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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4092 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PARISE ROBERTO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. VARANI Controparte_1
MANUELA ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda RE MA, nell'anno 2018, per 102 giornate e di aver ricevuto provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per la medesima annualità e di indennità di malattia per l'anno 2019, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2018, per 102 giornate e l'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali di cui è causa, con la conseguente liquidazione.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto nel merito CP_2 infondato.
Ha rappresentato nello specifico, che il ricorrente non era mai stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, in quanto la ditta “RE MA”, che la controparte qualifica come proprio datore di lavoro, non avrebbe denunciato ad giornate di lavoro agricole per la predetta annualità, riferite CP_2 all'odierno ricorrente.
Quindi non sussiste, né è mai esistito un rapporto di lavoro del ricorrente che sia stato cancellato da . CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova ricordare con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (……) ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. S.U. 6.04/17.11.2000 n. 1186/00).
Ebbene, in assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento,
Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa a fronte delle deduzioni operate da nella memoria di costituzione. CP_2
Nello specifico, l'istituto ha dedotto che il lavoratore non risulta iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli poiché non regolarmente denunciato dal presunto datore di lavoro, RE MA.
Tale circostanza è pacifica dal momento che la stessa parte ricorrente ha prodotto copia dell'elenco nominativo annuale del 2018 del comune di Crosia, nel quale non risulta indicato il suo nominativo.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n.5491/16, n.15481/15).
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste, , collega di Testimone_1 lavoro dell'odierno ricorrente.
Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato il teste quale titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'istante.
Anch'ella, infatti, ha dichiarato all'udienza del 3.2.2022 di avere causa analoga contro CP_2
Tanto concorre ad indebolire la credibilità del suo apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché la sua dichiarazione indistinta è astrattamente riproducibile in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Sul punto, infatti, la Cassazione si è recentemente pronunciata e, in merito al giudizio di attendibilità che il Giudice è tenuto ad effettuare nella valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, ha affermato che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità”. (cfr. Cass. Civ., II sez., 2 agosto 2019, n.
20865).
Infine, va osservato che la difesa di parte ricorrente ha rinunciato all'udienza
3.12.2024 all'escussione del proprio teste, . Testimone_2
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (buste paga, Unilav E
DMAG), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro.
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per mandare esente la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 04/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PARISE ROBERTO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. VARANI Controparte_1
MANUELA ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda RE MA, nell'anno 2018, per 102 giornate e di aver ricevuto provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per la medesima annualità e di indennità di malattia per l'anno 2019, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2018, per 102 giornate e l'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali di cui è causa, con la conseguente liquidazione.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto nel merito CP_2 infondato.
Ha rappresentato nello specifico, che il ricorrente non era mai stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, in quanto la ditta “RE MA”, che la controparte qualifica come proprio datore di lavoro, non avrebbe denunciato ad giornate di lavoro agricole per la predetta annualità, riferite CP_2 all'odierno ricorrente.
Quindi non sussiste, né è mai esistito un rapporto di lavoro del ricorrente che sia stato cancellato da . CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova ricordare con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (……) ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. S.U. 6.04/17.11.2000 n. 1186/00).
Ebbene, in assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento,
Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa a fronte delle deduzioni operate da nella memoria di costituzione. CP_2
Nello specifico, l'istituto ha dedotto che il lavoratore non risulta iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli poiché non regolarmente denunciato dal presunto datore di lavoro, RE MA.
Tale circostanza è pacifica dal momento che la stessa parte ricorrente ha prodotto copia dell'elenco nominativo annuale del 2018 del comune di Crosia, nel quale non risulta indicato il suo nominativo.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n.5491/16, n.15481/15).
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste, , collega di Testimone_1 lavoro dell'odierno ricorrente.
Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato il teste quale titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'istante.
Anch'ella, infatti, ha dichiarato all'udienza del 3.2.2022 di avere causa analoga contro CP_2
Tanto concorre ad indebolire la credibilità del suo apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché la sua dichiarazione indistinta è astrattamente riproducibile in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Sul punto, infatti, la Cassazione si è recentemente pronunciata e, in merito al giudizio di attendibilità che il Giudice è tenuto ad effettuare nella valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, ha affermato che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità”. (cfr. Cass. Civ., II sez., 2 agosto 2019, n.
20865).
Infine, va osservato che la difesa di parte ricorrente ha rinunciato all'udienza
3.12.2024 all'escussione del proprio teste, . Testimone_2
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (buste paga, Unilav E
DMAG), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro.
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per mandare esente la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 04/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO