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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, EL
AZ DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200058557289000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200058557289000 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n° 296
2020 00585572 89 000 emesso da riscossione Sicilia spa – Agente della Riscossione, per i motivi dettagliatamente indicati nello stesso atto introduttivo.
SI costituiva in giudizio il Comune di Palermo rilevando di avere effettuato lo sgravio della cartella in oggetto e chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare essendo già intervenuto lo sgravio dell'atto impugnato in autotutela da parte del comune di Palermo rileva sussistere una delle ipotesi di cessata materia del contendere tra le parti prevista dalla normativa con la conseguente estinzione del giudizio ex lege 197/2022.
Le spese possono dichiararsi compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 2 dicembre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, EL
AZ DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200058557289000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200058557289000 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n° 296
2020 00585572 89 000 emesso da riscossione Sicilia spa – Agente della Riscossione, per i motivi dettagliatamente indicati nello stesso atto introduttivo.
SI costituiva in giudizio il Comune di Palermo rilevando di avere effettuato lo sgravio della cartella in oggetto e chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare essendo già intervenuto lo sgravio dell'atto impugnato in autotutela da parte del comune di Palermo rileva sussistere una delle ipotesi di cessata materia del contendere tra le parti prevista dalla normativa con la conseguente estinzione del giudizio ex lege 197/2022.
Le spese possono dichiararsi compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 2 dicembre 2025.