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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 423/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Lesina - in persona del legale rappresentante p.t. per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 361 del 13 settembre
2022 per IMU anno 2017 notificato in data 16 novembre 2022.
Esponeva il ricorrente di essere proprietario di quote pari al 33,33 per cento delle seguenti unità immobiliari:
- terreno individuato in catasto al Indirizzo_2, mesi di possesso 12, superficie mq 26.060, ricadente in zona C3 e zona E1 del PRG valore di euro 414.145,52 (giusta delibera di Consiglio Comunale n. 12 del
30 marzo 2017);
-terreno individuato in catasto al Indirizzo_3, mesi di possesso 12, superficie mq. 14.560,00 , ricadente in zona C3 ed E1 del PRG, valore di euro 256.494,59. (giusta delibera di Consiglio Comunale n.
12/2017);
nonché che per tali immobili diversi dalle abitazioni doveva, ai fini della tassazione, l'aliquota del 1.060,00 per mille, come da delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30 luglio 2015, per cui il Comune aveva recuperato a tassazione la somma di euro 2.950,00, oltre interessi moratori, sanzioni e spese di notifìca.
Ricorreva per i seguenti motivi:
1) eccepiva in primo luogo il difetto di motivazione posto che obbligatoriamente la motivazione doveva consentire di individuare l'iter logico seguito dall'Ente impositore nonché le ragioni per il quale era stata adottato il provvedimento ma tali motivazioni non erano evincibili .
Dal provvedimento si evinceva che era stata attribuito il sil valore stratosferico 1.701.600 euro, senza giustificare il fondamento di un tale convincimento e sei si faceva riferimento ad altro provvedimento notificato vi era l'obbligo di allegare tale provvedimento il che non era stato fatto.
L'Ufficio avrebbe dovuto, motivare con argomenti certi ed oggettivamente verificabili, il criterio di valutazione del lotto di terreno per cui l'avviso andava annullato per violazione dell'art. 11 c. 2 L. 504/90 nonché per violazione dell'art. 6 c. 5 della L. 212/2000 – Statuto del contribuente ed in conformità alle disposizioni contenute nell'artt. 21 septies della L. 241/1990, per mancata instaurazione, del contraddittorio.
Motivava il ricorrente che se l'inserimento di un terreno nel PRG poteva far venir meno il rapporto tra reddito domenicale e valore del terreno, non poteva non considerarsi il concreto utilizzo del fondo e, nel caso di specie, i terreni in oggetto avendo natura seminativo ed essendo coltivati dalla sorella del ricorrente ,che ne aveva la disponibilità, dovevano rientrare nel regime agevolato avendo natura seminativa.
Peraltro non poteva non considerarsi che l'area, a ridosso della lottizzazione Pietramaura, era interessata da anni da un fenomeno di dissesto idrogeologico, che aveva determinato dal 31.10.2008, la dichiarazione di stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto questo era confermato dal fatto che l'ultimo intervento edilizio nel comporto era stato realizzato più di vent'anni prima e che il terreno del quale ricorrente era comproprietario, sia per il regime vincolistico, sia per la realtà di mercato, non aveva in concreto alcuna effettiva possibilità di edificazione.
Conseguentemente, il Comune non poteva prescindere dall'effettiva natura e destinazione del bene, essendo evidente che il suolo, pur inserito dagli strumenti urbanistici nelle zone C, non aveva alcuna possibilità di essere utilizzato a scopo edificatorio, ma era sempre stato destinato alla coltivazione cerealicola. Chiedeva pertanto che in via preliminare fosse annullato l'avviso di accertamento, o, in via subordinata fosse dichiarata, previo annullamento dell'avviso di accertamento, l'infondatezza delle pretese tributarie contenute nell'atto impositivo,o, infine in via ulteriormente gradata, rideterminata la base imponibile, adeguando il valore del bene all'effettiva realtà di mercato, tenuto conto del suo concreto utilizzo;
vinte le spese del giudizio.
Si costituiva nel giudizio il Comune di Lesina chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso proposto è infondato va pertanto rigettato.
Rileva ,infatti, questa Corte che in primo luogo va rigettata la sollevata eccezione di difetto di motivazione posto che l'attività di accertamento svolta dal Comune è un'attività vincolata e non discrezionale discendendo praticamente esclusivamente dalle norme di legge per cui, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel provvedimento vanno indicati i presupposti dell'I.M.U. non sussistendo alcuna discrezionalità da parte dell'Ente in relazione all'emanazione del provvedimento e che tali requisiti sussistano nel provvedimento impugnato essendo indicati in tale provvedimento sia l'imposta richiesta che le relative annualità nonché la descrizione degli immobili tassati con l'indicazione dei metri quadrati nonché delle aliquote applicate secondo delibere del Consiglio Comunale.
Peraltro risulta nello stesso ricorso che il contribuente ha chiaramente identificati gli immobili cui fa riferimento l'avviso di accertamento.
Per quanto inerisce la determinazione dei valori i medesimi sono stati determinati, come documentato, dal
Comune applicando i valori determinati per l'anno di imposta 2017 con la Delibera. n.12 del Consiglio
Comunale del 30.03.2017 che non risulta mai impugnata.
Va inoltre rilevato che la CTU alla quale ha fatto riferimento parte ricorrente svolta tra le stesse odierne
Parti e con oggetto un accertamento ICI per gli anni 2003-2004, 2005 e 2006 è stata effettuata in riferimento a imposizioni di oltre 11 anni prima (ICI 2003-2006).
Per quanto riguarda infine la sola eccezione di mancanza del presupposto impositivo essendo terreno ad uso agricolo va ricordato che aree possono essere considerate ,anche se edificabili, non soggette al pagamento dell'IMU solo allorquando sussistano i presupposti per cui il proprietario deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e che il medesimo di fatto provveda alla conduzione diretta del fondo , ma, nel caso di specie, tali presupposti non risulta in alcun modo documentati da parte ricorrente.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
NI de LU
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 423/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Lesina - in persona del legale rappresentante p.t. per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 361 del 13 settembre
2022 per IMU anno 2017 notificato in data 16 novembre 2022.
Esponeva il ricorrente di essere proprietario di quote pari al 33,33 per cento delle seguenti unità immobiliari:
- terreno individuato in catasto al Indirizzo_2, mesi di possesso 12, superficie mq 26.060, ricadente in zona C3 e zona E1 del PRG valore di euro 414.145,52 (giusta delibera di Consiglio Comunale n. 12 del
30 marzo 2017);
-terreno individuato in catasto al Indirizzo_3, mesi di possesso 12, superficie mq. 14.560,00 , ricadente in zona C3 ed E1 del PRG, valore di euro 256.494,59. (giusta delibera di Consiglio Comunale n.
12/2017);
nonché che per tali immobili diversi dalle abitazioni doveva, ai fini della tassazione, l'aliquota del 1.060,00 per mille, come da delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30 luglio 2015, per cui il Comune aveva recuperato a tassazione la somma di euro 2.950,00, oltre interessi moratori, sanzioni e spese di notifìca.
Ricorreva per i seguenti motivi:
1) eccepiva in primo luogo il difetto di motivazione posto che obbligatoriamente la motivazione doveva consentire di individuare l'iter logico seguito dall'Ente impositore nonché le ragioni per il quale era stata adottato il provvedimento ma tali motivazioni non erano evincibili .
Dal provvedimento si evinceva che era stata attribuito il sil valore stratosferico 1.701.600 euro, senza giustificare il fondamento di un tale convincimento e sei si faceva riferimento ad altro provvedimento notificato vi era l'obbligo di allegare tale provvedimento il che non era stato fatto.
L'Ufficio avrebbe dovuto, motivare con argomenti certi ed oggettivamente verificabili, il criterio di valutazione del lotto di terreno per cui l'avviso andava annullato per violazione dell'art. 11 c. 2 L. 504/90 nonché per violazione dell'art. 6 c. 5 della L. 212/2000 – Statuto del contribuente ed in conformità alle disposizioni contenute nell'artt. 21 septies della L. 241/1990, per mancata instaurazione, del contraddittorio.
Motivava il ricorrente che se l'inserimento di un terreno nel PRG poteva far venir meno il rapporto tra reddito domenicale e valore del terreno, non poteva non considerarsi il concreto utilizzo del fondo e, nel caso di specie, i terreni in oggetto avendo natura seminativo ed essendo coltivati dalla sorella del ricorrente ,che ne aveva la disponibilità, dovevano rientrare nel regime agevolato avendo natura seminativa.
Peraltro non poteva non considerarsi che l'area, a ridosso della lottizzazione Pietramaura, era interessata da anni da un fenomeno di dissesto idrogeologico, che aveva determinato dal 31.10.2008, la dichiarazione di stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto questo era confermato dal fatto che l'ultimo intervento edilizio nel comporto era stato realizzato più di vent'anni prima e che il terreno del quale ricorrente era comproprietario, sia per il regime vincolistico, sia per la realtà di mercato, non aveva in concreto alcuna effettiva possibilità di edificazione.
Conseguentemente, il Comune non poteva prescindere dall'effettiva natura e destinazione del bene, essendo evidente che il suolo, pur inserito dagli strumenti urbanistici nelle zone C, non aveva alcuna possibilità di essere utilizzato a scopo edificatorio, ma era sempre stato destinato alla coltivazione cerealicola. Chiedeva pertanto che in via preliminare fosse annullato l'avviso di accertamento, o, in via subordinata fosse dichiarata, previo annullamento dell'avviso di accertamento, l'infondatezza delle pretese tributarie contenute nell'atto impositivo,o, infine in via ulteriormente gradata, rideterminata la base imponibile, adeguando il valore del bene all'effettiva realtà di mercato, tenuto conto del suo concreto utilizzo;
vinte le spese del giudizio.
Si costituiva nel giudizio il Comune di Lesina chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso proposto è infondato va pertanto rigettato.
Rileva ,infatti, questa Corte che in primo luogo va rigettata la sollevata eccezione di difetto di motivazione posto che l'attività di accertamento svolta dal Comune è un'attività vincolata e non discrezionale discendendo praticamente esclusivamente dalle norme di legge per cui, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel provvedimento vanno indicati i presupposti dell'I.M.U. non sussistendo alcuna discrezionalità da parte dell'Ente in relazione all'emanazione del provvedimento e che tali requisiti sussistano nel provvedimento impugnato essendo indicati in tale provvedimento sia l'imposta richiesta che le relative annualità nonché la descrizione degli immobili tassati con l'indicazione dei metri quadrati nonché delle aliquote applicate secondo delibere del Consiglio Comunale.
Peraltro risulta nello stesso ricorso che il contribuente ha chiaramente identificati gli immobili cui fa riferimento l'avviso di accertamento.
Per quanto inerisce la determinazione dei valori i medesimi sono stati determinati, come documentato, dal
Comune applicando i valori determinati per l'anno di imposta 2017 con la Delibera. n.12 del Consiglio
Comunale del 30.03.2017 che non risulta mai impugnata.
Va inoltre rilevato che la CTU alla quale ha fatto riferimento parte ricorrente svolta tra le stesse odierne
Parti e con oggetto un accertamento ICI per gli anni 2003-2004, 2005 e 2006 è stata effettuata in riferimento a imposizioni di oltre 11 anni prima (ICI 2003-2006).
Per quanto riguarda infine la sola eccezione di mancanza del presupposto impositivo essendo terreno ad uso agricolo va ricordato che aree possono essere considerate ,anche se edificabili, non soggette al pagamento dell'IMU solo allorquando sussistano i presupposti per cui il proprietario deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e che il medesimo di fatto provveda alla conduzione diretta del fondo , ma, nel caso di specie, tali presupposti non risulta in alcun modo documentati da parte ricorrente.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
NI de LU