CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7488/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029282412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240029282412000 Lotto di stampa n. 04979, emessa da AdE-Riscossione e notificata in data 12/09/2024 per l'importo di €.
126,91, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2021.
Ha eccepito 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
2) il difetto di motivazione;
3)
l'indeterminatezza del credito;
4) la decadenza dal potere di riscossione;
5) l'intervenuta prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In ordine all'anno di imposta 2021 la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi,quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Al difetto della prova della notifica dell'atto presupposto, consegue l'accoglimento del motivo di censura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori e con distrazione ove richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7488/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029282412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240029282412000 Lotto di stampa n. 04979, emessa da AdE-Riscossione e notificata in data 12/09/2024 per l'importo di €.
126,91, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2021.
Ha eccepito 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
2) il difetto di motivazione;
3)
l'indeterminatezza del credito;
4) la decadenza dal potere di riscossione;
5) l'intervenuta prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In ordine all'anno di imposta 2021 la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi,quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Al difetto della prova della notifica dell'atto presupposto, consegue l'accoglimento del motivo di censura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori e con distrazione ove richiesta.