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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 709/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, 27/2025 pubblicata il 22.03.2025
TRA quale legale rappresentate pt della società (avv.to Lamberto Isabella) Parte_1 CP_1
Contro
(avv.to Di Paola Luca) CP_2
(avv.to Fino Ciccarelli Alessandro) Controparte_3
PG in sede
All'udienza del 26.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 27/2025 pubblicata il 22.03.2025, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della società CP_1
Accoglieva il ricorso presentato dalla titolare di un credito di € 31.043,91 in forza di CP_2
decreto ingiuntivo n. 1979/2024 del 4.07.2024 provvisoriamente esecutivo.
Argomentava che la debitrice non essendosi costituita non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Rilevava che i debiti scaduti e non pagati superavano l'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente di € 31.043,91 oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1979/2024 provvisoriamente esecutivo;
informativa dell'Agenzia delle Entrate pagina 1 di 4 Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 395.072,24; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti di € 3.867,34=lavoratori dipendenti).
Ravvisava la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione: della consistenza dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario unitamente alla persistente volontà del debitore di non adempiere;
della procedura di scioglimento in corso della società debitrice;
dell'esito negativo della procedura esecutiva mobiliare attivata dal creditore ricorrente;
dell'inesistenza della sede sociale presso l'indirizzo riportato sul registro imprese;
dell'esistenza di un pignoramento presso terzi.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo deducendo preliminarmente che la Parte_1 notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza pre fallimentare erano state eseguite presso un indirizzo pec attivato d'ufficio dalla Camera di Commercio e di cui i soci della non erano a conoscenza. Parte_2
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato da CP_2
Valorizzava, infine, le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi che deponevano per la qualifica di impresa minore.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso reclamo ed instando per il rigetto. CP_2
Si costituiva, altresì, la chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_3
Anche il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Tutte le notifiche effettuate all'indirizzo pec della sono valide. Parte_2
Avendo la reclamante in liquidazione un domicilio digitale risultante dai pubblici registri (INIPEC) legittimamente attribuitole dalla Camera di Commercio, le notifiche degli atti giudiziari non potevano che essere effettuate presso detto domicilio digitale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 ter della Legge n. 53 del 1994.
Non si ravvisa, in ogni caso, alcuna lesione del diritto di difesa attesa la natura pienamente devolutiva del presente giudizio.
La prima censura non è fondata.
La società è titolare di un credito portato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_2
Firenze (n.1979 del 4.7.2024 – R.G. 7310/2024) divenuto definitivamente esecutivo poiché non opposto. .
L'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata dalla società reclamante in sede di giudizio di opposizione che, invece, non è stato proposto.
Anche la seconda censura non è condivisibile.
pagina 2 di 4 In ordine all'omesso superamento delle soglie di fallibilità, l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento, quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n. 25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
Nel caso di specie, alcuna documentazione, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, è stata prodotta dalla parte reclamante.
Quest'ultima ha valorizzato le risultanze solo dei bilanci relativi agli anni 2022 e 2023 (mancano quelle dei 2021) da cui emergerebbero le soglie dimensionali dell'impresa minore (e cioè attivo<€300.000; ricavi<€200.000; debiti<€500.000).
Trattasi, tuttavia, di un dato meramente parziale, tratto, peraltro, da bilanci che, all'epoca della proposizione del ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale, non risultavano depositati presso la Camera di Commercio.
Le suindicate risultanze, inoltre, contrastano con i dati emergenti dallo Stato Patrimoniale e Conto economico (2023-2024).
Ed infatti, debiti erariali riportati in bilancio (2022-2023) per complessivi €15.981,58 non collimano con la reale esposizione verso il fisco di € 451.551,79 quale emerge dalla insinuazione allo Stato passivo effettuata dall'Agenzia Entrate- debiti erariali riportati in bilancio (2022-2023).
Ne consegue che la documentazione allegata non è idonea ad offrire una rappresentazione storica ed attendibile dei dati della società CP_1
Ne consegue che quest'ultima può ritenersi validamente sottoposta alla declaratoria di fallibilità.
Ricorrono, infine, plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza quali l'ammontare dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario nonché la contemporanea presenza di debiti anche di modico valore per i quali non è intervenuto alcun pagamento neanche parziale.
pagina 3 di 4 Da tutte le suindicate emergenze si delinea una situazione di oggettiva insolvenza della parte reclamante.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna quale legale rappresentate pt della società al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese in favore di e della che si liquidano in € 8.469,00 per CP_2 Controparte_3
ciascuno oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%; pone a carico della parte reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
1°.07.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
Dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 709/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, 27/2025 pubblicata il 22.03.2025
TRA quale legale rappresentate pt della società (avv.to Lamberto Isabella) Parte_1 CP_1
Contro
(avv.to Di Paola Luca) CP_2
(avv.to Fino Ciccarelli Alessandro) Controparte_3
PG in sede
All'udienza del 26.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 27/2025 pubblicata il 22.03.2025, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della società CP_1
Accoglieva il ricorso presentato dalla titolare di un credito di € 31.043,91 in forza di CP_2
decreto ingiuntivo n. 1979/2024 del 4.07.2024 provvisoriamente esecutivo.
Argomentava che la debitrice non essendosi costituita non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Rilevava che i debiti scaduti e non pagati superavano l'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente di € 31.043,91 oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1979/2024 provvisoriamente esecutivo;
informativa dell'Agenzia delle Entrate pagina 1 di 4 Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo di € 395.072,24; informativa dell'INPS dalla quale risultano debiti di € 3.867,34=lavoratori dipendenti).
Ravvisava la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione: della consistenza dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario unitamente alla persistente volontà del debitore di non adempiere;
della procedura di scioglimento in corso della società debitrice;
dell'esito negativo della procedura esecutiva mobiliare attivata dal creditore ricorrente;
dell'inesistenza della sede sociale presso l'indirizzo riportato sul registro imprese;
dell'esistenza di un pignoramento presso terzi.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo deducendo preliminarmente che la Parte_1 notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza pre fallimentare erano state eseguite presso un indirizzo pec attivato d'ufficio dalla Camera di Commercio e di cui i soci della non erano a conoscenza. Parte_2
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato da CP_2
Valorizzava, infine, le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi che deponevano per la qualifica di impresa minore.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso reclamo ed instando per il rigetto. CP_2
Si costituiva, altresì, la chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_3
Anche il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Tutte le notifiche effettuate all'indirizzo pec della sono valide. Parte_2
Avendo la reclamante in liquidazione un domicilio digitale risultante dai pubblici registri (INIPEC) legittimamente attribuitole dalla Camera di Commercio, le notifiche degli atti giudiziari non potevano che essere effettuate presso detto domicilio digitale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 ter della Legge n. 53 del 1994.
Non si ravvisa, in ogni caso, alcuna lesione del diritto di difesa attesa la natura pienamente devolutiva del presente giudizio.
La prima censura non è fondata.
La società è titolare di un credito portato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_2
Firenze (n.1979 del 4.7.2024 – R.G. 7310/2024) divenuto definitivamente esecutivo poiché non opposto. .
L'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata dalla società reclamante in sede di giudizio di opposizione che, invece, non è stato proposto.
Anche la seconda censura non è condivisibile.
pagina 2 di 4 In ordine all'omesso superamento delle soglie di fallibilità, l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento, quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n. 25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
Nel caso di specie, alcuna documentazione, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, è stata prodotta dalla parte reclamante.
Quest'ultima ha valorizzato le risultanze solo dei bilanci relativi agli anni 2022 e 2023 (mancano quelle dei 2021) da cui emergerebbero le soglie dimensionali dell'impresa minore (e cioè attivo<€300.000; ricavi<€200.000; debiti<€500.000).
Trattasi, tuttavia, di un dato meramente parziale, tratto, peraltro, da bilanci che, all'epoca della proposizione del ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale, non risultavano depositati presso la Camera di Commercio.
Le suindicate risultanze, inoltre, contrastano con i dati emergenti dallo Stato Patrimoniale e Conto economico (2023-2024).
Ed infatti, debiti erariali riportati in bilancio (2022-2023) per complessivi €15.981,58 non collimano con la reale esposizione verso il fisco di € 451.551,79 quale emerge dalla insinuazione allo Stato passivo effettuata dall'Agenzia Entrate- debiti erariali riportati in bilancio (2022-2023).
Ne consegue che la documentazione allegata non è idonea ad offrire una rappresentazione storica ed attendibile dei dati della società CP_1
Ne consegue che quest'ultima può ritenersi validamente sottoposta alla declaratoria di fallibilità.
Ricorrono, infine, plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza quali l'ammontare dei debiti ed in particolare di quelli verso l'Erario nonché la contemporanea presenza di debiti anche di modico valore per i quali non è intervenuto alcun pagamento neanche parziale.
pagina 3 di 4 Da tutte le suindicate emergenze si delinea una situazione di oggettiva insolvenza della parte reclamante.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
condanna quale legale rappresentate pt della società al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese in favore di e della che si liquidano in € 8.469,00 per CP_2 Controparte_3
ciascuno oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%; pone a carico della parte reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
1°.07.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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