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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/12/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2022
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3149/2022 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, (Cod. Fisc. ) nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.01.1992 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Isabella Flaccavento, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
11.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1 personale da;
CP_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 29.11.2018, in Vittoria (RG), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Vittoria, Anno 2018, Parte I, n. 72, Ufficio 1, con il resistente, dall'unione con il quale non sono nati figli;
che ha assunto come l'unione coniugale si è andata deteriorando, a causa delle continue incomprensioni caratteriali insorte tra i coniugi, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, cessata di fatto, prima dell'incardinarsi del presente giudizio su concorde volontà di entrambe le parti;
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza null'altro disporre, avendo la stessa riallacciato la relazione sentimentale con il padre della figlia minore della medesima ricorrente;
che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 04 ottobre 2023, sebbene regolarmente citato in giudizio, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito;
che il resistente non si è costituito in giudizio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che la causa all'udienza del 11.06.2025 svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, protrattasi già da moltissimi anni e risalente a data antecedente all'incardinarsi del presente giudizio, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e la costituzione di altro ed autonomo nucleo familiare da parte della , Parte_1 con la nascita di un ulteriore figlio, nonché da ultimo il comportamento processuale tenuto dal resistente, non costituitosi benché, regolarmente citato, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata da diversi anni;
che pertanto su nessun'altra domanda il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, stante che la ricorrente ha dichiarato che i figli della stessa sono nati da altra relazione con altro uomo con il quale la stessa attualmente convive;
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citato non si è costituito in CP_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 29.11.2018, in Vittoria (RG), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del comune di Vittoria, Anno 2018, Parte I, n.72, Ufficio 1;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 10.12.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3149/2022 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, (Cod. Fisc. ) nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.01.1992 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Isabella Flaccavento, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
11.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1 personale da;
CP_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 29.11.2018, in Vittoria (RG), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Vittoria, Anno 2018, Parte I, n. 72, Ufficio 1, con il resistente, dall'unione con il quale non sono nati figli;
che ha assunto come l'unione coniugale si è andata deteriorando, a causa delle continue incomprensioni caratteriali insorte tra i coniugi, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, cessata di fatto, prima dell'incardinarsi del presente giudizio su concorde volontà di entrambe le parti;
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza null'altro disporre, avendo la stessa riallacciato la relazione sentimentale con il padre della figlia minore della medesima ricorrente;
che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 04 ottobre 2023, sebbene regolarmente citato in giudizio, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito;
che il resistente non si è costituito in giudizio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che la causa all'udienza del 11.06.2025 svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta. che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, protrattasi già da moltissimi anni e risalente a data antecedente all'incardinarsi del presente giudizio, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e la costituzione di altro ed autonomo nucleo familiare da parte della , Parte_1 con la nascita di un ulteriore figlio, nonché da ultimo il comportamento processuale tenuto dal resistente, non costituitosi benché, regolarmente citato, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata da diversi anni;
che pertanto su nessun'altra domanda il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, stante che la ricorrente ha dichiarato che i figli della stessa sono nati da altra relazione con altro uomo con il quale la stessa attualmente convive;
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citato non si è costituito in CP_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 29.11.2018, in Vittoria (RG), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del comune di Vittoria, Anno 2018, Parte I, n.72, Ufficio 1;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 10.12.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti