Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025
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Sentenza 18 aprile 2025

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Il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro e Previdenza Sociale, ha esaminato un reclamo proposto da un docente avverso un'ordinanza di rigetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. Il docente, vincitore di concorso per la classe di concorso A041, affetto da grave handicap con invalidità riconosciuta al 46%, aveva richiesto l'accertamento del diritto ad essere nominato presso sedi scolastiche nella provincia di Matera, sua prima preferenza, e la conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'attribuzione della sede prescelta. Il ricorso cautelare era stato rigettato in primo grado per mancanza del requisito del periculum in mora. L'amministrazione scolastica, costituendosi in giudizio con reclamo incidentale, aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per assenza del nesso di strumentalità tra la tutela cautelare e la tutela di merito, chiedendo comunque il rigetto del reclamo per la mancanza dei presupposti della cautela. Il docente reclamante, pur riconoscendo la necessità di indicare l'azione di merito, sosteneva che il periculum risiedesse nel rischio di effetti negativi sulla sua sfera personale e lavorativa derivanti dalla permanenza nella sede di Potenza, assegnatagli a seguito della stipula di un contratto a tempo indeterminato, con un obbligo di permanenza triennale.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo insussistenti i requisiti per la tutela invocata. In via preliminare, ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, ritenendo che il ricorso cautelare fosse sufficientemente strumentale alla futura azione di merito, pur con una portata attenuata rispetto alla disciplina previgente. Nel merito, il Collegio ha confermato la valutazione del primo giudice circa l'insussistenza del periculum in mora. Ha precisato che tale requisito non può identificarsi con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé, ma con il pregiudizio imminente e irreparabile che il lavoratore potrebbe subire dall'attesa della decisione di merito. Il Tribunale ha evidenziato che il docente non ha fornito una prova concreta dell'irreparabilità delle conseguenze, né ha allegato fatti specifici che dimostrassero il rischio di danni gravi e non ristorabili, né ha documentato spese aggiuntive o ricadute sul piano familiare e della salute. Le argomentazioni relative al danno economico e alle conseguenze personali e familiari sono state ritenute troppo vaghe. Di conseguenza, l'insussistenza del periculum in mora ha reso assorbente l'esame della fondatezza dei motivi relativi al fumus boni iuris. Le spese sono state poste a definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Potenza
    Numero :
    Data del deposito : 18 aprile 2025

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