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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12/01/1976, residente in [...]6, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via alla Porta Degli Archi n. 12/5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Maria
Cavagnaro, che la rappresenta e la difende come da procura in atti;
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]6, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XII Ottobre n. 10/13, presso lo studio degli Avv.ti Cristina Carena e Davide
Tonnicchi, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2025, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito Sig. con cui aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario in NT ER IG (GE) in data 24/07/2011 e dalla cui unione erano nati a Genova (GE) i figli e rispettivamente in data 21/12/2009 e Per_1 Per_2 in data 11/08/2012, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dal Sig. il quale, nel costituirsi in giudizio con CP_1 comparsa del 12/09/2025, non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 14/10/2025, i coniugi, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di massima sulle condizioni di separazione ed hanno pertanto chiesto un breve rinvio per poter formalizzare lo stesso mediante deposito di note scritte congiunte e rinunciando a comparire personalmente, chiedendo altresì che venga pronunciato anche il divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 28/10/2025, le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la separazione personale alle condizioni ivi riportate, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Ritenuto che le condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole. Rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Manda l'Ufficiale di Stato civile del Comune di NT ER IG (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 24/07/2011 in
NT ER IG (GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 24 Parte II Serie A Anno 2011 Uff. 1;
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. I coniugi, Sigg. e sono autorizzati a vivere separati, nel Parte_1 CP_1
reciproco rispetto.
2. I due figli, (n. Genova 21/12/2009) e (n. Genova 11/08/2012), sono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà tenere i figli con sé due pomeriggi infrasettimanali con pernotto;
e Per_1
usciti da scuola, si recheranno presso la nuova residenza del Sig. e Per_2 CP_1 pernotteranno da lui.
4. Per i fine settimana, dal venerdì sera (ore 18) alla domenica sera (ore 21), e le festività varrà il criterio dell'alternanza.
5. Durante le ferie estive, ciascuno dei genitori terrà con sé i figli per un periodo prestabilito di due settimane (consecutive o frazionate); i coniugi concorderanno le settimane in cui i figli staranno con ciascuno di loro entro il mese di maggio e comunque entro un periodo congruo che tenga anche conto dell'organizzazione reciproca delle ferie lavorative.
6. L'abitazione familiare sita in Genova Via Piandilucco 2/6, di proprietà di un terzo (Sig.ra
, viene assegnata alla Sig.ra in qualità di genitore Parte_2 Parte_1 collocatario della prole, unitamente agli arredi e suppellettili, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione consensuale, a decorrere dall'udienza del
29/10/2025.
La Sig.ra rilascerà l'abitazione familiare sita in Genova Via Piandilucco 2/6 Parte_1 nella disponibilità della proprietaria (Sig.ra entro 18 mesi decorrenti Parte_2 dall'udienza del 29/10/2025.
7. Il Sig. si allontanerà dall'abitazione familiare sita in Genova Via CP_1
Piandilucco 2/6, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione consensuale, a decorrere dall'udienza del 29/10/2025, con ritiro entro dieci giorni dei propri beni ed effetti personali e trasferimento della propria residenza presso altro indirizzo.
8. A decorrere dall'udienza del 29/10/2025 e fino a quando abiterà con i figli nella casa di
Via Piandilucco 2/6, la Sig.ra rovvederà al puntuale pagamento, direttamente Parte_1 all'amministratore, delle spese condominiali ordinarie (quantificate in € 50,00= mensili, salvo conguaglio), oltre al pagamento delle utenze e della TARI che saranno volturate in capo alla Sig.ra entro dieci giorni dalla data dell'udienza. Parte_1
9. Il Sig. si obbliga a versare alla moglie la somma mensile di € 600,00.= CP_1
(seicento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, e Per_1 Per_2
(€ 300,00 per ciascun figlio), a decorrere da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese,
(importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal novembre 2026) oltre ad acconsentire che l'Assegno Unico per i due figli venga interamente percepito dalla
Signora Pt_1
I coniugi si danno reciprocamente atto che tale contributo mensile di mantenimento è stato determinato tenendo già conto del fatto che la Sig.ra rilascerà la casa Parte_1 coniugale nella disponibilità della proprietaria, di talché tale rilascio non potrà costituire causa di richiesta di aumento dell'assegno mensile. 10. Il Sig. si obbliga altresì a versare alla Sig.ra il 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie relative ai figli, secondo la ripartizione del verbale di riunione 15.9.2016, redatto dalla Sez. Famiglia del Tribunale di Genova.
11. Quanto ai beni mobili registrati viene stabilito che l'autoveicolo marca modello CP_2
Ypsilon targato DX 646 DL, intestato alla Signora resta assegnato alla Parte_1
stessa.
12. Atteso che il suddetto immobile di Via Piandilucco 2/6 necessita di interventi di manutenzione non ulteriormente procrastinabili (scarico e cassetta del water, alcune prese dell'impianto elettrico e intervento sul calorifero della camera dei ragazzi), la Sig.ra Pt_1 provvederà a far effettuare gli interventi necessari, anticipando i relativi costi ed il
[...]
Sig. si obbliga a rimborsare il 50% di tali spese, entro 15 giorni CP_1 dall'esibizione delle fatture quietanzate;
l'intervento sull'impianto di riscaldamento dovrà essere effettuato da che cura la relativa manutenzione. CP_3
13. Spese di lite compensate.
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12/01/1976, residente in [...]6, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via alla Porta Degli Archi n. 12/5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Maria
Cavagnaro, che la rappresenta e la difende come da procura in atti;
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]6, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via XII Ottobre n. 10/13, presso lo studio degli Avv.ti Cristina Carena e Davide
Tonnicchi, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2025, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la separazione personale dal marito Sig. con cui aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario in NT ER IG (GE) in data 24/07/2011 e dalla cui unione erano nati a Genova (GE) i figli e rispettivamente in data 21/12/2009 e Per_1 Per_2 in data 11/08/2012, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dal Sig. il quale, nel costituirsi in giudizio con CP_1 comparsa del 12/09/2025, non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 14/10/2025, i coniugi, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di massima sulle condizioni di separazione ed hanno pertanto chiesto un breve rinvio per poter formalizzare lo stesso mediante deposito di note scritte congiunte e rinunciando a comparire personalmente, chiedendo altresì che venga pronunciato anche il divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 28/10/2025, le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la separazione personale alle condizioni ivi riportate, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Ritenuto che le condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole. Rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Manda l'Ufficiale di Stato civile del Comune di NT ER IG (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 24/07/2011 in
NT ER IG (GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 24 Parte II Serie A Anno 2011 Uff. 1;
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. I coniugi, Sigg. e sono autorizzati a vivere separati, nel Parte_1 CP_1
reciproco rispetto.
2. I due figli, (n. Genova 21/12/2009) e (n. Genova 11/08/2012), sono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà tenere i figli con sé due pomeriggi infrasettimanali con pernotto;
e Per_1
usciti da scuola, si recheranno presso la nuova residenza del Sig. e Per_2 CP_1 pernotteranno da lui.
4. Per i fine settimana, dal venerdì sera (ore 18) alla domenica sera (ore 21), e le festività varrà il criterio dell'alternanza.
5. Durante le ferie estive, ciascuno dei genitori terrà con sé i figli per un periodo prestabilito di due settimane (consecutive o frazionate); i coniugi concorderanno le settimane in cui i figli staranno con ciascuno di loro entro il mese di maggio e comunque entro un periodo congruo che tenga anche conto dell'organizzazione reciproca delle ferie lavorative.
6. L'abitazione familiare sita in Genova Via Piandilucco 2/6, di proprietà di un terzo (Sig.ra
, viene assegnata alla Sig.ra in qualità di genitore Parte_2 Parte_1 collocatario della prole, unitamente agli arredi e suppellettili, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione consensuale, a decorrere dall'udienza del
29/10/2025.
La Sig.ra rilascerà l'abitazione familiare sita in Genova Via Piandilucco 2/6 Parte_1 nella disponibilità della proprietaria (Sig.ra entro 18 mesi decorrenti Parte_2 dall'udienza del 29/10/2025.
7. Il Sig. si allontanerà dall'abitazione familiare sita in Genova Via CP_1
Piandilucco 2/6, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione consensuale, a decorrere dall'udienza del 29/10/2025, con ritiro entro dieci giorni dei propri beni ed effetti personali e trasferimento della propria residenza presso altro indirizzo.
8. A decorrere dall'udienza del 29/10/2025 e fino a quando abiterà con i figli nella casa di
Via Piandilucco 2/6, la Sig.ra rovvederà al puntuale pagamento, direttamente Parte_1 all'amministratore, delle spese condominiali ordinarie (quantificate in € 50,00= mensili, salvo conguaglio), oltre al pagamento delle utenze e della TARI che saranno volturate in capo alla Sig.ra entro dieci giorni dalla data dell'udienza. Parte_1
9. Il Sig. si obbliga a versare alla moglie la somma mensile di € 600,00.= CP_1
(seicento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, e Per_1 Per_2
(€ 300,00 per ciascun figlio), a decorrere da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese,
(importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal novembre 2026) oltre ad acconsentire che l'Assegno Unico per i due figli venga interamente percepito dalla
Signora Pt_1
I coniugi si danno reciprocamente atto che tale contributo mensile di mantenimento è stato determinato tenendo già conto del fatto che la Sig.ra rilascerà la casa Parte_1 coniugale nella disponibilità della proprietaria, di talché tale rilascio non potrà costituire causa di richiesta di aumento dell'assegno mensile. 10. Il Sig. si obbliga altresì a versare alla Sig.ra il 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie relative ai figli, secondo la ripartizione del verbale di riunione 15.9.2016, redatto dalla Sez. Famiglia del Tribunale di Genova.
11. Quanto ai beni mobili registrati viene stabilito che l'autoveicolo marca modello CP_2
Ypsilon targato DX 646 DL, intestato alla Signora resta assegnato alla Parte_1
stessa.
12. Atteso che il suddetto immobile di Via Piandilucco 2/6 necessita di interventi di manutenzione non ulteriormente procrastinabili (scarico e cassetta del water, alcune prese dell'impianto elettrico e intervento sul calorifero della camera dei ragazzi), la Sig.ra Pt_1 provvederà a far effettuare gli interventi necessari, anticipando i relativi costi ed il
[...]
Sig. si obbliga a rimborsare il 50% di tali spese, entro 15 giorni CP_1 dall'esibizione delle fatture quietanzate;
l'intervento sull'impianto di riscaldamento dovrà essere effettuato da che cura la relativa manutenzione. CP_3
13. Spese di lite compensate.
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino