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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/05/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5476/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5476/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 5 maggio 2025 ad ore 10.45 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. CEVASCO DANIELA e l'avv. BRUNELLI Parte_1
ANDREA ( ) i quali contestano le note di controparte ed insistono per C.F._1 l'accoglimento delle conclusioni.
Per l'avv. INCARDONA RICCARDO contesta le note di Controparte_1 controparte ed insiste per il rigetto dell'appello.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sè alle ore 13.30 per la lettura del provvedimento e si ritira in camera di consiglio
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 13.30 il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione. Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5476/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CEVASCO DANIELA ( ) e BRUNELLI ANDREA ( ), C.F._2 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUNELLI ANDREA, in GENOVA, VIA FRUGONI 5/2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
INCARDONA RICCARDO, elettivamente domiciliato in GENOVA, VIA ROMA N. 8 INT. 4 presso il difensore avv. INCARDONA RICCARDO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte e comparsa conclusionale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 704/2024 del Giudice di Pace di Genova del 06 maggio 2024 con la quale era stata accolta l'opposizione promossa da , facente capo a e Controparte_1 CP_2
, a decreto ingiuntivo n. 2226/2020 del Giudice di Pace di Genova in data 18.8.2020 con Controparte_3 cui era stata condannata al pagamento in favore di di € 3.543,53 a saldo Controparte_1 Parte_1
di tre fatture (docc. B-1-1):
- fattura n. 4091 del 30 novembre 2012,
- fattura n. 4448 del 31 dicembre 2012
- fattura n. 282 del 31 gennaio 2013
pagina 2 di 8 corredate dai relativi documenti di trasporto, sottoscritti dal ricevente, nonché dall'estratto autenticato dei libri contabili (doc. B-1-2), emesse in relazione a vendite effettuate in suo favore.
Avendo versato acconti per un totale di 3.350,00 euro, dei quali € 2.000,00 in data 1° Controparte_1
marzo 2013, relativi alla fattura n. 4091 del 31 novembre 2012, questa fattura risultava impagata per il residuo di € 83,77, mentre le fatture n. 4448 del 31 dicembre 2012 e n. 282 del 31 gennaio 2013, risultavano entrambe interamente non pagate, per la complessiva somma di 3.543,53 euro, oltre interessi di legge, azionata in monitorio.
In prima istanza, a sostegno dell'opposizione, aveva addotto che nonostante Controparte_4
l'emissione delle fatture a suo nome, i materiali di cui alle medesime non le sarebbero stati consegnati, ma a diversa società, come comprovato dai d.d.t. in atti, di cui disconosceva le Controparte_5
sottoscrizioni in calce, per cui si proclamava estranea al rapporto commerciale sotteso alle fatture ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
L'opposta aveva replicato che la discrasia tra l'intestazione dei d.t.t. e l'intestazione delle fatture era superata dal fatto che non aveva mai contestato tali fatture, anzi aveva pagato in parte Controparte_1
una di esse, nel che era da ravvisare il riconoscimento da parte di di essere debitrice nei Controparte_1
confronti di che le fatture erano state iscritte nei libri contabili autenticati con Parte_1
l'intestazione a Controparte_1
Evidenziava che e avevano la medesima sede legale, che Controparte_1 Controparte_5
entrambe ricomprendevano nella propria compagine sociale e che entrambe avevano il Parte_2
medesimo oggetto sociale.
In questo giudizio, con il primo motivo di appello, deduce l'omessa considerazione da Parte_1 parte del giudice di prima istanza della mancata contestazione delle fatture da parte dell'opponente rilevando che a fronte dell'emissione delle fatture, azionate in monitorio, negli anni 2012 e 2013 e del tempestivo invio delle medesime a in data 4.6.2013 (v. doc. C), quest'ultima non aveva Controparte_1 mai contestato l'emissione nei suoi confronti delle stesse.
Con il secondo motivo di appello, deduce l'erroneo inquadramento giuridico da parte del Parte_1
giudice di prima istanza per avere ravvisato, basandosi sul fatto che sia che Controparte_1
hanno la medesima sede legale sita in Viale Brigate Partigiane 8/1, che Controparte_6
entrambe ricomprendono nella propria compagine sociale e che entrambe hanno il Parte_2
medesimo oggetto sociale e la medesima attività prevalente, lo schema contrattuale del contratto a favore di terzo, con nel ruolo di soggetto obbligato promittente ed Controparte_1 Controparte_6
pagina 3 di 8 nel ruolo di terzo beneficiario, e per avere ritenuto che tale contratto dovesse essere provato per iscritto, quando invece si era trattato di “un modo di operare” del titolare delle due società, , che Pt_2
effettuava ordini per l'una o l'altra delle diverse società allo stesso riconducibili, dando indicazioni su quella nei cui confronti era da emettere la fattura.
È circostanza pacifica che le fatture in contestazione risultavano intestate alla e che i Controparte_1
relativi documenti di trasporto risultavano intestati alla Tuttavia, l'opposta, Controparte_5
odierna appellante, aveva sostenuto che la consegna delle merci ad era avvenuta su Controparte_5
esplicito ordine di Controparte_1
Con il terzo motivo di appello, deduce oltre all'inconferenza dell'art 2722 c.c., la non Parte_1 corretta applicazione della disciplina civilistica in materia di prove ed in particolare dell'art. 2720 c.c. quale norma ritenuta applicabile dalla più recente giurisprudenza di legittimità in caso di mancato pagamento di fatture iscritte nei registri contabili e prova del credito, citando la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione 8 febbraio 2024, n. 3581.
Si costituiva l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello “in quanto non porta Controparte_1 all'attenzione del Tribunale adito elementi tali da poter modificare la sentenza del Giudice di Pace di
Genova”; in quanto produce documentazione non prodotta in primo grado con riferimento ad uno scambio di mail (doc. C appellante), sul presupposto di un furto subito dall'appellante nel 2013, nonostante mail o documentazione bancaria non rientrino tra gli oggetti ricompresi nella denuncia di furto del 23.10.2013 e nella successiva integrazione del 30.12.2013.
Nello scambio di mail di cui sopra è ricompreso un bonifico ordinario che, come è stato puntualizzato, non attiene al pagamento delle fatture oggi in contestazione, bensì attiene ad altre fatture intestate ad
Nella causale si legge, infatti, “saldo fattura A.P. s.r.l. n. 3877/12 – 4250/12”. Controparte_5
Rilevava che il presunto pagamento proviene da un terzo soggetto giuridico, del tutto Controparte_7
estraneo alle parti del presente procedimento e/o alle parti indicate nelle produzioni documentali sottese al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'appello non presenta i denunciati profili di inammissibilità.
La censura secondo cui l'appello “non porta all'attenzione del Tribunale adito elementi tali da poter modificare la sentenza del Giudice di pace di Genova”, è generica e potrebbe, come è stato osservato, condurre al più ad una valutazione di infondatezza. Al contrario l'appello presenta i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c.. pagina 4 di 8 La censura volta a rilevare la violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c. in quanto l'appellante “produce per la prima volta in appello documentazione mai prodotta in primo grado”, anziché l'inammissibilità dell'appello, determinerebbe al più l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e, per questo, su di essa si tornerà infra.
L'appello è infondato.
Come si è detto, è pacifico che le fatture in contestazione risultavano intestate a e che i Controparte_1 relativi documenti di trasporto risultavano intestati ad in quanto l'opponente ha Controparte_5
dedotto di non essere destinataria della merce cui le fatture si riferiscono.
Si conviene con l'appellante che non vi è stata contestazione “stragiudiziale” dell'intestazione delle fatture a ma le fatture sono state contestate in sede di opposizione. Controparte_1
È vero, inoltre, che l'appellante ha fornito la prova che le fatture siano state inserite all'interno dei propri libri contabili in quanto ha prodotto l'autocertificazione dell'estratto dei libri contabili (cfr. doc.
B.1.2.), documento equiparato all'estratto autentico dei libri contabili.
Tuttavia, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui il pagamento di parte di una delle fatture azionate in monitorio significa che l'opponente, odierna appellata, ha riconosciuto di essere debitrice delle fatture in contestazione poiché la giurisprudenza ritiene che “il pagamento parziale non comporta il riconoscimento di tutto il debito e comunque nulla implica quanto alle fatture successive”, in questo caso per diverse vendite.
Pur non ravvisandosi nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, un contratto a favore di terzo, ma “un modo di operare” del titolare tanto della società intestataria delle fatture ( , quanto della società destinataria della merce ( , la Controparte_1 Controparte_5 domanda che l'opposta si poneva nel giudizio di prima istanza in ordine alla ragione per quale avrebbe dovuto fornire merce ad una società per poi emettere le fatture a carico di una società diversa non ha trovato risposta dal momento che l'opposta non è riuscita a dimostrare che ciò sia avvenuto “su richiesta pervenuta direttamente dall'opponente”.
Le istanze istruttorie orali con cui l'appellante ha chiesto l'ammissione, in particolare, del capitolo di prova b): “vero che la fatturazione è stata intestata a in quanto l'ordine di consegnare Controparte_1
nei luoghi di cui ai D.D.T. allegati (che si rammostrano al teste) è pervenuto dalla medesima società”, posto che non è contestato che la richiesta di ammissione non sia stata reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di prima istanza, devono ritenersi abbandonate e non più proponibili in sede di impugnazione (Cass. Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass.
pagina 5 di 8 Sentenza n. 5741 del 27/02/2019). Sul punto si richiama l'ordinanza del 13.11.2024, non contestata, che ha implicitamente respinto la richiesta dell'appellante di ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
La produzione del doc. C) con cui l'appellante avrebbe voluto provare “il modo di gestire” di , Pt_2
cui si è accennato sopra, vale a dire emettendo ordini di acquisto per una società, a lui riconducibile, dichiarando che i beni ordinati per una società in realtà erano stati consegnati e usati da altra società e pagando i beni consegnati a una società tramite conto corrente intestato ad altra società, è inammissibile.
È da ritenere che il furto di documentazione che ha dedotto di avere subito nel Parte_1
2013 non sia stato di ostacolo alla produzione di detta documentazione in primo grado in quanto, come osservato da controparte, la denuncia di furto del 23.10.2013 subito da non Parte_3
aveva ad oggetto alcuna documentazione contabile, e neppure a documentazione informatica oppure mail, bensì due cellulari Samsung e formulari relativi alla movimentazione stoccaggio detriti, oltre contanti ed attrezzatura edile (v. doc. I appellante); lo stesso dicasi per la successiva integrazione del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto 4 chiavette USB per l'attivazione e la gestione del SISTRI, sistema che gestisce i rifiuti ed i detriti.
Il fatto che controparte si sia resa conto che la documentazione riferita alla posizione della
[...]
, e riguardante proprio il 2013, rientrava tra i documenti andati perduti dopo il furto Controparte_1
occorso tra il 17 e il 18 ottobre 2013, “solo quando, nelle more del giudizio di primo grado, si è vista eccepire l'erronea intestazione delle fatture oggetto di causa”, non costituisce impedimento in allora a denunciarne il furto e neppure si comprende, come condivisibilmente osservato dall'appellata, come della stessa documentazione l'appellante sia riuscita “a reperire copia”, così da produrla in giudizio.
Di detta documentazione, che secondo “non prova nulla in ordine alla decisione Controparte_1 appellata”, ma che invece sarebbe servita a delineare il “modo di gestire ” ovvero come questi Pt_2
emettesse ordini di acquisto per una società (a lui riconducibile), dichiarando che i beni ordinati per una società in realtà erano stati consegnati e usati da altra società (sempre a lui riconducibile) e pagando i beni consegnati a una società tramite conto corrente intestato ad altra società (ma sempre a lui riconducibile), posto che contiene un ordine di bonifico da cui emerge che due fatture intestate ad sono state pagate con il conto corrente di altra società, sempre Controparte_5 Controparte_8
al predetto riconducibile, non si può tenere conto in questo giudizio.
L'insieme degli elementi sin qui passati in rassegna, la pretesa non contestazione delle fatture avuto riguardo alla loro intestazione, se non in sede contenziosa;
l'assimilazione del pagamento parziale di pagina 6 di 8 una delle fatture al riconoscimento della debenza di tutte;
la smentita dell'affermazione di controparte secondo cui parte appellante non avrebbe fornito la prova che le fatture siano state inserite all'interno dei propri libri contabili, servono all'appellante per dimostrare che il giudice di prima istanza avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 2720 c.c., come è successo in altra fattispecie, decisa dalla sentenza citata, che ritiene assimilabile alla presente così da poter applicare anche a questa la massima secondo cui: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”.
Tuttavia, a leggere bene la massima e la sentenza in parola si coglie come essa presupponga l'identità del contraente che accetta la fattura, non avendola contestata in via stragiudiziale, onde la rilevanza confessoria attribuibile alla fattura in ordine al patto sotteso alla sua emissione, con il destinatario della prestazione che ne é oggetto, identità che, invece, nel caso di specie manca essendosi, al contrario, discusso di “discrasia” tra intestatario delle fatture e destinatario della merce.
Ne consegue che la massima non è trasponibile.
Per le considerazioni sin qui esposte l'appello deve essere respinto confermandosi, per l'effetto,
l'impugnata sentenza.
Stante la soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 si liquidano in € 425,00 per la fase di studio della controversia, in € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in €
2.552,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 27.5.2024 nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
704/2024 del Giudice di Pace di Genova del 06 maggio 2024, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
pagina 7 di 8 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002.
Genova, 5 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5476/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 5 maggio 2025 ad ore 10.45 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. CEVASCO DANIELA e l'avv. BRUNELLI Parte_1
ANDREA ( ) i quali contestano le note di controparte ed insistono per C.F._1 l'accoglimento delle conclusioni.
Per l'avv. INCARDONA RICCARDO contesta le note di Controparte_1 controparte ed insiste per il rigetto dell'appello.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sè alle ore 13.30 per la lettura del provvedimento e si ritira in camera di consiglio
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 13.30 il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione. Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5476/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CEVASCO DANIELA ( ) e BRUNELLI ANDREA ( ), C.F._2 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUNELLI ANDREA, in GENOVA, VIA FRUGONI 5/2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
INCARDONA RICCARDO, elettivamente domiciliato in GENOVA, VIA ROMA N. 8 INT. 4 presso il difensore avv. INCARDONA RICCARDO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte e comparsa conclusionale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 704/2024 del Giudice di Pace di Genova del 06 maggio 2024 con la quale era stata accolta l'opposizione promossa da , facente capo a e Controparte_1 CP_2
, a decreto ingiuntivo n. 2226/2020 del Giudice di Pace di Genova in data 18.8.2020 con Controparte_3 cui era stata condannata al pagamento in favore di di € 3.543,53 a saldo Controparte_1 Parte_1
di tre fatture (docc. B-1-1):
- fattura n. 4091 del 30 novembre 2012,
- fattura n. 4448 del 31 dicembre 2012
- fattura n. 282 del 31 gennaio 2013
pagina 2 di 8 corredate dai relativi documenti di trasporto, sottoscritti dal ricevente, nonché dall'estratto autenticato dei libri contabili (doc. B-1-2), emesse in relazione a vendite effettuate in suo favore.
Avendo versato acconti per un totale di 3.350,00 euro, dei quali € 2.000,00 in data 1° Controparte_1
marzo 2013, relativi alla fattura n. 4091 del 31 novembre 2012, questa fattura risultava impagata per il residuo di € 83,77, mentre le fatture n. 4448 del 31 dicembre 2012 e n. 282 del 31 gennaio 2013, risultavano entrambe interamente non pagate, per la complessiva somma di 3.543,53 euro, oltre interessi di legge, azionata in monitorio.
In prima istanza, a sostegno dell'opposizione, aveva addotto che nonostante Controparte_4
l'emissione delle fatture a suo nome, i materiali di cui alle medesime non le sarebbero stati consegnati, ma a diversa società, come comprovato dai d.d.t. in atti, di cui disconosceva le Controparte_5
sottoscrizioni in calce, per cui si proclamava estranea al rapporto commerciale sotteso alle fatture ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
L'opposta aveva replicato che la discrasia tra l'intestazione dei d.t.t. e l'intestazione delle fatture era superata dal fatto che non aveva mai contestato tali fatture, anzi aveva pagato in parte Controparte_1
una di esse, nel che era da ravvisare il riconoscimento da parte di di essere debitrice nei Controparte_1
confronti di che le fatture erano state iscritte nei libri contabili autenticati con Parte_1
l'intestazione a Controparte_1
Evidenziava che e avevano la medesima sede legale, che Controparte_1 Controparte_5
entrambe ricomprendevano nella propria compagine sociale e che entrambe avevano il Parte_2
medesimo oggetto sociale.
In questo giudizio, con il primo motivo di appello, deduce l'omessa considerazione da Parte_1 parte del giudice di prima istanza della mancata contestazione delle fatture da parte dell'opponente rilevando che a fronte dell'emissione delle fatture, azionate in monitorio, negli anni 2012 e 2013 e del tempestivo invio delle medesime a in data 4.6.2013 (v. doc. C), quest'ultima non aveva Controparte_1 mai contestato l'emissione nei suoi confronti delle stesse.
Con il secondo motivo di appello, deduce l'erroneo inquadramento giuridico da parte del Parte_1
giudice di prima istanza per avere ravvisato, basandosi sul fatto che sia che Controparte_1
hanno la medesima sede legale sita in Viale Brigate Partigiane 8/1, che Controparte_6
entrambe ricomprendono nella propria compagine sociale e che entrambe hanno il Parte_2
medesimo oggetto sociale e la medesima attività prevalente, lo schema contrattuale del contratto a favore di terzo, con nel ruolo di soggetto obbligato promittente ed Controparte_1 Controparte_6
pagina 3 di 8 nel ruolo di terzo beneficiario, e per avere ritenuto che tale contratto dovesse essere provato per iscritto, quando invece si era trattato di “un modo di operare” del titolare delle due società, , che Pt_2
effettuava ordini per l'una o l'altra delle diverse società allo stesso riconducibili, dando indicazioni su quella nei cui confronti era da emettere la fattura.
È circostanza pacifica che le fatture in contestazione risultavano intestate alla e che i Controparte_1
relativi documenti di trasporto risultavano intestati alla Tuttavia, l'opposta, Controparte_5
odierna appellante, aveva sostenuto che la consegna delle merci ad era avvenuta su Controparte_5
esplicito ordine di Controparte_1
Con il terzo motivo di appello, deduce oltre all'inconferenza dell'art 2722 c.c., la non Parte_1 corretta applicazione della disciplina civilistica in materia di prove ed in particolare dell'art. 2720 c.c. quale norma ritenuta applicabile dalla più recente giurisprudenza di legittimità in caso di mancato pagamento di fatture iscritte nei registri contabili e prova del credito, citando la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione 8 febbraio 2024, n. 3581.
Si costituiva l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello “in quanto non porta Controparte_1 all'attenzione del Tribunale adito elementi tali da poter modificare la sentenza del Giudice di Pace di
Genova”; in quanto produce documentazione non prodotta in primo grado con riferimento ad uno scambio di mail (doc. C appellante), sul presupposto di un furto subito dall'appellante nel 2013, nonostante mail o documentazione bancaria non rientrino tra gli oggetti ricompresi nella denuncia di furto del 23.10.2013 e nella successiva integrazione del 30.12.2013.
Nello scambio di mail di cui sopra è ricompreso un bonifico ordinario che, come è stato puntualizzato, non attiene al pagamento delle fatture oggi in contestazione, bensì attiene ad altre fatture intestate ad
Nella causale si legge, infatti, “saldo fattura A.P. s.r.l. n. 3877/12 – 4250/12”. Controparte_5
Rilevava che il presunto pagamento proviene da un terzo soggetto giuridico, del tutto Controparte_7
estraneo alle parti del presente procedimento e/o alle parti indicate nelle produzioni documentali sottese al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'appello non presenta i denunciati profili di inammissibilità.
La censura secondo cui l'appello “non porta all'attenzione del Tribunale adito elementi tali da poter modificare la sentenza del Giudice di pace di Genova”, è generica e potrebbe, come è stato osservato, condurre al più ad una valutazione di infondatezza. Al contrario l'appello presenta i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c.. pagina 4 di 8 La censura volta a rilevare la violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c. in quanto l'appellante “produce per la prima volta in appello documentazione mai prodotta in primo grado”, anziché l'inammissibilità dell'appello, determinerebbe al più l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e, per questo, su di essa si tornerà infra.
L'appello è infondato.
Come si è detto, è pacifico che le fatture in contestazione risultavano intestate a e che i Controparte_1 relativi documenti di trasporto risultavano intestati ad in quanto l'opponente ha Controparte_5
dedotto di non essere destinataria della merce cui le fatture si riferiscono.
Si conviene con l'appellante che non vi è stata contestazione “stragiudiziale” dell'intestazione delle fatture a ma le fatture sono state contestate in sede di opposizione. Controparte_1
È vero, inoltre, che l'appellante ha fornito la prova che le fatture siano state inserite all'interno dei propri libri contabili in quanto ha prodotto l'autocertificazione dell'estratto dei libri contabili (cfr. doc.
B.1.2.), documento equiparato all'estratto autentico dei libri contabili.
Tuttavia, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui il pagamento di parte di una delle fatture azionate in monitorio significa che l'opponente, odierna appellata, ha riconosciuto di essere debitrice delle fatture in contestazione poiché la giurisprudenza ritiene che “il pagamento parziale non comporta il riconoscimento di tutto il debito e comunque nulla implica quanto alle fatture successive”, in questo caso per diverse vendite.
Pur non ravvisandosi nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, un contratto a favore di terzo, ma “un modo di operare” del titolare tanto della società intestataria delle fatture ( , quanto della società destinataria della merce ( , la Controparte_1 Controparte_5 domanda che l'opposta si poneva nel giudizio di prima istanza in ordine alla ragione per quale avrebbe dovuto fornire merce ad una società per poi emettere le fatture a carico di una società diversa non ha trovato risposta dal momento che l'opposta non è riuscita a dimostrare che ciò sia avvenuto “su richiesta pervenuta direttamente dall'opponente”.
Le istanze istruttorie orali con cui l'appellante ha chiesto l'ammissione, in particolare, del capitolo di prova b): “vero che la fatturazione è stata intestata a in quanto l'ordine di consegnare Controparte_1
nei luoghi di cui ai D.D.T. allegati (che si rammostrano al teste) è pervenuto dalla medesima società”, posto che non è contestato che la richiesta di ammissione non sia stata reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di prima istanza, devono ritenersi abbandonate e non più proponibili in sede di impugnazione (Cass. Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass.
pagina 5 di 8 Sentenza n. 5741 del 27/02/2019). Sul punto si richiama l'ordinanza del 13.11.2024, non contestata, che ha implicitamente respinto la richiesta dell'appellante di ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
La produzione del doc. C) con cui l'appellante avrebbe voluto provare “il modo di gestire” di , Pt_2
cui si è accennato sopra, vale a dire emettendo ordini di acquisto per una società, a lui riconducibile, dichiarando che i beni ordinati per una società in realtà erano stati consegnati e usati da altra società e pagando i beni consegnati a una società tramite conto corrente intestato ad altra società, è inammissibile.
È da ritenere che il furto di documentazione che ha dedotto di avere subito nel Parte_1
2013 non sia stato di ostacolo alla produzione di detta documentazione in primo grado in quanto, come osservato da controparte, la denuncia di furto del 23.10.2013 subito da non Parte_3
aveva ad oggetto alcuna documentazione contabile, e neppure a documentazione informatica oppure mail, bensì due cellulari Samsung e formulari relativi alla movimentazione stoccaggio detriti, oltre contanti ed attrezzatura edile (v. doc. I appellante); lo stesso dicasi per la successiva integrazione del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto 4 chiavette USB per l'attivazione e la gestione del SISTRI, sistema che gestisce i rifiuti ed i detriti.
Il fatto che controparte si sia resa conto che la documentazione riferita alla posizione della
[...]
, e riguardante proprio il 2013, rientrava tra i documenti andati perduti dopo il furto Controparte_1
occorso tra il 17 e il 18 ottobre 2013, “solo quando, nelle more del giudizio di primo grado, si è vista eccepire l'erronea intestazione delle fatture oggetto di causa”, non costituisce impedimento in allora a denunciarne il furto e neppure si comprende, come condivisibilmente osservato dall'appellata, come della stessa documentazione l'appellante sia riuscita “a reperire copia”, così da produrla in giudizio.
Di detta documentazione, che secondo “non prova nulla in ordine alla decisione Controparte_1 appellata”, ma che invece sarebbe servita a delineare il “modo di gestire ” ovvero come questi Pt_2
emettesse ordini di acquisto per una società (a lui riconducibile), dichiarando che i beni ordinati per una società in realtà erano stati consegnati e usati da altra società (sempre a lui riconducibile) e pagando i beni consegnati a una società tramite conto corrente intestato ad altra società (ma sempre a lui riconducibile), posto che contiene un ordine di bonifico da cui emerge che due fatture intestate ad sono state pagate con il conto corrente di altra società, sempre Controparte_5 Controparte_8
al predetto riconducibile, non si può tenere conto in questo giudizio.
L'insieme degli elementi sin qui passati in rassegna, la pretesa non contestazione delle fatture avuto riguardo alla loro intestazione, se non in sede contenziosa;
l'assimilazione del pagamento parziale di pagina 6 di 8 una delle fatture al riconoscimento della debenza di tutte;
la smentita dell'affermazione di controparte secondo cui parte appellante non avrebbe fornito la prova che le fatture siano state inserite all'interno dei propri libri contabili, servono all'appellante per dimostrare che il giudice di prima istanza avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 2720 c.c., come è successo in altra fattispecie, decisa dalla sentenza citata, che ritiene assimilabile alla presente così da poter applicare anche a questa la massima secondo cui: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”.
Tuttavia, a leggere bene la massima e la sentenza in parola si coglie come essa presupponga l'identità del contraente che accetta la fattura, non avendola contestata in via stragiudiziale, onde la rilevanza confessoria attribuibile alla fattura in ordine al patto sotteso alla sua emissione, con il destinatario della prestazione che ne é oggetto, identità che, invece, nel caso di specie manca essendosi, al contrario, discusso di “discrasia” tra intestatario delle fatture e destinatario della merce.
Ne consegue che la massima non è trasponibile.
Per le considerazioni sin qui esposte l'appello deve essere respinto confermandosi, per l'effetto,
l'impugnata sentenza.
Stante la soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 si liquidano in € 425,00 per la fase di studio della controversia, in € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in €
2.552,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 27.5.2024 nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
704/2024 del Giudice di Pace di Genova del 06 maggio 2024, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
pagina 7 di 8 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002.
Genova, 5 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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