari data;
Rilevato che l'istanza di riassunzione è stata depositata telematicamente in data
12.02.2025;
Ritenuto che la suddetta istanza debba reputarsi tardiva;
Rilevato, al riguardo, che l'art. 363-bis c.p.c., nel disporre la sospensione necessaria del processo a seguito del rinvio pregiudiziale, non ha regolato le modalità di riassunzione del processo a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte di cassazione;
Ritenuto che, trattandosi di un'ordinaria - ancorché nuova - ipotesi di sospensione necessaria, la disciplina relativa alla riassunzione del processo debba rinvenirsi in quella generale dettata dall'art. 297 c.p.c., che, a tal fine, indica il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione;
Pag. 1 di 2 Ritenuto, peraltro, che il suddetto termine debba decorrere dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale dell'avvenuta restituzione degli atti, in specie conseguita per effetto di un'apposita comunicazione di cancelleria del 05.11.2024;
Ritenuto, pertanto, che l'istanza di riassunzione del processo andava depositata - al più tardi - entro il 05.02.2025, ovverosia entro la scadenza del suddetto termine trimestrale, da computarsi secondo il calendario comune (v. art. 155, co. 2, c.p.c.);
Ritenuto che, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa di parte opponente, non possa disporsi la rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c., non potendosi ritenere
“incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” la parte che, come nel caso in esame, una volta raggiunta da rituale comunicazione di cancelleria contenente il provvedimento determinativo della cessazione della causa di sospensione, non ne abbia preso integrale visione;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'estinzione del processo, con la conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, co. 1, c.p.c.;
Ritenuto, infine, che, a norma dell'art. 310, co. 4, c.p.c., le spese del processo estinto debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
Visti gli artt. 297 e 307 c.p.c., dichiara estinto il processo.
Visto l'art. 653, co. 1, c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Visto l'art. 310, co. 4, c.p.c., lascia le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi.
Siracusa, 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
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