TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 42-1/2025 R.G. P.U. promosso da
, p. iva , residente in [...] C.F._1
Francesco n. 24/3 int. 3, con l'Avv. PASQUALE GUADAGNI e l'Avv. RAFFAELE
GUADAGNI
- ricorrente -
***
Letto il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.; Parte_1 ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che il debitore ricorrente risiede in Possagno;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il ricorrente è un consumatore);
- il ricorrente ha debiti personali per € 117.000,00 circa;
- il ricorrente non è proprietario di immobili né di beni mobili registrati;
vive in un immobile locato al canone mensile di € 420,00, è tenuto al pagamento dell'importo mensile di € 1.067,00 a favore della ex moglie quale assegno di mantenimento e percepisce uno stipendio netto mensile da lavoro dipendente, per quattordici mensilità, di € 3.200,00 (al lordo delle due trattenute per cessione del quinto allo stato operate sulla busta paga, per l'importo mensile complessivo di €
320,00, che dovranno cessare alla luce dell'apertura della presente procedura); ritenuto, quindi, che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di
[...]
; Pt_1 nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Andrea
Calzavara quale liquidatore;
ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 18/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
2
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 42-1/2025 R.G. P.U. promosso da
, p. iva , residente in [...] C.F._1
Francesco n. 24/3 int. 3, con l'Avv. PASQUALE GUADAGNI e l'Avv. RAFFAELE
GUADAGNI
- ricorrente -
***
Letto il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.; Parte_1 ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che il debitore ricorrente risiede in Possagno;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il ricorrente è un consumatore);
- il ricorrente ha debiti personali per € 117.000,00 circa;
- il ricorrente non è proprietario di immobili né di beni mobili registrati;
vive in un immobile locato al canone mensile di € 420,00, è tenuto al pagamento dell'importo mensile di € 1.067,00 a favore della ex moglie quale assegno di mantenimento e percepisce uno stipendio netto mensile da lavoro dipendente, per quattordici mensilità, di € 3.200,00 (al lordo delle due trattenute per cessione del quinto allo stato operate sulla busta paga, per l'importo mensile complessivo di €
320,00, che dovranno cessare alla luce dell'apertura della presente procedura); ritenuto, quindi, che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di
[...]
; Pt_1 nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Andrea
Calzavara quale liquidatore;
ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 18/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
2