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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 633/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 633/2023 R.G. promossa da
DOTT. (C.F.: nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.06.1972 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Laura Di Francia e Mara Congeduti;
RICORRENTE contro
(GIÀ (P. IVA: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Controparte_3 con sede legale in via Arquà n. 80/A, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo CP_1
Pisani;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale CP_1 dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Roberta Lezzi e Isabella CP_5
Patrizia Basile;
LITISCONSORTE
pagina 1 di 25 Avente ad oggetto: lavoro autonomo - accertamento subordinazione - differenze retributive - licenziamento - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 19.05.2023: “Voglia previo accertamento della natura simulata e/o della nullità del contratto d'opera professionale formalmente intercorso tra le parti,
(A)
1. ACCERTARE E DICHIARARE che tra il dott. e Parte_1 Controparte_1
(CF , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Via Arquà n. 80, è intercorso un unico ordinario ed ininterrotto rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato sin dal 3.5.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con diritto all'inquadramento: a) per il periodo dal 3.5.2012 all'aprile 2017, quale Assistente fascia A - CCNL ARIS, b) per il periodo dal maggio 2017 al maggio 2020, quale Assistente fascia
B - CCNL ARIS e c) per il periodo dal giugno 2020 al dicembre 2022, quale Dirigente con
Incarico professionale - CCNL ARIS, ovvero nel diverso livello e con le diverse decorrenze che dovessero essere ritenuti applicabili, in relazione alle mansioni dal medesimo svolte nel corso del rapporto di lavoro e, conseguentemente,
2. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al pagamento in favore del dott. per il periodo Pt_1 dal 3.5.2012 al 31.12.2022, o per il diverso periodo che risulterà in corso di causa, della complessiva somma di € 364.519,57 lordi (di cui € 61.554,16 per TFR), a titolo di differenze retributive tra quanto percepito (come da fatturati per gli anni dal 2012 al 2022) e quanto di diritto, sulla base della corretta riqualificazione del rapporto e dell'applicazione della disciplina collettiva richiamata e applicabile al rapporto de quo e delle relative tabelle retributive o della diversa misura che risulterà dovuta, previa occorrendo CTU contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo, con versamento dei conseguenti contributi previdenziali;
(B)
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o l'inesistenza e/o illegittimità del licenziamento di fatto/orale/del tutto privo di motivazione intimato da al dott. Controparte_1 in data 29.9.2022, o nella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, per il Pt_1 tramite della comunicazione di “disdetta da contratto d'opera professionale”, e per l'effetto pagina 2 di 25 2. ORDINARE a (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, ex art 18 St. lav., 1° c. della legge n. 300/1970, così come novellato dall'art. 1 comma 42 legge n. 92/2012, adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, ricomprese nell'inquadramento da ultimo dovuto al dott. quale Dirigente con Incarico professionale - CCNL ARIS, e/o nel diverso Pt_1 livello che risulterà in corso di causa, corrispondendo la relativa retribuzione, con ogni conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo e previdenziale e, conseguentemente
3. RE (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, al versamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità dovuta ex art. 18 St. lav., 2° c. della legge n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dovuta in ragione del corretto inquadramento nel CCNL ARIS e calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ., dal giorno del “licenziamento” sino a quello dell'effettiva reintegra e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale lorda di fatto da calcolarsi - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. - e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12) e/o alla diversa misura che dovesse stabilire il Giudice in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché all'eventuale versamento dei contributi di previdenza complementare.
Con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
In ogni caso con riserva del ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva alla reintegra ex art. 18, terzo comma, St. lav. in via subordinata, e salvo gravame
2. ORDINARE a (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, ex art 18 St. lav., 4° c. della legge n. 300/1970, così come novellato dall'art. 1 comma 42 legge n. 92/2012, adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, ricomprese nell'inquadramento da ultimo dovuto al dott. quale Dirigente con Incarico professionale del CCNL ARIS, con ogni Pt_1 conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo e previdenziale, e in ogni caso con riserva del ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18, quinto comma, legge n. 300/1970, e conseguentemente pagina 3 di 25 3. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al versamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità dovuta ex art. 18, 4° c. della legge n. 300/1970 dal giorno del “licenziamento” sino a quello dell'effettiva reintegra, commisurata all'ultima retribuzione globale lorda di fatto, calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ., - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. - e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12), comunque nella misura massima prevista dal 4° c. dell'art. 18, legge n. 300/1970, pari a 12 mensilità, e/o alla diversa misura che dovesse stabilire il Giudice in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché all'eventuale versamento dei contributi di previdenza complementare.
Con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. in via di ulteriore subordine, salvo gravame
3. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente ex art. 18 5° c., legge n. 300/1970, nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto come sopra calcolata - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12)-, in considerazione dell'anzianità del ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento della convenuta, o nella diversa misura in rapporto a un diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque non inferiore a 12, che risulterà in corso di causa, con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo. in via di estremo subordine, salvo gravame
3. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente ex art. 18 c. 6, legge n. 300/1970 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto come sopra calcolata - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12)-, in considerazione dell'anzianità del ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento della convenuta, e/o alla diversa misura in rapporto a pagina 4 di 25 un diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque non inferiore a 6.
Con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
(C)
In via alternativa rispetto al capo B
1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del licenziamento di fatto/orale/del tutto privo di motivazione intimato da al dott. in data 29.9.2022, o Controparte_1 Pt_1 nella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, per il tramite della comunicazione di
“disdetta da contratto d'opera professionale”, e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE la ininterrotta continuità del rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, ad ogni effetto di legge e di contratto, e per l'effetto
2. ORDINARE a (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con effetto dal 29.9.2022, o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ripristinando la piena funzionalità del suo rapporto di lavoro quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, ricomprese nel livello di Dirigente con Incarico professionale del CCNL ARIS, o nel diverso livello che risulterà in corso di causa, e corrispondendogli la relativa retribuzione mensile da ultimo goduta
(pari ad € 5.500,00), con ogni conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo e previdenziale, 3. RE (CF Controparte_1
), come sopra domiciliato e rappresentato, al versamento, in favore del ricorrente, P.IVA_1 delle retribuzioni medio tempore maturate, e/o del risarcimento del danno alle stesse commisurato, dalla data del licenziamento (29.9.2022) e/o dalla diversa data che dovesse risultare in giudizio, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, in ogni caso, in ragione dell'ultima retribuzione lorda mensile riconosciuta al ricorrente pari ad € 5.500,00 e/o alla diversa misura, maggiore o minore, che dovesse stabilire il Giudice in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché all'eventuale versamento dei contributi di previdenza complementare. Con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
pagina 5 di 25 con condanna della convenuta soccombente alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente procedimento in favore delle sottoscritte procuratrici che si dichiarano antistatarie, da liquidarsi secondo i parametri fissati dal DM n. 55/2014 e succ. mod.”
Il procuratore della resistente conclude come da note finali del 30.05.2025: “si insiste per il rigetto del ricorso avversario e di tutte le domande ivi contenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 05.03.2024: “-dichiarare CP_5 ed accertare anche nei confronti del che la convenuta società datrice di lavoro - ove tenuta CP_5
a versare a favore del ricorrente ulteriori retribuzioni in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro – è tenuta a versare la correlativa contribuzione da calcolarsi, oltre sanzioni civili come per legge e nei limiti dell'ordinaria prescrizione quinquennale ex L. 335/1995;
-nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si chiede di specificare il relativo titolo e il periodo di competenza, e adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alle rispettive posizioni contributivo-previdenziali del ricorrente.
-Con condanna della parte soccombente al pagamento integrale delle spese, competenze, onorari e accessori di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.05.2023, il dott. Parte_1 esponeva:
- di essere medico cardiochirurgo dal 2002 e di aver conseguito la specializzazione in cardiochirurgia nel novembre 2010; 1
- di aver lavorato in favore di dal 03.05.2012 al Controparte_1
31.12.2022, senza soluzione di continuità, in forza di contratto d'opera professionale a tempo indeterminato, con un compenso annuale di €. 45.000,00 (pari ad €. 3.750,00 mensili), aumentato nel gennaio 2011 ad €. 66.000,00 (pari ad €. 5.500,00 mensili), oltre a eventuali ulteriori compensi per turni straordinari/guardie notturne/reperibilità
(cfr. contratto del 02.05.2012 2); che percepiva importi aggiuntivi per i turni di terapia intensiva o pomeridiani in cardiologia, calcolati sulla base di parametri fissi e commisurati ad unità oraria/turno (€. 600/notte; €. 25/ora per turni di sei ore);
- che era una clinica privata con circa 270 addetti, Controparte_1 accreditata dalla Regione Emilia-Romagna quale Ospedale clinicizzato in cardiochirurgia per tutto il territorio della provincia di CP_1
- che nel reparto di cardiochirurgia di HE confluivano tutti i pazienti della provincia, nonché tutte le urgenze ed emergenze del territorio;
- di essere stato assegnato al “Dipartimento di cardiologia medico chirurgica e toraco vascolare” della struttura ospedaliera gestita dalla resistente, senza pazienti propri e senza avere la gestione autonoma della propria agenda;
- di aver lavorato in regime di monocommittenza (cfr. C.U. del periodo 2012-2022 e fatture 2023 3);
- di aver ricoperto, in sala operatoria, inizialmente il ruolo di aiuto del dott. Persona_1
(Responsabile e Primario della Cardiochirurgia) e di altri cardiochirurghi della struttura
(ad esempio del dott. ), effettuando circa 2.000 interventi in dieci anni, con Persona_2 una media di circa sei interventi a settimana, osservando la programmazione e i turni di lavoro predisposti della convenuta, che prevedevano un orario mattutino dalle 07.30 alle
13.00 e pomeridiano dalle 14.00 alle 20.00;
- di avere osservato gli orari di lavoro predeterminati dalla resistente, relativi alle reperibilità chirurgiche notturne infrasettimanali (dalle 20.00 alle 08.00 del mattino) e festive (con reperibilità h24 e turnazione predeterminata e distribuita tra i medici chirurghi del reparto), in qualità di secondo operatore per urgenze ed emergenze interne ed esterne;
turni di guardia diurni in sala operatoria (con orario 08.00-14.00 e 14.00-
20.00) e notturni (con orario 19.00-07.30 del mattino seguente) anche infrasettimanali e festivi in Area Critica (terapia intensiva e semintensiva); nonché turni di guardia diurni nel reparto di Cardiochirurgia;
- di aver lavorato sotto la direzione e il controllo del dott. quale Persona_1
Primario/Responsabile della Cardiochirurgia, e del dott. quale Per_3
Responsabile/Primario dell'Area Critica ed Anestesia;
3 doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 25 - di aver ricevuto direttive, anche organizzative, dalla Direzione Sanitaria di CP_1
nonché dalla segreteria amministrativa (nelle persone di:
[...] Persona_4
e Persona_5 Persona_6 Persona_7
- che la Direzione della convenuta predisponeva: a) la programmazione mensile dei turni straordinari dei medici, reperibilità chirurgiche, guardie notturne infrasettimanali e festive, turni festivi di reparto;
b) la programmazione settimanale dei turni diurni e straordinari, dei turni di guardia notturna e di reperibilità; c) la programmazione giornaliera con l'elenco delle operazioni affidate a ciascun medico;
- che la programmazione veniva trasmessa ai responsabili della Cardiochirurgia (dott.
e dott. per eventuali modifiche e per l'avallo definitivo;
Per_1 Per_3
- che le tabelle dei turni venivano poi affisse alla bacheca e trasmesse, tramite mail, a tutti i cardiochirurghi direttamente dalla segreteria generale/amministrativa; 4
- che rappresentava alla Direzione sanitaria, al pari degli altri colleghi di reparto, eventuali necessità personali relative ai turni assegnati;
- che doveva concordare con la Direzione Sanitaria, per il tramite del
Responsabile/Primario di Reparto (dott. , il proprio piano ferie, contrattualmente Per_1
previsto in quattro settimane annuali (di cui una invernale e tre estive), dovendo comunque assicurare, nella rotazione con gli altri colleghi, il presidio delle attività del reparto di Cardiochirurgia e dell'Area Critica/Intensiva; che osservava le stesse modalità per i permessi e le assenze dovute a malattia o a motivi personali;
- che il dott. comunicava gli importi da inserire nelle fatture mensili e, Per_1 successivamente, detta indicazione veniva fornita direttamente dalla segreteria amministrativa di (cfr. prospetti mensili e fatture 5); CP_1
- che disponeva di una postazione di lavoro presso i locali di , dotata di PC, che CP_1 condivideva con gli altri colleghi di reparto;
- che utilizzava le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dalla convenuta;
- che era stato inserito in un organico strutturato e svolgeva l'attività medica sotto il controllo e la direzione della Direzione generale e della Direzione Sanitaria della convenuta, osservando un orario di lavoro predeterminato;
- che nell'agosto del 2022 il primario del reparto veniva sostituito dal dott.
[...]
il quale riorganizzava l'unità operativa con una propria equipe, provvedendo in CP_6 pari tempo a licenziare alcuni cardiochirurghi in forza presso;
CP_1
- che con lettera del 29.09.2022, la convenuta comunicava la “disdetta del contratto d'opera professionale” a far data dal 31.12.2022, non sorretta da alcuna motivazione;
6
- che il recesso datoriale veniva impugnato in data 26.11.2022 e con successiva missiva del 20.12.2022 rivendicava il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso con . 7 CP_1
Ciò premesso in fatto, il ricorrente, previo accertamento della natura simulata e/o della nullità del contratto d'opera professionale, chiedeva:
1) accertarsi e dichiararsi costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con a far data dal 03.05.2012, con diritto Controparte_1 all'inquadramento: a) per il periodo 03.05.2012 - aprile 2017, quale Assistente di fascia
A del CCNL ARIS;
b) per il periodo maggio 2017 - maggio 2020, quale Assistente di fascia B del CCNL ARIS;
c) per il periodo giugno 2020 - dicembre 2022, quale Dirigente con Incarico professionale del CCNL ARIS;
2) condannarsi la convenuta a corrispondere le differenze retributive correlate alla riqualificazione del rapporto e discendenti dall'applicazione del CCNL di settore, quantificate in complessivi €. 364.519,57 (di cui €. 61.554,16 a titolo di TFR), oltre alla contribuzione previdenziale;
CP_5
3) dichiararsi: a) la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità del licenziamento di fatto/orale/e privo di motivazione del 29.09.2022 e, per l'effetto, condannarsi la convenuta, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, St. Lav., a reintegralo nel posto di lavoro e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.
6.416,66), dal giorno del recesso e sino alla reintegra, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in via CP_ subordinata, accertarsi l'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, conseguentemente condannarsi a reintegralo nel posto di lavoro
[...] Controparte_1
e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€. 6.416,66), dal giorno del licenziamento e sino alla reintegra, comunque nella misura massima di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) in via ulteriore gradata, accertarsi l'illegittimità del licenziamento ex art. 18, comma 5, St. Lav., conseguentemente condannarsi la resistente a pagare un'indennità risarcitoria nella misura massima di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (comunque non inferiore a dodici mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) in via di estremo subordine, condannarsi al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 18, comma Controparte_1
6, Legge n. 300/1970, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (comunque non inferiore a sei mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) in via alternativa, dichiararsi la nullità del licenziamento di fatto/orale/del tutto privo di motivazione intimato in data 29.09.2022 e, per l'effetto, accertarsi la ininterrotta continuità del rapporto di lavoro subordinato e ordinarsi a Controparte_1 di riammetterlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, con effetto dal
[...]
29.09.2022, e a corrispondere le retribuzioni medio tempore maturate (e/o il risarcimento del danno alle stesse commisurato), dalla data del licenziamento e sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di legge.
2. (in prosieguo ), tempestivamente Controparte_1 CP_1 costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di accertamento della subordinazione per mancanza di allegazioni idonee a dimostrare l'eterodirezione della prestazione, nonché la prescrizione dei crediti anteriori al
20.12.2017; nel merito, contestava le domande attoree nell'an e nel quantum e ne chiedeva il rigetto;
nel caso di accoglimento della domanda afferente alla illegittimità del licenziamento, chiedeva decurtarsi l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria eventualmente riconosciuta al ricorrente.
Essa deduceva che:
- nel ricorso non erano state allegate le circostanze di fatto riguardanti l'esercizio del potere direttivo e di conformazione della datrice di lavoro;
pagina 10 di 25 - il dott. non specificava il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute Pt_1 nel corso dell'attività lavorativa;
- l'inserimento nella organizzazione aziendale non era sufficiente a configurare l'istituto della subordinazione, dovendo parte attrice allegare e dimostrare l'esercizio del potere direttivo, come previsto dall'art. 2094 cod. civ.;
- il ricorrente, quale cardiochirurgo, effettuava interventi operatori presso le sale operatorie messegli a disposizione da anche per suoi pazienti personali;
CP_1
- il ricorrente e gli altri cardiochirurghi dell'equipe (diretta da un libero professionista, dott. organizzavano e gestivano i turni di lavoro in autonomia;
Persona_1
- per coprire i turni, sia in sala operatoria, sia in reperibilità, sia in reparto, il responsabile dell'equipe chiedeva al dott. di indicare mensilmente le sue disponibilità, Pt_1 giornaliere ed orarie;
sulla base delle disponibilità ricevute dal ricorrente e dagli altri cardiochirurghi, il dott. redigeva un prospetto dei turni di guardia in reparto, di Per_1 terapia intensiva e la programmazione operatoria;
- la Direzione veniva a conoscenza della tipologia degli interventi e del loro numero quando l'equipe comunicava il prospetto dei turni;
essa si limitava a recepire le indicazioni dell'equipe;
- i turni aggiuntivi del mese venivano organizzati dai cardiochirurghi e la Direzione riceveva la relativa comunicazione dal responsabile del reparto per la liquidazione dei compensi aggiuntivi;
- nel periodo estivo l'equipe decideva di ridurre gli interventi chirurgici e la Direzione sanitaria si limitava a recepire tali decisioni;
- la pianificazione settimanale degli interventi chirurgici veniva comunicata dai medici la settimana prima, in genere entro il giovedì, salvo variazioni dovute ad eventuali urgenze;
- i cardiochirurghi, compreso il ricorrente, si accordavano “su quali e quanti interventi operatori fare in ciascuna giornata e l'organizzazione e dotazione delle sale operatorie veniva pianificata in base a tali loro indicazioni”;
- nei casi in cui non intendeva rendere la prestazione, il ricorrente si limitava a comunicare la propria indisponibilità, “senza che ciò comportasse alcuna conseguenza sul piano disciplinare e senza dover giustificare la sua indisponibilità”;
- alla Direzione non erano pervenute richieste di permessi e ferie da parte del ricorrente;
pagina 11 di 25 - l'attore percepiva emolumenti di importo variabile;
- la volontà delle parti era quella di instaurare un rapporto di lavoro autonomo, considerato altresì che il ricorrente percepiva un compenso notevolmente superiore a quello riconosciuto ai lavoratori subordinati;
- non residuavano crediti per differenze retributive, posto che le somme erogate erano superiori al trattamento retributivo previsto dal CCNL per i medici con qualifica di assistente di fascia A e B;
- il ricorrente non prestava servizio a tempo pieno, quindi “a tutto voler concedere il suo rapporto sarebbe a tempo parziale e le differenze retributive andrebbero calcolate in base alle ore effettivamente prestate in favore della convenuta”;
- il recesso veniva comunicato per iscritto;
la comunicazione riportava le ragioni del mancato rinnovo del contratto.
3. Con ordinanza del 21.12.2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. n. 8956/2020: “In tema di CP_5 omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con , Controparte_8 sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato. L' si costituiva CP_5 in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva condannarsi la resistente a versare i contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive eventualmente riconosciute al ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a sanzioni civili e interessi di legge.
4. Il G.L. ammetteva le prove orali dedotte dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del 12.06.2024, e procedeva all'interrogatorio formale del ricorrente e all'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
pagina 12 di 25 Con ordinanza del 24.02.2025 veniva rigettata l'istanza di riunione con la causa n.
606/2023 r.g. e venivano acquisiti i verbali delle prove assunte in tale procedimento
(dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Persona_1 Testimone_3
5. Sulla domanda di accertamento della subordinazione
5.1. Il dott. quale medico specialista in cardiochirurgia, ha Parte_1 lavorato per (ora dal Controparte_2 Controparte_1
03.05.2012 al 31.12.2022, in forza di contratto d'opera professionale ex artt. 2222 e
2229 cod. civ., per lo svolgimento di attività professionale all'interno del servizio di
“Cardiologia Medico-Chirurgica e Toraco-Vascolare” (cfr. contratto sottoscritto in data
02.05.2012 8).
Il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato, con facoltà per le parti di recedere “a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 3 mesi.”
Con lettera del 29.09.2022, ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro, ai CP_1 sensi dell'art. 7 del contratto d'opera professionale, a far data dal 31.12.2022. 9
Risulta per tabulas che l'attore ha percepito compensi mensili per l'attività professionale svolta in favore di , fatturati mediante partita IVA (cfr. certificazioni uniche del CP_1
periodo 2012-2022 e fatture 10).
5.2. Come testé esposto, l'attore chiede riqualificarsi il rapporto di lavoro autonomo come rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ.
La questione agitata in giudizio impone un preliminare esame della giurisprudenza sviluppatasi in materia di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato.
A mente dell'art. 2094 cod. civ., "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore." Nel contratto d'opera, invece, il prestatore si obbliga a rendere un'opera o un servizio “senza vincolo di subordinazione” (art. 2222 cod. civ.).
Secondo il generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 cod. civ., il lavoratore che invochi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (cd. “indici rivelatori”) quali, ad esempio, lo stabile inserimento nell'impresa, l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la relazione sinallagmatica tra la messa a disposizione delle energie lavorative e la retribuzione (Cass.
n. 20903/2020, Cass. n. 9043/2011).
L'elemento che contraddistingue la subordinazione, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è l'abituale assoggettamento a ordini specifici e ad altrui direttive e moduli operativi, oltre all'esercizio da parte del datore di lavoro di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 2728/2010,
Cass. n. 26742/2014, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. Cass. n. 1717/2009 ha ribadito che il dato indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è “(…) il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (come la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di una certa peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto.”
Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle stesse parti (cd. “autoqualificazione” del rapporto), il quale, pur costituendo un elemento pagina 14 di 25 ulteriore di valutazione, assume rilievo decisivo ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto “eterodiretta” nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni che - in qualsiasi momento - il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima (cfr. Cass. n. 3594/2011,
Cass. n. 9894/2005).
In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con un elevato contenuto intellettuale, la Suprema Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n.
359472011), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato (cfr. Cass. n. 12919/2022). Nei rapporti caratterizzati da ampi margini di autonomia del lavoratore, il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico. Il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, pagina 15 di 25 l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata (cfr. Cass. n. 3640/2020, Cass. n. 10610/2023, Cass. n.
9463/2016, Cass. n. 7517/2012).
5.3. Stante la natura intellettuale delle prestazioni rese dal dott. Pt_1 esercente la professione di cardiochirurgo, la valutazione circa l'esistenza della subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative. La natura prettamente intellettuale della professione medica, infatti, mal si adatta al ricorso agli indici ordinari. Come testé esposto, la stessa giurisprudenza ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico (concretizzantesi in ordini e direttive) e del potere disciplinare, o ad elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, ove gli stessi non si siano tradotti nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro. In tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero- organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. n. 3471/2003, Cass. n.
21439/2011).
5.4. Il ricorrente ha lavorato all'interno della struttura di , espletando la CP_1 propria attività professionale nel reparto di cardiochirurgia, al cui vertice operava come primario il dott. legato alla resistente da un rapporto di lavoro autonomo Persona_1
(cfr. dichiarazioni del teste 11). Per_1
Nella specie, non vi sono riscontri probatori dall'eterodirezione, anche nella forma attenuata delle indicazioni generiche e programmatiche. Il ricorso introduttivo non 11 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Ho un rapporto con come libero professionista dal CP_1 1996. […] sono stato il responsabile del reparto di cardiochirurgia fino al mese di settembre 2022.” pagina 16 di 25 contiene una specifica allegazione di tale elemento della subordinazione, compendiandosi la ricostruzione attorea sull'inserimento organico del ricorrente nella struttura della clinica e sulle modalità organizzative dell'unità operativa, quali la partecipazione ai turni predisposti dalla Direzione della società, lo svolgimento di attività di reperibilità per urgenze e emergenze, l'obbligo di comunicare le ferie e le assenze e l'impiego di attrezzature e strumenti di proprietà della convenuta. L'attore ha prospettato, in modo generico, di essere stato sottoposto “al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Direzione convenuta, esercitato per il tramite dei Direttori Sanitari, Dott. fino a maggio 2021 e quindi del Dott. sino alla cessazione del rapporto di Tes_1 Tes_3 lavoro e, quindi dei Primari Dott. responsabile della Cardiochirurgia, e Dott. Per_1 Per_3
Responsabile della Area Critica” (cfr. pag. 10 ricorso). Già tale carenza osta all'accoglimento della domanda attorea, posto che non è stato allegato l'esercizio del potere direttivo ex art. 2094 cod. civ. da parte di (o dei suoi organi apicali), non emergendo dal CP_1 ricorso il contenuto specifico delle direttive e delle disposizioni ricevute dalla parte datoriale.
Neppure gli esiti dell'istruttoria orale hanno fornito compiuta prova dei fatti costitutivi della subordinazione, rimanendo del tutto assente la dimostrazione del potere conformativo sul contenuto della prestazione medica richiesta, nonché di una incisiva e unilaterale etero-organizzazione delle modalità di lavoro.
Le evidenze processuali non comprovano l'adozione di direttive da parte della Direzione
(sanitaria o amministrativa) di , né i testi hanno riferito di ingerenze aziendali CP_1 sull'organizzazione dell'attività del reparto di cardiochirurgia, riguardanti l'esecuzione degli interventi dell'equipe medica. Il dott. - Direttore sanitario di dal Tes_1 CP_1
1996 al 2021 - ha riferito che l'equipe del reparto di cardiochirurgia era composta da liberi professionisti (ad eccezione di un dipendente cardiochirurgo), precisando che i cardiochirurghi “discutevano i singoli casi clinici e formulavano la relativa pianificazione;
queste valutazioni cliniche dei componenti dell'equipe non venivano trasmesse alla direzione sanitaria per eventuali autorizzazioni. Adr: io non sindacavo il contenuto del planning, verificavo che non ci fossero scoperture.” 12 Detto teste ha dichiarato che la Direzione sanitaria si limitava a ricevere un piano settimanale delle attività chirurgiche (predisposto dal primario), senza 12 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. pagina 17 di 25 sindacare le valutazioni cliniche e l'organizzazione degli interventi: “io verificavo solamente se c'erano delle carenze di copertura;
non entravo nel merito delle assegnazioni e delle presenze e delle attività svolte dal professionista. Non so dire se il responsabile del reparto di cardiochirurgia (dott. impartisse direttive specifiche al dott. circa le attività Persona_1 Per_2 da svolgere. […] non so in che modo il dott. predisponesse il planning settimanale o Per_1 come concertasse con i professionisti l'attività in reparto. Oltre alla pianificazione settimanale c'era un planning giornaliero (“nota operatoria”), che andava a confermare il programma della giornata. […] è vero, la direzione sanitaria veniva a conoscenza della tipologia degli interventi e i loro numero solo dopo la trasmissione del planning”; 13 ancora: “Se c'era una problematica per la copertura del servizio parlavo con il dott. Adr: la mia interlocuzione con il dott.
Per_1 aveva ad oggetto la programmazione settimanale e la lista di attesa oppure mi
Per_1 informava degli esiti clinici dei pazienti, dovendo fornire dei dati alla regione per il monitoraggio clinico. cap. 14): non è vero, la programmazione non veniva fatta da ma dal CP_1 responsabile dell'equipe dei cardiochirurghi a seguito degli incontri che il dott. faceva
Per_1 con i professionisti. Non sono mai intervenuto sui turni che mi sono stati trasmessi;
verificavo semplicemente che fossero coperte tutte le attività.” L'ex Direttore sanitario ha escluso rapporti diretti tra la direzione di e il dott. “cap. 12): la direzione CP_1 Pt_1 sanitaria non aveva un rapporto diretto con il dott. e il rapporto era mediato dalla Pt_1 figura del dott. La direzione di non dava direttive direttamente al dott.
Per_1 CP_1
[…] cap. 15): il dott. interloquiva direttamente con il dott. e non Pt_1 Pt_1 Per_1 segnalava alla Direzione sanitaria/amministrativa di HE problematiche afferenti ai turni o suoi impedimenti.”
Di analogo contenuto la deposizione del teste (Direttore sanitario di Testimone_3
dal 2021): “Adr: il dott. con i professionisti raccoglie le diverse consulenze e CP_1 Per_1 esigenze e poi predisponeva con l'equipe la programmazione settimanale. Adr: non so se il dott. si occupasse delle consulenze elettive. cap. H): ribadisco che la direzione riceve una Pt_1 pianificazione già discussa e concordata dall'equipe. cap. I): dopo aver ricevuto la pianificazione settimanale del responsabile, l'ufficio recovery data comunicazione ai reparti, al centralino, alla sala operatoria e all'area critica della programmazione”; “[…] cap. B): io ricevevo dal dott. quale referente dell'equipe di cardiochirurgia, la pianificazione settimanale delle attività, Per_1 sala operatoria, turni di reparto, reperibilità e alcuni turni della terapia intensiva. Come direttore 13 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. pagina 18 di 25 prendevo atto delle coperture e verificavo che il referente avesse coperto l'attività settimanale. capp. C)-D): io ricevevo il turno preparato dal referente. Non conosco le dinamiche interne al gruppo di lavoro del reparto di cardiochirurgia. cap. E): la direzione sanitaria riceve la pianificazione riportante la tipologia degli interventi e i loro numero. Adr: la direzione non interviene nella valutazione clinica degli interventi”. 14 Emerge, altresì, da tale deposizione come i cardiochirurghi dell'equipe valutassero, in autonomia, le condizioni cliniche dei pazienti e il ricovero ospedaliero presso : “i professionisti dell'equipe definivano gli CP_1 ingressi del reparto e la pianificazione degli interventi. Il dott. eseguiva la consulenza Per_2 presso il Policlinico e valutava la condizione clinica del paziente e l'eventuale trasferimento press .” 15 CP_1
Le suddette dichiarazioni, convergenti e univoche, sono corroborate da quelle rese dal primario dell'unità di cardiochirurgia, dott. il quale ha confermato che la Persona_1 direzione di si limitava a ricevere la pianificazione degli interventi e i turni di CP_1 reperibilità concordati dai professionisti: 16 “[…] io compilavo la lista operatoria sulla base dei pazienti presentati o da operare e delle necessità cliniche e delle possibilità organizzative della struttura (disponibilità della sala operatoria e della terapia intensiva). Predisponevo la pianificazione settimanale il giovedì e una pianificazione giornaliera per il giorno successivo. Adr: io inserivo i diversi professionisti dell'equipe cardiochirurgica nella pianificazione, tenendo conto delle diverse competenze. Il dott. era un primo operatore e aveva assegnati interventi Per_2 come primo operatore. Il planning veniva preparato materialmente dalla segretaria, su mia indicazione, e lo trasmetteva alla sala operatoria e al reparto per preparare gli interventi;
penso che lo trasmettesse anche al direttore generale. Adr: il Direttore generale di prendeva CP_1 atto della pianificazione e non sindacava la nostra organizzazione e le scelte cliniche. Adr: non è mai successo che il dott. organizzasse i suoi interventi autonomamente, perché il Per_2 programma operatorio lo facevo io. […] cap. B): la Direzione di chiedeva all'equipe di CP_1 coprire i turni di reperibilità, di guardia e di attività clinica quotidiana. Poi eravamo noi dell'equipe a organizzare le diverse presenze, mansioni ed attività”. Tale teste ha escluso ingerenze della convenuta in ordine alla gestione e pianificazione degli interventi: “Adr: avevo delle interlocuzioni con la Direzione sanitaria;
non ricevevo direttive cliniche dalla direzione. C'era una interlocuzione circa la disponibilità delle sale;
c'era una lista di attesa e dovevamo rispondere alle esigenze dei malati.”
L'unità operativa di cardiochirurgia veniva organizzata direttamente dal dott. “Io
Per_1 avevo la responsabilità dell'equipe dei professionisti cardiochirurghi, su incarico di;
CP_1 organizzavo le attività dell'unità operativa e dei professionisti ivi afferenti. Organizzavo l'unità operativa su indicazioni della Direzione sanitaria” (cfr. dichiarazioni . In tal senso
Per_1 anche la deposizione del teste : “Il dott responsabile dell'unità operativa, Tes_2 Per_1 organizzava l'attività operatoria e di guardia dei cardiochirurghi;
predisponeva una tabella e vi incasellava i nomi dei diversi professionisti.” Lo stesso ricorrente allega di aver ricevuto ordini e direttive dal primario Ebbene, non vi è prova della volontà di
Per_1 CP_1 di esercitare il potere direttivo sui medici dell'equipe attraverso il dott. quale
Per_1 libero professionista con contratto di lavoro autonomo. Si osserva al riguardo che
“L'assoggettamento alle direttive datoriali, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, può materialmente esprimersi mediante persona diversa dal datore di lavoro solo ove questa, per espresso specifico incarico o per la stessa natura delle sue mansioni, esprima la volontà del datore di lavoro” (Cass. n. 10064/2000).
Dunque, il dott. rendeva le prestazioni cardiochirurgiche all'interno della Pt_1 struttura di sulla base di una turnazione concordata con il primario, predisposta CP_1 considerando le specifiche competenze dei professionisti e le disponibilità dei membri dell'equipe. Del tutto indimostrato l'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte della convenuta. Al contrario, dalle testimonianze si ricava l'autonomia del ricorrente nell'espletamento della propria prestazione lavorativa. Egli era vincolato esclusivamente al rispetto dei turni e delle reperibilità, onde consentire una adeguata programmazione e organizzazione degli interventi e delle urgenze. Le mansioni espletate avevano un autonomo contenuto professionale e non venivano predeterminate né organizzate dalla direzione sanitaria della clinica. I casi clinici venivano discussi dai professionisti dell'equipe senza ingerenze degli organi apicali della resistente (cfr. dichiarazioni 7 e 8). Tes_1 Per_1 17 “cap. D): confermo che la direzione sanitaria veniva a conoscenza della tipologia degli interventi e del loro numero degli stessi dopo l'invio della pianificazione da parte del dott. Adr: l'equipe dei Per_1 cardiochirurghi decideva il tipo di intervento e il numero degli interventi, che variava anche in base alla lista di attesa e alla disponibilità della sala operatoria d .” CP_1 pagina 20 di 25 Dal compendio probatorio testé richiamato, non smentito da evidenze di segno contrario, emerge la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti in causa. Non vi è alcuna prova dell'ingerenza della convenuta nella gestione dell'attività cardiochirurgica e del controllo sull'adempimento della prestazione professionale. Sul punto non può essere assegnata alcuna valenza probatoria alla deposizione del teste , 19 in quanto Tes_2
contrastante con le dichiarazioni degli altri testi (a quanto consta indifferenti alla vicenda per cui è causa) e perché resa da soggetto interessato all'esito del giudizio, avendo formulato analoghe rivendicazioni con la diffida del 14.02.2023. 20
Si osserva, inoltre, come la presenza fosse ancorata a turni concordati autonomamente dai cardiochirurghi - o predisposti direttamente dal primario (cfr. dichiarazioni Tes_1 21 2 e 23) -, né le emergenze processuali comprovano che la clinica abbia Per_1 Tes_4
Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Adr: i professionisti dell'equipe discutevano i singoli casi clinici e formulavano la relativa pianificazione;
queste valutazioni cliniche dei componenti dell'equipe non venivano trasmesse alla direzione sanitaria per eventuali autorizzazioni. Adr: io non sindacavo il contenuto del planning, verificavo che non ci fossero scoperture.” 18 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “L'equipe cardiochirurgica prendeva in carico i pazienti che venivano segnalati dagli ospedali di riferimento (Policlinico, Ospedale di Baggiovara, Ospedale di Carpi); lo stesso dott. era consulente presso il policlinico di e quindi andava ai meeting di Per_2 CP_1 presentazione dei pazienti, poi li presentava a me che preparavo una lista operatoria, tenendo conto delle urgenze e delle necessità dei pazienti. A volte si discutevano i casi nel corso di riunioni settimanali e altre volte io preparavo direttamente la lista operatoria senza alcuna riunione con i cardiochirurghi. […] Adr: c'era un rapporto di condivisione clinica con i miei colleghi del reparto.” 19 “[…] Abbiamo partecipato a delle riunioni sulle modalità di lavoro con la direzione sanitaria. Adr: HE era l'ente accreditato per gli interventi di cardiochirurgia e non può rifiutare gli interventi in base alla convenzione. Adr: i pazienti arrivavano dalle strutture ospedaliere del territorio. cap. 14): la direzione stabiliva le esigenze del servizio di copertura di guardia in cardiologia e decideva le disponibilità delle sale operatorie. Il dott. organizzava l'attività e preparava i turni. La turnazione
Per_1 Per_ veniva preparata insieme dal dott. e del dott. (per gli anestesisti) e poi veniva trasmessa ai
Per_1 reparti e ai medici. cap. 15): in caso di assenza e indisponibilità contattavamo il responsabile della struttura, dott. in modo tale che lui lo comunicasse alla direzione. cap. 16): le ferie e i periodi di
Per_1 assenze venivano comunicate al dott. Le ferie erano 28 giorni come da contratto. Adr: le ferie
Per_1 venivano autorizzate dal dott. venivano rifiutate le ferie se non poteva essere garantito lo
Per_1 svolgimento e la regolarità dei turni.” 20 Cfr. doc. 15 fascicolo resistente. 21 “cap. 11): il dott. predisponeva il planning settimanale e lo concordava con i professionisti del Per_1 reparto. Non conosco i rapporti interni tra i professionisti dell'equipe e il dott. […] cap. H): i Per_1 cardiochirurghi si accordavano fra loro e con il responsabile, dott. e decidevano quanti interventi Per_1 fare in ciascuna giornata.” Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Adr: la contrattazione dei turni avveniva tra i professionisti e si organizzavano con il responsabile. […] cap. I): confermo la circostanza;
i cardiochirurghi, compreso il ricorrente, si accordavano fra loro su quali e quanti interventi operatori fare in ciascuna giornata e l'organizzazione delle sale operatorie veniva pianificata in base a tali loro indicazioni.” 22 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Predisponevo la pianificazione settimanale il giovedì e una pianificazione giornaliera per il giorno successivo. Adr: io inserivo i diversi professionisti dell'equipe cardiochirurgica nella pianificazione, tenendo conto delle diverse competenze. […] cap. B): la Direzione di pagina 21 di 25 dettato disposizioni vincolanti in materia di orario di lavoro o si sia ingerita nell'organizzazione delle presenze e della turnazione settimanale. Né vi è prova in atti che la direzione della resistente abbia approvato la lista degli interventi oppure abbia imposto variazioni o modifiche per specifiche esigenze aziendali. Come riferito dai testi, la Direzione si limitava a verificare la copertura integrale delle attività e delle reperibilità delle emergenze, in quanto unico centro cardiochirurgico della provincia di (cfr. CP_1 dichiarazioni e . L'articolazione del lavoro secondo il modulo dei turni Tes_1 Tes_4 non costituisce indice inequivocabile della subordinazione, poiché “coessenziale alla prestazione di lavoro” (cfr. C. Cost. n. 76/2015) e funzionale al coordinamento con gli altri professionisti del reparto. ha messo a disposizione dell'equipe dei CP_1 cardiochirurghi le sale operatorie, le attrezzature e gli uffici per l'espletamento dell'attività professionale, senza ingerirsi nelle scelte cliniche e nella organizzazione interna del servizio. Tale modulo organizzativo ben può spiegarsi con il necessario coordinamento fra struttura sanitaria e attività dei liberi professionisti. La presenza di un collegamento della prestazione con l'organizzazione aziendale del committente non fa venir meno il requisito dell'autonomia. Al dott. è stato lasciato ampio spazio per Pt_1
il libero esercizio della prestazione professionale, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella della clinica. L'organizzazione amministrativa degli interventi e delle urgenze è stata gestita dalla resistente, quale ente accreditato tenuto al rispetto dei protocolli regionali, e in tale logica si giustifica l'interlocuzione con il primario e la trasmissione dei piani settimanali alla direzione di
, come chiarito da tutti i testimoni. Le circostanze allegate in ricorso CP_1
(predisposizione di programmi per l'utilizzo delle sale operatorie;
impiego delle attrezzature della committente) non inficiano la genuinità dei rapporti di lavoro autonomo, in un contesto caratterizzato dall'assenza di direttive, controlli e pregnanti chiedeva all'equipe di coprire i turni di reperibilità, di guardia e di attività clinica quotidiana. Poi CP_1 eravamo noi dell'equipe a organizzare le diverse presenze, mansioni ed attività.” 23 “Il dott. come referente dell'equipe di cardiochirurgia, inviava alla direzione i turni organizzati Per_1 autonomamente per la sala operatoria, reparto, reperibilità e area critica. concordava la Per_1 pianificazione con i professionisti dell'equipe.” Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “tutta la pianificazione veniva effettuata in questi spazi e pianificata dal referente dell'equipe in base alle disponibilità dei cardiochirurghi. […] Per quanto ne so, il dott.
e gli altri professionisti preparavano i turni degli interventi in base alle loro disponibilità.” Per_2 pagina 22 di 25 vincoli organizzativi tali da conformare la prestazione lavorativa del ricorrente e degli altri professionisti.
Va aggiunto che il dott. comunicava le disponibilità e i propri impedimenti Pt_1 direttamente al primario;
per le assenze non era prevista alcuna autorizzazione di
. I professionisti dell'equipe concordavano autonomamente i periodi di riposo, CP_1 nella misura massima prevista dai contratti di lavoro autonomo (cinque o quattro settimane all'anno) (cfr. dichiarazioni 24 e 25). Si pongono in antitesi alla Tes_1 Per_1
prospettata subordinazione, sia la mancanza di imposizioni e autorizzazioni datoriali circa i turni lavorativi, sia la libertà riservata ai professionisti di autodeterminare le assenze per
“ferie”, tanto più che parte attrice non ha allegato (né provato) l'esercizio del potere disciplinare nel caso di mancato rispetto dei turni e del regime concordato delle assenze.
Anche la natura variabile dei compensi fa propendere per la natura autonoma del rapporto, tenuto conto che i turni aggiuntivi svolti volontariamente dal ricorrente venivano retribuiti con tariffe superiori alle maggiorazioni per straordinario previsto per i dipendenti (es. turno notturno in terapia intensiva: €. 600; altri turni €. 25,00 all'ora 26) e considerato altresì che gli emolumenti percepiti sono ampiamente superiori ai minimi tabellari del CCNL invocato, come emerge dal raffronto tra le tabelle contrattuali (cfr. titolo XII 27) e il fatturato annuale riportato nel conteggio attoreo. 28 In mancanza di una prova certa e univoca degli elementi tipici della subordinazione, occorre prendere in considerazione anche il reciproco affidamento che le parti hanno attribuito alla dichiarazione di volontà negoziale, come espressa nel contratto di lavoro autonomo. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn.4220/1991; 12926/1999)” (Cass. n. 18943/2021). Nel caso in esame le parti hanno consacrato la volontà negoziale nel contratto d'opera professionale, redigendo un articolato testo contrattuale con reciproci diritti e obblighi, a cui è seguita una prolungata esecuzione del rapporto in termini di autonomia (per circa 10 anni), con fatturazione di importi superiori ai minimi tabellari, senza che siano mai state avanzate doglianze e richieste scritte di regolarizzazione del rapporto.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di ricondurre il rapporto di lavoro autonomo intercorso tra e il ricorrente alla CP_1 fattispecie della subordinazione. Vanno quindi rigettate le domande di condanna volte al pagamento delle differenze retributive e dei correlati contributi previdenziali.
Il rigetto nel merito del ricorso rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione della convenuta in forza del principio “della ragione più liquida”. Difatti, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare professionale (art. 42), €. 312,00 a titolo di indennità medica (art. 44), €. 2.141,00 a titolo di tredicesima mensilità (art. 50). Assistente Fascia B: stipendio base: €. 26.472,00 (art. 39), €. 852,00 a titolo di indennità di medico di struttura sanitaria privata (art. 41), €. 6.876,00 a titolo di indennità professionale (art. 42), €. 312,00 a titolo di indennità medica (art. 44), € 2.206,00 a titolo di tredicesima mensilità (art. 50). 28 Cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente. pagina 24 di 25 previamente le altre (Cass. S.U. n. 29523/2008, Cass. n. 12002/2014, Cass. n.
30745/2019, Cass. S.U. n. 11799/2017).
5.5. In assenza di un rapporto di lavoro subordinato, il recesso comunicato da non può configurarsi come licenziamento, con conseguente inapplicabilità delle CP_1 tutele di cui all'art. 18, St. Lav. e rigetto di tutte le domande afferenti all'illegittimità del licenziamento.
6. Sulle spese di lite
6.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La particolarità della vicenda esaminata e le incertezze interpretative in ordine alla qualificazione dei rapporti lavoro autonomo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
6.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA le domande del ricorrente;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,2 fascicolo ricorrente. 2 doc. 3 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 25 4 Cfr. doc.ti 6-11 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc.ti 12,13 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 25 6 Cfr. doc.14 fascicolo ricorrente 7 Cfr. doc.ti 15,16 fascicolo ricorrente pagina 9 di 25 8 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente. 10 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 13 di 25 14 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. 15 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. 16 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. pagina 19 di 25 24 “cap. 15): il dott. interloquiva direttamente con il dott. e non segnalava alla Direzione Pt_1 Per_1 sanitaria/amministrativa di HE problematiche afferenti ai turni o suoi impedimenti. […] cap. 16): il dott. non concordava le assenze o le ferie con la Direzione sanitaria di . Come detto si Pt_1 CP_1 interfacciava con il dott Ricordo che nel contratto del ricorrente era prevista una assenza di circa Per_1 quattro settimane ma non so come venissero ripartite in corso d'anno. cap. 17): le assenze venivano concordate dal dott con il responsabile. Le assenze e le partecipazioni ai convegni non venivano Pt_1 autorizzate d . […]” CP_1 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “cap. 31): il dott. sicuramente dava comunicazione al Per_2 responsabile delle sue disponibilità o impedimenti, al fine di predisporre la pianificazione dell'attività chirurgica;
non richiedeva alla struttura permessi o ferie. Adr: in caso di assenza del dott. il Per_2 responsabile dott. inseriva nel planning altro professionista che aveva già rapporti di Per_1 collaborazione co .” CP_1 25 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “cap. 29): in caso di indisponibilità, il dott. mi telefonava e Per_2 io mi occupavo di trovare un sostituto per gli interventi del giorno. cap. 31): per le assenze del periodo natalizio ed estivo ci accordavamo tra noi professionisti per tenere coperto il servizio e garantire le attività ordinarie e le urgenze. Adr: i pazienti erano afferiti ad e noi dovevamo garantire il CP_1 servizio di cardiochirurgia 24 ore al giorno.” 26 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. 27 doc. 19 fascicolo resistente;
Assistente di fascia A: stipendio base €. 25.692,00 (art. 39), €. 852,00 a titolo di indennità di medico di struttura sanitaria privata (art. 41), €. 6.876,00 a titolo di indennità pagina 23 di 25
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 633/2023 R.G. promossa da
DOTT. (C.F.: nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.06.1972 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Laura Di Francia e Mara Congeduti;
RICORRENTE contro
(GIÀ (P. IVA: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Controparte_3 con sede legale in via Arquà n. 80/A, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo CP_1
Pisani;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale CP_1 dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Roberta Lezzi e Isabella CP_5
Patrizia Basile;
LITISCONSORTE
pagina 1 di 25 Avente ad oggetto: lavoro autonomo - accertamento subordinazione - differenze retributive - licenziamento - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 19.05.2023: “Voglia previo accertamento della natura simulata e/o della nullità del contratto d'opera professionale formalmente intercorso tra le parti,
(A)
1. ACCERTARE E DICHIARARE che tra il dott. e Parte_1 Controparte_1
(CF , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Via Arquà n. 80, è intercorso un unico ordinario ed ininterrotto rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato sin dal 3.5.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con diritto all'inquadramento: a) per il periodo dal 3.5.2012 all'aprile 2017, quale Assistente fascia A - CCNL ARIS, b) per il periodo dal maggio 2017 al maggio 2020, quale Assistente fascia
B - CCNL ARIS e c) per il periodo dal giugno 2020 al dicembre 2022, quale Dirigente con
Incarico professionale - CCNL ARIS, ovvero nel diverso livello e con le diverse decorrenze che dovessero essere ritenuti applicabili, in relazione alle mansioni dal medesimo svolte nel corso del rapporto di lavoro e, conseguentemente,
2. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al pagamento in favore del dott. per il periodo Pt_1 dal 3.5.2012 al 31.12.2022, o per il diverso periodo che risulterà in corso di causa, della complessiva somma di € 364.519,57 lordi (di cui € 61.554,16 per TFR), a titolo di differenze retributive tra quanto percepito (come da fatturati per gli anni dal 2012 al 2022) e quanto di diritto, sulla base della corretta riqualificazione del rapporto e dell'applicazione della disciplina collettiva richiamata e applicabile al rapporto de quo e delle relative tabelle retributive o della diversa misura che risulterà dovuta, previa occorrendo CTU contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo, con versamento dei conseguenti contributi previdenziali;
(B)
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o l'inesistenza e/o illegittimità del licenziamento di fatto/orale/del tutto privo di motivazione intimato da al dott. Controparte_1 in data 29.9.2022, o nella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, per il Pt_1 tramite della comunicazione di “disdetta da contratto d'opera professionale”, e per l'effetto pagina 2 di 25 2. ORDINARE a (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, ex art 18 St. lav., 1° c. della legge n. 300/1970, così come novellato dall'art. 1 comma 42 legge n. 92/2012, adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, ricomprese nell'inquadramento da ultimo dovuto al dott. quale Dirigente con Incarico professionale - CCNL ARIS, e/o nel diverso Pt_1 livello che risulterà in corso di causa, corrispondendo la relativa retribuzione, con ogni conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo e previdenziale e, conseguentemente
3. RE (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, al versamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità dovuta ex art. 18 St. lav., 2° c. della legge n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dovuta in ragione del corretto inquadramento nel CCNL ARIS e calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ., dal giorno del “licenziamento” sino a quello dell'effettiva reintegra e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale lorda di fatto da calcolarsi - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. - e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12) e/o alla diversa misura che dovesse stabilire il Giudice in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché all'eventuale versamento dei contributi di previdenza complementare.
Con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
In ogni caso con riserva del ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva alla reintegra ex art. 18, terzo comma, St. lav. in via subordinata, e salvo gravame
2. ORDINARE a (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, ex art 18 St. lav., 4° c. della legge n. 300/1970, così come novellato dall'art. 1 comma 42 legge n. 92/2012, adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, ricomprese nell'inquadramento da ultimo dovuto al dott. quale Dirigente con Incarico professionale del CCNL ARIS, con ogni Pt_1 conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo e previdenziale, e in ogni caso con riserva del ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18, quinto comma, legge n. 300/1970, e conseguentemente pagina 3 di 25 3. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al versamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità dovuta ex art. 18, 4° c. della legge n. 300/1970 dal giorno del “licenziamento” sino a quello dell'effettiva reintegra, commisurata all'ultima retribuzione globale lorda di fatto, calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ., - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. - e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12), comunque nella misura massima prevista dal 4° c. dell'art. 18, legge n. 300/1970, pari a 12 mensilità, e/o alla diversa misura che dovesse stabilire il Giudice in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché all'eventuale versamento dei contributi di previdenza complementare.
Con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. in via di ulteriore subordine, salvo gravame
3. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente ex art. 18 5° c., legge n. 300/1970, nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto come sopra calcolata - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12)-, in considerazione dell'anzianità del ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento della convenuta, o nella diversa misura in rapporto a un diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque non inferiore a 12, che risulterà in corso di causa, con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo. in via di estremo subordine, salvo gravame
3. DICHIARARE TENUTO E RE (CF , Controparte_1 P.IVA_1 come sopra domiciliato e rappresentato, al pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente ex art. 18 c. 6, legge n. 300/1970 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale lorda di fatto come sopra calcolata - sulla base della retribuzione mensile fissa da ultimo riconosciuta al ricorrente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. e, quindi, pari ad € 6.416,66 (€ 5.500,00 x 14: 12)-, in considerazione dell'anzianità del ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento della convenuta, e/o alla diversa misura in rapporto a pagina 4 di 25 un diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque non inferiore a 6.
Con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
(C)
In via alternativa rispetto al capo B
1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del licenziamento di fatto/orale/del tutto privo di motivazione intimato da al dott. in data 29.9.2022, o Controparte_1 Pt_1 nella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, per il tramite della comunicazione di
“disdetta da contratto d'opera professionale”, e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE la ininterrotta continuità del rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, ad ogni effetto di legge e di contratto, e per l'effetto
2. ORDINARE a (CF , come sopra domiciliato e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con effetto dal 29.9.2022, o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ripristinando la piena funzionalità del suo rapporto di lavoro quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, adibendolo alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti, ricomprese nel livello di Dirigente con Incarico professionale del CCNL ARIS, o nel diverso livello che risulterà in corso di causa, e corrispondendogli la relativa retribuzione mensile da ultimo goduta
(pari ad € 5.500,00), con ogni conseguente adempimento amministrativo, contributivo, assicurativo e previdenziale, 3. RE (CF Controparte_1
), come sopra domiciliato e rappresentato, al versamento, in favore del ricorrente, P.IVA_1 delle retribuzioni medio tempore maturate, e/o del risarcimento del danno alle stesse commisurato, dalla data del licenziamento (29.9.2022) e/o dalla diversa data che dovesse risultare in giudizio, sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, in ogni caso, in ragione dell'ultima retribuzione lorda mensile riconosciuta al ricorrente pari ad € 5.500,00 e/o alla diversa misura, maggiore o minore, che dovesse stabilire il Giudice in corso di causa, eventualmente previa CTU contabile, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo, nonché all'eventuale versamento dei contributi di previdenza complementare. Con interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
pagina 5 di 25 con condanna della convenuta soccombente alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente procedimento in favore delle sottoscritte procuratrici che si dichiarano antistatarie, da liquidarsi secondo i parametri fissati dal DM n. 55/2014 e succ. mod.”
Il procuratore della resistente conclude come da note finali del 30.05.2025: “si insiste per il rigetto del ricorso avversario e di tutte le domande ivi contenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 05.03.2024: “-dichiarare CP_5 ed accertare anche nei confronti del che la convenuta società datrice di lavoro - ove tenuta CP_5
a versare a favore del ricorrente ulteriori retribuzioni in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro – è tenuta a versare la correlativa contribuzione da calcolarsi, oltre sanzioni civili come per legge e nei limiti dell'ordinaria prescrizione quinquennale ex L. 335/1995;
-nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si chiede di specificare il relativo titolo e il periodo di competenza, e adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alle rispettive posizioni contributivo-previdenziali del ricorrente.
-Con condanna della parte soccombente al pagamento integrale delle spese, competenze, onorari e accessori di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.05.2023, il dott. Parte_1 esponeva:
- di essere medico cardiochirurgo dal 2002 e di aver conseguito la specializzazione in cardiochirurgia nel novembre 2010; 1
- di aver lavorato in favore di dal 03.05.2012 al Controparte_1
31.12.2022, senza soluzione di continuità, in forza di contratto d'opera professionale a tempo indeterminato, con un compenso annuale di €. 45.000,00 (pari ad €. 3.750,00 mensili), aumentato nel gennaio 2011 ad €. 66.000,00 (pari ad €. 5.500,00 mensili), oltre a eventuali ulteriori compensi per turni straordinari/guardie notturne/reperibilità
(cfr. contratto del 02.05.2012 2); che percepiva importi aggiuntivi per i turni di terapia intensiva o pomeridiani in cardiologia, calcolati sulla base di parametri fissi e commisurati ad unità oraria/turno (€. 600/notte; €. 25/ora per turni di sei ore);
- che era una clinica privata con circa 270 addetti, Controparte_1 accreditata dalla Regione Emilia-Romagna quale Ospedale clinicizzato in cardiochirurgia per tutto il territorio della provincia di CP_1
- che nel reparto di cardiochirurgia di HE confluivano tutti i pazienti della provincia, nonché tutte le urgenze ed emergenze del territorio;
- di essere stato assegnato al “Dipartimento di cardiologia medico chirurgica e toraco vascolare” della struttura ospedaliera gestita dalla resistente, senza pazienti propri e senza avere la gestione autonoma della propria agenda;
- di aver lavorato in regime di monocommittenza (cfr. C.U. del periodo 2012-2022 e fatture 2023 3);
- di aver ricoperto, in sala operatoria, inizialmente il ruolo di aiuto del dott. Persona_1
(Responsabile e Primario della Cardiochirurgia) e di altri cardiochirurghi della struttura
(ad esempio del dott. ), effettuando circa 2.000 interventi in dieci anni, con Persona_2 una media di circa sei interventi a settimana, osservando la programmazione e i turni di lavoro predisposti della convenuta, che prevedevano un orario mattutino dalle 07.30 alle
13.00 e pomeridiano dalle 14.00 alle 20.00;
- di avere osservato gli orari di lavoro predeterminati dalla resistente, relativi alle reperibilità chirurgiche notturne infrasettimanali (dalle 20.00 alle 08.00 del mattino) e festive (con reperibilità h24 e turnazione predeterminata e distribuita tra i medici chirurghi del reparto), in qualità di secondo operatore per urgenze ed emergenze interne ed esterne;
turni di guardia diurni in sala operatoria (con orario 08.00-14.00 e 14.00-
20.00) e notturni (con orario 19.00-07.30 del mattino seguente) anche infrasettimanali e festivi in Area Critica (terapia intensiva e semintensiva); nonché turni di guardia diurni nel reparto di Cardiochirurgia;
- di aver lavorato sotto la direzione e il controllo del dott. quale Persona_1
Primario/Responsabile della Cardiochirurgia, e del dott. quale Per_3
Responsabile/Primario dell'Area Critica ed Anestesia;
3 doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 25 - di aver ricevuto direttive, anche organizzative, dalla Direzione Sanitaria di CP_1
nonché dalla segreteria amministrativa (nelle persone di:
[...] Persona_4
e Persona_5 Persona_6 Persona_7
- che la Direzione della convenuta predisponeva: a) la programmazione mensile dei turni straordinari dei medici, reperibilità chirurgiche, guardie notturne infrasettimanali e festive, turni festivi di reparto;
b) la programmazione settimanale dei turni diurni e straordinari, dei turni di guardia notturna e di reperibilità; c) la programmazione giornaliera con l'elenco delle operazioni affidate a ciascun medico;
- che la programmazione veniva trasmessa ai responsabili della Cardiochirurgia (dott.
e dott. per eventuali modifiche e per l'avallo definitivo;
Per_1 Per_3
- che le tabelle dei turni venivano poi affisse alla bacheca e trasmesse, tramite mail, a tutti i cardiochirurghi direttamente dalla segreteria generale/amministrativa; 4
- che rappresentava alla Direzione sanitaria, al pari degli altri colleghi di reparto, eventuali necessità personali relative ai turni assegnati;
- che doveva concordare con la Direzione Sanitaria, per il tramite del
Responsabile/Primario di Reparto (dott. , il proprio piano ferie, contrattualmente Per_1
previsto in quattro settimane annuali (di cui una invernale e tre estive), dovendo comunque assicurare, nella rotazione con gli altri colleghi, il presidio delle attività del reparto di Cardiochirurgia e dell'Area Critica/Intensiva; che osservava le stesse modalità per i permessi e le assenze dovute a malattia o a motivi personali;
- che il dott. comunicava gli importi da inserire nelle fatture mensili e, Per_1 successivamente, detta indicazione veniva fornita direttamente dalla segreteria amministrativa di (cfr. prospetti mensili e fatture 5); CP_1
- che disponeva di una postazione di lavoro presso i locali di , dotata di PC, che CP_1 condivideva con gli altri colleghi di reparto;
- che utilizzava le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dalla convenuta;
- che era stato inserito in un organico strutturato e svolgeva l'attività medica sotto il controllo e la direzione della Direzione generale e della Direzione Sanitaria della convenuta, osservando un orario di lavoro predeterminato;
- che nell'agosto del 2022 il primario del reparto veniva sostituito dal dott.
[...]
il quale riorganizzava l'unità operativa con una propria equipe, provvedendo in CP_6 pari tempo a licenziare alcuni cardiochirurghi in forza presso;
CP_1
- che con lettera del 29.09.2022, la convenuta comunicava la “disdetta del contratto d'opera professionale” a far data dal 31.12.2022, non sorretta da alcuna motivazione;
6
- che il recesso datoriale veniva impugnato in data 26.11.2022 e con successiva missiva del 20.12.2022 rivendicava il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso con . 7 CP_1
Ciò premesso in fatto, il ricorrente, previo accertamento della natura simulata e/o della nullità del contratto d'opera professionale, chiedeva:
1) accertarsi e dichiararsi costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con a far data dal 03.05.2012, con diritto Controparte_1 all'inquadramento: a) per il periodo 03.05.2012 - aprile 2017, quale Assistente di fascia
A del CCNL ARIS;
b) per il periodo maggio 2017 - maggio 2020, quale Assistente di fascia B del CCNL ARIS;
c) per il periodo giugno 2020 - dicembre 2022, quale Dirigente con Incarico professionale del CCNL ARIS;
2) condannarsi la convenuta a corrispondere le differenze retributive correlate alla riqualificazione del rapporto e discendenti dall'applicazione del CCNL di settore, quantificate in complessivi €. 364.519,57 (di cui €. 61.554,16 a titolo di TFR), oltre alla contribuzione previdenziale;
CP_5
3) dichiararsi: a) la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità del licenziamento di fatto/orale/e privo di motivazione del 29.09.2022 e, per l'effetto, condannarsi la convenuta, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, St. Lav., a reintegralo nel posto di lavoro e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.
6.416,66), dal giorno del recesso e sino alla reintegra, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in via CP_ subordinata, accertarsi l'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, conseguentemente condannarsi a reintegralo nel posto di lavoro
[...] Controparte_1
e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€. 6.416,66), dal giorno del licenziamento e sino alla reintegra, comunque nella misura massima di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) in via ulteriore gradata, accertarsi l'illegittimità del licenziamento ex art. 18, comma 5, St. Lav., conseguentemente condannarsi la resistente a pagare un'indennità risarcitoria nella misura massima di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (comunque non inferiore a dodici mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) in via di estremo subordine, condannarsi al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 18, comma Controparte_1
6, Legge n. 300/1970, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (comunque non inferiore a sei mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) in via alternativa, dichiararsi la nullità del licenziamento di fatto/orale/del tutto privo di motivazione intimato in data 29.09.2022 e, per l'effetto, accertarsi la ininterrotta continuità del rapporto di lavoro subordinato e ordinarsi a Controparte_1 di riammetterlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, con effetto dal
[...]
29.09.2022, e a corrispondere le retribuzioni medio tempore maturate (e/o il risarcimento del danno alle stesse commisurato), dalla data del licenziamento e sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di legge.
2. (in prosieguo ), tempestivamente Controparte_1 CP_1 costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di accertamento della subordinazione per mancanza di allegazioni idonee a dimostrare l'eterodirezione della prestazione, nonché la prescrizione dei crediti anteriori al
20.12.2017; nel merito, contestava le domande attoree nell'an e nel quantum e ne chiedeva il rigetto;
nel caso di accoglimento della domanda afferente alla illegittimità del licenziamento, chiedeva decurtarsi l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria eventualmente riconosciuta al ricorrente.
Essa deduceva che:
- nel ricorso non erano state allegate le circostanze di fatto riguardanti l'esercizio del potere direttivo e di conformazione della datrice di lavoro;
pagina 10 di 25 - il dott. non specificava il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute Pt_1 nel corso dell'attività lavorativa;
- l'inserimento nella organizzazione aziendale non era sufficiente a configurare l'istituto della subordinazione, dovendo parte attrice allegare e dimostrare l'esercizio del potere direttivo, come previsto dall'art. 2094 cod. civ.;
- il ricorrente, quale cardiochirurgo, effettuava interventi operatori presso le sale operatorie messegli a disposizione da anche per suoi pazienti personali;
CP_1
- il ricorrente e gli altri cardiochirurghi dell'equipe (diretta da un libero professionista, dott. organizzavano e gestivano i turni di lavoro in autonomia;
Persona_1
- per coprire i turni, sia in sala operatoria, sia in reperibilità, sia in reparto, il responsabile dell'equipe chiedeva al dott. di indicare mensilmente le sue disponibilità, Pt_1 giornaliere ed orarie;
sulla base delle disponibilità ricevute dal ricorrente e dagli altri cardiochirurghi, il dott. redigeva un prospetto dei turni di guardia in reparto, di Per_1 terapia intensiva e la programmazione operatoria;
- la Direzione veniva a conoscenza della tipologia degli interventi e del loro numero quando l'equipe comunicava il prospetto dei turni;
essa si limitava a recepire le indicazioni dell'equipe;
- i turni aggiuntivi del mese venivano organizzati dai cardiochirurghi e la Direzione riceveva la relativa comunicazione dal responsabile del reparto per la liquidazione dei compensi aggiuntivi;
- nel periodo estivo l'equipe decideva di ridurre gli interventi chirurgici e la Direzione sanitaria si limitava a recepire tali decisioni;
- la pianificazione settimanale degli interventi chirurgici veniva comunicata dai medici la settimana prima, in genere entro il giovedì, salvo variazioni dovute ad eventuali urgenze;
- i cardiochirurghi, compreso il ricorrente, si accordavano “su quali e quanti interventi operatori fare in ciascuna giornata e l'organizzazione e dotazione delle sale operatorie veniva pianificata in base a tali loro indicazioni”;
- nei casi in cui non intendeva rendere la prestazione, il ricorrente si limitava a comunicare la propria indisponibilità, “senza che ciò comportasse alcuna conseguenza sul piano disciplinare e senza dover giustificare la sua indisponibilità”;
- alla Direzione non erano pervenute richieste di permessi e ferie da parte del ricorrente;
pagina 11 di 25 - l'attore percepiva emolumenti di importo variabile;
- la volontà delle parti era quella di instaurare un rapporto di lavoro autonomo, considerato altresì che il ricorrente percepiva un compenso notevolmente superiore a quello riconosciuto ai lavoratori subordinati;
- non residuavano crediti per differenze retributive, posto che le somme erogate erano superiori al trattamento retributivo previsto dal CCNL per i medici con qualifica di assistente di fascia A e B;
- il ricorrente non prestava servizio a tempo pieno, quindi “a tutto voler concedere il suo rapporto sarebbe a tempo parziale e le differenze retributive andrebbero calcolate in base alle ore effettivamente prestate in favore della convenuta”;
- il recesso veniva comunicato per iscritto;
la comunicazione riportava le ragioni del mancato rinnovo del contratto.
3. Con ordinanza del 21.12.2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. n. 8956/2020: “In tema di CP_5 omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con , Controparte_8 sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato. L' si costituiva CP_5 in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva condannarsi la resistente a versare i contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive eventualmente riconosciute al ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a sanzioni civili e interessi di legge.
4. Il G.L. ammetteva le prove orali dedotte dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del 12.06.2024, e procedeva all'interrogatorio formale del ricorrente e all'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
pagina 12 di 25 Con ordinanza del 24.02.2025 veniva rigettata l'istanza di riunione con la causa n.
606/2023 r.g. e venivano acquisiti i verbali delle prove assunte in tale procedimento
(dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Persona_1 Testimone_3
5. Sulla domanda di accertamento della subordinazione
5.1. Il dott. quale medico specialista in cardiochirurgia, ha Parte_1 lavorato per (ora dal Controparte_2 Controparte_1
03.05.2012 al 31.12.2022, in forza di contratto d'opera professionale ex artt. 2222 e
2229 cod. civ., per lo svolgimento di attività professionale all'interno del servizio di
“Cardiologia Medico-Chirurgica e Toraco-Vascolare” (cfr. contratto sottoscritto in data
02.05.2012 8).
Il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato, con facoltà per le parti di recedere “a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 3 mesi.”
Con lettera del 29.09.2022, ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro, ai CP_1 sensi dell'art. 7 del contratto d'opera professionale, a far data dal 31.12.2022. 9
Risulta per tabulas che l'attore ha percepito compensi mensili per l'attività professionale svolta in favore di , fatturati mediante partita IVA (cfr. certificazioni uniche del CP_1
periodo 2012-2022 e fatture 10).
5.2. Come testé esposto, l'attore chiede riqualificarsi il rapporto di lavoro autonomo come rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ.
La questione agitata in giudizio impone un preliminare esame della giurisprudenza sviluppatasi in materia di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato.
A mente dell'art. 2094 cod. civ., "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore." Nel contratto d'opera, invece, il prestatore si obbliga a rendere un'opera o un servizio “senza vincolo di subordinazione” (art. 2222 cod. civ.).
Secondo il generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 cod. civ., il lavoratore che invochi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (cd. “indici rivelatori”) quali, ad esempio, lo stabile inserimento nell'impresa, l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la relazione sinallagmatica tra la messa a disposizione delle energie lavorative e la retribuzione (Cass.
n. 20903/2020, Cass. n. 9043/2011).
L'elemento che contraddistingue la subordinazione, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è l'abituale assoggettamento a ordini specifici e ad altrui direttive e moduli operativi, oltre all'esercizio da parte del datore di lavoro di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 2728/2010,
Cass. n. 26742/2014, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. Cass. n. 1717/2009 ha ribadito che il dato indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è “(…) il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (come la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di una certa peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto.”
Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle stesse parti (cd. “autoqualificazione” del rapporto), il quale, pur costituendo un elemento pagina 14 di 25 ulteriore di valutazione, assume rilievo decisivo ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto “eterodiretta” nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni che - in qualsiasi momento - il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima (cfr. Cass. n. 3594/2011,
Cass. n. 9894/2005).
In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con un elevato contenuto intellettuale, la Suprema Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n.
359472011), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato (cfr. Cass. n. 12919/2022). Nei rapporti caratterizzati da ampi margini di autonomia del lavoratore, il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico. Il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, pagina 15 di 25 l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata (cfr. Cass. n. 3640/2020, Cass. n. 10610/2023, Cass. n.
9463/2016, Cass. n. 7517/2012).
5.3. Stante la natura intellettuale delle prestazioni rese dal dott. Pt_1 esercente la professione di cardiochirurgo, la valutazione circa l'esistenza della subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative. La natura prettamente intellettuale della professione medica, infatti, mal si adatta al ricorso agli indici ordinari. Come testé esposto, la stessa giurisprudenza ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico (concretizzantesi in ordini e direttive) e del potere disciplinare, o ad elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, ove gli stessi non si siano tradotti nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro. In tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero- organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. n. 3471/2003, Cass. n.
21439/2011).
5.4. Il ricorrente ha lavorato all'interno della struttura di , espletando la CP_1 propria attività professionale nel reparto di cardiochirurgia, al cui vertice operava come primario il dott. legato alla resistente da un rapporto di lavoro autonomo Persona_1
(cfr. dichiarazioni del teste 11). Per_1
Nella specie, non vi sono riscontri probatori dall'eterodirezione, anche nella forma attenuata delle indicazioni generiche e programmatiche. Il ricorso introduttivo non 11 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Ho un rapporto con come libero professionista dal CP_1 1996. […] sono stato il responsabile del reparto di cardiochirurgia fino al mese di settembre 2022.” pagina 16 di 25 contiene una specifica allegazione di tale elemento della subordinazione, compendiandosi la ricostruzione attorea sull'inserimento organico del ricorrente nella struttura della clinica e sulle modalità organizzative dell'unità operativa, quali la partecipazione ai turni predisposti dalla Direzione della società, lo svolgimento di attività di reperibilità per urgenze e emergenze, l'obbligo di comunicare le ferie e le assenze e l'impiego di attrezzature e strumenti di proprietà della convenuta. L'attore ha prospettato, in modo generico, di essere stato sottoposto “al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Direzione convenuta, esercitato per il tramite dei Direttori Sanitari, Dott. fino a maggio 2021 e quindi del Dott. sino alla cessazione del rapporto di Tes_1 Tes_3 lavoro e, quindi dei Primari Dott. responsabile della Cardiochirurgia, e Dott. Per_1 Per_3
Responsabile della Area Critica” (cfr. pag. 10 ricorso). Già tale carenza osta all'accoglimento della domanda attorea, posto che non è stato allegato l'esercizio del potere direttivo ex art. 2094 cod. civ. da parte di (o dei suoi organi apicali), non emergendo dal CP_1 ricorso il contenuto specifico delle direttive e delle disposizioni ricevute dalla parte datoriale.
Neppure gli esiti dell'istruttoria orale hanno fornito compiuta prova dei fatti costitutivi della subordinazione, rimanendo del tutto assente la dimostrazione del potere conformativo sul contenuto della prestazione medica richiesta, nonché di una incisiva e unilaterale etero-organizzazione delle modalità di lavoro.
Le evidenze processuali non comprovano l'adozione di direttive da parte della Direzione
(sanitaria o amministrativa) di , né i testi hanno riferito di ingerenze aziendali CP_1 sull'organizzazione dell'attività del reparto di cardiochirurgia, riguardanti l'esecuzione degli interventi dell'equipe medica. Il dott. - Direttore sanitario di dal Tes_1 CP_1
1996 al 2021 - ha riferito che l'equipe del reparto di cardiochirurgia era composta da liberi professionisti (ad eccezione di un dipendente cardiochirurgo), precisando che i cardiochirurghi “discutevano i singoli casi clinici e formulavano la relativa pianificazione;
queste valutazioni cliniche dei componenti dell'equipe non venivano trasmesse alla direzione sanitaria per eventuali autorizzazioni. Adr: io non sindacavo il contenuto del planning, verificavo che non ci fossero scoperture.” 12 Detto teste ha dichiarato che la Direzione sanitaria si limitava a ricevere un piano settimanale delle attività chirurgiche (predisposto dal primario), senza 12 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. pagina 17 di 25 sindacare le valutazioni cliniche e l'organizzazione degli interventi: “io verificavo solamente se c'erano delle carenze di copertura;
non entravo nel merito delle assegnazioni e delle presenze e delle attività svolte dal professionista. Non so dire se il responsabile del reparto di cardiochirurgia (dott. impartisse direttive specifiche al dott. circa le attività Persona_1 Per_2 da svolgere. […] non so in che modo il dott. predisponesse il planning settimanale o Per_1 come concertasse con i professionisti l'attività in reparto. Oltre alla pianificazione settimanale c'era un planning giornaliero (“nota operatoria”), che andava a confermare il programma della giornata. […] è vero, la direzione sanitaria veniva a conoscenza della tipologia degli interventi e i loro numero solo dopo la trasmissione del planning”; 13 ancora: “Se c'era una problematica per la copertura del servizio parlavo con il dott. Adr: la mia interlocuzione con il dott.
Per_1 aveva ad oggetto la programmazione settimanale e la lista di attesa oppure mi
Per_1 informava degli esiti clinici dei pazienti, dovendo fornire dei dati alla regione per il monitoraggio clinico. cap. 14): non è vero, la programmazione non veniva fatta da ma dal CP_1 responsabile dell'equipe dei cardiochirurghi a seguito degli incontri che il dott. faceva
Per_1 con i professionisti. Non sono mai intervenuto sui turni che mi sono stati trasmessi;
verificavo semplicemente che fossero coperte tutte le attività.” L'ex Direttore sanitario ha escluso rapporti diretti tra la direzione di e il dott. “cap. 12): la direzione CP_1 Pt_1 sanitaria non aveva un rapporto diretto con il dott. e il rapporto era mediato dalla Pt_1 figura del dott. La direzione di non dava direttive direttamente al dott.
Per_1 CP_1
[…] cap. 15): il dott. interloquiva direttamente con il dott. e non Pt_1 Pt_1 Per_1 segnalava alla Direzione sanitaria/amministrativa di HE problematiche afferenti ai turni o suoi impedimenti.”
Di analogo contenuto la deposizione del teste (Direttore sanitario di Testimone_3
dal 2021): “Adr: il dott. con i professionisti raccoglie le diverse consulenze e CP_1 Per_1 esigenze e poi predisponeva con l'equipe la programmazione settimanale. Adr: non so se il dott. si occupasse delle consulenze elettive. cap. H): ribadisco che la direzione riceve una Pt_1 pianificazione già discussa e concordata dall'equipe. cap. I): dopo aver ricevuto la pianificazione settimanale del responsabile, l'ufficio recovery data comunicazione ai reparti, al centralino, alla sala operatoria e all'area critica della programmazione”; “[…] cap. B): io ricevevo dal dott. quale referente dell'equipe di cardiochirurgia, la pianificazione settimanale delle attività, Per_1 sala operatoria, turni di reparto, reperibilità e alcuni turni della terapia intensiva. Come direttore 13 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. pagina 18 di 25 prendevo atto delle coperture e verificavo che il referente avesse coperto l'attività settimanale. capp. C)-D): io ricevevo il turno preparato dal referente. Non conosco le dinamiche interne al gruppo di lavoro del reparto di cardiochirurgia. cap. E): la direzione sanitaria riceve la pianificazione riportante la tipologia degli interventi e i loro numero. Adr: la direzione non interviene nella valutazione clinica degli interventi”. 14 Emerge, altresì, da tale deposizione come i cardiochirurghi dell'equipe valutassero, in autonomia, le condizioni cliniche dei pazienti e il ricovero ospedaliero presso : “i professionisti dell'equipe definivano gli CP_1 ingressi del reparto e la pianificazione degli interventi. Il dott. eseguiva la consulenza Per_2 presso il Policlinico e valutava la condizione clinica del paziente e l'eventuale trasferimento press .” 15 CP_1
Le suddette dichiarazioni, convergenti e univoche, sono corroborate da quelle rese dal primario dell'unità di cardiochirurgia, dott. il quale ha confermato che la Persona_1 direzione di si limitava a ricevere la pianificazione degli interventi e i turni di CP_1 reperibilità concordati dai professionisti: 16 “[…] io compilavo la lista operatoria sulla base dei pazienti presentati o da operare e delle necessità cliniche e delle possibilità organizzative della struttura (disponibilità della sala operatoria e della terapia intensiva). Predisponevo la pianificazione settimanale il giovedì e una pianificazione giornaliera per il giorno successivo. Adr: io inserivo i diversi professionisti dell'equipe cardiochirurgica nella pianificazione, tenendo conto delle diverse competenze. Il dott. era un primo operatore e aveva assegnati interventi Per_2 come primo operatore. Il planning veniva preparato materialmente dalla segretaria, su mia indicazione, e lo trasmetteva alla sala operatoria e al reparto per preparare gli interventi;
penso che lo trasmettesse anche al direttore generale. Adr: il Direttore generale di prendeva CP_1 atto della pianificazione e non sindacava la nostra organizzazione e le scelte cliniche. Adr: non è mai successo che il dott. organizzasse i suoi interventi autonomamente, perché il Per_2 programma operatorio lo facevo io. […] cap. B): la Direzione di chiedeva all'equipe di CP_1 coprire i turni di reperibilità, di guardia e di attività clinica quotidiana. Poi eravamo noi dell'equipe a organizzare le diverse presenze, mansioni ed attività”. Tale teste ha escluso ingerenze della convenuta in ordine alla gestione e pianificazione degli interventi: “Adr: avevo delle interlocuzioni con la Direzione sanitaria;
non ricevevo direttive cliniche dalla direzione. C'era una interlocuzione circa la disponibilità delle sale;
c'era una lista di attesa e dovevamo rispondere alle esigenze dei malati.”
L'unità operativa di cardiochirurgia veniva organizzata direttamente dal dott. “Io
Per_1 avevo la responsabilità dell'equipe dei professionisti cardiochirurghi, su incarico di;
CP_1 organizzavo le attività dell'unità operativa e dei professionisti ivi afferenti. Organizzavo l'unità operativa su indicazioni della Direzione sanitaria” (cfr. dichiarazioni . In tal senso
Per_1 anche la deposizione del teste : “Il dott responsabile dell'unità operativa, Tes_2 Per_1 organizzava l'attività operatoria e di guardia dei cardiochirurghi;
predisponeva una tabella e vi incasellava i nomi dei diversi professionisti.” Lo stesso ricorrente allega di aver ricevuto ordini e direttive dal primario Ebbene, non vi è prova della volontà di
Per_1 CP_1 di esercitare il potere direttivo sui medici dell'equipe attraverso il dott. quale
Per_1 libero professionista con contratto di lavoro autonomo. Si osserva al riguardo che
“L'assoggettamento alle direttive datoriali, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, può materialmente esprimersi mediante persona diversa dal datore di lavoro solo ove questa, per espresso specifico incarico o per la stessa natura delle sue mansioni, esprima la volontà del datore di lavoro” (Cass. n. 10064/2000).
Dunque, il dott. rendeva le prestazioni cardiochirurgiche all'interno della Pt_1 struttura di sulla base di una turnazione concordata con il primario, predisposta CP_1 considerando le specifiche competenze dei professionisti e le disponibilità dei membri dell'equipe. Del tutto indimostrato l'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte della convenuta. Al contrario, dalle testimonianze si ricava l'autonomia del ricorrente nell'espletamento della propria prestazione lavorativa. Egli era vincolato esclusivamente al rispetto dei turni e delle reperibilità, onde consentire una adeguata programmazione e organizzazione degli interventi e delle urgenze. Le mansioni espletate avevano un autonomo contenuto professionale e non venivano predeterminate né organizzate dalla direzione sanitaria della clinica. I casi clinici venivano discussi dai professionisti dell'equipe senza ingerenze degli organi apicali della resistente (cfr. dichiarazioni 7 e 8). Tes_1 Per_1 17 “cap. D): confermo che la direzione sanitaria veniva a conoscenza della tipologia degli interventi e del loro numero degli stessi dopo l'invio della pianificazione da parte del dott. Adr: l'equipe dei Per_1 cardiochirurghi decideva il tipo di intervento e il numero degli interventi, che variava anche in base alla lista di attesa e alla disponibilità della sala operatoria d .” CP_1 pagina 20 di 25 Dal compendio probatorio testé richiamato, non smentito da evidenze di segno contrario, emerge la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti in causa. Non vi è alcuna prova dell'ingerenza della convenuta nella gestione dell'attività cardiochirurgica e del controllo sull'adempimento della prestazione professionale. Sul punto non può essere assegnata alcuna valenza probatoria alla deposizione del teste , 19 in quanto Tes_2
contrastante con le dichiarazioni degli altri testi (a quanto consta indifferenti alla vicenda per cui è causa) e perché resa da soggetto interessato all'esito del giudizio, avendo formulato analoghe rivendicazioni con la diffida del 14.02.2023. 20
Si osserva, inoltre, come la presenza fosse ancorata a turni concordati autonomamente dai cardiochirurghi - o predisposti direttamente dal primario (cfr. dichiarazioni Tes_1 21 2 e 23) -, né le emergenze processuali comprovano che la clinica abbia Per_1 Tes_4
Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Adr: i professionisti dell'equipe discutevano i singoli casi clinici e formulavano la relativa pianificazione;
queste valutazioni cliniche dei componenti dell'equipe non venivano trasmesse alla direzione sanitaria per eventuali autorizzazioni. Adr: io non sindacavo il contenuto del planning, verificavo che non ci fossero scoperture.” 18 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “L'equipe cardiochirurgica prendeva in carico i pazienti che venivano segnalati dagli ospedali di riferimento (Policlinico, Ospedale di Baggiovara, Ospedale di Carpi); lo stesso dott. era consulente presso il policlinico di e quindi andava ai meeting di Per_2 CP_1 presentazione dei pazienti, poi li presentava a me che preparavo una lista operatoria, tenendo conto delle urgenze e delle necessità dei pazienti. A volte si discutevano i casi nel corso di riunioni settimanali e altre volte io preparavo direttamente la lista operatoria senza alcuna riunione con i cardiochirurghi. […] Adr: c'era un rapporto di condivisione clinica con i miei colleghi del reparto.” 19 “[…] Abbiamo partecipato a delle riunioni sulle modalità di lavoro con la direzione sanitaria. Adr: HE era l'ente accreditato per gli interventi di cardiochirurgia e non può rifiutare gli interventi in base alla convenzione. Adr: i pazienti arrivavano dalle strutture ospedaliere del territorio. cap. 14): la direzione stabiliva le esigenze del servizio di copertura di guardia in cardiologia e decideva le disponibilità delle sale operatorie. Il dott. organizzava l'attività e preparava i turni. La turnazione
Per_1 Per_ veniva preparata insieme dal dott. e del dott. (per gli anestesisti) e poi veniva trasmessa ai
Per_1 reparti e ai medici. cap. 15): in caso di assenza e indisponibilità contattavamo il responsabile della struttura, dott. in modo tale che lui lo comunicasse alla direzione. cap. 16): le ferie e i periodi di
Per_1 assenze venivano comunicate al dott. Le ferie erano 28 giorni come da contratto. Adr: le ferie
Per_1 venivano autorizzate dal dott. venivano rifiutate le ferie se non poteva essere garantito lo
Per_1 svolgimento e la regolarità dei turni.” 20 Cfr. doc. 15 fascicolo resistente. 21 “cap. 11): il dott. predisponeva il planning settimanale e lo concordava con i professionisti del Per_1 reparto. Non conosco i rapporti interni tra i professionisti dell'equipe e il dott. […] cap. H): i Per_1 cardiochirurghi si accordavano fra loro e con il responsabile, dott. e decidevano quanti interventi Per_1 fare in ciascuna giornata.” Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Adr: la contrattazione dei turni avveniva tra i professionisti e si organizzavano con il responsabile. […] cap. I): confermo la circostanza;
i cardiochirurghi, compreso il ricorrente, si accordavano fra loro su quali e quanti interventi operatori fare in ciascuna giornata e l'organizzazione delle sale operatorie veniva pianificata in base a tali loro indicazioni.” 22 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “Predisponevo la pianificazione settimanale il giovedì e una pianificazione giornaliera per il giorno successivo. Adr: io inserivo i diversi professionisti dell'equipe cardiochirurgica nella pianificazione, tenendo conto delle diverse competenze. […] cap. B): la Direzione di pagina 21 di 25 dettato disposizioni vincolanti in materia di orario di lavoro o si sia ingerita nell'organizzazione delle presenze e della turnazione settimanale. Né vi è prova in atti che la direzione della resistente abbia approvato la lista degli interventi oppure abbia imposto variazioni o modifiche per specifiche esigenze aziendali. Come riferito dai testi, la Direzione si limitava a verificare la copertura integrale delle attività e delle reperibilità delle emergenze, in quanto unico centro cardiochirurgico della provincia di (cfr. CP_1 dichiarazioni e . L'articolazione del lavoro secondo il modulo dei turni Tes_1 Tes_4 non costituisce indice inequivocabile della subordinazione, poiché “coessenziale alla prestazione di lavoro” (cfr. C. Cost. n. 76/2015) e funzionale al coordinamento con gli altri professionisti del reparto. ha messo a disposizione dell'equipe dei CP_1 cardiochirurghi le sale operatorie, le attrezzature e gli uffici per l'espletamento dell'attività professionale, senza ingerirsi nelle scelte cliniche e nella organizzazione interna del servizio. Tale modulo organizzativo ben può spiegarsi con il necessario coordinamento fra struttura sanitaria e attività dei liberi professionisti. La presenza di un collegamento della prestazione con l'organizzazione aziendale del committente non fa venir meno il requisito dell'autonomia. Al dott. è stato lasciato ampio spazio per Pt_1
il libero esercizio della prestazione professionale, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella della clinica. L'organizzazione amministrativa degli interventi e delle urgenze è stata gestita dalla resistente, quale ente accreditato tenuto al rispetto dei protocolli regionali, e in tale logica si giustifica l'interlocuzione con il primario e la trasmissione dei piani settimanali alla direzione di
, come chiarito da tutti i testimoni. Le circostanze allegate in ricorso CP_1
(predisposizione di programmi per l'utilizzo delle sale operatorie;
impiego delle attrezzature della committente) non inficiano la genuinità dei rapporti di lavoro autonomo, in un contesto caratterizzato dall'assenza di direttive, controlli e pregnanti chiedeva all'equipe di coprire i turni di reperibilità, di guardia e di attività clinica quotidiana. Poi CP_1 eravamo noi dell'equipe a organizzare le diverse presenze, mansioni ed attività.” 23 “Il dott. come referente dell'equipe di cardiochirurgia, inviava alla direzione i turni organizzati Per_1 autonomamente per la sala operatoria, reparto, reperibilità e area critica. concordava la Per_1 pianificazione con i professionisti dell'equipe.” Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “tutta la pianificazione veniva effettuata in questi spazi e pianificata dal referente dell'equipe in base alle disponibilità dei cardiochirurghi. […] Per quanto ne so, il dott.
e gli altri professionisti preparavano i turni degli interventi in base alle loro disponibilità.” Per_2 pagina 22 di 25 vincoli organizzativi tali da conformare la prestazione lavorativa del ricorrente e degli altri professionisti.
Va aggiunto che il dott. comunicava le disponibilità e i propri impedimenti Pt_1 direttamente al primario;
per le assenze non era prevista alcuna autorizzazione di
. I professionisti dell'equipe concordavano autonomamente i periodi di riposo, CP_1 nella misura massima prevista dai contratti di lavoro autonomo (cinque o quattro settimane all'anno) (cfr. dichiarazioni 24 e 25). Si pongono in antitesi alla Tes_1 Per_1
prospettata subordinazione, sia la mancanza di imposizioni e autorizzazioni datoriali circa i turni lavorativi, sia la libertà riservata ai professionisti di autodeterminare le assenze per
“ferie”, tanto più che parte attrice non ha allegato (né provato) l'esercizio del potere disciplinare nel caso di mancato rispetto dei turni e del regime concordato delle assenze.
Anche la natura variabile dei compensi fa propendere per la natura autonoma del rapporto, tenuto conto che i turni aggiuntivi svolti volontariamente dal ricorrente venivano retribuiti con tariffe superiori alle maggiorazioni per straordinario previsto per i dipendenti (es. turno notturno in terapia intensiva: €. 600; altri turni €. 25,00 all'ora 26) e considerato altresì che gli emolumenti percepiti sono ampiamente superiori ai minimi tabellari del CCNL invocato, come emerge dal raffronto tra le tabelle contrattuali (cfr. titolo XII 27) e il fatturato annuale riportato nel conteggio attoreo. 28 In mancanza di una prova certa e univoca degli elementi tipici della subordinazione, occorre prendere in considerazione anche il reciproco affidamento che le parti hanno attribuito alla dichiarazione di volontà negoziale, come espressa nel contratto di lavoro autonomo. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn.4220/1991; 12926/1999)” (Cass. n. 18943/2021). Nel caso in esame le parti hanno consacrato la volontà negoziale nel contratto d'opera professionale, redigendo un articolato testo contrattuale con reciproci diritti e obblighi, a cui è seguita una prolungata esecuzione del rapporto in termini di autonomia (per circa 10 anni), con fatturazione di importi superiori ai minimi tabellari, senza che siano mai state avanzate doglianze e richieste scritte di regolarizzazione del rapporto.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di ricondurre il rapporto di lavoro autonomo intercorso tra e il ricorrente alla CP_1 fattispecie della subordinazione. Vanno quindi rigettate le domande di condanna volte al pagamento delle differenze retributive e dei correlati contributi previdenziali.
Il rigetto nel merito del ricorso rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione della convenuta in forza del principio “della ragione più liquida”. Difatti, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare professionale (art. 42), €. 312,00 a titolo di indennità medica (art. 44), €. 2.141,00 a titolo di tredicesima mensilità (art. 50). Assistente Fascia B: stipendio base: €. 26.472,00 (art. 39), €. 852,00 a titolo di indennità di medico di struttura sanitaria privata (art. 41), €. 6.876,00 a titolo di indennità professionale (art. 42), €. 312,00 a titolo di indennità medica (art. 44), € 2.206,00 a titolo di tredicesima mensilità (art. 50). 28 Cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente. pagina 24 di 25 previamente le altre (Cass. S.U. n. 29523/2008, Cass. n. 12002/2014, Cass. n.
30745/2019, Cass. S.U. n. 11799/2017).
5.5. In assenza di un rapporto di lavoro subordinato, il recesso comunicato da non può configurarsi come licenziamento, con conseguente inapplicabilità delle CP_1 tutele di cui all'art. 18, St. Lav. e rigetto di tutte le domande afferenti all'illegittimità del licenziamento.
6. Sulle spese di lite
6.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La particolarità della vicenda esaminata e le incertezze interpretative in ordine alla qualificazione dei rapporti lavoro autonomo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
6.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA le domande del ricorrente;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,2 fascicolo ricorrente. 2 doc. 3 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 25 4 Cfr. doc.ti 6-11 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc.ti 12,13 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 25 6 Cfr. doc.14 fascicolo ricorrente 7 Cfr. doc.ti 15,16 fascicolo ricorrente pagina 9 di 25 8 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente. 10 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 13 di 25 14 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. 15 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. 16 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g. pagina 19 di 25 24 “cap. 15): il dott. interloquiva direttamente con il dott. e non segnalava alla Direzione Pt_1 Per_1 sanitaria/amministrativa di HE problematiche afferenti ai turni o suoi impedimenti. […] cap. 16): il dott. non concordava le assenze o le ferie con la Direzione sanitaria di . Come detto si Pt_1 CP_1 interfacciava con il dott Ricordo che nel contratto del ricorrente era prevista una assenza di circa Per_1 quattro settimane ma non so come venissero ripartite in corso d'anno. cap. 17): le assenze venivano concordate dal dott con il responsabile. Le assenze e le partecipazioni ai convegni non venivano Pt_1 autorizzate d . […]” CP_1 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “cap. 31): il dott. sicuramente dava comunicazione al Per_2 responsabile delle sue disponibilità o impedimenti, al fine di predisporre la pianificazione dell'attività chirurgica;
non richiedeva alla struttura permessi o ferie. Adr: in caso di assenza del dott. il Per_2 responsabile dott. inseriva nel planning altro professionista che aveva già rapporti di Per_1 collaborazione co .” CP_1 25 Cfr. verbali causa n. 606/2023 r.g.: “cap. 29): in caso di indisponibilità, il dott. mi telefonava e Per_2 io mi occupavo di trovare un sostituto per gli interventi del giorno. cap. 31): per le assenze del periodo natalizio ed estivo ci accordavamo tra noi professionisti per tenere coperto il servizio e garantire le attività ordinarie e le urgenze. Adr: i pazienti erano afferiti ad e noi dovevamo garantire il CP_1 servizio di cardiochirurgia 24 ore al giorno.” 26 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. 27 doc. 19 fascicolo resistente;
Assistente di fascia A: stipendio base €. 25.692,00 (art. 39), €. 852,00 a titolo di indennità di medico di struttura sanitaria privata (art. 41), €. 6.876,00 a titolo di indennità pagina 23 di 25