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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/04/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
6635/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6635/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Andrea Fioretti
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Alimonti e CP_1 C.F._1
dall'Avv. Barbara Pucci
CONVENUTO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Enrica Bergamini
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
14.06.2023
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Oggetto della materia del contendere è l'accertamento della legittimità delle ordinanze di chiusura della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 357/2002 emesse dal G.E. in data 07.03.2017 ed in data 01.08.2017 con conseguente revoca delle stesse e dichiarazione del diritto della Banca alla prosecuzione della procedura esecutiva “essendo inopponibile all'Istituto la vendita a terzi operata da in data 06.05.2010, in presenza di valida trascrizione”. CP_1
Premesso che la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2
c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione atipica (Cass. civ. 6873/2024), il Tribunale ritiene che la domanda sia inammissibile in quanto diretta ad ottenere un accertamento che avrebbe dovuto essere ritualmente e tempestivamente proposto attraverso l'introduzione del giudizio di merito nei termini all'uopo fissati dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 04.04.2017. Con la suddetta ordinanza, infatti, il Giudice dell'esecuzione ha revocato la propria ordinanza di chiusura della procedura esecutiva emessa in data 07.03.2017 e contestualmente fissato il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito (documento n. 13 allegato all'atto di citazione).
Invero, non appare convincente la tesi dell'opponente secondo cui soltanto il debitore opposto avrebbe avuto interesse ad introdurre e coltivare il giudizio di merito avverso la revoca dell'estinzione pronunciata con la suddetta ordinanza. Di contro, l'accertamento della sussistenza dei presupposti
(relativi alla validità della trascrizione del pignoramento) che hanno condotto il giudice dell'esecuzione dapprima – in data 07.03.2017 – a dichiarare estinta la procedura esecutiva, e successivamente – in data 04.04.2017 – a revocare l'estinzione rappresentava un interesse del creditore da tutelare in quella fase nonostante la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di revoca del 04.04.2017 da parte del debitore (documenti nn.14 e 16 allegati all'atto di citazione).
D'altra parte, con l'ordinanza del 01.08.2017 il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto dell'ordinanza collegiale la quale, accogliendo il reclamo, ha revocato il provvedimento del
04.04.2017, nonché a dichiarare, di conseguenza, l'efficacia dell'estinzione pronunciata il 07.03.2017
(allegato n. 18 all'atto di citazione) senza nulla statuire nel merito;
pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza del 01.08.2017 , laddove ritenuta ammissibile, determinerebbe l'esame dell'ordinanza del
07.03.2017 nonostante lo spirare dei termini all'uopo previsti.
Per le ragioni esposte, la domanda va dichiarata inammissibile. La decisione, avendo carattere assorbente, rende irrilevante l'esame delle ulteriori questioni di legittimazione attiva e difetto del contraddittorio sollevate dal debitore opposto.
2.In ragione delle pronunce contrastanti rese nell'ambito della procedura esecutiva in esame le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso, in Tivoli, il 30 marzo 2024 Il giudice dott. ssa Rosa Maria Bova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6635/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Andrea Fioretti
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Alimonti e CP_1 C.F._1
dall'Avv. Barbara Pucci
CONVENUTO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Enrica Bergamini
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
14.06.2023
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Oggetto della materia del contendere è l'accertamento della legittimità delle ordinanze di chiusura della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 357/2002 emesse dal G.E. in data 07.03.2017 ed in data 01.08.2017 con conseguente revoca delle stesse e dichiarazione del diritto della Banca alla prosecuzione della procedura esecutiva “essendo inopponibile all'Istituto la vendita a terzi operata da in data 06.05.2010, in presenza di valida trascrizione”. CP_1
Premesso che la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2
c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione atipica (Cass. civ. 6873/2024), il Tribunale ritiene che la domanda sia inammissibile in quanto diretta ad ottenere un accertamento che avrebbe dovuto essere ritualmente e tempestivamente proposto attraverso l'introduzione del giudizio di merito nei termini all'uopo fissati dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 04.04.2017. Con la suddetta ordinanza, infatti, il Giudice dell'esecuzione ha revocato la propria ordinanza di chiusura della procedura esecutiva emessa in data 07.03.2017 e contestualmente fissato il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito (documento n. 13 allegato all'atto di citazione).
Invero, non appare convincente la tesi dell'opponente secondo cui soltanto il debitore opposto avrebbe avuto interesse ad introdurre e coltivare il giudizio di merito avverso la revoca dell'estinzione pronunciata con la suddetta ordinanza. Di contro, l'accertamento della sussistenza dei presupposti
(relativi alla validità della trascrizione del pignoramento) che hanno condotto il giudice dell'esecuzione dapprima – in data 07.03.2017 – a dichiarare estinta la procedura esecutiva, e successivamente – in data 04.04.2017 – a revocare l'estinzione rappresentava un interesse del creditore da tutelare in quella fase nonostante la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di revoca del 04.04.2017 da parte del debitore (documenti nn.14 e 16 allegati all'atto di citazione).
D'altra parte, con l'ordinanza del 01.08.2017 il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto dell'ordinanza collegiale la quale, accogliendo il reclamo, ha revocato il provvedimento del
04.04.2017, nonché a dichiarare, di conseguenza, l'efficacia dell'estinzione pronunciata il 07.03.2017
(allegato n. 18 all'atto di citazione) senza nulla statuire nel merito;
pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza del 01.08.2017 , laddove ritenuta ammissibile, determinerebbe l'esame dell'ordinanza del
07.03.2017 nonostante lo spirare dei termini all'uopo previsti.
Per le ragioni esposte, la domanda va dichiarata inammissibile. La decisione, avendo carattere assorbente, rende irrilevante l'esame delle ulteriori questioni di legittimazione attiva e difetto del contraddittorio sollevate dal debitore opposto.
2.In ragione delle pronunce contrastanti rese nell'ambito della procedura esecutiva in esame le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso, in Tivoli, il 30 marzo 2024 Il giudice dott. ssa Rosa Maria Bova