Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
Soc. Villaggio Bianco S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Lara Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mondini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previe misure cautelari
1) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 258, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale n. 609;
2) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 259, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 608;
3) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 260, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 606, sub. 4;
4) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 261, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 606, sub. 3;
5) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 262, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 605;
6) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 263, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 604;
7) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 264, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 597;
8) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 265, per l’immobile individuato al foglio 2, mappale 603;
9) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 266, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 602;
10) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 267, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 601;
11) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 268, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 600;
12) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 269, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 599;
13) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 271, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 598;
14) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 271, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 271;
15) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 272, per l’immobile individuato al foglio 2, mappale 595;
16) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 273, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 594;
17) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 274, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 593;
18) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 275, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 592;
19) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 276, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 590;
20) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 277, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 589;
21) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 278, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 588, sub. 4;
22) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 279, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 279;
23) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 280, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 587;
24) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 281, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 586;
25) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 282, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 585;
26) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 283, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 584;
27) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.205, n. 284, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 284;
28) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 285, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 582.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda da cui trae origine l’odierna controversia riguarda un insediamento abusivo risalente a molti anni orsono, composto da costruzioni realizzate in un’area di elevato degrado, sita nel Comune di Falconara Marittima, località Rocca Priora, tra il tracciato ferroviario Ancona-Bologna e la linea di costa, in corrispondenza della sinistra idrografica del fiume Esino, in prossimità della foce.
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 116 del 21/1/2004, classifica l’intera area nella categoria a rischio di esondazione di pericolosità elevata (R4).
Con ricorso proposto a questo Tribunale ed iscritto al n. 94/2023 erano stati impugnati i dinieghi di condono edilizio, i provvedimenti di demolizione adottati dal Comune nel corso del tempo, i provvedimenti di irrigazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001 e i provvedimenti di accertamento, ex art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001, di inottemperanza agli ordini di demolizione.
Con sentenza 27/11/2023 n. 778, appellata ma con istanza cautelare respinta (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2391/2024), questo Tribunale accoglieva l’impugnazione limitatamente agli atti di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e agli atti di accertamento, ex art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001, di inottemperanza agli ordini di demolizione.
Il ricorso veniva quindi respinto con riguardo agli altri provvedimenti (diniego di condono e ordini di demolizione).
Le ordinanze oggetto dell’odierno gravame si pongono in evidente continuità con l’esito del predetto giudizio e, nella sostanza, assegnano alla ricorrente un nuovo termine per la demolizione spontanea degli abusi, decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà ai nuovi accertamenti ex art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001.
Per completezza dell’esposizione in fatto va solo aggiunto che i manufatti in oggetto sono al momento inutilizzabili per effetto di ordinanze di sgombero impugnate con ric. n. 156/2023 respinto con sentenza TAR Marche, Sez. I, 27/11/2023 n. 776, che non risulta essere stata appellata.
Il Comune di Falconara Marittima si è costituito per resistere al gravame.
2. Con il primo ad articolato motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/2001 nonché eccesso di potere per errato apprezzamento dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare viene dedotta insufficienza della motivazione con riguardo ai pregressi ordini di demolizione del 5/1/1989 al momento ancora validi ed efficaci. I nuovi provvedimenti si limitano a citare i dinieghi di condono e precedenti sentenze del TAR Marche che non riguardano i manufatti in questione essendo stati oggetto della sentenza n. 778/2023. Nella sostanza le nuove ordinanze sono mere repliche, non previste dall’ordinamento, delle precedenti ordinanze del 1989.
Le censure sono infondate.
Al riguardo è sufficiente ricordare quanto esposto in premessa ovvero che le ordinanze oggetto dell’odierno gravame non rinnovano, integralmente e nella sostanza, un ordine di demolizione già ritenuto legittimo, ma si limitano ad assegnare un nuovo termine per provvedere all’esecuzione spontanea dopo la ricordata sentenza n. 778/2023 che aveva annullato gli atti di accertamento dell’inottemperanza produttivi degli effetti acquisitivi ex art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001.
Di conseguenza le doglianze assumono carattere essenzialmente formale e pretestuoso poiché la ricorrente è ben consapevole di tutta la vicenda giudiziaria pregressa anche se le nuove ordinanze contengono riferimenti giurisprudenziali errati in punto di fatto ma non in punto di diritto, trattandosi di vicende parallele che riguardano immobili di altri proprietari all’interno del medesimo insediamento abusivo e nelle medesime situazioni.
3. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e irrazionalità manifesta. In particolare viene contestato il comportamento dell’amministrazione comunale che, per decenni, si è astenuta dal pretendere l’ottemperanza dei precedenti ordini di demolizione consentendo così, alla ricorrente, di utilizzare gli immobili abusivi fino all’attuazione del Piano di Recupero che prevede opere di mitigazione del rischio idraulico. La ricorrente si è ora attivata per dare celere esecuzione al predetto Piano di Recupero grazie anche all’intervento della Regione.
Pure queste ultime censure vanno disattese.
Dopo le sentenze di questo Tribunale nn. 776 e 778 del 2023, è stato doverosamente riattivato il procedimento di repressione dell’abusivismo edilizio che oggi giunge al suo naturale epilogo senza peraltro contemplare ulteriore fruizione dei manufatti abusivi, attesa la loro dichiarata inagibilità con provvedimenti di sgombero ormai consolidati (sent. n. 776/2023).
Inoltre la sentenza n. 778/2023 ha accertato che per l’attuazione del Piano di Recupero e la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, è necessaria la previa demolizione di tutte le opere abusive al momento presenti sull’area.
I ritardi nell’attuazione del Piano di Recupero non sono quindi imputabili all’amministrazione comunale ma all’atteggiamento della ricorrente che si oppone tenacemente alla rimozione degli abusi di cui si discute.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Falconara Marittima, delle spese processuali nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA e CPA.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
NL OR, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL OR | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO