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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
948/2023
N. 948/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Traini
APPELLANTE
contro
, in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore (P.Iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Giorgio Carnevali
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 286/2023 pubblicata il
13.04.2023 del Tribunale di Fermo.
CONCLUSIONI
Dell'appellante, come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025: “…accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Ente appellato, ex artt.2043, 2051 c.c., nella causazione del danno inferto all'appellante, condannare l'Ente suddetto a pagare all'appellante medesima la complessiva somma di euro 4.321,88, comprendente anche la rifusione di quota parte, in ragione della metà, delle spese di ctu, o quella diversa maggiore o minore somma che, agli stessi titoli, apparisse benevisa, con gli interessi e la rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo e definitivo;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Dell'appellato, come da note scritte del 28.02.2024: “…si riporta al proprio atto costitutivo insistendo preliminarmente per
l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso con conseguente conferma della sentenza impugnata.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo – in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata, ex art. 2051 c.c., dalla signora nei confronti Parte_1 del – ha condannato l'Ente al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attrice, della somma di € 3.305,69 oltre interessi e rivalutazione, compensando integralmente le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese della
CTU già liquidate.
In particolare, il Tribunale ha accertato la sussistenza della responsabilità del nel sinistro occorso alla – che, nella CP_1 Pt_1 serata del 05.01.2018, nel mentre si accingeva ad accedere ai locali della lungo Via Marina di Porto Sant'Elpidio, era Parte_2 incappata in un cordolo non segnalato, in zona scarsamente illuminata, cadendo e riportando una frattura pluriframmentaria del V dito della mano sinistra – stemperata nella misura del 50% dalla condotta imprudente dell'attrice che, in considerazione dell'ampiezza del marciapiede antistante la pizzeria, avrebbe potuto accedere all'attività commerciale senza dover necessariamente scavalcare il cordolo e, dunque, porsi nella condizione di subire il danno.
II) Ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia in punto di ritenuto concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e di compensazione delle spese di lite chiedendo la conseguente riforma della sentenza.
III) L'appellato , nel costituirsi, ha Controparte_1 anzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli
342 e 348 bis c.p.c. ed ha poi integralmente contestato il gravame concludendo per il rigetto e la conferma della pronuncia impugnata.
IV) Preso atto delle note scritte, della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione il 09.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l'atto di citazione in appello, la signora Parte_1 ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Fermo contestandola sotto due distinti profili.
1.a) Con un primo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità del ricorso alla disciplina dettata dall'art. 1227 c.c. e, dunque, del riconoscimento di una percentuale di colpa pari al 50% a suo carico.
Esclusa la sussistenza di una condotta abnorme idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito ex art. 2051 c.c., la ha evidenziato come Pt_1 non sarebbe mai emersa, a suo carico, neppure alcuna condotta imprevedibile, eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima o inattesa e, come tale, rilevante ai fini concorsuali. In particolare, l'appellante ha denunciato la supposta contraddittorietà della pronuncia per aver, da un lato, congruamente valutato la sussistenza dei requisiti dell'elemento insidioso atti a far ritenere valido, fondato ed effettivo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso e, dall'altro, valorizzato la supposta condotta colposa della danneggiata assumendo che questa avrebbe dovuto scegliere un diverso percorso pedonale. Secondo la prospettazione dell'appellante, in realtà, la sua condotta – rientrante nello schema della plausibile, normale ed ordinaria prevedibilità – sarebbe stata l'unica in concreto praticabile. Il giorno dell'occorso, infatti, ella era appena scesa dalla autovettura regolarmente parcheggiata in uno degli appositi stalli di sosta antistanti l'ingresso della e stava seguendo il tratto di strada naturale per accedere Pt_2 all'attività commerciale quando è inciampata nel manufatto rispetto al quale, al tempo, non era stata adottata dall'Ente alcuna misura idonea a prevenire i danni che avrebbero potuto derivarne. Il fatto di aver percorso l'unico itinerario che chiunque si fosse trovato nelle sue condizioni avrebbe normalmente praticato e seguito avrebbe dovuto indurre piuttosto a ritenere l'insidia in parola causa unica dell'accaduto con conseguente esclusione di ogni ipotesi di concorso ex art. 1227 c.c.
1.b) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia assumendo l'errata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il primo giudice, pur dopo aver accolto la domanda seppur in misura parziale, disposto la compensazione integrale delle spese di lite senza considerare che la compensazione totale (o parziale) postula la reciproca soccombenza - nella specie insussistente, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda – ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 2) L'appellato , nel costituirsi, ha Controparte_1 eccepito anzitutto l'inammissibilità del gravame per indeterminatezza dei motivi di appello, ridotti ad una mera contestazione dell'interpretazione delle risultanze istruttorie e alla riproposizione delle argomentazioni già offerte in primo grado, ed ha poi contestando integralmente l'appello concludendo per il rigetto e la conferma della pronuncia.
3) L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nella misura che segue.
4) Vanno preliminarmente disattese le eccezioni ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa del e Controparte_1 ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va rigettata quella formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. poiché l'atto di appello contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda: l'appellante ha difatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice del Tribunale di Fermo, indicando i motivi del dissenso – tanto che lo stesso appellato ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui i requisiti della ammissibilità e della specificità dei motivi dell'appello sono da ritenersi, nella fattispecie, rispettati anche in considerazione del fatto che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
5) Ciò posto e passando all'esame del primo motivo di appello, va rilevato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata nel caso di specie e ritenuta sussistente dal primo giudice ha natura oggettiva – in quanto fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. n. 11152/2023).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, come l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presupponga sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa sia di per sé statica ed inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (v. Cass. n.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
È stato poi precisato che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che, allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, debba escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584/2013).
Nel caso di specie, anche tenendo conto degli aspetti valorizzati dall'appellante, il Collegio ritiene che vada confermata la decisione del primo giudice in punto di concorso di colpa secondo i principi di diritto più sopra evidenziati.
In particolare, l'istruttoria condotta ha chiaramente dimostrato che la signora una volta parcheggiata l'autovettura nei Parte_1 pressi della di , nella serata di una Parte_2 Controparte_1 giornata invernale (19:45 circa del 05.01.2018), è scesa dall'auto con l'intento di raggiungere l'attività commerciale ma, per via della scarsa illuminazione che non le ha consentito di individuare l'insidia stradale
(rappresentata da un blocco di marmo bianco), ha inciampato procurandosi una frattura pluriframmentaria del V dito della mano sinistra.
La circostanza della scarsità di illuminazione dei luoghi di causa
è stata confermata dalla stessa in sede di interrogatorio formale Pt_1
(“2. “c'è un'insegna piccola e non molto luminosa”; A.D.R. “specifico che l'insegna non faceva luce sulla strada ma serviva solo a segnalare la pizzeria” […] 4. “è vero. Specifico che il lampione faceva poca luce.
Ricordo che vedevo tutto scuro” – v. verbale udienza 18.11.2020) e dai due testi di parte attrice escussi in primo grado, e Testimone_1
(“9. La zona era poco illuminata. I lampioni sono Testimone_2 molto alti e la luce non è tanta. Di notte non si vede bene la strada dove è avvenuto il sinistro” ; “9. Non è vero, era buio” – v. verbale del
28.04.2021).
L'istruttoria ha, altresì, dimostrato che la strada teatro dell'occorso è caratterizzata dalla presenza di un ampio marciapiede su cui si affacciano attività commerciali dotate di insegne luminose di ridotte dimensioni ove, ad intervalli regolari, si innestano portapiante con bordo rialzato in marmo - della stessa specie di quello in cui è incappata la di colore simile al resto della pavimentazione (“A.d.r. Pt_1
“il blocco di pietra è presente sui luoghi da almeno 30 anni. Ribadisco che, prima dell'infortunio, all'interno era ubicata una pianta”; A.d.r.
“sono presenti anche altri blocchi dello stesso tipo” – v. verbale 28.04.2021 escussione teste ossia elementi di Testimone_2 arredo urbano posti in sequenza lungo il marciapiede stesso (v. doc. allegato sub 1 comparsa di costituzione ). Controparte_1
In queste circostanze, è evidente che venga richiesto all'utente della strada un maggior grado di attenzione soprattutto nel caso in cui, come quello che ci occupa, egli non conosca l'ambiente per non averlo già prima frequentato (“a.d.r. specifico che ero stata in quella pizzeria solo un'altra volta e molto tempo prima” – v. verbale 18.11.2020, interrogatorio formale . Parte_1
La scarsità di illuminazione legata alle caratteristiche dei lampioni (molto alti e irradianti poca luce, v. escussione
[...] ud. 28.04.2021) e delle insegne presenti in loco (piccole e Tes_1 non molto luminose, v. interrogatorio formale ud. Parte_1
18.11.2020) oltre all'assenza di luce naturale legata al periodo invernale, in uno con l'assenza di familiarità con i luoghi di causa (v. interrogatorio formale ud. 18.11.2020) avrebbero Parte_1 dovuto indurre la ad usare particolare cautela e, dunque, ad Pt_1 approfittare dell'ampio spazio di manovra concesso dal marciapiede per muovere verso la pizzeria ed evitare, così, spazi o zone più in ombra e, dunque, possibili pericoli.
In quest'ottica va ricordato il principio, ormai consolidato, secondo cui “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n.
2480/2018; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023 cit.).
In definitiva, la condotta della danneggiata, pur non costituendo caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, ha indubbiamente rappresentato un contributo nella produzione del sinistro e del danno che il Collegio ritiene equo e congruo confermare nella misura del 50% già stabilita dal giudice di primo grado.
L'insieme delle suesposte considerazioni comporta il rigetto del primo motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata in punto di concorso di colpa.
6) Va invece parzialmente accolto il secondo motivo di impugnazione.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse mentre è noto che i presupposti per la compensazione delle spese di lite, espressamente indicati nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c., prevedono le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ed, in ultimo, quella del ricorrere di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nel caso di specie, il primo giudice ha dedotto – a sostegno della scelta nel senso dell'integrale compensazione delle spese di lite –
l'accertato concorso di colpa nella misura del 50%. Invero, l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria con riduzione della responsabilità dell'Ente Pubblico nella misura del 50% in considerazione del concorso di colpa della danneggiata giustifica la compensazione solo parziale, in ragione di ½, delle spese di lite da porre a carico, per la restante parte, del . Controparte_1
Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di giudizio di primo grado – compensate in misura di ½ e poste a carico, per l'altra metà, del - vanno rideterminate, tenuto Controparte_1 conto della somma liquidata in sentenza (v. Cass. n. 13145/2025) e dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii., nella misura complessiva di €. 2.500,00 di cui €. 500,00 per fase di studio, €. 500,00 per fase introduttiva, €. 800,00 per fase istruttoria ed €. 700,00 per fase decisoria oltre esborsi, da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del presente grado di giudizio, previa compensazione nella misura di un mezzo, seguiranno la soccombenza del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 286/2023 pubblicata il 13.04.2023 del Tribunale di Fermo, così dispone:
In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate per ½ le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, Controparte_1 in favore di della quota residua pari ad €. 1.250,00 di Parte_1 cui €. 250,00 per fase di studio, €. 250,00 per fase introduttiva, €.
400,00 per fase istruttoria ed € 350,00 per fase decisoria oltre esborsi per euro 132.00, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore – Avv. Paolo Traini – dichiaratosi antistatario;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il a rifondere alla controparte Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio nella misura di ½, spese che si liquidano in favore dell'Avv Paolo Traini dichiaratosi anticipatario, – per l'intero – in euro 3100.00 per compensi ed in euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
N. 948/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Traini
APPELLANTE
contro
, in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore (P.Iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Giorgio Carnevali
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 286/2023 pubblicata il
13.04.2023 del Tribunale di Fermo.
CONCLUSIONI
Dell'appellante, come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025: “…accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Ente appellato, ex artt.2043, 2051 c.c., nella causazione del danno inferto all'appellante, condannare l'Ente suddetto a pagare all'appellante medesima la complessiva somma di euro 4.321,88, comprendente anche la rifusione di quota parte, in ragione della metà, delle spese di ctu, o quella diversa maggiore o minore somma che, agli stessi titoli, apparisse benevisa, con gli interessi e la rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo e definitivo;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Dell'appellato, come da note scritte del 28.02.2024: “…si riporta al proprio atto costitutivo insistendo preliminarmente per
l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dello stesso con conseguente conferma della sentenza impugnata.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo – in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata, ex art. 2051 c.c., dalla signora nei confronti Parte_1 del – ha condannato l'Ente al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attrice, della somma di € 3.305,69 oltre interessi e rivalutazione, compensando integralmente le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese della
CTU già liquidate.
In particolare, il Tribunale ha accertato la sussistenza della responsabilità del nel sinistro occorso alla – che, nella CP_1 Pt_1 serata del 05.01.2018, nel mentre si accingeva ad accedere ai locali della lungo Via Marina di Porto Sant'Elpidio, era Parte_2 incappata in un cordolo non segnalato, in zona scarsamente illuminata, cadendo e riportando una frattura pluriframmentaria del V dito della mano sinistra – stemperata nella misura del 50% dalla condotta imprudente dell'attrice che, in considerazione dell'ampiezza del marciapiede antistante la pizzeria, avrebbe potuto accedere all'attività commerciale senza dover necessariamente scavalcare il cordolo e, dunque, porsi nella condizione di subire il danno.
II) Ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia in punto di ritenuto concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e di compensazione delle spese di lite chiedendo la conseguente riforma della sentenza.
III) L'appellato , nel costituirsi, ha Controparte_1 anzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli
342 e 348 bis c.p.c. ed ha poi integralmente contestato il gravame concludendo per il rigetto e la conferma della pronuncia impugnata.
IV) Preso atto delle note scritte, della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione il 09.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l'atto di citazione in appello, la signora Parte_1 ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Fermo contestandola sotto due distinti profili.
1.a) Con un primo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità del ricorso alla disciplina dettata dall'art. 1227 c.c. e, dunque, del riconoscimento di una percentuale di colpa pari al 50% a suo carico.
Esclusa la sussistenza di una condotta abnorme idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito ex art. 2051 c.c., la ha evidenziato come Pt_1 non sarebbe mai emersa, a suo carico, neppure alcuna condotta imprevedibile, eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima o inattesa e, come tale, rilevante ai fini concorsuali. In particolare, l'appellante ha denunciato la supposta contraddittorietà della pronuncia per aver, da un lato, congruamente valutato la sussistenza dei requisiti dell'elemento insidioso atti a far ritenere valido, fondato ed effettivo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso e, dall'altro, valorizzato la supposta condotta colposa della danneggiata assumendo che questa avrebbe dovuto scegliere un diverso percorso pedonale. Secondo la prospettazione dell'appellante, in realtà, la sua condotta – rientrante nello schema della plausibile, normale ed ordinaria prevedibilità – sarebbe stata l'unica in concreto praticabile. Il giorno dell'occorso, infatti, ella era appena scesa dalla autovettura regolarmente parcheggiata in uno degli appositi stalli di sosta antistanti l'ingresso della e stava seguendo il tratto di strada naturale per accedere Pt_2 all'attività commerciale quando è inciampata nel manufatto rispetto al quale, al tempo, non era stata adottata dall'Ente alcuna misura idonea a prevenire i danni che avrebbero potuto derivarne. Il fatto di aver percorso l'unico itinerario che chiunque si fosse trovato nelle sue condizioni avrebbe normalmente praticato e seguito avrebbe dovuto indurre piuttosto a ritenere l'insidia in parola causa unica dell'accaduto con conseguente esclusione di ogni ipotesi di concorso ex art. 1227 c.c.
1.b) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia assumendo l'errata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il primo giudice, pur dopo aver accolto la domanda seppur in misura parziale, disposto la compensazione integrale delle spese di lite senza considerare che la compensazione totale (o parziale) postula la reciproca soccombenza - nella specie insussistente, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda – ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 2) L'appellato , nel costituirsi, ha Controparte_1 eccepito anzitutto l'inammissibilità del gravame per indeterminatezza dei motivi di appello, ridotti ad una mera contestazione dell'interpretazione delle risultanze istruttorie e alla riproposizione delle argomentazioni già offerte in primo grado, ed ha poi contestando integralmente l'appello concludendo per il rigetto e la conferma della pronuncia.
3) L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nella misura che segue.
4) Vanno preliminarmente disattese le eccezioni ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. sollevate dalla difesa del e Controparte_1 ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va rigettata quella formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. poiché l'atto di appello contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda: l'appellante ha difatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice del Tribunale di Fermo, indicando i motivi del dissenso – tanto che lo stesso appellato ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui i requisiti della ammissibilità e della specificità dei motivi dell'appello sono da ritenersi, nella fattispecie, rispettati anche in considerazione del fatto che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
5) Ciò posto e passando all'esame del primo motivo di appello, va rilevato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata nel caso di specie e ritenuta sussistente dal primo giudice ha natura oggettiva – in quanto fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. n. 11152/2023).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, come l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presupponga sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa sia di per sé statica ed inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (v. Cass. n.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
È stato poi precisato che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che, allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, debba escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584/2013).
Nel caso di specie, anche tenendo conto degli aspetti valorizzati dall'appellante, il Collegio ritiene che vada confermata la decisione del primo giudice in punto di concorso di colpa secondo i principi di diritto più sopra evidenziati.
In particolare, l'istruttoria condotta ha chiaramente dimostrato che la signora una volta parcheggiata l'autovettura nei Parte_1 pressi della di , nella serata di una Parte_2 Controparte_1 giornata invernale (19:45 circa del 05.01.2018), è scesa dall'auto con l'intento di raggiungere l'attività commerciale ma, per via della scarsa illuminazione che non le ha consentito di individuare l'insidia stradale
(rappresentata da un blocco di marmo bianco), ha inciampato procurandosi una frattura pluriframmentaria del V dito della mano sinistra.
La circostanza della scarsità di illuminazione dei luoghi di causa
è stata confermata dalla stessa in sede di interrogatorio formale Pt_1
(“2. “c'è un'insegna piccola e non molto luminosa”; A.D.R. “specifico che l'insegna non faceva luce sulla strada ma serviva solo a segnalare la pizzeria” […] 4. “è vero. Specifico che il lampione faceva poca luce.
Ricordo che vedevo tutto scuro” – v. verbale udienza 18.11.2020) e dai due testi di parte attrice escussi in primo grado, e Testimone_1
(“9. La zona era poco illuminata. I lampioni sono Testimone_2 molto alti e la luce non è tanta. Di notte non si vede bene la strada dove è avvenuto il sinistro” ; “9. Non è vero, era buio” – v. verbale del
28.04.2021).
L'istruttoria ha, altresì, dimostrato che la strada teatro dell'occorso è caratterizzata dalla presenza di un ampio marciapiede su cui si affacciano attività commerciali dotate di insegne luminose di ridotte dimensioni ove, ad intervalli regolari, si innestano portapiante con bordo rialzato in marmo - della stessa specie di quello in cui è incappata la di colore simile al resto della pavimentazione (“A.d.r. Pt_1
“il blocco di pietra è presente sui luoghi da almeno 30 anni. Ribadisco che, prima dell'infortunio, all'interno era ubicata una pianta”; A.d.r.
“sono presenti anche altri blocchi dello stesso tipo” – v. verbale 28.04.2021 escussione teste ossia elementi di Testimone_2 arredo urbano posti in sequenza lungo il marciapiede stesso (v. doc. allegato sub 1 comparsa di costituzione ). Controparte_1
In queste circostanze, è evidente che venga richiesto all'utente della strada un maggior grado di attenzione soprattutto nel caso in cui, come quello che ci occupa, egli non conosca l'ambiente per non averlo già prima frequentato (“a.d.r. specifico che ero stata in quella pizzeria solo un'altra volta e molto tempo prima” – v. verbale 18.11.2020, interrogatorio formale . Parte_1
La scarsità di illuminazione legata alle caratteristiche dei lampioni (molto alti e irradianti poca luce, v. escussione
[...] ud. 28.04.2021) e delle insegne presenti in loco (piccole e Tes_1 non molto luminose, v. interrogatorio formale ud. Parte_1
18.11.2020) oltre all'assenza di luce naturale legata al periodo invernale, in uno con l'assenza di familiarità con i luoghi di causa (v. interrogatorio formale ud. 18.11.2020) avrebbero Parte_1 dovuto indurre la ad usare particolare cautela e, dunque, ad Pt_1 approfittare dell'ampio spazio di manovra concesso dal marciapiede per muovere verso la pizzeria ed evitare, così, spazi o zone più in ombra e, dunque, possibili pericoli.
In quest'ottica va ricordato il principio, ormai consolidato, secondo cui “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n.
2480/2018; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023 cit.).
In definitiva, la condotta della danneggiata, pur non costituendo caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, ha indubbiamente rappresentato un contributo nella produzione del sinistro e del danno che il Collegio ritiene equo e congruo confermare nella misura del 50% già stabilita dal giudice di primo grado.
L'insieme delle suesposte considerazioni comporta il rigetto del primo motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata in punto di concorso di colpa.
6) Va invece parzialmente accolto il secondo motivo di impugnazione.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse mentre è noto che i presupposti per la compensazione delle spese di lite, espressamente indicati nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c., prevedono le ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ed, in ultimo, quella del ricorrere di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nel caso di specie, il primo giudice ha dedotto – a sostegno della scelta nel senso dell'integrale compensazione delle spese di lite –
l'accertato concorso di colpa nella misura del 50%. Invero, l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria con riduzione della responsabilità dell'Ente Pubblico nella misura del 50% in considerazione del concorso di colpa della danneggiata giustifica la compensazione solo parziale, in ragione di ½, delle spese di lite da porre a carico, per la restante parte, del . Controparte_1
Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di giudizio di primo grado – compensate in misura di ½ e poste a carico, per l'altra metà, del - vanno rideterminate, tenuto Controparte_1 conto della somma liquidata in sentenza (v. Cass. n. 13145/2025) e dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii., nella misura complessiva di €. 2.500,00 di cui €. 500,00 per fase di studio, €. 500,00 per fase introduttiva, €. 800,00 per fase istruttoria ed €. 700,00 per fase decisoria oltre esborsi, da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del presente grado di giudizio, previa compensazione nella misura di un mezzo, seguiranno la soccombenza del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 286/2023 pubblicata il 13.04.2023 del Tribunale di Fermo, così dispone:
In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate per ½ le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, Controparte_1 in favore di della quota residua pari ad €. 1.250,00 di Parte_1 cui €. 250,00 per fase di studio, €. 250,00 per fase introduttiva, €.
400,00 per fase istruttoria ed € 350,00 per fase decisoria oltre esborsi per euro 132.00, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore – Avv. Paolo Traini – dichiaratosi antistatario;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il a rifondere alla controparte Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio nella misura di ½, spese che si liquidano in favore dell'Avv Paolo Traini dichiaratosi anticipatario, – per l'intero – in euro 3100.00 per compensi ed in euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Annalisa Giusti Dott. Guido Federico