Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 250/2025 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
D.ssa Licia Tomay Presidente
Dott. Eugenio Facciolla Giudice estensore
D.ssa Giuseppina Valestra Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2025 nel procedimento vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Massimo Oriolo ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Villa d'Agri di Marsicovetere, alla via Aldo Moro n. 13, giusta mandato in atti;
RECLAMANTE
e
, in persona del Ministro in carica, e l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Controparte_2
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto
n. 46, ope legis domiciliano;
RECLAMATI
letti ed esaminati gli atti ed i verbali di causa;
1. Con reclamo depositato in data 28.01.2025 , premesso il ricorso ex art. 700 c.p.c. Parte_1
mediante il quale ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto “ad essere nominato/assegnato presso le sedi site in Matera, in quanto affetto da handicap grave con invalidità riconosciuta al 46% poiché affetto da cardiopatia aritmogena (FA parossistica) con insufficienza mitralica lieve in TAO ed altre patologie
– condanna dell'amministrazione scolastica resistente all'attribuzione della sede di servizio prescelta dal ricorrente quale prima preferenza espressa nella domanda inoltrata a mezzo del sistema POLIS”, definito con ordinanza di rigetto del giudice adito, per mancanza del requisito del “periculum in mora richiesto dall'art.
700 c.p.c.”,
Avverso l'ordinanza del giudice di prime cure, insorgeva che, sulla scorta delle Parte_1
argomentazioni svolte nell'atto di gravame, chiedeva riformarsi il provvedimento reiettivo del ricorso ex art. 700 c.p.c. e di accogliere le conclusioni originarie.
Si costituiva in giudizio con reclamo incidentale il , in Controparte_3
persona del Ministro in carica, e l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che, opponendo alle avverse deduzioni e richieste, chiedeva dichiararsi in via incidentale l'inammissibilità del ricorso per l'assenza del nesso di strumentalità tra la tutela cautelare d'urgenza e la tutela di merito, e comunque il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza per la mancanza dei presupposti per l'adozione della cautela, con vittoria delle competenze di giudizio.
All'esito dell'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, il Collegio riservava la decisione.
2. Il reclamo proposto non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza, nella fattispecie, dei requisiti legittimanti la tutela invocata.
Parte reclamante domanda il riconoscimento del diritto alla nomina/assegnazione presso le sedi scolastiche di Matera, in quanto portatore di handicap grave con invalidità del 46%, e la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della sede di servizio prescelta come prima preferenza in domanda.
La reclamata si è costituita in via incidentale, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso cautelare per omessa indicazione della causa di merito e/o per assenza del nesso di strumentalità tra la tutela cautelare d'urgenza e la tutela di merito.
L'eccezione riproposta va rigettata perché infondata, atteso che, dalla disamina del ricorso cautelare, è possibile ricavare la totale coincidenza fra la richiesta cautelare e il contenuto della pronuncia di merito futura, anche in mancanza di espressa presa di posizione del ricorrente. La richiesta del ricorrente, infatti, mira ad ottenere la stessa finalità dell'eventuale richiesta in sede di merito con richiesta di condanna al risarcimento dei danni che deduce di avere subito.
Come affermato dalla giurisprudenza in merito, a seguito della riforma dell' art. 669 octies c.p.c. , il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c. ), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che per chi invoca la tutela innominata d'urgenza sussista pur sempre l'onere di indicare specificamente l'azione di merito, cui il ricorso è strumentale. Pertanto, seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione
Nel merito del reclamo si osserva che il reclamante è un docente vincitore di concorso indetto con DD
2575/2023 per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (A041), inserito nella graduatoria di merito;
il 14.8.2024 presentava domanda per esprimere le preferenze di assegnazione della cattedra per provincia, classe di concorso e tipologia di incarico, esprimendo preferenze per la classe di concorso A041 nella provincia di
Matera e, a seguire per quella di Potenza. Dichiarava altresì il possesso dei titoli di riserva quale invalido civile
(Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3).
In base alla graduatoria veniva designato per la stipula di contratto individuale di lavoro per la Provincia di
Potenza, proposta accettata dal reclamante che, in data 01.09.2024, stipulava il contratto di lavoro. Avendo verificato la disponibilità di sedi nella provincia di Matera, sede a lui più congeniale rispetto a Potenza, avanzava richiesta all'Amministrazione che, tuttavia, la rigettava;
da qui il ricorso al giudice del lavoro in via d'urgenza per ottenere l'assegnazione nelle sedi in provincia di Matera ancora disponibili. Deduce a tal fine che il periculum, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risiede nel rischio che durante il normale decorso del tempo per la decisione di merito, la permanenza presso la sede di assegnazione produrrebbe effetti negativi sulla sua sfera personale e lavorativa. L'assegnazione presso la sede di Potenza,
a seguito della stipula del contratto a tempo indeterminato, comporterebbe l'obbligo di permanenza nella sede per ulteriori tre anni, con tutte le conseguenze del caso già ampiamente esposte nel ricorso in atti.
Orbene, è il caso di evidenziare innanzitutto come nel procedimento di reclamo cautelare è ravvisabile il presupposto del periculum in mora ogni volta che – pur essendo già decorso un congruo lasso di tempo dalla commissione dell'atto potenzialmente lesivo e/o dall'instaurazione del procedimento cautelare – sia nondimeno ancora sussistente il pericolo imminente che il diritto azionato dalla parte ricorrente possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile.
Nel caso in esame il giudice ha ritenuto non sussistente il periculum in quanto “il periculum in mora non può identificarsi, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento e/o comportamento datoriale in sé considerato, ossia, nella fattispecie, la mancata assegnazione presso le sedi disponibili della Provincia di
Matera, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito… Alla luce della documentazione in atti, non pare che il paventato danno patrimoniale sia effettivamente caratterizzato da quell'imminenza ed irreparabilità invece richiesti ex art. 700 c.p.c…. l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile al proprio diritto, tale da non poter attendere il tempo occorrente per far valere le proprie ragioni in via ordinaria, non risultano provate”.
Per il requisito del periculum in mora, occorre evidentemente una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze, legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.
Il periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento dell'amministrazione in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito;
in quest'ottica allora spetta al ricorrente ex art. 700 cpc allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente.
La sussistenza del periculum in mora deve così essere verificata in concreto in base alla situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico, nonché emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.
Orbene, così delineato il campo di azione, è evidente che il lavoratore non ha fornito prova del danno economico anche sotto l'aspetto delle maggiori spese da affrontare rispetto alla situazione economica;
né ha prodotto documentazione relativa alle spese di alloggio a Potenza, alla mancanza di redditi dei conviventi, ecc., laddove, tra l'altro, in tema di periculum in mora, requisito che deve sussistere a fondamento del provvedimento cautelare, il danno di natura economica non costituisce un pregiudizio di natura irreparabile, potendo il ricorrente, a fronte della dedotta morosità dell'utilizzatore, disporre della tutela risarcitoria per equivalente;
Troppo vaghe poi le argomentazioni offerte per le ricadute sul piano familiare e della salute.
L'insussistenza del requisito del cd. “periculum in mora” esime logicamente da esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cd. “fumus” i quali, pertanto, rimangono assorbiti.
3. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il reclamo proposto;
b) spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Potenza, 16 aprile 2025.
Il Relatore
Dr Eugenio Facciolla
Il Presidente
D.ssa Licia Tomay