Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP [ recte : dal Comune di -OMISSIS-] rispetto alla richiesta di assegnazione di n. 22 ore di assistenza educativa previste dal PEI, intimata con diffida del 22.10.2025;
- del diritto del minore a ricevere, a carico del Comune di -OMISSIS-, n. 22 ore di assistenza specialistica alla comunicazione a scuola, con condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inerzia fin qui serbata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa BE UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato ad una pluralità di motivi di diritto (“ 1. Violazione degli artt. 12-13 della L. n. 104/92, della L. R. 23/1985, della L.R. n. 23/2003, degli artt. 42-45 del D.P.R. 616/1977, dell’art. 14 della Legge n. 328/2000 e dell’art. 6 della L.R. n. 23/2003 – Violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 24, Legge 18/2009)-eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa ”), i ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, hanno chiesto, anche in via cautelare:
- l’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dal Comune di -OMISSIS- a fronte dell’istanza, dagli stessi inoltrata in data 22.10.2025, avente ad oggetto l’assegnazione, in favore di -OMISSIS-, di n. 22 ore di assistenza alla comunicazione, per come previste dal P.E.I. relativo all’A.S. 2025/2026, approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione presso l’Istituto Comprensivo “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, laddove il minore frequenta la -OMISSIS-^ F; conseguentemente, l’accertamento del diritto di quest’ultimo a ricevere, a carico del Comune di -OMISSIS-, la suddetta assistenza specialistica, a scuola;
- il risarcimento del danno (quantificato nell’importo di € 5.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) fin qui patito in conseguenza del mancato riscontro all’istanza in questione giacché il minore, privo di adeguata assistenza e vigilanza, verrebbe solitamente lasciato da solo presso la segreteria o con personale ATA non qualificato, così manifestando comportamenti problematici, tra cui quello di scappare al di fuori del plesso scolastico, con conseguente necessità di essere prelevato in anticipo dai genitori rispetto all’orario curriculare.
2. Il Comune di -OMISSIS-, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. In occasione della camera di consiglio del 28.01.2026, il Collegio ha preavvisato parte ricorrente di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, giacché le allegazioni ricorsuali facevano propendere per un omesso riscontro, da parte del Comune, circa l’attuazione del progetto di vita dallo stesso sottoscritto in data 27.11.2023, ai sensi dell’art. 14 L. n. 328/2000.
4. Con memoria difensiva depositata in data 7.02.2026, corredata da documentazione, i ricorrenti hanno precisato che il progetto di vita elaborato dal Comune di -OMISSIS- in data 27.11.2023 – pur citato nella premessa fattuale del ricorso, ormai scaduto ed oggetto di un recente procedimento di rinnovazione, attualmente in itinere (cfr. doc. all. 10 alla memoria) - non fonda la diffida inoltrata in data 22.10.2025. In particolare, i ricorrenti hanno specificato di aver inteso compulsare, per effetto della diffida in parola, l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione comunale, siccome sancito dall’art. 13 comma 3 L. n. 104/1992, di fornire l'assistenza educativa in favore del proprio figlio, quale portatore di handicap in situazione di gravita (art. 3 comma 3), giusto verbale dell’INPS del 20.03.2023, in atti.
5. In occasione della camera di consiglio dell’11.02.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare a fronte del contegno inerte fin qui tenuto dall’ente locale, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa, ancorché non in via definitiva, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Preliminarmente, il Collegio, preso atto della precisazione della domanda siccome operata dai ricorrenti a valle del rilievo ex art. 73 c.p.a., rileva la propria giurisdizione, vertendo la res controversa in tema di erogazione di pubblici servizi, ex art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a. (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria sez. I, 30/12/2017, n. 990; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017 n. 2023).
7. Il ricorso, avuto riguardo alla domanda ex artt. 31-117 c.p.a., è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
7.1 Con la diffida del 22.10.2025, gli odierni ricorrenti, tenuto conto delle previsioni del PEI relativo all’A.S. 2025/2026, siccome approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione presso l’Istituto Comprensivo “ -OMISSIS- ”, hanno chiesto che il Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L. n. 104/92, assicuri al proprio figlio minore, portatore di handicap in situazione di gravità, n. 22 ore di assistenza educativa.
A fronte di tale diffida, il Comune è rimasto inerte, con ciò violando sia la disposizione normativa di carattere generale di cui all’art. 2 L. n. 241/90 che quella speciale in materia, costituita dalle disposizioni di cui agli articoli:
- 12 comma 2, L. n. 104/1992, secondo cui « È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie »;
- 13 comma 3 L. n. 104/1992, secondo cui « Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati ».
7.2 Sul tema, la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è univoca nell’affermare che le disposizioni di cui agli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992 pongono « a carico dei comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, ferma la competenza delle province per i servizi agli alunni che frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori», trattandosi «di una vera e propria obbligazione che direttamente la legge pone a carico dei comuni chiamati a dare attuazione alle relative disposizioni » (così Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 28.05.2018, n. 303).
8. Risulta, invero, agli atti di causa che, malgrado la richiesta inoltrata dalla stessa Istituzione scolastica in data 8.10.2025 (cfr. nota a firma del Dirigente Scolastico, doc. all. 12 alla memoria difensiva depositata il 7.02.2026) e la successiva diffida dei ricorrenti, risalente al 22.10.2025, il Comune di -OMISSIS-, benché a ciò tenuto, secondo quanto previsto dalla summenzionata normativa di settore, non abbia fino a qui assicurato in favore del minore tutte le ore di assistenza educativa prevista dal PEI 2025/2026, essendosi limitato a garantirne soltanto dodici (12).
Proprio in ragione dell’obbligazione ex lege posta a carico dell’amministrazione comunale, coglie nel segno anche l’ulteriore domanda tendente all’accertamento del « diritto del minore a ricevere a carico del Comune di -OMISSIS- n. 22 ore di assistenza specialistica alla comunicazione a scuola ». Ciò in applicazione dell’art. 31 comma 3 c.p.a., a norma del quale « Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione » (sul punto cfr. T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 28/03/2019, n. 518).
9. In conclusione, la domanda ex artt. 31-117 c.p.a. è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Ne consegue:
- l’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dal Comune di -OMISSIS- in ordine alla diffida inoltrata dai ricorrenti in data 22.10.2025;
- la condanna di quest’ultimo, ai sensi dell'art. 31, comma 3 e 34 comma 1 lett c) c.p.a., all’attivazione, entro, il termine di giorni 20 (venti) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, dell’assistenza educativa, in misura pari a n. 22 ore, in favore del minore -OMISSIS-, siccome previsto dal PEI 2025/2026 approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione presso l’Istituto Comprensivo “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, ove il minore frequenta la -OMISSIS-^ F.
10. Il Collegio ritiene di riservarsi in ordine alla richiesta di nomina del Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, del c.p.a., all’esito dell’eventuale infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione comunale per provvedere, previa presentazione di apposita istanza di nomina che parte ricorrente dovrà notificare alla controparte processuale.
11. In relazione all’ulteriore domanda risarcitoria, il ricorso deve essere, invece, rimesso sul ruolo ordinario, ai sensi del comma 6 dell’art. 117 c.p.a., per essere definito all’udienza pubblica, come da successiva comunicazione alle parti, a cura della Segreteria.
12. La pronuncia sulle spese viene riservata alla integrale definizione della lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie la domanda ex artt. 31-117 c.p.a. articolata in ricorso e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza del 22.10.2025 con cui i ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L. n. 104/92, hanno chiesto di assicurare al proprio figlio minore, portatore di handicap in situazione di gravità, n. 22 ore di assistenza educativa, per come previsto dal PEI 2025/2026, approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione presso l’Istituto Comprensivo “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
- per l’effetto, ai sensi degli artt. 31, comma 3 e 34 comma 1 lett c) c.p.a., condanna il Comune di -OMISSIS- ad attivare, entro e non oltre il termine di giorni venti dalla notificazione della presente sentenza, l’assistenza educativa in favore del minore -OMISSIS-, pari a n. 22 ore, siccome previsto dal PEI 2025/2026.
Rimette la causa sul ruolo ordinario per la decisione sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno e ne rinvia la trattazione all’udienza pubblica, come da successiva comunicazione alle parti, a cura della Segreteria.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti relativi alla fissazione dell’udienza pubblica e successiva comunicazione alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
BE UL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UL | IN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.