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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O L A D I N O P R E S . E E Parte_1 Pt_2
Par F R A N C E P I R U Z G I U D I C E Pt_3
A N T O N I N O A G I U D I C E Parte_5
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi Parte_6 Parte_7 dagli avvocati SCALICI FABIO GAETANO e GIACALONE GIUSEPPA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nate le figlie e ancora minorenni, e che le Per_1 Per_2 condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_6 Parte_7
i quali hanno contratto matrimonio in Marsala il 10/7/2013 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala al n. 128, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 24 luglio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Vito Marcello Saladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O L A D I N O P R E S . E E Parte_1 Pt_2
Par F R A N C E P I R U Z G I U D I C E Pt_3
A N T O N I N O A G I U D I C E Parte_5
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi Parte_6 Parte_7 dagli avvocati SCALICI FABIO GAETANO e GIACALONE GIUSEPPA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nate le figlie e ancora minorenni, e che le Per_1 Per_2 condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_6 Parte_7
i quali hanno contratto matrimonio in Marsala il 10/7/2013 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala al n. 128, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 24 luglio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Vito Marcello Saladino