Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 924
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto che, per le annualità pregresse all'entrata in vigore della legge n. 56/2023, persiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento prima di procedere alla riscossione del tributo. In assenza di prova della notifica di tale atto prodromico, il ricorso è fondato.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Non specificato, ma implicitamente accolto per effetto dell'accoglimento del motivo principale.

  • Accolto
    Indeterminatezza del credito

    Non specificato, ma implicitamente accolto per effetto dell'accoglimento del motivo principale.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di riscossione

    Non specificato, ma implicitamente accolto per effetto dell'accoglimento del motivo principale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Non specificato, ma implicitamente accolto per effetto dell'accoglimento del motivo principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 924
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 924
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo