TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 124
TAR
Sentenza breve 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 27 e 31 DPR 380/2001; eccesso di potere per errato apprezzamento presupposti, difetto istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ritiene le censure infondate poiché le ordinanze non rinnovano integralmente un ordine di demolizione già ritenuto legittimo, ma assegnano un nuovo termine per l'esecuzione spontanea dopo la sentenza che aveva annullato gli atti di accertamento dell'inottemperanza. Le doglianze sono considerate formali e pretestuose, dato che la ricorrente è a conoscenza della vicenda giudiziaria pregressa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e irrazionalità manifesta

    Il Tribunale disattende tali censure, affermando che dopo le sentenze del 2023 è stato doverosamente riattivato il procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio. La sentenza n. 778/2023 ha accertato che per l'attuazione del Piano di Recupero e delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico è necessaria la previa demolizione delle opere abusive. I ritardi nell'attuazione del Piano non sono imputabili al Comune ma all'atteggiamento della ricorrente che si oppone alla rimozione degli abusi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 124
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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