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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4276/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2022/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297610767000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297610767000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297610767000 IRAP 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 2022 del 12.02.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma rigettava il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di ROMA avverso la cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap relativa all'anno 2008. I giudici di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificata la cartella e non maturata la prescrizione del credito, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, articolando i seguenti motivi di censura:
1. nullità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 140 c.p.c., con particolare riferimento alla mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa;
2. nullità delle intimazioni di pagamento nn. 2759 e 4509, notificate al portiere senza prova della spedizione della raccomandata informativa;
3. intervenuta prescrizione del credito tributario per assenza di validi atti interruttivi. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita. La parte conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il primo motivo deve essere accolto. Come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado, la cartella di pagamento n. 09720110297610767000 risulta notificata in data 14.07.2012 con deposito presso la Casa Comunale per irreperibilità relativa del destinatario.
2. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha fornito la prova della regolare spedizione e del recapito della raccomandata informativa al contribuente. La documentazione prodotta dall'Agente della riscossione si limita ad attestare la presa in carico da parte di Poste Italiane di un numero cospicuo di raccomandate riferite a più contribuenti, senza che risulti la prova specifica della spedizione della raccomandata relativa alla cartella in contestazione né, tanto meno, della sua effettiva ricezione da parte del sig. Ricorrente_1. La mera attestazione di presa in carico da parte di Poste Italiane comprova unicamente la consegna all'ufficio postale di documentazione da spedire a mezzo raccomandata A/R, ma non costituisce prova che l'attività di spedizione sia stata realmente eseguita e che la raccomandata sia pervenuta al destinatario. Osserva, questa Corte, che la notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa” e che deve concludersi per la nullità della notificazione ove non emerga la prova della ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
2.1. Inoltre, emerge dagli atti che sulla relata della raccomandata informativa il contribuente risultava “trasferito”, circostanza che ulteriormente dimostra l'irregolarità del procedimento notificatorio e l'impossibilità per l'atto di pervenire nella sfera di effettiva conoscibilità del destinatario.
2. Il secondo motivo va accolto. Dalle risultanze processuali emerge che le intimazioni di pagamento, ritenute idonee all'interruzione della prescrizione, sono state notificate al portiere dello stabile, senza che sia stata fornita la prova della spedizione della raccomandata informativa al contribuente destinatario.
2.1. Deve, pertanto, considerarsi nulla la notifica delle intimazioni di pagamento al portiere senza invio della raccomandata informativa al contribuente (Cass. n. 28850 del 31.10.2025). Inoltre, non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di pertinenza, ma è necessario che la stessa sia spedita e che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre, con la fede privilegiata, soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili, né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita, né il destinatario della medesima. Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'Ufficio si limita ad attestare l'esistenza di ricevute di presa in carico da parte di Poste Italiane, senza che emerga la prova specifica della spedizione delle raccomandate informative ai corretti indirizzi del contribuente e della loro ricezione. Deve, pertanto, concludersi per la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 09720179004112759000 e 09720169013824509000 per violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 139 c.p.c., con conseguente inefficacia delle stesse quali atti interruttivi della prescrizione.
3. Il terzo motivo deve essere accolto. I crediti tributari relativi a IRPEF, IVA e IRAP sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Nel caso di specie, trattandosi di tributi relativi all'anno d'imposta 2008, il termine di prescrizione decennale iniziava a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sarebbe venuto a scadenza il 1° gennaio 2019, salvo interruzioni. Come già evidenziato, la notifica della cartella di pagamento del 14.07.2012 è nulla per violazione dell'art. 140 c.p.c., non essendo stata fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del contribuente. Parimenti nulle sono le notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 2759 e 4509, eseguite al portiere senza la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. 4. Ogni altra eccezione e/o argomentazione difensiva deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello. Liquida le spese del primo grado di giudizio, in euro 1.200,00 e, del presente grado di giudizio, in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO AR TI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4276/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2022/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297610767000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297610767000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297610767000 IRAP 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 2022 del 12.02.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma rigettava il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di ROMA avverso la cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap relativa all'anno 2008. I giudici di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificata la cartella e non maturata la prescrizione del credito, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, articolando i seguenti motivi di censura:
1. nullità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 140 c.p.c., con particolare riferimento alla mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa;
2. nullità delle intimazioni di pagamento nn. 2759 e 4509, notificate al portiere senza prova della spedizione della raccomandata informativa;
3. intervenuta prescrizione del credito tributario per assenza di validi atti interruttivi. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita. La parte conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il primo motivo deve essere accolto. Come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado, la cartella di pagamento n. 09720110297610767000 risulta notificata in data 14.07.2012 con deposito presso la Casa Comunale per irreperibilità relativa del destinatario.
2. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha fornito la prova della regolare spedizione e del recapito della raccomandata informativa al contribuente. La documentazione prodotta dall'Agente della riscossione si limita ad attestare la presa in carico da parte di Poste Italiane di un numero cospicuo di raccomandate riferite a più contribuenti, senza che risulti la prova specifica della spedizione della raccomandata relativa alla cartella in contestazione né, tanto meno, della sua effettiva ricezione da parte del sig. Ricorrente_1. La mera attestazione di presa in carico da parte di Poste Italiane comprova unicamente la consegna all'ufficio postale di documentazione da spedire a mezzo raccomandata A/R, ma non costituisce prova che l'attività di spedizione sia stata realmente eseguita e che la raccomandata sia pervenuta al destinatario. Osserva, questa Corte, che la notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa” e che deve concludersi per la nullità della notificazione ove non emerga la prova della ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
2.1. Inoltre, emerge dagli atti che sulla relata della raccomandata informativa il contribuente risultava “trasferito”, circostanza che ulteriormente dimostra l'irregolarità del procedimento notificatorio e l'impossibilità per l'atto di pervenire nella sfera di effettiva conoscibilità del destinatario.
2. Il secondo motivo va accolto. Dalle risultanze processuali emerge che le intimazioni di pagamento, ritenute idonee all'interruzione della prescrizione, sono state notificate al portiere dello stabile, senza che sia stata fornita la prova della spedizione della raccomandata informativa al contribuente destinatario.
2.1. Deve, pertanto, considerarsi nulla la notifica delle intimazioni di pagamento al portiere senza invio della raccomandata informativa al contribuente (Cass. n. 28850 del 31.10.2025). Inoltre, non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di pertinenza, ma è necessario che la stessa sia spedita e che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre, con la fede privilegiata, soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili, né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita, né il destinatario della medesima. Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'Ufficio si limita ad attestare l'esistenza di ricevute di presa in carico da parte di Poste Italiane, senza che emerga la prova specifica della spedizione delle raccomandate informative ai corretti indirizzi del contribuente e della loro ricezione. Deve, pertanto, concludersi per la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 09720179004112759000 e 09720169013824509000 per violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 139 c.p.c., con conseguente inefficacia delle stesse quali atti interruttivi della prescrizione.
3. Il terzo motivo deve essere accolto. I crediti tributari relativi a IRPEF, IVA e IRAP sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Nel caso di specie, trattandosi di tributi relativi all'anno d'imposta 2008, il termine di prescrizione decennale iniziava a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sarebbe venuto a scadenza il 1° gennaio 2019, salvo interruzioni. Come già evidenziato, la notifica della cartella di pagamento del 14.07.2012 è nulla per violazione dell'art. 140 c.p.c., non essendo stata fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del contribuente. Parimenti nulle sono le notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 2759 e 4509, eseguite al portiere senza la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario, in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. 4. Ogni altra eccezione e/o argomentazione difensiva deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello. Liquida le spese del primo grado di giudizio, in euro 1.200,00 e, del presente grado di giudizio, in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO AR TI